<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210057620210929190847393" descrizione="" gruppo="20210057620210929190847393" modifica="10/4/2021 3:37:06 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00576"/><fascicolo anno="2021" n="00736"/><urn>urn:nir:tar.umbria;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210057620210929190847393.xml</file><wordfile>20210057620210929190847393.docm</wordfile><ricorso NRG="202100576">202100576\202100576.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\514 Raffaele Potenza\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Davide De Grazia</firma><data>04/10/2021 15:37:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Presidente</h:div><h:div>Enrico Mattei,	Consigliere</h:div><h:div>Davide De Grazia,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione della Direzione regionale INPS Umbria n. 121 del 11.06.2021;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara nei limiti dell’interesse della ricorrente;</h:div><h:div>- della disposta ammissione a seguito di soccorso istruttorio di Italpol Vigilanza S.r.l. e dei relativi atti presupposti e conseguenti;</h:div><h:div>- del bando di gara, del disciplinare e del capitolato e degli atti gara nei limiti dell’interesse della ricorrente;</h:div><h:div>- nonché di ogni atto presupposto e conseguente ancorché non conosciuto, per quanto di interesse;</h:div><h:div>e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato nonché per il risarcimento mediante subentro nella esecuzione del servizio di che trattasi o, in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario;</h:div><h:div>nonché per la dichiarazione del diritto di accesso e visione ed estrazione copia <corsivo>ex</corsivo> art 116 cod. proc. amm. dei documenti di gara richiesti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 576 del 2021, proposto da Securpool S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS, Direzione regionale dell’Umbria, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Arlotta, Riccardo Lini, Stefania Di Cato e Roberto Annovazzi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS in Perugia, via Canali n. 5, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Italpol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuel Costa e Cristiano Giovanni Gasparutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italpol Vigilanza S.r.l. e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con bando pubblicato il 4.12.2020, la Direzione regionale dell’Umbria dell’INPS indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli immobili della medesima Direzione regionale, per la durata di 48 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</h:div><h:div>2. – Alla gara hanno partecipavano diversi operatori economici e, tra questi, Securpool S.r.l. e Italpol Vigilanza S.r.l. (di seguito solo “Italpol”).</h:div><h:div>3. – Nel corso della procedura veniva attivato il soccorso istruttorio.</h:div><h:div>3.1. – In particolare, per quanto riguarda Italpol, la stazione appaltante aveva riscontrato che l’operatore economico, nella compilazione del DGUE, aveva dichiarato – barrando la voce “NO” nella relativa casella – di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, c. 5, del Codice dei contratti pubblici e che, tuttavia, con dichiarazione allegata, aveva precisato di essere stato sanzionato dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con provvedimento n. 1821 notificato il 16.12.2019, per la violazione dell’art. 101 TFUE unitamente ad altre società e di avere impugnato giudizialmente lo stesso provvedimento.</h:div><h:div>3.2. – Pertanto, al fine di valutare se la suddetta sanzione, per gravità e natura dei fatti contestati, fosse tale da incidere sull’integrità e sull’affidabilità professionale della concorrente, la commissione di gara attivava il soccorso istruttorio per ottenere da Italpol precisazioni ed integrazioni documentali, ovvero: <corsivo>a)</corsivo> la copia del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM; <corsivo>b)</corsivo> una dichiarazione riportante i motivi di impugnazione del provvedimento; <corsivo>c)</corsivo> un’informativa circa le vicende processuali successive all’ordinanza con cui il Consiglio di Stato n. 7281/2020 aveva disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e lo stato attuale del procedimento giurisdizionale.</h:div><h:div>3.3. – Italpol riscontrava tempestivamente la richiesta di integrazioni della stazione appaltante.</h:div><h:div>3.4. – La commissione di gara, quindi, come si legge nel verbale del 24.03.2021, decideva di non escludere Italpol in considerazione dei seguenti elementi: <corsivo>1)</corsivo> la natura sostanziale e non meramente formale dei motivi di ricorso giurisdizionale avverso la sanzione irrogata dall’Autorità <corsivo>antitrust</corsivo>; <corsivo>2) </corsivo>la sospensione della sanzione disposta dal Consiglio di Stato; <corsivo>3) </corsivo>l’adozione da parte di Italpol di misure di <corsivo>self cleaning </corsivo>idonee a garantire la sua integrità ed affidabilità (consistenti nella modifica della composizione dell’organo amministrativo, nell’implementazione di presidi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e di un programma di <corsivo>compliance</corsivo>, nella nomina di un <corsivo>Antitrust compliance manager</corsivo>, nella introduzione di sistemi sanzionatori e disciplinari interni, nell’attività di formazione dei dipendenti in materia, nell’attivazione di misure di controllo e <corsivo>riskassessment</corsivo>); <corsivo>4)</corsivo> la collaborazione mostrata dalla ricorrente al fine del regolare svolgimento della procedura di selezione; <corsivo>5) </corsivo>l’insussistenza di un divieto normativo in merito alla presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei “sovrabbondanti”.</h:div><h:div>4. – Pertanto, a conclusione dei lavori della commissione di gara, veniva stilata la graduatoria, che, per quanto qui di interesse, vedeva collocata al primo posto Italpol con un punteggio totale di 89,11 punti e al secondo posto Securpool con un punteggio totale di 88,50 punti.</h:div><h:div>5. – Con provvedimento del 11.06.2021, pubblicato in data 14.06.2021 sul MEPA e sul profilo del committente e comunicato a mezzo PEC nella stessa data a tutti gli offerenti, la Direzione regionale Umbria dell’INPS aggiudicava il servizio a Italpol.</h:div><h:div>6. – In data 14.06.2021 Securpool presentava istanza di accesso agli atti della procedura di gara.</h:div><h:div>7. – In data 13.07.2021 l’INPS comunicava a Securpool l’accoglimento parziale dell’istanza di accesso, precisando che:</h:div><h:div>- con riguardo alla documentazione inerente il soccorso istruttorio attivato nei confronti dell’aggiudicataria, non sarebbe stata «<corsivo>resa disponibile la risposta della ditta Italpol in quanto presenti le motivazioni del ricorso di un procedimento ancora in atto</corsivo>»;</h:div><h:div>- con riguardo alla relazione tecnica presentata in gara da Italpol, in considerazione dell’opposizione all’ostensione da quest’ultima formulata tanto in sede di presentazione dell’offerta, quanto nella nota di risposta alla comunicazione dell’istanza di accesso di Securpool, non sarebbero state rese disponibili le pagine riguardanti aspetti contenenti segreti tecnici o commerciali, la cui ostensione avrebbe potuto ledere la riservatezza della controinteressata.</h:div><h:div>Pertanto, la stazione appaltante comunicava che avrebbe inviato, previo assolvimento da parte dell’istante degli oneri di riproduzione e di invio telematico, i seguenti documenti: verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e relativi allegati; relazione del RUP di aggiudicazione provvisoria; documentazione amministrativa, tecnica ed economica della ditta Italpol Vigilanza S.r.l. con esclusione di parti.</h:div><h:div>Secondo quanto si apprende dalla lettura ricorso, la documentazione, con l’oscuramento delle parti della relazione tecnica di Italpol ritenute non ostensibili, sarebbe stata inviata a Securpool il 14.07.2021.</h:div><h:div>Dalla documentazione versata in atti dall’INPS (cfr. all. 24 della produzione dell’Istituto), sembrerebbe invece che la suddetta documentazione sia stata inviata a Securpool a mezzo PEC il 15.07.2021, dopo che la società, nella stessa data, aveva inviato la ricevuta del pagamento degli oneri di accesso.</h:div><h:div>8. – In data 6.08.2021 e poi in data 16.08.2021, Securpool, tramite legale di fiducia, sollecitava la completa evasione dell’istanza di accesso.</h:div><h:div>Alle note appena citate l’INPS rispondeva in data 20.08.2021 ribadendo che la Italpol aveva espressamente indicato nelle dichiarazioni di gara che l’offerta tecnica presentata conteneva segreti tecnici e commerciali non ostensibili a terzi e che il RUP, nell’istruttoria del procedimento di accesso, aveva ritenuto che le parti poi oscurate della relazione tecnica contenessero elementi specifici rientranti nella categoria dei segreti tecnici e commerciali, come tali non ostensibili.</h:div><h:div>9. – Con ricorso del 14.09.2021, notificato in pari data e depositato il 20.09.2021, Securpool ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale gli atti della procedura di gara e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>I) </corsivo>difetto di istruttoria; assenza e/o insufficienza della motivazione in relazione alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio; contraddittorietà;</h:div><h:div><corsivo>II) </corsivo>violazione degli artt. 21 e 22 del disciplinare di gara e del patto di integrità; violazione degli artt. 26 e 35 della dir. 2014/24/UE e degli artt. 56 e 59 del d.lgs. n. 50/2016; violazione dei principi di buon andamento ed integrità della P.A., di proporzionalità e trasparenza, di correttezza, di non discriminazione, di <corsivo>par condicio</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>III) </corsivo>violazione del patto di integrità con riferimento alla ritenuta adozione di idonee misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>.</h:div><h:div>Securpool ha poi chiesto che sia dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente <corsivo>medio tempore </corsivo>stipulato con l’aggiudicataria e che la stazione appaltante sia condannata al risarcimento mediante subentro della ricorrente nell’esecuzione del servizio o, in subordine, per equivalente monetario.</h:div><h:div>Con lo stesso ricorso, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., Securpool ha chiesto che la stazione appaltante sia condannata a consentire l’accesso integrale alla documentazione richiesta.</h:div><h:div>10. – Con successiva memoria del 24.09.2021, Securpool ha ribadito l’interesse a vedersi riconosciuto il diritto di accesso all’offerta tecnica di Italpol, che la stazione appaltante, in sede di evasione dell’istanza di accesso, ha trasmesso previo oscuramento di alcune sue parti.</h:div><h:div>11. – Si sono costituite in giudizio tanto Italpol quanto la stazione appaltante.</h:div><h:div>Entrambe le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per essere stato proposto oltre la scadenza del termine di cui all’art. 120, c. 5, cod. proc. amm.</h:div><h:div>Italpol ha inoltre rilevato l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi.</h:div><h:div>La stazione appaltante ha poi eccepito l’irricevibilità della domanda <corsivo>ex </corsivo>art. 116 cod. proc. amm., in quanto proposta oltre il termine di decadenza di cui al comma 1 della medesima disposizione, nella specie decorrente dalla data del 13.07.2021, ovvero dall’invio alla società istante della PEC del RUP recante l’accoglimento, con i limiti sopra ricordati, dell’istanza di accesso.</h:div><h:div>Le parti resistenti hanno poi riferito che in data 4.08.2021 è stato stipulato tra l’INPS e Italpol il contratto di appalto dei servizi di vigilanza armata.</h:div><h:div>12. – Alla camera di consiglio del 28 settembre 2021, la società ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione cautelare.</h:div><h:div>Il collegio ha rappresentato alle parti la possibilità della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e le ha sentite sul punto, come da verbale di udienza. </h:div><h:div>La causa è stata quindi trattenuta in decisione.</h:div><h:div>13. – Devono prioritariamente scrutinarsi le eccezioni preliminari di irricevibilità formulate dalle parti resistenti.</h:div><h:div>14. – Con riguardo alla questione della tempestività del ricorso, devono farsi le considerazioni che seguono.</h:div><h:div>14.1. – Come noto, con la sentenza del 2 luglio 2020, n. 12, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha fatto il punto sul delicato tema del <corsivo>dies a quo</corsivo> del termine previsto dall’art. 120, c. 5, cod. proc. amm. per l’impugnazione degli atti delle procedure di gara sottoposte al c.d. “rito appalti” e, in particolare, dell’aggiudicazione, nel necessario contemperamento tra i due principi in reciproca tensione che la questione chiama in causa, ovvero, da una parte, la speditezza e la celerità delle procedure di evidenza pubblica e, dall’altra, l’effettività e la pienezza della tutela giurisdizionale.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato, condividendo l’esigenza della effettività e della pienezza della tutela, sottolinea che i meccanismi previsti dal d.lgs. n. 50/2016 per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti di gara sono significativamente mutati rispetto a quelli prima previsti dal d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nuova articolazione dei momenti in cui sorge l’onere dell’impugnazione giurisdizionale.</h:div><h:div>A conclusione di un ampio <corsivo>iter</corsivo> argomentativo, l’Adunanza plenaria è giunta all’affermazione dei seguenti principi di diritto:</h:div><h:div>«<corsivo>a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati</corsivo>».</h:div><h:div>14.2. – Con particolare riguardo alla “dilazione temporale” determinata dalla presentazione dell’istanza di accesso (lett. <corsivo>c) </corsivo>dei principi di diritto sopra riportati), lo stesso Consiglio di Stato ha successivamente precisato che «<corsivo>più tempestiva è l’istanza di accesso che il concorrente presenti una volta avuta conoscenza dell’aggiudicazione, maggiore sarà il tempo a sua disposizione per il ricorso giurisdizionale; quel che non può consentirsi è che il concorrente possa, rinviando nel tempo l’istanza di accesso agli atti di gara, posticipare a suo gradimento il termine ultimo per l’impugnazione dell’aggiudicazione</corsivo>» (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2021, n. 3127).</h:div><h:div>Tali ultime considerazioni lasciano intendere che non può essere indifferente, ai fini del computo del termine decadenziale per l’impugnazione dell’aggiudicazione, l’atteggiamento dell’operatore economico interessato e, dunque, la sua maggiore o minore prontezza nell’esercizio dell’accesso agli atti (i documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario; le giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta) dalla cui conoscenza conseguano i motivi di ricorso.</h:div><h:div>Ed infatti, la giurisprudenza successiva alla pronuncia dell’Adunanza plenaria (ma già in quella precedente si rinviene l’espressione della medesima regola: cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 16.10.2019, n. 2404) ha chiarito che ai fini del computo del termine a disposizione per ricorrere avverso gli atti oggetto di ostensione documentale va tenuto conto sia dei ritardi della stazione appaltante, sia del comportamento eventualmente inerte dell’operatore economico.</h:div><h:div>Pertanto, se, da una parte, il rifiuto o il differimento dell’accesso da parte della stazione appaltante non determina la “consumazione” del potere di impugnare, dall’altra parte «<corsivo>ogni eventuale giorno di ritardo del concorrente non aggiudicatario che intenda accedere agli atti deve essere computato, a suo carico, sul termine complessivamente utile per proporre gravame</corsivo> (…)<corsivo>. In altre parole, al termine ordinario di 30 giorni occorrerà se del caso sottrarre i giorni che ha impiegato la PA per consentire l’accesso agli atti (termine non a carico del privato) e allo stesso tempo aggiungere i giorni “a carico” del ricorrente, pari ossia al tempo impiegato tra la comunicazione di aggiudicazione e la domanda di accesso</corsivo>» (TAR Lazio, Roma, sez. III-<corsivo>quater</corsivo>, 15 dicembre 2020, n. 13550; anche TAR Lazio, sez. I-<corsivo>ter</corsivo>, 12 aprile 2021, n. 4249; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 29 luglio 2021, n. 747).</h:div><h:div>Così, «<corsivo>se l’impresa interessata presenta immediatamente istanza di accesso ha a disposizione l’integrale termine di 30 giorni per formulare censure derivanti dalla presa visione della documentazione, decorrenti dal momento in cui riceve il riscontro della Stazione appaltante. Se invece l’impresa non procede all’immediata presentazione dell’istanza di accesso, il relativo ritardo determina una progressiva erosione dei giorni a disposizione per impugnare tramite motivi aggiunti, atteso che l’inerzia dell’impresa istante non può costituire un mezzo a disposizione dell’impresa per dilatare ad libitum i termini di legge. Diversamente ragionando, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che si siano immediatamente attivati con l’accesso agli atti e coloro che, invece, abbiano ritardato nel presentare tale istanza, in tal modo determinando quegli effetti dilatori che la pronuncia dell’Adunanza Plenaria mira ad evitare</corsivo>» (TAR Lazio, Roma, sez. III-<corsivo>quater</corsivo>, 24 novembre 2020, n. 12480).</h:div><h:div>Per le stesse ragioni, è stato ritenuto che «<corsivo>nel caso in cui il comportamento della stazione appaltante non sia dilatorio, il termine di impugnazione degli atti di gara non inizierà a decorrere solo dalla conoscenza dei medesimi atti da parte del ricorrente, ma da un momento antecedente, ossia quello in cui il ricorrente avrebbe potuto ottenere i documenti richiesti ma che non ha ottenuto per un suo ritardo nell’azione di accesso, atteso che sempre secondo quanto statuito da Adunanza Plenaria n. 12/2020, si deve “… comunque tenere conto anche di quando l’impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza”, in quanto, altrimenti, con condotte dilatorie ad hoc, l’impresa potrebbe avvalersi di un termine di impugnazione maggiore di quello previsto per legge</corsivo>» (TAR Emilia-Romagna, sez. I, Parma, 22 luglio 2020, n. 139).</h:div><h:div>14.3. – Orbene, dalla documentazione in atti si evince che:</h:div><h:div>- la determinazione del 11.06.2021, di aggiudicazione della gara è stata pubblicata sul MEPA e sul sito istituzionale dell’INPS il 14.06.2021 e nella stessa data è stata comunicata a mezzo PEC a tutti i partecipanti alla gara;</h:div><h:div>- in data 14.06.2021 Securpool ha proposto istanza di accesso agli atti;</h:div><h:div>- l’accoglimento dell’istanza di accesso è stato comunicato a Securpool nella mattina di martedì 13.07.2021 a mezzo PEC, con la quale la società istante è stata anche invitata al versamento degli oneri di accesso documentale;</h:div><h:div>- in data 15.07.2021 Securpool ha inviato a mezzo PEC alla stazione appaltante la ricevuta del bonifico degli oneri per l’accesso agli atti, cui ha fatto seguito, nella stessa mattinata, l’invio della documentazione da parte dell’INPS;</h:div><h:div>- il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 14.09.2021.</h:div><h:div>14.4. – Dunque, tenendo una condotta ispirata all’ordinaria diligenza, Securpool avrebbe potuto inviare la prova del pagamento degli oneri per l’accesso già il 13.07.2021 o, al più tardi, il 14.07.2021.</h:div><h:div>Invece, avendo proceduto all’adempimento solo il 15.07.2021, il ritardo nell’azione di accesso alla documentazione ritenuta necessaria per l’articolazione dei motivi di ricorso non può che essere computato a carico della società ricorrente.</h:div><h:div>Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra ricordati, il <corsivo>dies a quo</corsivo> della decorrenza del termine per impugnare non può essere fatto coincidere con la data del 15.07.2021, ma con la data del 13.07.2021 o, a voler tutto concedere, con del 14.07.2021.</h:div><h:div>Devono pertanto ritenersi fondate le eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti resistenti, essendo stato il ricorso notificato il 14.09.2021, ovvero, tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale, oltre la scadenza del termine di cui all’art. 120, c. 5, cod. proc. amm.</h:div><h:div>15. – Per quello che riguarda la domanda proposta da parte ricorrente ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deve osservarsi quanto segue.</h:div><h:div>15.1. – Ai sensi dell’art. 116, c. 1, cod. proc. amm., «[<corsivo>c</corsivo>]<corsivo>ontro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio</corsivo>».</h:div><h:div>15.2. – In data 13.07.2021 la stazione appaltante inviava a Securpool il provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di accesso presentata il 14.06.2021.</h:div><h:div>Nel provvedimento si faceva riferimento all’opposizione all’ostensione formulata da Italpol per esigenze di riservatezza, manifestate tanto in sede di presentazione dell’offerta quanto nella risposta alla comunicazione dell’istanza di accesso presentata dall’odierna ricorrente, e dunque si rappresentava che della relazione tecnica non sarebbero state rese disponibili le pagine relative ad aspetti riguardanti segreti tecnici o commerciali.</h:div><h:div>Quanto alla documentazione concernente la fase del soccorso istruttorio, con lo stesso atto la stazione appaltante comunicava a Securpool che non sarebbe stata resa disponibile la risposta della società Italpol in quanto contenente le motivazioni del ricorso giurisdizionale ancora in atto.</h:div><h:div>Dunque, previo assolvimento da parte dell’istante degli oneri di riproduzione ed invio, sarebbero stati trasmessi: i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e i relativi allegati; la relazione del RUP di aggiudicazione provvisoria, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica della ditta Italpol Vigilanza con esclusione di parti.</h:div><h:div>15.3. – Il ricorso contenente la domanda <corsivo>ex </corsivo>art. 116 cod. proc. amm. è stato notificato da Securpool il 14.09.2021, ovvero, tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale, oltre la scadenza del termine di cui all’art. 116, c. 1, cod. proc. amm., decorrente dalla ricezione del provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di accesso da parte dell’odierna ricorrente.</h:div><h:div>15.4. – Né, al fine di ritenere tempestiva la domanda, può darsi rilievo alla risposta dell’INPS del 20.08.2021 alle sollecitazioni inviate dal legale di fiducia della ricorrente, trattandosi di nota meramente confermativa delle ragioni dell’oscuramento delle parti della relazione tecnica di Italpol per esigenze di tutela segreti tecnici o commerciali che la stazione appaltante aveva già rappresentato all’istante con il provvedimento del 13.07.2021.</h:div><h:div>Come ritenuto anche recentemente dalla giurisprudenza, la mancata impugnazione nel termine decadenziale del diniego di accesso agli atti – ma le stesse conclusioni devono ritenersi valide anche per l’accesso parziale – non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, qualora a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 aprile 2021, n. 4050).</h:div><h:div>15.5. – Da quanto sopra rilevato deve trarsi la conclusione che, fosse o meno corretta la decisione della stazione appaltante di consentire a Securpool un accesso soltanto parziale ai documenti del procedimento, la domanda <corsivo>ex </corsivo>art. 116 cod. proc. amm. formulata dalla ricorrente con la notifica, in data 14.09.2021, del ricorso introduttivo del presente giudizio è irricevibile per inosservanza del termine decadenziale stabilito dal comma 1 dello stesso art. 116 del codice di rito.</h:div><h:div>16. – In conclusione, il ricorso di Securpool deve essere dichiarato irricevibile tanto in relazione alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione (e delle conseguenti domande di risarcimento in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione del servizio o per equivalente monetario), tanto in relazione alla domanda <corsivo>ex </corsivo>art. 116 cod. proc. amm.</h:div><h:div>17. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</h:div><h:div>- dichiara l’irricevibilità del ricorso avverso l’aggiudicazione e delle conseguenti domande di risarcimento in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione del servizio o per equivalente monetario;</h:div><h:div>- dichiara l’irricevibilità della domanda <corsivo>ex </corsivo>art. 116 cod. proc. amm.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge in favore di ciascuna delle parti resistenti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/09/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paola Giulivi</h:div><h:div>Davide De Grazia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>