<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210031420210608152315889" descrizione="" gruppo="20210031420210608152315889" modifica="6/8/2021 3:48:29 PM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00314"/><fascicolo anno="2021" n="00087"/><urn>urn:nir:tar.umbria;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210031420210608152315889.xml</file><wordfile>20210031420210608152315889.docm</wordfile><ricorso NRG="202100314">202100314\202100314.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\514 Raffaele Potenza\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniela Carrarelli</firma><data>08/06/2021 15:48:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Presidente</h:div><h:div>Enrico Mattei,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Carrarelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo, a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del decreto 12 marzo 2021, prot. 26767, con il quale il Prefetto della Provincia di Perugia ha sospeso il Consiglio Comunale di Spoleto, nominando il Prefetto a riposo, dott.ssa Tiziana Tombesi, commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente; </h:div><h:div>nonché, quale atto presupposto, della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 16 dell'11 marzo 2021, con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco di Spoleto già dimissionario;</h:div><h:div>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;</h:div><h:div>quanto ai motivi aggiunti depositati in data 25 maggio 2021,</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>del decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2021, con il quale, su proposta del Ministro dell’Interno, richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 16 dell’11 marzo 2021, di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale, nominando la dottoressa Tiziana Tombesi Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ed in particolare la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale formulata dal Ministro dell’Interno.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 314 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Umberto De Augustinis, in proprio e quale Sindaco del Comune di Spoleto, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Amorosino e Salvatore Taverna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Taverna in Roma, via Reno, 30; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidente della Repubblica e Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura della Provincia di Perugia, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Perugia, via degli Offici, 14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Antonio Di Cintio, Paola Vittoria Santirosi e Marco Trippetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Caforio, Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Carla Erbaioli, Mario Ruggieri, Tiziana Tombesi, in qualità di Commissario <corsivo>pro tempore</corsivo> del Comune di Spoleto, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Repubblica, del Ministero dell'Interno U.T.G. Prefettura della Provincia di Perugia, di Antonio Di Cintio, Paola Vittoria Santirosi e Marco Trippetti;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che: </h:div><h:div>- la parte ricorrente ha gravato con motivi aggiunti, chiedendone la sospensione in sede cautelare, il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2021  che, ritenuto che, “ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, ha decretato lo scioglimento del Consiglio comunale di Spoleto (Perugia) e ha contestualmente nominato commissario straordinario la dottoressa Tiziana Tombesi “per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari”, conferendole i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco;</h:div><h:div>- le censure mosse nell’atto di motivi aggiunti risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelle già spiegate nel ricorso introduttivo, essendo la Relazione del Ministro dell’Interno ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica censurati per l’omessa considerazione delle asserite pregresse violazioni denunciate con il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>Rilevato che l’art. 52, secondo comma, del d.lgs. n 267 del 2000, espressamente prevede quale conseguenza dell’approvazione della mozione di sfiducia, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 dello stesso TUEL;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, ad un sommario esame proprio della presente fase e impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche in rito, di non poter favorevolmente apprezzare le esigenze di parte ricorrente, ribadendo, come già evidenziato nell’ordinanza n. 77 del 2021, che “<corsivo>il ricorso non appare sufficientemente sostenuto in punto di fumus dalle argomentazioni di parte ricorrente stante l’inefficacia, ai sensi dell’art. 53, comma 3, TUEL, per un lasso temporale di venti giorni delle dimissioni presentate dal Sindaco in data 11 marzo 2021 e considerato non appaiono prima facie apprezzabili - anche in ragione della peculiarità della deliberazione de qua - le lamentate cause di conflitto di interessi in capo a quattro consiglieri comunali</corsivo>”;</h:div><h:div>Ritenuto, attesa la particolare delicatezza della materia, di fissare sin d’ora per la discussione del merito l’udienza pubblica del 26 ottobre 2021;</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2021.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore dell’Amministrazione e dei controinteressati costituiti, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni citate in epigrafe, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paola Perrotta</h:div><h:div>Daniela Carrarelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>