<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210031420210525115040519" descrizione="" gruppo="20210031420210525115040519" modifica="5/25/2021 1:04:05 PM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00314"/><fascicolo anno="2021" n="00077"/><urn>urn:nir:tar.umbria;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210031420210525115040519.xml</file><wordfile>20210031420210525115040519.docm</wordfile><ricorso NRG="202100314">202100314\202100314.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\514 Raffaele Potenza\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniela Carrarelli</firma><data>25/05/2021 13:04:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Presidente</h:div><h:div>Enrico Mattei,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Carrarelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del decreto 12 marzo 2021, prot. 26767, con il quale il Prefetto della Provincia di Perugia ha sospeso il Consiglio Comunale di Spoleto, nominando il Prefetto a riposo, dott.ssa Tiziana Tombesi, commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente; </h:div><h:div>nonché, quale atto presupposto, della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 16 dell'11  marzo 2021, con la quale è stata approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco di Spoleto già  dimissionario;</h:div><h:div>nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 314 del 2021, proposto dal sig. Umberto De Augustinis, Comune di Spoleto, rappresentati e difesi dagli avvocati Sandro Amorosino e Salvatore Taverna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Taverna in Roma, via Reno, 30; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura della Provincia di Perugia, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Perugia, via degli Offici, 14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Antonio Di Cintio, Paola Vittoria Santirosi, Marco Trippetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Caforio e Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Carla Erbaioli, Mario Ruggieri, Tiziana Tombesi, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura della Provincia di Perugia e dei sig.ri Antonio Di Cintio, Paola Vittoria Santirosi e di Marco Trippetti;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modificazioni, l. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. n. 44 del 2021 - la dott.ssa Daniela Carrarelli come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase e impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche in rito, di non poter favorevolmente apprezzare le esigenze di parte ricorrente, atteso che:</h:div><h:div>a) nessuna utilità potrebbe derivare per la parte ricorrente dalla sospensione dei provvedimenti gravati, stante l’intervenuta successiva adozione, in data 1° aprile 2021, del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale e nomina del Commissario, allo stato non gravato;</h:div><h:div>b) il ricorso, inoltre, non appare sufficientemente sostenuto in punto di <corsivo>fumus</corsivo> dalle argomentazioni di parte ricorrente stante l’inefficacia, ai sensi dell’art. 53, comma 3, TUEL, per un lasso temporale di venti giorni delle dimissioni presentate dal Sindaco in data 11 marzo 2021 e considerato non appaiono <corsivo>prima facie</corsivo> apprezzabili - anche in ragione della peculiarità della deliberazione <corsivo>de qua</corsivo> - le lamentate cause di conflitto di interessi in capo a quattro consiglieri comunali;</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore dell’Amministrazione e dei controinteressati costituiti, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni citate in epigrafe, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paola Giulivi</h:div><h:div>Daniela Carrarelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>