<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200001120200819071041663" descrizione="" gruppo="20200001120200819071041663" modifica="9/14/2020 6:20:31 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00011"/><fascicolo anno="2020" n="00413"/><urn>urn:nir:tar.umbria;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200001120200819071041663.xml</file><wordfile>20200001120200819071041663.docm</wordfile><ricorso NRG="202000011">202000011\202000011.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Perugia\Sezione 1\2020\202000011\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>raffaele potenza</firma><data>14/09/2020 18:20:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>enrico mattei</firma><data>20/08/2020 11:05:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Umbria</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Presidente</h:div><h:div>Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Daniela Carrarelli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria </h:div><h:div>- del diritto del ricorrente a prendere visione e/o estrarre copia di tutti i documenti di cui all’istanza di accesso del 23.10.2019, acquisita al protocollo n. 1029 del 25.10.2019 della Regione Carabinieri Forestale “Umbria” Stazione di Passignano sul Trasimeno, anche per come integrata in data 18.11.2019 in seguito alla messa a disposizione da parte dell’Amministrazione del verbale di sopralluogo del 19.10.2019 della Regione Carabinieri Forestale “Umbria” - Stazione di Passignano sul Trasimeno;</h:div><h:div>- del diritto del ricorrente a conoscere, sia le generalità del soggetto che ha effettuato la segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve e indicata nel verbale di sopralluogo del 19.10.2019 della Regione Carabinieri Forestale “Umbria” - Stazione di Passignano sul Trasimeno, sia la segnalazione stessa;</h:div><h:div>- nonché del diritto del ricorrente a prendere visione e/o avere copia su supporto informatico della registrazione della segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve e indicata nel citato verbale di sopralluogo del 19.10.2019.</h:div><h:div>Per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento della Legione Carabinieri “Umbria” - Compagnia di Città della Pieve-Nucleo Operativo Radiomobile del 28.11.2019 prot. n. 18/18-5, a firma del Comandante, notificato al ricorrente in data 2.12.2019 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi la nota prot. 18/18-2 del 15.11.2019 dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve notificata al ricorrente in data 20.11.2019 e l’art. 1049 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 90/2010.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 11 del 2020, proposto da Fabio Arcaleni, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Umbria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi <corsivo>ope legis</corsivo> dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; </h:div><h:div>Legione Carabinieri “Umbria” - Compagnia Città della Pieve - Nucleo Operativo Radiomobile non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Umbria;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020 il dott. Enrico Mattei;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con atto di ricorso notificato al Ministero della Difesa ed al Comando Legione Carabinieri Umbria in data 31 dicembre 2019, il sig. Fabio Arcaleni ha adito l’intestato Tribunale per vedersi accertato il proprio diritto a prendere visione e/o estrarre copia di tutti i documenti di cui all’istanza di accesso del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve in data 18 ottobre 2019, con la quale venivano rappresentati possibili illeciti edilizi e/o nell’attività di smaltimento di materiale in amianto da parte del ricorrente suddetto. </h:div><h:div>2. Chiede altresì il ricorrente che gli venga riconosciuto il diritto a conoscere le generalità del segnalante, nonché l’annullamento del provvedimento della Legione Carabinieri “Umbria” - Compagnia di Città della Pieve - Nucleo Operativo Radiomobile del 28 novembre 2019 prot. n. 18/18-5, con il quale gli veniva negato l’accesso alla documentazione richiesta.</h:div><h:div>3. A sostegno del gravame, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, agli artt. 22, 23 e 25 della legge n. 241/1990, all’art. 1049, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 90/2010 e al d.P.R. n. 184/2006, nonché il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sviamento ed ingiustizia manifesta, atteso che nell’istanza di accesso oggetto del diniego impugnato risulterebbe chiaramente esplicitata “<corsivo>la correlazione logico funzionale intercorrente fra la cognizione degli atti di cui si chiede l’ostensione e la tutela della propria posizione giuridica, con precipuo riferimento tanto alle eventuali iniziative dirette alla tutela dei propri diritti nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti che in relazione a eventuali iniziative giudiziarie contro il denunciante”</corsivo> (cfr., pag. 9 del ricorso).</h:div><h:div>4. Il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Umbria si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle pretese di parte ricorrente.</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>6. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>7. Osserva infatti il Collegio, che a seguito dell’istanza di accesso inoltrata in data 23 ottobre 2019, il ricorrente ha ottenuto copia del verbale di sopralluogo del 18 ottobre 2019, dal quale risulta che <corsivo>“a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, da parte di privato cittadino”</corsivo>, è stato compiuto sopralluogo presso l’abitazione civile di comproprietà dell’odierno ricorrente <corsivo>“al fine di verificare la regolarità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti generati all’interno del cantiere ivi presente”</corsivo> e che all’esito di detto sopralluogo <corsivo>“non sono emerse irregolarità di natura penale né amministrativa”</corsivo>.</h:div><h:div>8. Non si comprende pertanto di quale ulteriore informazione e/o documento il ricorrente necessiti al fine di tutelare la propria posizione giuridica, anche soltanto sotto il profilo prettamente giurisdizionale, non essendo emerse dal sopralluogo effettuato presso la sua abitazione alcuna irregolarità amministrativa e penale e non risultando compiuta da parte della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve alcuna successiva attività ispettiva o di indagine.</h:div><h:div>9. Né è possibile ravvisare alcuna ulteriore iniziativa, giudiziaria o di altra tipo, contro l’autore della segnalazione, stante la qualificazione di quest’ultima in termini di “mero esposto informale” da parte di privato cittadino, implicante in quanto tale l’assenza di qualsivoglia assunzione di responsabilità a carico dello stesso, ravvisabile invece nei confronti del denunciante, imputabile per il reato di calunnia ricorrendone i presupposti (cfr., in termini, Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769).</h:div><h:div>10. Deve pertanto ritenersi legittimo l’impugnato diniego di accesso alla segnalazione (e alle generalità del segnalante) pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Carabinieri di Città della Pieve alle ore 13,20 del 18 ottobre 2019, stante l’assenza in capo all’odierno ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, ovvero di un <corsivo>“interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riconducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso”</corsivo> (cfr., Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2014, n. 176).</h:div><h:div>11. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 (mille/00), da dividersi in parti uguali tra il Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri Umbria, oltre oneri ed accessori di legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paola Perrotta</h:div><h:div>Enrico Mattei</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>