<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240011720240624115531872" descrizione="" gruppo="20240011720240624115531872" modifica="25/06/2024 11:03:14" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00117"/><fascicolo anno="2024" n="00192"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240011720240624115531872.xml</file><wordfile>20240011720240624115531872.docm</wordfile><ricorso NRG="202400117">202400117\202400117.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\648 Paolo Passoni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvio Lomazzi</firma><data>25/06/2024 11:03:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Passoni,	Presidente</h:div><h:div>Massimiliano Balloriani,	Consigliere</h:div><h:div>Silvio Lomazzi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso civico del 19 febbraio 2024, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 117 del 2024, proposto da Gianfranco Costantini, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Granata, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Montesilvano, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ribes Immobiliare srl, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Sig. Gianfranco Costantini in data 8 gennaio 2024 presentava istanza di accesso civico al Comune di Montesilvano, avente ad oggetto il permesso di costruire del 24 novembre 2023, rilasciato dalla predetta Amministrazione a Ribes Immobiliare srl, in qualità di vicino di casa.</h:div><h:div>Con nota del 2 febbraio 2024 l’Amministrazione respingeva la richiesta.</h:div><h:div>L’interessato il successivo 19 febbraio 2024 inoltrava istanza di riesame.</h:div><h:div>A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’istante impugnava il silenzio-diniego formatosi sulla propria domanda, deducendo la violazione degli artt.5, 5 bis del D.Lgs. n.33 del 2013, degli artt.20, comma 6 e 27, comma 3 del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.97 Cost..</h:div><h:div>Il 22 marzo 2024 il Comune accoglieva la domanda di riesame dell’istanza di accesso, avente ad oggetto il predetto permesso di costruire del 24 novembre 2023.</h:div><h:div>Il legale del ricorrente, ricevuta la documentazione, richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere e la refusione delle spese di lite per la soccombenza virtuale del Soggetto pubblico.  </h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 14 giugno 2024 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione. </h:div><h:div>Alla luce di quanto in ultimo segnalato dal difensore del ricorrente e tenuto conto che l’Amministrazione ha consentito l’accesso, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, determinatasi ad accogliere l’istanza de qua, solo dopo l’iniziativa giudiziale (cfr. nel merito art.20, comma 6 del D.P.R. n.380 del 2001). </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.117/2024 indicato in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €500,00 (Cinquecento/00) oltre ad accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Celeste Lisa</h:div><h:div>Silvio Lomazzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>