<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210001820210129205215552" id="20210001820210129205215552" modello="4" modifica="2/1/2021 7:15:34 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00018"/><fascicolo anno="2021" n="00053"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210001820210129205215552.xml</file><wordfile>20210001820210129205215552.docm</wordfile><ricorso NRG="202100018">202100018\202100018.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\648 Paolo Passoni\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>renata emma ianigro</firma><data>01/02/2021 19:15:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Paolo Passoni,	Presidente</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Massimiliano Balloriani,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 01/12/2020 (All.1), con cui l’A.S.L. di Pescara ha rigettato la richiesta di rinvio della prova pratica (ed eventualmente orale), avanzata in ragione della positività al COVID19 della concorrente in uno al suo atto presupposto / Bando di concorso pubblicato sulla G.U. IV Serie speciale concorsi n. 102 del 27/12/2019, con cui la Asl di Pescara ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. D) All. 4), stabilendo, all'art. 9, l'esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta anche per causa di forza maggiore o caso fortuito e non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica; </h:div><h:div>b) dell'Avviso recante il Diario della prova pratica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 CPS Fisioterapista, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi n. 84 del 27/10/2020 (All. 3) ed in quella data conosciuto dalla ricorrente;</h:div><h:div>c) della graduatoria finale di idoneità e di merito approvata con Delibera -OMISSIS- del 03/12/2020 (All. 2), così come resa nota e contestualmente pubblicata sul sito Istituzionale della ASL di Pescara ed in quella data conosciuta dai ricorrenti, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. d) pubblicato per estratto sulla G.U. IV serie speciale concorsi n. 102 del 27/12/2019, e di tutti gli atti prodromici, connessi conseguenti e/o consequenziali; </h:div><h:div>d) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. D) pubblicato per estratto sulla G.U. IV Serie speciale concorsi n. 102 del 27/12/2019, nei quali la commissione ha individuato le modalità di svolgimento delle prove pratica ed orale, stabilito la esclusione dal concorso della ricorrente e di tutti gli atti, delibere e/o verbali, ove è disposta l'esclusione dei candidati non presenti alle prove concorsuali anche per causa di forza maggiore o caso fortuito, non prevedendo la possibilità di fissare una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica;</h:div><h:div>e) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 18 del 2021, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Simona Mazzilli e Mira De Zolt, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Modesti, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, viale L.Muzii 19; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Marco Riccitelli, Letizia Giammarino non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, che richiama l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 29 gennaio 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per parte ricorrente gli avv. Mazzilli Simona e De Zolt Mita e per l’A.sl. intimata l’avv. Modesti Andrea;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>PREMESSO</h:div><h:div>che con il presente ricorso, l’istante, avendo partecipato con esito positivo alle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27.12.2019 dall’A.sl. intimata per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di collaboratore professionale sanitario- fisioterapista, impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento prot. 0164010 dell’1.12.2020 con cui è stata respinta l’istanza di rinvio della prova pratica -svoltasi in data 18.11.2020 - ed eventualmente orale – svoltasi il 19 e 20.11.2020 -  avanzata in ragione della positività al Covid 19;</h:div><h:div>che, con il medesimo ricorso, impugna altresì la graduatoria finale, e l’art. 9 del bando nella parte in cui prescriveva l’esclusione dei candidati non presenti alla prova scritta per causa di forza maggiore o caso fortuito senza possibilità di fissare una sessione suppletiva;</h:div><h:div>CONSIDERATO</h:div><h:div>che il provvedimento impugnato risulta motivato poichè, ai sensi dell’art. 9 del bando, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede stabilite, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti;</h:div><h:div>RITENUTO</h:div><h:div>che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, tenuto conto che, appare ragionevolmente motivato il provvedimento impugnato sulla base della norma del bando ritenuta ostativa, e che l’art. 9 del bando sembra esente dalle censure sollevate in quanto coerente con l’esigenza di assicurare l’esigenza prioritaria  della concentrazione e contestualità dello svolgimento delle prove concorsuali scritte e pratiche strumentale alla salvaguardia della par condicio dei candidati ed alla garanzia dell’anonimato nella fase della consegna dei plichi;</h:div><h:div>che la fattispecie posta a base della richiesta di prove suppletive, benché motivata da factum principis, può dirsi senza dubbio riconducibile alla clausola aperta del bando che includeva tra le ipotesi di rinuncia qualunque causa di assenza anche non riconducibile alla volontà del candidato;</h:div><h:div>che la situazione straordinaria pandemica ancora in atto con riferimento alle procedure concorsuali ha trovato una compiuta disciplina, innanzitutto, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18,  conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all'art. 87 comma 5, ha previsto una prima ipotesi di sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici della durata di sessanta giorni, esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, e la disposizione è stata poi confermata dal  D.P.C.M. 26 aprile 2020.  Diversamente con il  d.l. 19 maggio 2020, n. 34 al Capo XII, è stata introdotta una disciplina in tema di  “Accelerazioni dei concorsi”, a riprova della voluntas legis di consentire, anche in costanza di emergenza, lo svolgimento delle prove concorsuali ricorrendone le condizioni per il periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sino al 31 dicembre 2020. A ciò aggiungasi che, sebbene nelle  more sia intervenuta un’ulteriore sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali con  d.p.c.m. del 3.11.2020, essa tuttavia non trova applicazione con riferimento ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, nell’ottica evidentemente di  imporre un’accelerazione nelle procedure di assunzione di personale nel settore sanitario particolarmente esposto al rischio contagio e necessitante di integrazione e supporto all’attualità ;</h:div><h:div>che, da quanto sopra, emerge che, allo scopo di preservare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche dagli effetti della situazione emergenziale in atto, è stata introdotta una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili;</h:div><h:div>che in tale ultima ipotesi  nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando nella specie la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, nel settore sanitario relativo al concorso in esame appare comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle  prove suppletive richieste;</h:div><h:div>che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;</h:div><h:div>che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marco Maroscia</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>