<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190031220200110212426395" descrizione="accesso reit inamm" gruppo="20190031220200110212426395" modifica="1/13/2020 9:06:07 PM" stato="4" tipo="2" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2019" n="00312"/><fascicolo anno="2020" n="00015"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190031220200110212426395.xml</file><wordfile>20190031220200110212426395.docm</wordfile><ricorso NRG="201900312">201900312\201900312.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Pescara\Sezione 1\2019\201900312\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>renata emma ianigro</firma><data>13/01/2020 21:06:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>renata emma ianigro</firma><data>13/01/2020 18:55:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Massimiliano Balloriani,	Consigliere</h:div><h:div>Pietro De Berardinis,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per </h:div><h:div>a) la dichiarazione di nullità e/o di illegittimità ovvero l'annullamento e/o la disapplicazione:</h:div><h:div>- della nota prot. 5469 del 20.08.2019, con la quale il Responsabile del Servizio del Comune intimato, Arch. Gianni D'Addazio, ha negato l'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente con nota del 16.07.2019, acquisita al protocollo comunale al n. 4902 del 16.07.2019;</h:div><h:div>b) la declaratoria del diritto della ricorrente ad effettuare l'accesso a tutti i documenti richiesti;</h:div><h:div>c) l'ordine all'Amministrazione resistente di consentire l'accesso della ricorrente a tutti i documenti di cui all'istanza del 16.07.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 312 del 2019, proposto da: </h:div><h:div>Giancaterino Costruzioni S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Troilo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Torre de' Passeri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>San Giovanni Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre de' Passeri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti l’avv. Claudio Di Tonno in sostituzione dell’avv. Fausto Troilo per la parte ricorrente, e l’avv. Pasqualina Di Cicco in sostituzione dell’avv.Vincenzo Di Baldassarre per l'amministrazione comunale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che con ricorso ex art. 116 c.p.a. la società istante, quale impresa edile dotata di certificazione SOA, regolarmente iscritta negli Elenchi degli Operatori Economici formati dal Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo, impugnava, chiedendone l’annullamento, della nota prot. 5469 del 20.08.2019 di diniego dell’accesso agli atti di cui all’istanza formulata il 16.07.2019 al Comune di Torre de’ Passeri  al fine di prendere visione ed estrarre copia degli atti e provvedimenti preliminari adottati con riguardo alle gare sopra e sotto soglia di € 40.000,00 indette per il periodo 2014-2019 ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare a ciascuna delle procedure indette, e degli inviti spediti a ciascuno degli operatori economici in relazione a ciascuna procedura;</h:div><h:div>Rilevato che il Comune intimato nel costituirsi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in presenza di impugnazione di un atto meramente confermativo di un pregresso diniego non gravato, poiché con la nota comunale prot. 5469 del 20.08.2019 di riscontro all’istanza del 16.07.2019,   gravata in questa sede, l’amministrazione ha integralmente richiamato la propria precedente nota prot. 8425 del 27.11.2018 di riscontro di altra analoga richiesta di accesso formulata dalla ditta il 22.11.2018;</h:div><h:div>Considerato che l’eccezione è fondata e merita accoglimento poiché il pregresso diniego non risulta impugnato nei termini di legge, per cui il presente ricorso, avverso il diniego formatosi su una medesima istanza presentata oltre sei mesi dopo, risulta evidentemente tardivamente proposto; </h:div><h:div>che, come noto, l’impugnazione avverso il diniego di accesso deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni prescritto a pena di decadenza come stabilito - dall'art. 116 Cod. proc. amm., e già prima dall'art. 25 L. 8 agosto 1990 n. 241 – con decorso dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo. Circa la non reiterabilità dell’istanza a fronte di un pregresso diniego o provvedimento reiettivo non tempestivamente impugnato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il carattere decadenziale del termine di impugnazione in argomento: “ reca in sé - secondo ricevuti principi, come inevitabile corollario - che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. In altre parole, il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso; e, in tal caso, l'originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Ma qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità.</h:div><h:div>Ne consegue che la determinazione successivamente assunta dall'amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile” (cfr C.d.S. A.P. n.7/2006);</h:div><h:div>che pertanto applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie è da rilevare che nella specie alcun elemento di novità o differente prospettazione dell’interesse azionato risulta dedotta nella fase intercorrente tra la prima istanza di accesso e la successiva, dal momento che l’amministrazione ha in ogni caso  dichiarato di aver regolarmente pubblicato  gli atti di cui si richiedeva l’ostensione invitando inutilmente la ditta a specificare e dettagliare per estremi la richiesta della eventuale documentazione mancante;</h:div><h:div>che quindi  il diniego  in questa sede impugnato si configura come meramente confermativo di quello originario  sulla prima istanza e non tempestivamente impugnato;</h:div><h:div>che in definitiva il ricorso va dichiarato  inammissibile con ogni conseguenza sulle spese processuali che seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Torre de’ Passeri nella misura di complessive €1000,00 (mille/00) oltre accessori nella misura dovuta.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/01/2020"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marco Maroscia</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>