<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190022620200423101659422" descrizione="" gruppo="20190022620200423101659422" modifica="4/23/2020 3:37:22 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00226"/><fascicolo anno="2020" n="00137"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190022620200423101659422.xml</file><wordfile>20190022620200423101659422.docm</wordfile><ricorso NRG="201900226">201900226\201900226.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Pescara\Sezione 1\2019\201900226\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Passoni</firma><data>23/04/2020 15:37:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimiliano Balloriani</firma><data>23/04/2020 13:07:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Passoni,	Presidente</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Balloriani,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del Verbale di Proclamazione degli Eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali del Comune di Filetto (Ch) a seguito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali svoltesi in data 26.05.2019, contenuto nel Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione del 25, 26 e 27 maggio 2019, nella parte in cui viene proclamata Sindaco Ruscitelli Maddalena detta Marilena con voti 304 e nella parte in cui risultano erroneamente assegnati alla Lista n. 2 "Il coraggio delle idee" (Candidato Sindaco Di Nanno Rocco) n. 303 voti validi anzichè 304, numero di voti che se assegnati avrebbe determinato un pareggio tra la lista n. 1 "Filetto nel cuore" (Candidato Sindaco Maddalena Ruscitelli detta Marilena) e la lista n. 2 "Il coraggio delle idee" (candidato Sindaco Rocco Di Nanno).- di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso a tale verbale e, in particolare, il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale del 25.05.2019, 26.05.2019 e del 27.05.2019, nonchè i verbali di scrutinio della Sezione elettorale n. 1 (unica sezione presente nel Comune di Filetto) e ogni ulteriore atto esecutivo di attestazione o ratifica della detta proclamazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 226 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Rocco Di Nanno, Vincenzo Abbonizio, Anisia Annarumma, Paolo Cacciavillani, Enzo De Luca, Giovanni Munge, Rosalinda Paolucci, Giuseppe Santone, Paolo Torrieri Di Tullio, Nicola Tosti, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Totaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Filetto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ruscitelli Maddalena, Cacciavillani Maurizio, Ciccarelli Luciano, Colanzi Fausto, Di Felice Giuseppe, Gioioso Giovanna, Grazioso Giuseppe, Libertini Luigi, Panaccio Floriana, Ricciuti Stefano non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Filetto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella up speciale elettorale del giorno 22 aprile 2020 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- i ricorrenti, candidati nella lista n. 2 denominata “Il Coraggio delle Idee”, impugnano il “verbale di proclamazione degli eletti alla carica di “Sindaco” e di “Consiglieri comunali” del Comune di Filetto (Chieti) a seguito delle consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali svoltesi in data 26.05.2019, contenuto nel Verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di sezione del 25, 26 e 27 maggio 2019, nella parte in cui viene proclamata sindaco Ruscitelli Maddalena detta Marilena con voti 304 e nella parte in cui risultano erroneamente assegnati alla lista n. 2 “Il Coraggio delle Idee” (candidato sindaco Di Nanno Rocco) n. 303 voti validi anziché 304, numero di voti che se assegnati avrebbe determinato un pareggio tra la lista n. 1 “Filetto nel Cuore” (candidato sindaco Maddalena Ruscitelli detta Marilena) e la lista n. 2 “Il coraggio delle idee” (candidato sindaco Rocco Di Nanno);</h:div><h:div>- in sostanza, i medesimi rilevano che erroneamente l’ufficio elettorale della sezione n. 1 del Comune di Filetto ha annullato una scheda “nella quale l’elettore oltre ad avere contrassegnato con una “X” il simbolo della lista n. 2) denominata “Il Coraggio delle Idee”, avente quale candidato sindaco il sig. Di Nanno Rocco, ha anche espresso, sempre con la matita copiativa fornita dal seggio, la preferenza, votando il candidato consigliere della lista n. 2) il sig. Santone Giuseppe”;</h:div><h:div>- l’annullamento della scheda in questione è stato disposto ritenendo che il voto sarebbe stato espresso “con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale (come indicato a pag. 98 del manuale delle procedure elettorali)”;</h:div><h:div>- con ordinanza 293 del 2019, il Tribunale ha dunque disposto una verificazione tesa ad accertare “se i segni prodotti sulla scheda siano riconducibili alla matita fornita dal Ministero dell’Interno per le operazioni di voto e se detti segni grafici diversi dall’ordinario siano, secondo il criterio del più probabile che non, riconducibili alla circostanza che il votante abbia inumidito la matita con la saliva, o abbia in altro modo involontariamente alterato detto tratto grafico”; </h:div><h:div>- di tale incombente istruttorio è stata incaricato il Prefetto della Provincia di Pescara, o dirigente di idonea professionalità dal medesimo individuato, e con successive ordinanze 18 e 43 del 2020 il verificatore è stato autorizzato anche ad “avvalersi di apparecchiature, necessarie per eseguire un esame spettrofotometrico “non invasivo, ripetibile e praticabile nella sede del TAR” (e a tal fine il Tar ha disposto che le parti, resistente e ricorrente, versassero al verificatore “un anticipo delle spese di verificazione liquidato in euro 1.000,00 per ciascuna parte, salva la liquidazione a conguaglio che verrà effettuata con la sentenza definitiva”), e “disponibili presso un laboratorio privato individuato dal grafologo incaricato dal verificatore stesso”; e inoltre è stato autorizzato ad acquisire presso la Prefettura di Chieti “non meno di tre schede elettorali inutilizzate e analoghe a quella oggetto di verifica e almeno tre matite copiative identiche a quelle adoperate nella consultazione elettorale di cui si discute”, per gli esperimenti e le verifiche utili all’indagine;</h:div><h:div>- il verificatore individuato dal Prefetto, cioè il vice Prefetto Melania Mucci, ha dunque scelto, dall’elenco fornito dal Tribunale ordinario di Pescara, il grafologo Mariacristina Di Clemente, per dare corso alla procedura di verifica della citata scheda elettorale;</h:div><h:div>- la verificazione è stata quindi svolta presso la sede del Tribunale amministrativo, ove la scheda era custodita, con la consulenza dell'esperto grafologo dr.ssa Di Clemente e all'Ing. Rocco Quatrale, tecnico di laboratorio forense, dalla medesima individuato;</h:div><h:div>- all'esito delle operazioni peritali - che hanno incluso anche un accertamento di laboratorio e, specificatamente, un esame spettrofotometrico (eseguito dall'ing. Quatrale e volto ad “accertare la compatibilità tra il tratto - a secco e bagnato - delle matite copiative del Ministero dell'Interno offerte in comparazione ed il tracciato - blu e grigio - dei grafismi presenti sulla scheda elettorale oggetto di verifica”), oltre a una minuziosa e dettagliata verifica della scheda stessa - è stata redatta dalla Dr.ssa Mariacristina Di Clemente una relazione di consulenza tecnica peritale, parte integrante della relazione di verificazione, nella quale si conclude che “I segni apposti sulla scheda elettorale in verifica sono stati tracciati con la matita copiativa fornita dal Ministero. E' altresì certo che la matita sia stata umettata, mentre non è possibile stabilire con altrettanta certezza se si sia adoperata della saliva oppure dell'acqua; nondimeno, nell'un caso e nell'altro i risultati sono analoghi”;</h:div><h:div>- nel giudizio amministrativo, in materia di prova dei fatti rilevanti ai fini della decisione, vige il criterio del “più probabile che non” (Tar Pescara, sentenza 204 del 2014; Consiglio di Stato sentenza 2343 del 2018);</h:div><h:div>- ciò premesso - e considerato l’esito della succitata verificazione, dettagliata e immune da evidenti vizi logici, nonché corredata dei descritti e coerenti accertamenti peritali – il Collegio ritiene che sia stato accertato, come appunto più probabile che non, il fatto che i segni apposti sulla scheda in questione siano il prodotto dell’uso della matita copiativa del Ministero fornita all’elettore nel seggio elettorale; matita che quest’ultimo ha probabilmente più volte inumidito con la propria saliva;</h:div><h:div>- dunque appaiono innanzitutto errate in fatto le ragioni espresse nel provvedimento di annullamento della scheda, qui impugnato;</h:div><h:div>- a tal proposito, inoltre, si aggiunge che “la giurisprudenza ha precisato al riguardo che la nullità del voto elettorale si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda emerge chiaramente l'intento dell'elettore di farsi riconoscere, per cui i segni superflui, quelli eccedenti il modo normale d'indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche, nonché l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono elementi sintomatici idonei a determinare la nullità del voto stesso solo qualora non sia evidente che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore (Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368), nonché qualora si tratti di segni riconducibili a difficoltà di movimento o di vista dell'elettore (Consiglio di Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2934)” (Consiglio di Stato sentenza 245 del 2016);</h:div><h:div>- nel caso di specie, viceversa, per quanto descritto, appare evidente che la particolarità dei segni prodotti dall’elettore siano verosimilmente dovuti a una incertezza o difficoltà dell’elettore che ha inteso inumidire la matita probabilmente per abitudine o per difficoltà di vista, cioè ritenendo che viceversa il proprio voto non sarebbe stato visibile; </h:div><h:div>- tale modo di agire, secondo l’id quod plerumque accidit, corrisponde a un comportamento diffuso negli anziani e nei soggetti a bassa scolarizzazione, poco avvezzi all’uso degli strumenti di cancelleria, sicché appare dunque più probabile che non la circostanza che non vi sia stato alcun intento di rendere il voto riconoscibile; né in ogni caso tale intento sarebbe idoneo allo scopo di rendere unici e quindi riconoscibili tali segni, essendo appunto un comportamento che può essere tenuto spontaneamente anche da altri elettori appartenenti alla descritta tipologia di soggetti; </h:div><h:div>- conseguentemente il ricorso appare fondato; e per l’effetto occorre disporre l’annullamento del provvedimento con cui è stato dichiarato invalido il voto espresso con la scheda in questione in favore della lista n. 2 "Il coraggio delle idee", con conseguente attribuzione alla medesima di 304 preferenze, al pari della lista concorrente; ne consegue altresì che deve essere annullata anche la proclamazione degli eletti, dovendosi procedere oltre nel procedimento elettorale, attraverso il ballottaggio, ai sensi dell’articolo 71 comma 6 d.lgs. 267 del 2000, nei modi e nei termini che saranno individuati dall’Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni emergenziali vigenti ed emanande;</h:div><h:div>- le spese, incluse quelle della verificazione, seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>accoglie il ricorso, e per l’effetto dispone quanto indicato in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge;</h:div><h:div>Liquida, a titolo di compenso per l’opera prestata, in favore del verificatore vice Prefetto Melania Mucci la somma di euro 800,00; in favore del perito Ing. Rocco Quatrale la somma di euro 1.200,00; in favore del perito dott.ssa Mariacristina Di Clemente la somma di euro 800,00; il tutto da intendersi comprensivo delle spese sostenute, ma oltre accessori di legge; e detratto quanto eventualmente già anticipato;</h:div><h:div>- di tali spese dovrà farsi carico esclusivamente l’Amministrazione soccombente, rimborsando ai ricorrenti quanto da loro eventualmente già anticipato;</h:div><h:div>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marco Maroscia</h:div><h:div>Massimiliano Balloriani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>