<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190021520230213120419146" id="20190021520230213120419146" modello="3" modifica="2/18/2023 11:21:31 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00215"/><fascicolo anno="2023" n="00095"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190021520230213120419146.xml</file><wordfile>20190021520230213120419146.docm</wordfile><ricorso NRG="201900215">201900215\201900215.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\648 Paolo Passoni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvio Lomazzi</firma><data>18/02/2023 11:21:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Passoni,	Presidente</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Consigliere</h:div><h:div>Silvio Lomazzi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>dell’ordinanza n.150 del 18 aprile 2019, emessa dal Comune di -OMISSIS-, ex art.35 del D.P.R. n.380 del 2001 e artt.54, 1161 c.n., comportante lo sgombero di un’area di mq.460, appartenente al demanio marittimo e occupata sine titulo, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 215 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Perrozzi e Cristiano Bertoncini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Mercogliano, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cordova, Giuseppe Gileno, Salvatore De Simone, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Claudio Angelone in Pescara, via Orazio, 123; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento ad opponendum di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>-OMISSIS-, gestore di un campeggio in -OMISSIS-, lungo la SS 16 sud, riceveva l’ordinanza n.150 del 18 aprile 2019, emessa dall’omonimo Comune, ex art.35 del D.P.R. n.380 del 2001 e artt.54, 1161 c.n., comportante lo sgombero di un’area di mq.460, appartenente al demanio marittimo e occupata sine titulo, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>La Società impugnava il cennato provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.35 del D.P.R. n.380 del 2001, 32, 54, 1161 c.n., dei principi dell’affidamento e di proporzionalità nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, dello sviamento.</h:div><h:div>La ricorrente in particolare ha fatto presente che il richiamo all’art. 35 del D.P.R. n.380 del 2001 era inconferente, non venendo citate opere abusive e difettando poi la propria responsabilità; che inoltre la gestione del campeggio veniva assunta nel 1993, con l’area in questione già occupata e dunque con fatto non imputabile; che il decorso del tempo aveva comunque ingenerato l’affidamento sul consolidarsi della circostanza.</h:div><h:div>L’interessata ha sostenuto inoltre che non sussisteva l’occupazione abusiva; che il Demanio non produceva un circostanziato atto di accertamento sul punto; che non veniva considerato l’atto di donazione del 7 febbraio del 1934; che non veniva allegato il menzionato verbale del 22 febbraio 2018 dell’Ufficio Circondariale Marittimo; che era mancato il contraddittorio procedimentale; che erano intervenuti fenomeni naturali di spostamento del demanio, con esondazione tra l’altro del torrente Buonanotte; che vi era stato un processo di urbanizzazione; che risultava apposto un termine; che le mappe catastali non erano aggiornate e che comunque non erano indicati foglio e particella; che occorreva attivare il procedimento di cui all’art.32 c.n..</h:div><h:div>L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, ricostruendo le vicende fattuali, deducendo in rito la necessità dell’integrazione del contraddittorio verso Ufficio Circondariale Marittimo e Agenzia del Demanio, nel merito l’infondatezza dell’impugnativa.  </h:div><h:div>-OMISSIS- quale proprietaria di 2 terreni confinanti con l’area demaniale marittima in argomento e dell’Hotel -OMISSIS- sito in -OMISSIS- Marina, sulla -OMISSIS-, con accesso alla spiaggia e al mare precluso ai propri clienti, spiegava intervento ad opponendum, deducendo in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio e nel merito la sua infondatezza.</h:div><h:div>Con memoria la ricorrente ribatteva all’eccezione di rito opposta e deduceva l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum per difetto di interesse.</h:div><h:div>Con ordinanza n.93 del 2019 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata da -OMISSIS-.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza Cons. Stato, V, n.5481 del 2019 l’appello cautelare veniva dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>Con ulteriori memorie le parti costituite ribadivano i rispettivi assunti.</h:div><h:div>Seguivano le repliche della ricorrente.</h:div><h:div>Nell’udienza di smaltimento del 31 gennaio 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il Collegio tralascia l’esame delle eccezioni di rito, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, che va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>Invero è necessario evidenziare al riguardo che il riferimento all’art.35 del D.P.R. n.380 del 2001 appare pertinente, giacchè sia nell’ordinanza di sgombero impugnata che negli atti endoprocedimentali è fatto riferimento a opere edilizie abusive (cfr. all.8 al ricorso); che inoltre il provvedimento costituisce misura a carattere reale, da indirizzarsi come tale all’attuale occupante, in relazione materiale con la cosa, in grado di ricondurre a legittimità lo stato di fatto, prescindendo quindi dai profili di responsabilità (cfr. TAR Campania, IV, n.70 del 2020); che in ogni caso la ricorrente, quale attuale occupante dell’area, è anche responsabile della sottrazione dell’immobile al Soggetto pubblico, legittimo proprietario; che, trattandosi di opere abusive su suolo pubblico demaniale, l’atto di sgombero assume carattere strettamente vincolato, a nulla rilevando dunque il decorso del tempo dalle condotte abusive, che peraltro permangono, con inconfigurabilità di un affidamento tutelabile volto alla conservazione di una situazione di illecito permanente (cfr. TAR Calabria-Reggio Calabria, n.678 del 2022).</h:div><h:div>Occorre poi rilevare che non risulta comprovata l’assenza di occupazione abusiva, considerato che la relazione tecnica prodotta dalla parte ricorrente non appare sufficiente, per difetto di chiarezza (cfr. in particolare pag.6, deposito del 22 dicembre 2022) e che anche le risultanze catastali, in quanto predisposte per fini essenzialmente fiscali, non rivestono carattere dirimente ai fini dell’individuazione dei profili proprietari, avendo valore meramente indiziario (cfr. Corte Cass., II civ., n.9096 del 1991).</h:div><h:div>Giova ancora evidenziare che l’atto di sgombero risulta emesso all’esito di una compiuta e articolata istruttoria, comprendente esecuzione di sopralluoghi, verbali e relazione tecnica d’ufficio nonchè interventi dell’Ufficio Circondariale Marittimo e dell’Agenzia del Demanio, oltre che dell’Amministrazione comunale (cfr. depositi del Comune); che l’ordinanza de qua è stata inoltre preceduta da comunicazione di avvio del relativo procedimento del 26 marzo 2019, circostanziata e corredata di allegati, cui sono seguite le osservazioni controdeduttive del privato dell’8 aprile 2019, dunque nel pieno rispetto del contraddittorio procedimentale (cfr. all.5, 6 atti del Comune, depositati il 13 giugno 2019).</h:div><h:div>Va in ultimo segnalato, anche alla luce di quanto dianzi suesposto, che il citato atto di donazione del 7 febbraio 1934 non appare idoneo a sovvertire le risultanze emerse dall’attività istruttoria dell’Amministrazione, venendo prodotta solo una sua nota di trascrizione, molto risalente nel tempo, riferita a soggetti dell’epoca, non sufficientemente circostanziata e specifica in ordine al suo oggetto (cfr. all.5 al ricorso); che non possono assumere rilievo non meglio precisati fenomeni naturali, di urbanizzazione, di apposizione di un termine di confine; che l’avvio del procedimento di delimitazione delle zone del demanio marittimo, ex art.32 c.n., è rimesso a valutazioni eminentemente discrezionali dell’Amministrazione, qualora sussistano obiettivi profili di incertezza sul punto (cfr. CGA, n.215 del 2018), con giurisdizione del Giudice ordinario sulle liti in tema di accertamento di confini (cfr. Corte Cass., I civ., n.14048 del 2021).</h:div><h:div>Ne consegue che l’atto impugnato risulta esente dalle censure dedotte.</h:div><h:div>Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.215/2019 indicato in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e il suo legale rappresentante, nonché la società interveniente.</h:div><h:div>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="31/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Bianco</h:div><h:div>Silvio Lomazzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>