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   <Provvedimento>
      <meta id="20190014520190531172814902" descrizione="" gruppo="20190014520190531172814902" modifica="6/4/2019 6:19:05 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" pdf="3" versionePDF="1">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00145"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00075"/>
            <urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201900145">201900145\201900145.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Pescara\Sezione 1\2019\201900145\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Umberto Realfonzo</firma>
            <data>04/06/2019 18:19:05</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>renata emma ianigro</firma>
            <data>31/05/2019 19:16:26</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>05/06/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
123            <nuova>123</nuova>
            <ereditata>123</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div>
            <h:div>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Umberto Realfonzo,	Presidente</h:div>
            <h:div>Renata Emma Ianigro,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Massimiliano Balloriani,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div>
            <h:div>del parere di sanatoria della Commissione per la formazione delle graduatorie E.R.P. reso nella seduta del 9.2.2018, comunicato con nota prot. 5540 del 19.1.2018 dal Comune di Chieti all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti, che lo comunicava al ricorrente con atto di diffida del 25.1.2019, avente ad oggetto occupazione senza provvedimento di assegnazione, previsto dall'art. 36 della L.R. 96/96 e succ. modifiche ed integrazioni, di alloggio di proprietà dell'Azienda ubicato in Chieti alla via Amiterno 114 cod ut. 1438516 matric. 06/1475 in precedenza assegnato alla a Balani Mukades;</h:div>
            <h:div>nonchè di tutti gli atti dallo stesso presupposti, connessi e collegati.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 145 del 2019, proposto da: </h:div>
            <h:div>Saimir Balani, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Pompei, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso il suo studio in Pescara, via Matese, 15; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Chieti, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Marco Morgione e Patrizia Tracanna, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
            <h:div>Ater di Chieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mezzanotte e Antonella Zuccarini, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Antonella Zuccarini in Pescara, piazza Ettore Troilo, n. 23; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti e dell’Ater di Chieti;</h:div>
            <h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div>
            <h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2019 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi l’avv. Ivano Pompei per la parte ricorrente, l’avv. Antonio Mezzanotte per l'amministrazione resistente, e l’avv. Patrizia Tracanna per l'amministrazione comunale;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, in particolare per quanto concerne il profilo relativo all’omessa valutazione dell’ipotesi di subentro stante il rapporto parentale e di convivenza documentato con l’attuale assegnataria allo stato non formalmente decaduta;</h:div>
         <h:div>che pertanto va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta, e le spese della presente fase seguono  la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato. </h:div>
         <h:div>Fissa per la discussione l’udienza pubblica del 7.07.2020.</h:div>
         <h:div>Condanna le parti intimate in solido al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessive € 500,00 (cinquecento/00).</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="31/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Marco Maroscia</h:div>
            <h:div>Renata Emma Ianigro</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
