<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250172820251106200212797" descrizione="" gruppo="20250172820251106200212797" modifica="06/11/2025 23:14:37" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Rag. Pietro Guarnieri Figli S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01728"/><fascicolo anno="2025" n="02431"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250172820251106200212797.xml</file><wordfile>20250172820251106200212797.docm</wordfile><ricorso NRG="202501728">202501728\202501728.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 2\2025\202501728\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonino Scianna</firma><data>06/11/2025 23:14:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonino Scianna</firma><data>06/11/2025 23:14:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonino Scianna,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Fabrizio Giallombardo,	Referendario</h:div><h:div>Elena Farhat,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento</h:div><h:div>del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con istanza di accesso del 26 settembre 2025, con cui era stata chiesta la ostensione della documentazione, amministrativa, tecnica ed economica delle concorrenti, nonché tutti gli atti ed i verbali della gara per l'affidamento della fornitura per il vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Regione Sicilia, il cui lotto n. 40 è stato aggiudicato alla controinteressata con provvedimento assunto dal Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria della Sicilia n. 84 del 26.09.2025;  </h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex </corsivo>art. 36, comma 7, D.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2025, proposto dalla ditta Rag. Pietro Guarnieri Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B6FF3759DD, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi e Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Sicilia, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ope legis</corsivo> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della ditta Rem S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata Rem S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 29 settembre 2025, la società ricorrente ha impugnato la determina n. 84 del 26 settembre 2025, con la quale il Provveditorato Regionale della Sicilia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha aggiudicato alla controinteressata, REM S.r.l. il lotto n. 40 della gara per l’affidamento del servizio “…<corsivo>per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Regione Sicilia, da svolgersi mediante approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo, cena) conforme ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui al decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DM n. 65 del 10 marzo 2020, G.U. 4 aprile 2020, n. 90”</corsivo>;</h:div><h:div>Successivamente, con istanza notificata e depositata il 6 ottobre 2025 parte ricorrente, ai sensi degli artt. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo e 36 del D.lgs. n. 36/2023, ha chiesto incidentalmente accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza di accesso agli atti di gara presentata il 26 settembre 2025, con cui la ditta ricorrente aveva richiesto “<corsivo>il link per potere accedere alla cartella condivisa contenente la documentazione, amministrativa tecnica ed economica delle concorrenti nonché tutti gli atti e i verbali di gara</corsivo>”. </h:div><h:div>Ha quindi esposto la ricorrente che, con nota prot. m_dg.DAPPR16.02/10/2025.0079229.U, del 2 ottobre 2025, l’Amministrazione aveva riscontrato l’istanza citata evidenziando che “<corsivo>l’accesso vi è stato consentito, tramite condivisione di cartella on line, inviando il link all’indirizzo pec da voi indicato nella domanda di partecipazione</corsivo>”, ma che in realtà che non sarebbe stato inviato alcun link e non sarebbe mai stata inviata o resa disponibile la chiesta documentazione. </h:div><h:div>Di tale circostanza la ricorrente con PEC del 04.10.2025 ha informato la stazione appaltante, senza tuttavia avere alcuna risposta.</h:div><h:div>2. Con ordinanza n. 576 del 10 ottobre 2025 la Sezione, nel respingere la domanda cautelare presentata dalla ditta ricorrente, ha ritenuto, per un verso, “<corsivo>che la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e 36 del D.lgs. n. 36/2023, allo stato non possa essere delibata in assenza di rispetto dei termini a difesa”. </corsivo>Per altro verso ha rilevato “<corsivo>che in data 6/10/2025 il Ministero, per il tramite dell’Avvocatura erariale, ha prodotto in giudizio i verbali di gara e la determina di aggiudicazione, ma non la documentazione relativa all’offerta dell’aggiudicataria per il lotto n. 40 (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica)</corsivo>. Ed infine ha onerato la resistente Amministrazione “<corsivo>di provvedere al deposito in giudizio della predetta documentazione entro il termine di cinque (5) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza</corsivo>”, rinviando ad altra camera di consiglio la trattazione dell’istanza di accesso “<corsivo>nel rispetto dei termini a difesa, su istanza della parte ricorrente, ove persista l’interesse dopo l’adempimento istruttorio di cui sopra</corsivo>”.</h:div><h:div>3. In data 15 ottobre 2025 la resistente Amministrazione ha provveduto ad adempiere all’ordine istruttorio del Tribunale depositando ampia documentazione. Con ulteriore istanza, notificata e depositata il 22 ottobre 2025 parte ricorrente, ai sensi degli artt. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo e 36 del D.lgs. n. 36/2023, ha però nuovamente chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto all’integrale accesso agli atti di gara evidenziando l’incompletezza della documentazione ostesa.</h:div><h:div>Segnatamente parte ricorrente lamenta che, nell’adempiere all’ordine istruttorio mediante deposito in giudizio e nell’inviare il link per la visione degli atti di gara, la resistente Amministrazione le avrebbe precluso l’accesso integrale alla documentazione della ditta aggiudicataria, atteso che, da un lato, è stata resa disponibile una versione dell’offerta tecnica integralmente oscurata ed illeggibile e, dall’altro, non sarebbero stati <corsivo>tout court</corsivo> ostesi gli atti concernenti le richieste di chiarimenti inviate nel corso della verifica di anomalia dell’offerta e le giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria.</h:div><h:div>3.1. Nel dolersi della violazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, della violazione dei principi di fiducia, buona fede procedimentale, trasparenza e parità di trattamento, la ditta ricorrente evidenzia che l’Amministrazione non solo avrebbe violato l’obbligo di provvedere all’immediata e automatica pubblicazione di tutti gli atti della procedura, ivi compresi tutti i documenti amministrativi, tecnici ed economici prodotti in gara dalle cinque prime concorrenti, ma avrebbe anche solo parzialmente adempiuto all’ordine istruttorio di cui alla citata ordinanza n. 575 del 10 ottobre 2025, recependo acriticamente le pretese esigenze di riservatezza evidenziate dall’aggiudicataria e non consentendo in radice l’accesso alla documentazione concernente la congruità del prezzo offerto.</h:div><h:div>4. Con memoria del 27 ottobre 2025 la ditta controinteressata ha eccepito l’improcedibilità dell’istanza <corsivo>ex </corsivo>art. 116 c.p.a. avendo l’Amministrazione depositato gran parte della documentazione richiesta ed evidenziando, quanto alla documentazione non ancora ostesa, che la ricorrente sarebbe priva di interesse all’accesso avendo chiesto l’annullamento della gara.</h:div><h:div>5. Il fascicolo è stato trattenuto in decisione in esito alla camera di consiglio del 6 novembre 2025, nel corso della quale la difesa erariale ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>6. Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di irricevibilità del mezzo di tutela all’esame sollevata dalla difesa erariale, che è infondata e va respinta.</h:div><h:div>A tale scopo è necessario riepilogare la nuova disciplina in materia di accesso agli atti di gara declinata nell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Il comma 1 prescrive che “<corsivo>L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90</corsivo>”.</h:div><h:div>Il comma 2 assicura, inoltre, che “<corsivo>agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate</corsivo>”.</h:div><h:div>In base al riportato assetto normativo dovrebbe escludersi la necessità di presentare una richiesta di accesso agli atti della procedura di gara: il primo comma riconosce infatti automaticamente a chi partecipa alla gara e non ne è “<corsivo>definitivamente</corsivo>” escluso di accedere in via diretta non solo a “<corsivo>documenti</corsivo>” (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche “<corsivo>ai dati e alle informazioni</corsivo>” inseriti nella piattaforma di <corsivo>e-procurement</corsivo>, e ciò sin dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353).</h:div><h:div>Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria viene riconosciuto inoltre, dal secondo comma, un diritto di accesso ancor più ampio perché ad essi sono resi “<corsivo>reciprocamente disponibili</corsivo>”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “<corsivo>atti</corsivo>” di cui al primo comma, ma anche le offerte dagli stessi presentate.</h:div><h:div>Il terzo comma dell’art. 36 (da leggersi unitamente al terzo comma dell’art. 90) prevede poi che la stazione appaltante o l’ente concedente, nella comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90, “<corsivo>dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2</corsivo>”, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali.</h:div><h:div>6.1. A tale particolare disciplina sostanziale del diritto di accesso si accompagna, nel nuovo codice dei contratti pubblici, una separata disciplina processuale quanto all’impugnativa degli atti della stazione appaltante che comportano l’ostensione delle offerte dei concorrenti in forma oscurata.</h:div><h:div>Il quarto comma dell’art. 36 prevede, infatti, che “<corsivo>le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo </corsivo>[…] <corsivo>con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Sull'ambito di applicazione del cosiddetto rito "<corsivo>super accelerato</corsivo>" la prevalente giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi, evitando – al netto di alcune eccezioni (cfr., per tutte, Cons. St., sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384) – di ricondurre a tale rito fattispecie non espressamente previste dall'art. 36, del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, l’applicazione del suddetto rito è stata esclusa laddove la stazione appaltante sia rimasta meramente inerte rispetto ai propri obblighi ostensivi (cfr.TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 12 settembre 2025, n. 2625; TAR Veneto, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327; TAR Toscana, sez. I, 7 marzo 2025, n. 404; TAR Umbria, sez. I, 27 novembre 2024, n. 823). </h:div><h:div>Segnatamente il Giudice d’Appello (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620) ha evidenziato come il plesso normativo di cui all’art. 36 citato, nell’atteggiarsi a<corsivo> ius speciale</corsivo> in seno alla disciplina sull’accesso documentale in materia di contratti pubblici, individua un meccanismo acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento e, come avvenuto nel caso di specie, “…<corsivo>coeve alla comunicazione dell’aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine deflazionando il più possibile il contenzioso</corsivo>”.</h:div><h:div>La <corsivo>ratio</corsivo> della rigorosa perimetrazione dell’ambito di applicazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2023, è quella di tutelare l’interesse alla massima ostensione della documentazione richiesta. </h:div><h:div>6.2. Ciò posto osserva il Collegio che nella fattispecie all’esame:</h:div><h:div>- l’Amministrazione nella comunicazione di aggiudicazione del 26 settembre 2025 aveva espressamente evidenziato che “<corsivo>L’accesso agli atti di gara è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara…presentati dagli aggiudicatari ad eccezione delle buste tecniche, nelle quali sono stati oscurati secondo motivata dichiarazione dell’offerente, le parti contenenti segreti tecnici e/o commerciali</corsivo>”;</h:div><h:div>- la parte ricorrente, quindi, il 26 settembre 2025 aveva atto istanza di accesso al “…<corsivo>link per potere accedere alla cartella condivisa contenente la documentazione, amministrativa tecnica ed economica delle concorrenti nonché tutti gli atti e i verbali di gara</corsivo>” e, in mancanza di riscontro, con istanza notificata e depositata il 6 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo e 36 del D.lgs. n. 36/2023, ha chiesto incidentalmente accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza di accesso agli atti di gara, sottolineando però (cfr. pag. 3 e 5 dell’istanza del 6 ottobre 2025) come l’Amministrazione avesse già accolto “<corsivo>la richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica formulata dalla aggiudicataria</corsivo>” avendo “…<corsivo>già preannunciato di avere recepito la richiesta di oscuramento dell’offerta tecnica di REM</corsivo>”, senza però fornire “<corsivo>la benché minima motivazione in ordine a tale decisione”</corsivo>;</h:div><h:div>- con ordinanza n. 575 del 10 ottobre 2025, per altro confermata dal CGARS con ordinanza n. 342 del 3 novembre 2025, la Sezione aveva poi onerato l’Amministrazione di provvedere al deposito nel fascicolo processuale della documentazione relativa all’offerta dell’aggiudicataria (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica), evidenziando come “…<corsivo>la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e 36 del D.lgs. n. 36/2023, allo stato non possa essere delibata in assenza di rispetto dei termini a difesa” </corsivo>e stabilendo, per l’effetto, “<corsivo>che l’istanza di accesso sarà eventualmente trattata in altra camera di consiglio, nel rispetto dei termini a difesa, su istanza della parte ricorrente, ove persista l’interesse dopo l’adempimento istruttorio di cui sopra”.</corsivo></h:div><h:div>In sostanza, anche a non considerare che l’Amministrazione non ha mai smentito di non aver effettivamente messo immediatamente a disposizione della ricorrente il link funzionante per accedere alla documentazione di gara, in violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36 del 2023, ed a voler poi ritenere che con la comunicazione di aggiudicazione del 26 settembre 2025 sia stata implicitamente accolta la richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria, ritenendosi così applicabile nella fattispecie il termine di impugnazione di dieci giorni, l’istanza <corsivo>ex</corsivo> art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 rivolta a questo Tribunale dalla parte ricorrente, notificata e depositata il 6 ottobre 2025, è tempestiva. Il Collegio ritiene infatti che non possa essere considerata, ai fini del decorso del termine di decadenza previsto dal comma 4 del ridetto art. 36 del D.lgs. n.36/2023 l’ulteriore istanza, notificata e depositata il 22 ottobre 2025 con cui, in ossequio a quanto disposto dalla Sezione con la citata ordinanza n. 575 del 10 ottobre 2025, la ricorrente ha chiesto nuovamente l’accertamento del proprio diritto all’integrale accesso agli atti di gara evidenziando l’incompletezza della documentazione ostesa.     </h:div><h:div>7. Può essere a questo punto scrutinata l’ulteriore eccezione preliminare di improcedibilità della domanda di accesso sollevata dalla difesa della controinteressata. </h:div><h:div>L’eccezione è infondata atteso che, a mente dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 ai fini dell’accesso non occorre alcuna specifica dimostrazione di interesse da parte dei concorrenti (come la ricorrente) classificati tra i primi cinque in graduatoria.</h:div><h:div>Per altro verso, in ogni caso, il Giudice d’Appello ha chiarito “<corsivo>che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso</corsivo>. <corsivo>Un diverso ragionamento…reintrodurrebbe nella disciplina dell’accesso difensivo e, soprattutto, nella sua pratica applicazione limiti e preclusioni che, invece, non sono contemplati dalla legge, la quale ha già previsto, come si è detto, adeguati criteri per valutare la situazione legittimante all’accesso difensivo e per effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti all’ostensione del documento o alla riservatezza”</corsivo> (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857, cfr. in termini anche Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 4/2021).</h:div><h:div>Anche a non considerare quanto detto, il Collegio reputa che l’eccezione sia infondata e che la ricorrente vanti un interesse concreto ed attuale ad ottenere copia della documentazione richiesta avendo, ripetutamente, evidenziato che la richiesta è preordinata alla verifica della eventuale sussistenza di profili di illegittimità ulteriori, rispetto a quelli già dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.</h:div><h:div>Caratteristica propria dell’accesso difensivo è, infatti, quella di poter superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi costituite, in particolare, dal bilanciamento con il diritto alla riservatezza dei controinteressati (cfr. art. 22, comma 1, lett. c), essendo al contempo connotato da una stringente limitazione, ossia quella di dover dimostrare la necessità della conoscenza dell’atto o, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari, la sua stretta indispensabilità per la tutela in giudizio dei propri interessi (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 19/2020).</h:div><h:div>Da quanto sopra si trae, quindi, la regola di riparto dell’onere probatorio in ambito processuale, per la quale, a fronte della tempestiva rappresentazione di esigenze di tutela del segreto industriale o commerciale da parte del soggetto controinteressato, spetta a chi esercita il diritto di accesso l’onere della prova di detto nesso di strumentalità, con la precisazione che, in caso di richiesta di accesso svolta in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cod. proc. amm., esso va parametrato non solo ai motivi di ricorso già proposti, ma anche ai motivi aggiunti proponibili nello stesso giudizio secondo la prospettazione della parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2023, n. 6773; ord. 31 marzo 2021, n. 2714).</h:div><h:div>Anche di recente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel chiarire che l’ordinanza che esamina l’istanza di accesso proposta nel corso di giudizio ha natura decisoria, ha avuto modo di evidenziarne la peculiarità che risiede nel fatto che si tratta di un accesso difensivo “qualificato” dalla circostanza che la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche che sono state fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento. In questo senso si spiega anche il riferimento alla “connessione”, contenuto nel secondo comma dell’art. 116 cod. proc. amm. (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 gennaio 2023, n. 4).</h:div><h:div>Nel caso di specie sussiste la “strumentalità” degli atti richiesti rispetto alla tutela di una posizione giuridica soggettiva dell’istante ed anche la sua inerenza con la procedura di gara in esame in cui la ricorrente è stata collocata al secondo posto in graduatoria e la controinteressata è risultata aggiudicataria.</h:div><h:div>Ciò è di palmare evidenza con riferimento alla offerta tecnica prodotta dall’aggiudicataria in gara ed alla circostanza, ampiamente evidenziata dalla ricorrente, che l’offerta tecnica della REM S.r.l. è stata pressocché integralmente oscurata. </h:div><h:div>Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dall’aggiudicataria nella memoria del 27 ottobre 2025, parte ricorrente ha anche rilevato come il disciplinare di gara prevedesse l’attribuzione di specifici punteggi in relazione alle “<corsivo>soluzioni tecnico-gestionali ed elementi organizzativi per il potenziamento dell’efficacia dei controlli”</corsivo>, così come risultanti dal progetto tecnico (cfr. allegato 006 del deposito originale, pagg. 43 e 44), pertanto, atteso che la Commissione avrebbe dovuto esprimere “…<corsivo>le proprie valutazioni in merito agli elementi sopra individuati, così come risultanti dal Progetto tecnico…”</corsivo> (cfr. allegato 006 del deposito originale, pagg. 43 e 44), appare di tutta evidenza che  la conoscenza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria risulti indispensabile e strumentale alla ricorrente per la difesa in giudizio dei propri interessi.</h:div><h:div>8. Venendo al merito delle ragioni di riservatezza a cui l’aggiudicataria ha ancorato la domanda di oscuramento dell’offerta tecnica osserva il Collegio che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. III, 27/05/2024, n. 10605):</h:div><h:div><corsivo>“- la dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell’opposto diniego (TAR Lazio, III, 21.7.2023, n. 12359; TAR Lombardia, Milano, I, 24.1.2022, n. 145; TAR Campania, II, 30 gennaio 2020, n. 437);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- una generica opposizione riguardante numerose parti della documentazione richiesta in nessun modo può integrare la “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali relativi ad “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima”, di cui all’art. 53, comma 5, lettera a), del codice dei contratti pubblici. Invero, la suddetta disposizione, nel prevedere che l’offerente interessato deve non soltanto motivare ma anche “comprovare” la sussistenza di un segreto, pone a suo carico il preciso onere di individuare concretamente all’interno dell’offerta le specifiche “informazioni” da tutelare e di dimostrare l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr. Cons. St., V, n. 10498/2022; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 1723/2023; id., II, n. 3394/2022; id., III, n. 12359/2023)”</corsivo>;</h:div><h:div>- l’art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 non consente che l’accesso possa essere negato sulla base di generiche esigenze di tutela della riservatezza del <corsivo>know how</corsivo>, non supportate “<corsivo>da un’autonoma valutazione circa l’esistenza di effettivi segreti tecnici e commerciali come definiti nel Codice della proprietà industriale, all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005, il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IV, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21; Consiglio di Stato, III, 16 febbraio 2021, n. 1437; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 gennaio 2023, n. 203; IV, 8 febbraio 2022, n. 290; I, 24 gennaio 2022, n. 145 TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024). In altri termini, come affermato da consolidata giurisprudenza, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l’operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (….). In mancanza della prova dell’esistenza di segreti commerciali, come sopra delineati, la parte ricorrente è esentata dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa (TAR Piemonte, sez. II, n. 726/2024; Cons. Stato, sez. V, n. 8332/2023)”</corsivo> (T.A.R. Milano, n. 2668/2024).</h:div><h:div>In particolare, è stato affermato in sede interpretativa che la presentazione di un’istanza di accesso impone alla stazione appaltante di coinvolgere, nel rispetto del contraddittorio, il concorrente controinteressato, nelle forme di cui alla disciplina generale del procedimento amministrativo, richiedendo altresì una motivata valutazione delle argomentazioni offerte dal medesimo controinteressato, ai fini dell’apprezzamento della effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza: spetta, infatti, alla stazione appaltante il controllo circa la fondatezza della dichiarazione dell’impresa controinteressata in merito alla sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale e commerciale (in tal senso, cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, Sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463; Sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).</h:div><h:div>8.1. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’istanza ostensiva<corsivo> </corsivo>proposta dalla ditta ricorrente debba essere accolta, essendo mancata nel caso di specie un’autonoma valutazione da parte della stazione appaltante circa la sussistenza dei presupposti di legge per il diniego dell’accesso e non essendo stata documentata dalla ditta aggiudicataria la effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, a mente di quanto previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Nel caso di specie, le ragioni di opposizione all’accesso sollevate dalla ditta aggiudicataria appaiono generiche, in quanto basate sul mero riferimento a, non meglio precisati, “<corsivo>contenuti di natura strettamente confidenziale quali…dettagli sulla presenza territoriale dell’azienda…descrizione dei principi organizzativi e delle soluzioni migliorative sviluppate internamente, frutto di know-how esclusivo e di investimenti…</corsivo>
				<corsivo>Metodologie operative e processi interni, sviluppati da personale tecnico altamente specializzato…</corsivo>
				<corsivo>Informazioni sui fornitori e partner commerciali…</corsivo>
				<corsivo>Politiche aziendali interne, strategie gestionali, che rappresentano una componente distintiva e competitiva dell'offerta tecnica</corsivo>” (cfr. dichiarazione di riservatezza dell’offerta tecnica, allegato 003:23. del deposito documentale della ricorrente del 22 ottobre 2025).</h:div><h:div>Si tratta di affermazioni del tutto prive di “comprova” riguardo all’esistenza di segreti tecnici e commerciali, in senso proprio, avendo la controinteressata basato l’opposizione, in sostanza, soltanto sulle proprie “capacità” tecnico-industriali e gestionali, maturate grazie alla sua esperienza di operatore del settore e perciò confluite nell’elaborazione dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>In definitiva, oggetto del segreto opposto finisce per essere proprio quest’ultima, in sé considerata (cioè nei suoi elementi essenziali riguardanti le modalità organizzative del servizio, il piano di formazione del personale, le misure di contenimento dell’impatto ambientale etc.), laddove le ragioni di riservatezza tecnica dovrebbero avere ad oggetto specifici elementi e dati tecnici di supporto delle proposte organizzative, formative e di tutela ambientale (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547).</h:div><h:div>9. In conclusione, per le ragioni esposte il Collegio ritiene che la domanda presentata dalla ricorrente debba essere accolta essendo mancata nel caso di specie un’autonoma valutazione da parte della stazione appaltante circa la sussistenza dei presupposti di legge per il diniego dell’accesso e non essendo stata rappresentata, se non genericamente, neanche la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, a mente di quanto previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Ritenuto pertanto di ordinare all’Amministrazione intimata di consentire alle ricorrenti la visione e l’estrazione di copia della documentazione oggetto della sopracitata istanza di accesso del 26 settembre 2025, entro il termine di giorni sette (7) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore;</h:div><h:div>10. Le spese di lite seguono, come di regola la soccombenza e vanno poste a carico della Resistente Amministrazione, mentre sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione nei confronti della ditta controinteressata.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accesso della ricorrente e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, di rendere accessibile alla ricorrente la documentazione specificata in motivazione, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.</h:div><h:div>Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, se dovuti.</h:div><h:div>Spese compensate tra le parti private.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/11/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Antonino Scianna</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>