<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250122220260102180023315" descrizione="V°" gruppo="20250122220260102180023315" modifica="19/01/2026 11:15:32" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Giuseppe D'Alberti" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01222"/><fascicolo anno="2026" n="00249"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250122220260102180023315.xml</file><wordfile>20250122220260102180023315.docm</wordfile><ricorso NRG="202501222">202501222\202501222.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\966 Francesco Bruno\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Bruno</firma><data>16/01/2026 19:21:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annalisa Stefanelli</firma><data>02/01/2026 18:16:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Bruno,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Annalisa Stefanelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del parere contrario, emesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, del 20.5.25, reso nell’ambito dei lavori commissariali ed in sede di Conferenza di Pianificazione indetta ex art. 26 L.R. n. 19/20;</h:div><h:div>di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2025, proposto da Giuseppe D’Alberti, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone ed Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div> l’Assessorato Regionale Beni Culturali – Soprintendenza di Trapani, in persona dell’Assessore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;</h:div><h:div>il Comune di Marsala, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali – Soprintendenza di Trapani;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice la dott.ssa Annalisa Stefanelli;</h:div><h:div>Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con l’odierno ricorso il sig. Giuseppe D’Alberti ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del parere contrario emesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani del 20.5.25, reso nell’ambito dei lavori commissariali ed in sede di Conferenza di Pianificazione indetta ex art. 26 L.R. n. 19/20.</h:div><h:div>2. Il ricorrente premette, in punto di fatto, che, con sentenza n. 3326 del 30.11.21, questo TAR ha dichiarato l’obbligo del Comune di Marsala di provvedere sull’istanza tesa ad ottenere la ripianificazione urbanistica di un’area di sua proprietà (divenuta “bianca” per decadenza del vincolo “a parcheggio” che vi era stato originariamente imposto), sita in Marsala nella Via Whitaker, distinta in catasto nel Foglio di Mappa 191 Particelle 304 e 327, avente una superficie di 2.990,00 mq.</h:div><h:div>In data 15.9.22, stante la perdurante inerzia del Comune di Marsala, si è insediato il nominato commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, Arch. Marcello Annaloro.</h:div><h:div>Nell’ambito dei lavori commissariali è stata proposta una variante urbanistica contemplante una suddivisione del lotto all’incirca a metà, da destinarsi per mq. 1.420,00, in “Zona Omogenea di completamento B/2”, mentre per la rimanente parte è stata rappresentata la reiterazione del vincolo a “parcheggio pubblico”.</h:div><h:div>Conseguenzialmente, con nota del 3.4.25, il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> ha convocato una Conferenza di Servizi ex art. 26 L.R. n. 19/20 ai fini della eventuale sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione di cui all’art. 11 della medesima L.R. n. 19/20.</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha censurato il “parere contrario” reso (in videochiamata), in sede di Conferenza di Pianificazione ex art. 26 L.R. n. 19/20 (chiusa con esito negativo), dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani “…<corsivo>in quanto l’area oggetto di variante urbanistica è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del Codice dei BB.CC., ove dopo il 6 Settembre 1985 (Legge Galasso) non è consentita la realizzazione di aree a z.t.o. “B” quale quella prevista nella variante urbanistica in argomento</corsivo>.…”.</h:div><h:div>3. Il predetto parere è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:</h:div><h:div><corsivo>A) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 142 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 22.1.04 N. 42.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il parere sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con la disposizione di cui all’art. 142 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 42/04, che introduce un regime di deroga al vincolo generalizzato imposto, con la lettera a) del comma 1 di esso art. 142, sui territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 mt. dalla linea di battigia, escludendo dal sistema vincolistico quelle aree che, così come quella in esame, già in epoca antecedente il 6 Settembre 1985 ricadevano nei “centri abitati” formalmente delimitati e perimetrati, concorrendo a formare il cd. “paesaggio urbano”.</h:div><h:div><corsivo>B) ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 LEGGE 7.8.90. N. 241 (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’amministrazione avrebbe errato nel ritenere che la previsione di cui all’art. 142 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 42/04 comporti un vincolo di inedificabilità assoluta, le predette aree sarebbero invece soggette ad un vincolo relativo, il cui scopo non consisterebbe nell’impedire in sé l’edificazione, bensì nel conformarla secondo modalità che la rendano compatibile con la tutela dell’interesse in funzione del quale il vincolo è stato posto.</h:div><h:div>4. Il Comune di Marsala, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. </h:div><h:div>5. La Soprintendenza si è costituita in giudizio e ha depositato documentazione.</h:div><h:div>6. Da ultimo parte ricorrente ha depositato una nota del Comune di Marsala in cui si attesta l’inclusione dell’area in oggetto nel perimetro del centro abitato.</h:div><h:div>7. Con ordinanza n. 477 del 2025 questa Sezione, all’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025, ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando, quest’ultima, per il 4 dicembre 2025.</h:div><h:div>8. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>9. Il ricorso è fondato con riferimento alla censura di cui alla lettera <corsivo>A)</corsivo>, con assorbimento delle ulteriori.</h:div><h:div>In particolare, il Collegio reputa fondato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta che per l’area oggetto di interesse opererebbe il regime legale derogatorio dei vincoli paesaggistici previsto dall’art. 142, comma 2, del D.lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>Infatti, da una parte, la disposizione generale – sulla quale si fonda il parere negativo della Soprintendenza – stabilisce che “<corsivo>Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; (…)</corsivo>” (art. 142, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 42/2004).  </h:div><h:div>Dall’altra parte, la disposizione derogatoria citata dal ricorrente stabilisce, in sostanza, che non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e) g), h) l) e m), le aree che alla data del 6 settembre 1985 (lettera c) “<corsivo>nei comuni sprovvisti di tali strumenti (urbanistici), ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 1 del d.l. n. 312 del 27 giugno 1985 stabiliva, per quanto qui di interesse, che “<corsivo>1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-quinquies, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, i seguenti beni e luoghi: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</corsivo> …”.</h:div><h:div>La legge di conversione n. 431 dell’8 agosto 1985 ha, per quanto qui di interesse, sostituito l’art. 1 del d.l. come segue: “<corsivo>All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: &lt;&lt;Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare … Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 …&gt;&gt;</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò posto, questo Collegio rileva come l’art.142 in esame ribadisca l'estensione della deroga al vincolo paesaggistico come già dettagliata dall'art. 1, del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, come convertito dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, fissando quale discrimine temporale il 6 settembre 1985, cioè la data di entrata in vigore della previsione che ha modellato il definitivo perimetro della deroga che si è inteso confermare (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 17 agosto 2022 n. 7226).</h:div><h:div>Sul punto, il Collegio osserva che parte ricorrente ha depositato nel fascicolo processuale documentazione del Comune di Marsala attestante l’inclusione del lotto di terreno interessato nella perimetrazione del centro abitato; in particolare, dal documento emerge che, già dalla data del 6 settembre 1985, il lotto ricade “<corsivo>all’interno della Perimetrazione dei Centri Abitati operante sulla base della Delibera del Consiglio Comunale di Marsala n. 110 del 18-04-1970 ad oggetto: Perimetrazione dei centri abitati</corsivo>”. Per tale motivo, dunque, l’area di interesse rientra nel regime di deroga al vincolo generalizzato imposto dal primo comma dell’art. 142 citato.</h:div><h:div>10. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso va accolto nei termini indicati in motivazione, con il conseguente annullamento del parere contrario della Soprintendenza di Trapani.</h:div><h:div>11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il parere contrario della Soprintendenza di Trapani del 20 maggio 2025.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione regionale resistente al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mattia Li Vigni</h:div><h:div>Annalisa Stefanelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>