<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250116620250721160641510" descrizione="Buonomo - vistato - esclusione da gara per applicazione clausole escludenti del bando - tardiva impugnazione" gruppo="20250116620250721160641510" modifica="23/07/2025 11:09:35" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Impresa Strade 2010 S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01166"/><fascicolo anno="2025" n="01698"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250116620250721160641510.xml</file><wordfile>20250116620250721160641510.docm</wordfile><ricorso NRG="202501166">202501166\202501166.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>salvatore veneziano</firma><data>23/07/2025 08:49:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierluigi Buonomo</firma><data>22/07/2025 10:53:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Consigliere</h:div><h:div>Pierluigi Buonomo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>degli atti relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “<corsivo>Rigenerazione degli ambiti urbani degradati dei "Cammini Religiosi" all'interno del centro storico mediante riqualificazione degli spazi urbani con il recupero dei materiali della tradizione e l'implementazione del verde - CUP: G67B22000250007</corsivo>”;</h:div><h:div>…e per il riconoscimento del diritto all’aggiudicazione della gara nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero per equivalente, con riserva di determinare l'importo nel corso del giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2025, proposto dalla società Impresa Strade 2010 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5DAB01B3E, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile 241; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Città di Corleone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Letizia Ferlisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>del Consorzio Stabile Appaltitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Corleone;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l. operante in edilizia, domanda l’annullamento degli atti della procedura aperta, indetta dal Comune di Corleone, per l'affidamento dei lavori di “<corsivo>Rigenerazione degli ambiti urbani degradati dei "Cammini Religiosi" all'interno del centro storico mediante riqualificazione degli spazi urbani con il recupero dei materiali della tradizione e l'implementazione del verde - CUP: G67B22000250007</corsivo>”, nella parte in cui viene esclusa dalla selezione (con proposta di aggiudicazione ad altro operatore economico). </h:div><h:div>Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: “<corsivo>violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 1° e 2° comma, 102, 103 e 105 del d.lgs. 36/2023 – violazione del principio di massima partecipazione, concorrenza e par condicio – violazione dei principi europei in materia di affidamento dei contratti pubblici – eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione – illegittima esclusione per erroneo diniego del subappalto qualificante per categoria scorporabile OG10</corsivo>”. </h:div><h:div>2.- Si costituiva il Comune di Corleone, che concludeva per l’inammissibilità del ricorso (in ragione del fatto che le determinazioni impugnate costituirebbero atti endo-procedimentali), per l’irricevibilità del ricorso (in ragione del fatto che, nella sostanza, sarebbero impugnate tardivamente clausole “escludenti” del bando di gara) e comunque per la sua infondatezza nel merito. </h:div><h:div>3.- All’udienza camerale del 22.07.2025, di discussione dell’istanza cautelare, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso, ai sensi dell’art. 60 c.p.a, di possibile definizione dello stesso con sentenza in forma semplificata. </h:div><h:div>4.- Il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.</h:div><h:div>4.1- Il ricorso è irricevibile (in parte qua) atteso che:</h:div><h:div>- parte ricorrente censura (tardivamente) una clausola del disciplinare di gara, richiamata nel bando, che limita il ricorso all’istituto del subappalto;</h:div><h:div>- in particolare: <corsivo>“il punto III.1.3) del Bando di gara rubricato “Capacità Professionale e Tecnica” prevede espressamente che “Per quanto attiene all’istituto dell’avvalimento e del subappalto si rinvia alle relative prescrizioni contenute nei punti 6 e 7 del disciplinare di gara”. A sua volta, il Disciplinare di gara al punto 7 rubricato “Subappalto” precisa espressamente che “E’ ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nella misura massima del 30% (…) Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto delle predette categorie”. Le ragioni di tali limitazioni sono esposte al precedente punto 6 del disciplinare di gara, laddove si ammette esclusivamente l’avvalimento tecnico-operativo, in cui l’impresa ausiliaria dovrà mettere a disposizione l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, in considerazione della “peculiarità delle opere da realizzare, incluse nella categoria SOA OG3 e OG10, riguardanti una porzione di tessuto urbano avente grande valenza storico architettonica e ricadente in zona A, al fine di garantire l’esecuzione delle opere secondo i dettami del progetto esecutivo e del parere della Soprintendenza Beni Culturali della provincia di Palermo</corsivo>” (estratto della memoria del Comune di Corleone, pagg. 8-9);</h:div><h:div>- la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, dunque, prevedeva chiaramente i requisiti di partecipazione alla procedura, ponendo un tetto massimo del 30% delle opere da realizzare in subappalto ed escludendo espressamente l’affidamento integrale in subappalto delle prestazioni oggetto delle categorie SOA OG3 e OG10;</h:div><h:div>- anche a voler ritenere “ambigua” la clausola del disciplinare sopra richiamata (da intendersi, nel senso del 30% del volume complessivo delle prestazioni, come prospettato dal difensore di parte ricorrente in udienza), la modulistica fornita dal Comune, al contrario, evidenzia chiaramente, sotto l’aspetto grafico, l’esistenza del predetto limite del 30% per ciascuna delle categorie;</h:div><h:div>- il bando ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune il 20.02.2025 e la società ricorrente ha presentato una domanda di partecipazione nella quale ha espressamente indicato che avrebbe subappaltato il 100% delle prestazioni scorporabili della categoria OG10, in quanto priva della relativa qualificazione;</h:div><h:div>- l’art. 120 comma 2 c.p.a. recita che: <corsivo>“Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici…”</corsivo>;</h:div><h:div>- per granitica giurisprudenza, vanno impugnate nel termine ordinario di 30 giorni dalla pubblicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> le clausole cd. escludenti, attinenti cioè ai requisiti di partecipazione alla procedura di gara (Adunanza Plenaria n. 1/2003); </h:div><h:div>- la società ricorrente ha provveduto ad impugnare le clausole del bando solamente dopo la notifica del provvedimento di esclusione, il quale tuttavia riproduce meramente le citate previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>;</h:div><h:div>- conseguentemente, è tardivo il ricorso notificato il 10.07.2025. </h:div><h:div>4.2- Il ricorso è invece inammissibile (in parte qua) sotto un duplice profilo:</h:div><h:div>a) in quanto proposto avverso l’esclusione della stessa ricorrente, in conseguenza della tardività dell’impugnazione delle dette clausole escludenti del bando, delle quali il provvedimento di esclusione fa applicazione;</h:div><h:div>b) atteso che non è ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico proposto per l’aggiudicazione, odierno controinteressato<corsivo>
				</corsivo>(<corsivo>Nella procedura di affidamento di un appalto, l'atto ad efficacia esterna conclusivo del procedimento, dalla cui emanazione decorre il termine per l'impugnazione degli esiti di gara, è, pacificamente, solo l'atto di aggiudicazione definitiva o, secondo la sequenza/denominazione prevista nella normativa vigente, il provvedimento di 'aggiudicazione' tout court. Tutti gli atti precedenti, ed in particolare, il c.d. provvedimento di aggiudicazione provvisoria (melius, secondo la normativa vigente, la 'proposta di aggiudicazione') devono ritenersi di natura endoprocedimentale ed in quanto tali non possono ritenersi soggetti ad alcun onere di impugnazione, a pena di decadenza, prima dell'emanazione dell'atto conclusivo della procedura</corsivo> - TAR Catania, n. 2960/2022).</h:div><h:div>5.- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.</h:div><h:div>6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; nulla per le spese per la parte non costituita. </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Città di Corleone, quantificate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge. Nulla per le spese per la parte non costituita. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelo Pirrone</h:div><h:div>Pierluigi Buonomo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>