<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250095120250624162533865" descrizione="" gruppo="20250095120250624162533865" modifica="24/06/2025 16:48:53" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00951"/><fascicolo anno="2025" n="01412"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250095120250624162533865.xml</file><wordfile>20250095120250624162533865.docm</wordfile><ricorso NRG="202500951">202500951\202500951.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 5\2025\202500951\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>stefano tenca</firma><data>24/06/2025 16:48:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano tenca</firma><data>24/06/2025 16:42:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/06/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Primo Referendario</h:div><h:div>Andrea Illuminati,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div><corsivo>Ricorso introduttivo</corsivo>: </h:div><h:div>- DELLA DETERMINAZIONE 28/5/2025 N. 36, RECANTE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA CONTROINTERESSATA ALL’ESITO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA “MAGAGGIARI”;</h:div><h:div> - DEL VERBALE N. 1 DEL 13/5/2025, RECANTE L’AMMISSIONE DI SAGALO BEACH SRL;</h:div><h:div>- DI OGNI ALTRO ATTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE.</h:div><h:div>e per l’accertamento</h:div><h:div>DEL DIRITTO A CONSEGUERE L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA CON STIPULA DEL CONTRATTO, O IN SUBORDINE IN VIA DI SUBENTRO PREVIA DECLARATORIA DI INEFFICACIA OVE STIPULATO MEDIO TEMPORE;</h:div><h:div>e per la condanna (in subordine)</h:div><h:div>AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER EQUIVALENTE.</h:div><h:div>e per l’esercizio del diritto di accesso</h:div><h:div>AGLI ATTI RELATIVI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELLA CONTROINTERESSATA, NON RESI DISPONIBILI DALLA STAZIONE APPALTANTE, CON CONDANNA ALL’ESIBIZIONE DI COPIA DI QUANTO RICHIESTO CON NOTA 23/5/2025.</h:div><h:div><corsivo>Motivi aggiunti depositati il 19/6/2025</corsivo></h:div><h:div>- DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18/6/2025 N. 40, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLA CONTROINTERESSATA PER LE STAGIONI BALNEARI 2025-2027.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 951 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Il Melangolo Soc. Coop., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Beatrice Miceli e Andrea Policarpo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico <corsivo>ex lege</corsivo> presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cinisi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avv.to Marcello Rossi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Ammiraglio Persano n. 58;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Sagalo Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Gabriele Armetta, Giacomo Armetta, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico <corsivo>ex lege</corsivo> presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sagalo Beach S.r.l. e di Comune di Cinisi;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Evidenziato:</h:div><h:div>- che la pretesa ostensiva (I motivo del gravame introduttivo) risulta soddisfatta, come dichiarato a verbale dalla parte ricorrente (che insiste per la liquidazione delle spese);</h:div><h:div>- che ciascuna delle parti costituite ha altresì dichiarato a verbale, durante la discussione in Camera di consiglio, di non opporsi all’emanazione della preannunciata sentenza in forma semplificata anche sui motivi aggiunti e di rinunciare ai termini a difesa;</h:div><h:div>- che, alla luce della dimidiazione di tutti i termini processuali prevista per il rito abbreviato in materia di appalti, è senz’altro possibile adottare una sentenza breve sui motivi dell’atto introduttivo del giudizio;  </h:div><h:div>Tenuto conto:</h:div><h:div>- che deve essere esaminata la seconda doglianza formulata;</h:div><h:div>- che l’idoneità professionale (b.1, pag. 9 del bando) può ritenersi in possesso della controinteressata, la quale è iscritta alla CCIAA dal 27/4/2022 e dunque, alla data della domanda (2/5/2025), aveva maturato i 36 mesi richiesti; </h:div><h:div>- che viceversa, ad avviso del Collegio, difetta in capo all’aggiudicataria della gara il requisito della <corsivo>“pregressa esperienza diretta, almeno triennale anche non continuativa negli ultimi dieci anni, nella gestione di stabilimenti balneari” </corsivo>(introdotto al par. 7.5 lett. a);</h:div><h:div>- che la clausola del bando è chiara nell’individuare il triennio quale periodo di esperienza minima per partecipare alla selezione;</h:div><h:div>- che, nella gestione degli stabilimenti balneari, l’arco temporale di riferimento va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, come statuito dall’art. 2 comma 1 lett. e) della D. Lgs. 30/5/2008 n. 116 e dal DDG dell’Assessorato regionale alla Salute n. 323 del 21/3/2025;</h:div><h:div>- che si tratta dell’arco temporale in cui le acque vengono utilizzate per la balneazione, salvo eccezioni dovute a motivi climatici;</h:div><h:div>- che, in buona sostanza, per “anno” di gestione si intende la durata di una stagione balneare <corsivo>standard</corsivo>; </h:div><h:div>Rilevato:</h:div><h:div>- che l’esperienza triennale elevata a requisito va intesa come completa, in grado cioè di coprire l’intero periodo considerato (dall’1/5 al 30/9 di ogni anno);</h:div><h:div>- che, ragionando <corsivo>a contrario</corsivo>, non si potrebbe rinvenire alcun riferimento preciso sull’estensione temporale minima, e pertanto si potrebbe valorizzare qualsiasi gestione parziale o intermittente;</h:div><h:div>- che, in altri termini, accettare anche un periodo inferiore (ad es. bimestrale, trimestrale o quadrimestrale) significherebbe ammettere una decisione arbitraria, disancorata da qualsiasi parametro oggettivo;    </h:div><h:div>- che in definitiva, alla luce dell’univoca prescrizione della <corsivo>lex specialis</corsivo>, l’unica interpretazione possibile è quella che esige il requisito “pieno”;</h:div><h:div>- che, sotto altro versante, il bilanciamento tra il livello di esperienza e professionalità necessari e l’esigenza di massima partecipazione è stato effettuato “a monte” dalla stazione appaltante con la formulazione delle regole di gara;</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>- che la prima delle tre stagioni presso la struttura di Capaci è iniziata – per Sagalo Beach Srl – il 9/6/2022, data di sottoscrizione del contratto di concessione con il Comune;</h:div><h:div>- che pertanto non può dirsi maturato il requisito della “stagione completa”, ma solo di una frazione di essa;</h:div><h:div>- che l’affermata presa di possesso dei luoghi in data anteriore non è suscettibile di apprezzamento, ove non avallata da atti formali che abbiano legittimato un’esecuzione anticipata;</h:div><h:div>- che non persuade neppure la prassi, rappresentata dai legali delle parti resistenti in Camera di consiglio, di un concreto inizio di stagione balneare differenziato per ciascun Comune e posticipato alla seconda metà di giugno, se non altro perché l’attività di sistemazione dell’area e di predisposizione delle strutture (cabine, ombrelloni, chioschi) precede necessariamente la data di apertura agli utenti della spiaggia e dei suoi servizi;</h:div><h:div>- che, di conseguenza, la controinteressata non era in possesso del requisito prescritto (esperienza almeno triennale) e non poteva essere ammessa al confronto comparativo; </h:div><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>- che, pertanto, l’introdotto gravame, integrato da motivi aggiunti, deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte; </h:div><h:div>- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti di aggiudicazione impugnati.</h:div><h:div>Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente, che liquida in 3.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/06/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Varvaro Nadia</h:div><h:div>Stefano Tenca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>