<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250067620260121104653110" id="20250067620260121104653110" modello="3" modifica="21/01/2026 19:31:05" pdf="0" ricorrente="Giuseppe N.Q. Fidone" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00676"/><fascicolo anno="2026" n="00267"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250067620260121104653110.xml</file><wordfile>20250067620260121104653110.docm</wordfile><ricorso NRG="202500676">202500676\202500676.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\933 Roberto Valenti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaella Sara Russo</firma><data>21/01/2026 19:31:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Presidente</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marco Maria Cellini,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’accertamento</corsivo></h:div><h:div>- della illegittimità del silenzio-rifiuto sull’istanza di predisposizione del progetto individuale di assistenza <corsivo>ex </corsivo>art. 14 della L. n. 328 del 2000; </h:div><h:div>- del diritto di-OMISSIS- e dei genitori odierni ricorrenti al risarcimento del danno da cosiddetto <corsivo>“ritardo mero”</corsivo>, <corsivo>ex </corsivo>art. 2 <corsivo>bis</corsivo> comma 1 <corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241/90 e del danno non patrimoniale sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento volto all’adozione del progetto individuale <corsivo>ex</corsivo> art. 14 della L. 328/2000; </h:div><h:div><corsivo>e per la condanna</corsivo></h:div><h:div>delle Amministrazioni resistenti alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della L. n. 328 del 2000;</h:div><h:div><corsivo>e per la nomina</corsivo></h:div><h:div>per il caso di ulteriore inerzia nel termine assegnando, di un commissario <corsivo>ad acta</corsivo> affinché provveda in via sostitutiva.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 676 del 2025, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità </h:div><h:div>sul figlio minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfredo D’Aparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gela, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gela;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto notificato il 23 aprile 2025 e depositato il successivo 29 aprile, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Gela e dall’A.S.P. di Caltanissetta sull’istanza del 23 settembre 2024, dagli stessi avanzata e volta ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale di assistenza <corsivo>ex</corsivo> art. 14 della l. n. 328/2000 in favore del loro figlio minore,-OMISSIS-, nonché la condanna delle dette amministrazioni a provvedere sulla richiesta ed a corrispondere il risarcimento del danno <corsivo>ex</corsivo> art. 2 <corsivo>bis</corsivo>, co. 1 <corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/90 e del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dai genitori per la mancata tempestiva conclusione del procedimento.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Gela, che ha contestato la fondatezza del ricorso; l’amministrazione ha sostenuto, per un verso, di non essere gravata dall’obbligo di provvedere, atteso che, in materia di assistenza sanitaria in favore dei soggetti affetti da autismo, quale è il minore-OMISSIS-, sarebbe competente in via esclusiva la Regione; comunque, l’amministrazione comunale avrebbe adempiuto in ogni modo possibile al proprio obbligo di superare gli arresti procedimentali determinati dall’inadempienza dell’A.S.P.; infine, l’istanza risarcitoria sarebbe sprovvista dei requisiti necessari per il suo accoglimento.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, il Presidente, ai sensi dell’art 32, co. 1 e 117, co. 6 c.p.a., ha disposto la trattazione di tutte le domande proposte in ricorso con rito ordinario.</h:div><h:div>Con memoria del 13 novembre 2025, il Comune ha riferito che, in pendenza del giudizio, si sono tenuti alcuni incontri tra i ricorrenti e rappresentanti delle due amministrazioni coinvolte nel procedimento, senza, tuttavia, che alcuna delle proposte da queste ultime formulate incontrasse il consenso dei genitori del piccolo -OMISSIS-.</h:div><h:div>Con successiva memoria del 25 novembre 2025, parte ricorrente ha precisato che la bozza di progetto di vita, prodotta dal Comune di Gela in data 7 novembre 2025, è stata oggetto di discussione tra le parti, in esito alla quale è stato sottoscritto il progetto di vita del 18 novembre 2025, più compatibile con le esigenze del piccolo -OMISSIS- rispetto alla precedente proposta, che prevedeva la frequenza giornaliera del Centro Autismo di Caltanissetta, distante dalla residenza del minore circa 80 km; in ragione di tale, ultima circostanza, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla trattazione della domanda relativa all’illegittimità del silenzio-inadempimento.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, con riferimento alle domande volte alla declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento ed alla condanna delle amministrazioni a provvedere sull’istanza avanzata dai ricorrenti in data 23 settembre 2024, va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto dell’intervenuta adozione, in pendenza del giudizio, del richiesto progetto di vita.</h:div><h:div>Ciò premesso e passando all’esame delle domande risarcitorie, proposte dai ricorrenti contro il Comune di Gela e l’A.S.P. di Caltanissetta, devono vagliarsi le difese dell’ente locale, che ha dedotto l’incompetenza del medesimo a pronunciarsi sulla richiesta di elaborazione del progetto individualizzato e, comunque, l’assenza di un inadempimento, stanti le molteplici attività dallo stesso compiute ai fini della conclusione del procedimento.</h:div><h:div>Il collegio ritiene che la circostanza che il minore sia affetto da disturbo dello spettro autistico non incida sull’attribuzione delle competenze in materia di elaborazione del progetto di vita individualizzato, come delineate dall’art. 14 l. 328/2000, nel testo <corsivo>ratione temporis </corsivo>applicabile.</h:div><h:div>Ad avviso dell’ente locale, nelle ipotesi di disabili affetti da tale categoria di patologie, sarebbero competenti alla elaborazione del progetto di vita le regioni, in virtù di quanto previsto dalla legge n. 134/2015 (<corsivo>“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”</corsivo>), che all’art. 3 dispone: </h:div><h:div><corsivo>“1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell’ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l’evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi…”.</corsivo></h:div><h:div>Ad un attento esame del dato normativo – ossia dell’art. 3 appena riportato e dell’art. 14 l. 328/2000 – la tesi di parte ricorrente (per la quale il primo introdurrebbe una generale competenza in capo alle regioni in materia di assistenza ai soggetti autistici, con l’effetto di derogare alle competenze delineate dal secondo in tema di progetto individuale in favore della generalità dei disabili) non risulta convincente.</h:div><h:div>Lo strumento del progetto individuale, invero, è stato delineato al fine di coordinare, in un unico programma, i diversi interventi necessari a tutela del soggetto disabile e facenti capo a diverse pubbliche istituzioni; il secondo comma del menzionato art. 14 stabilisce infatti: <corsivo>“il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale”</corsivo>.</h:div><h:div>L’ampiezza di contenuti del progetto individuale e la specificità propria di tale atto programmatorio consente di escludere che si tratti di uno strumento coincidente con i ben più limitati <corsivo>“percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali”</corsivo> previsti dall’invocato art. 3 co. 2 l. n. 134/2015.</h:div><h:div>Peraltro, la stessa prassi del Comune di Gela – che ha preso in carico l’istanza, per poi, sia pur tardivamente, evaderla – depone nel senso della competenza dell’ente locale.</h:div><h:div>Quanto all’attività posta in essere dal Comune al fine di dar seguito all’istanza dei ricorrenti, nonostante la perdurante inerzia dell’A.S.P., va riconosciuto che l’amministrazione comunale ha effettivamente svolto una consistente attività sollecitatoria, giungendo a convocare ripetutamente (ma spesso senza esito) i componenti dell’U.V.M., insieme al minore interessato, presso i propri uffici, ai fini della redazione del progetto.</h:div><h:div>Tuttavia, va rilevato che, nel termine di sessanta giorni previsto per la formazione del progetto, è stata compiuta solo attività istruttoria di acquisizione documentale: la prima convocazione è stata infatti effettuata per il giorno 19 dicembre 2024, ossia ben oltre la scadenza del termine assegnato dalla legge per provvedere (cfr. art. 91, l.r. n. 11/2010).</h:div><h:div>Entrambe le amministrazioni, dunque, devono ritenersi inadempienti, sebbene il diverso apporto procedimentale dalle stesse prestato possa assumere rilievo in termini di riparto della responsabilità risarcitoria.</h:div><h:div>Passando all’esame delle singole domande risarcitorie proposte dai ricorrenti, va innanzi tutto rilevata l’infondatezza dell’istanza di risarcimento del danno da ritardo mero.</h:div><h:div>Difetta, invero, il presupposto della tempestiva richiesta di attivazione del potere sostitutivo, che, ai sensi dell’art. 28, co. 2 d.l. n. 69/2013 (conv. con l. 98/2013), deve essere avanzata nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; nel caso in esame, la richiesta è stata avanzata solo in data 21 marzo 2025: <corsivo>“Per ottenere l’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, che è previsto dal comma 2 dell’art. 2-bis della l. n. 241/1990, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della stessa legge, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ovvero, nel caso di procedimenti in cui intervengono più Amministrazioni, a presentare istanza all’Amministrazione procedente perché questa la trasmetta tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’Amministrazione responsabile del ritardo” </corsivo>(così, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2025, n. 526).</h:div><h:div>Merita, invece, accoglimento l’istanza di risarcimento del danno esistenziale.</h:div><h:div>Appurata, per le considerazioni rese, l’esistenza dell’obbligo di provvedere e la violazione del termine a tal fine previsto dalla legge, vanno esaminati gli ulteriori presupposti del danno da ritardo.</h:div><h:div>L’effettiva spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza del privato è un dato di fatto incontrovertibile nella fattispecie oggetto del decidere, dato che le Amministrazioni intimate hanno esitato favorevolmente l’istanza di predisposizione del progetto di vita in favore del minore.</h:div><h:div>È altrettanto evidente l’elemento soggettivo (colpa), atteso che non risulta alcuna valida ragione che abbia impedito il tempestivo adempimento dell’obbligo di provvedere.</h:div><h:div>Quanto alla sussistenza del danno e del nesso di causalità tra questo e l’inadempimento delle amministrazioni, in linea con quanto ritenuto dalla Sezione in un caso analogo al presente, <corsivo>“non è corretto procedere all’accertamento del danno esistenziale secondo parametri “di ordine tecnico-scientifico”, focalizzati sul nesso di causalità tra la mancanza degli interventi sanitari/riabilitativi ex art. 14 cit. ed il mancato o ritardato recupero del disabile.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Piuttosto l’ubi consistam di tale danno è il “depauperamento della vita” della persona con disabilità, che l’inerzia della P.A. ha provocato, con particolare riguardo alle sue espressioni sociali e relazionali, non potendo ritenersi idoneo a sopperire a tale mancanza, in quanto comunque frammentario e slegato da una programmazione unitaria e coordinata degli interventi assistenziali a favore del disabile, il supporto fornito autonomamente dai suoi familiari”</corsivo> (così T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 30 aprile 2025, n. 919).</h:div><h:div>Quanto alla stima del <corsivo>quantum debeatur</corsivo>, deve ritenersi che possa procedersi in via equitativa (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, cit. e Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 1373); a fronte di un’istanza presentata dagli interessati in data 23 settembre 2024 e di un termine per provvedere pari a giorni sessanta, il progetto di vita è stato adottato solo il 18 novembre 2025, quindi con circa un anno di ritardo. </h:div><h:div>Si ritiene, pertanto, congruo liquidare, a titolo di danno esistenziale patito dal minore per effetto dell’inerzia della p.a., un risarcimento di € 2.500,00, con interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del ricorso e fino all’effettivo soddisfo; considerato, come si è detto, il diverso apporto partecipativo delle due amministrazioni, il risarcimento graverà nella misura di un quarto a carico del Comune e nella misura di tre quarti a carico dell’A.S.P.</h:div><h:div>Viceversa, in considerazione della natura strettamente personale del danno in discorso, nonché della mancanza di qualsiasi elemento di prova a riscontro, deve rigettarsi l’analoga domanda presentata dai ricorrenti a titolo personale.</h:div><h:div>Le spese di lite, per il principio della soccombenza, devono porsi a carico delle amministrazioni intimate, nella misura e secondo il criterio di riparto indicato in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili le domande inerenti la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza avanzata dai ricorrenti e la relativa condanna ad adempiere; accoglie le domande risarcitorie nei soli limiti indicati in motivazione, nella complessiva misura di € 2.500,00, con interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del ricorso e fino all’effettivo soddisfo, e per l’effetto condanna il Comune di Gela a corrispondere a parte ricorrente un importo corrispondente ad un quarto della predetta somma e condanna l’A.S.P. di Caltanissetta a corrispondere in favore di parte ricorrente un importo corrispondente ai tre quarti della stessa somma.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Gela e l’A.S.P. di Caltanissetta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole nella misura di € 1.500,00, oltre accessori e ponendo tale importo a carico del Comune nella misura di un quarto ed a carico dell’Azienda sanitaria nella restante parte.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-<corsivo>septies</corsivo>, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/12/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Raffaella Sara Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>