<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250044020250325112114064" descrizione="" gruppo="20250044020250325112114064" modifica="25/03/2025 16:32:31" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00440"/><fascicolo anno="2025" n="00670"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250044020250325112114064.xml</file><wordfile>20250044020250325112114064.docm</wordfile><ricorso NRG="202500440">202500440\202500440.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierluigi Buonomo</firma><data>25/03/2025 16:32:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere</h:div><h:div>Pierluigi Buonomo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>della determinazione n. 221 del 04/03/2025 con cui il Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici e PNNR del Comune di Corleone ha aggiudicato all'impresa Amelia s.r.l. l'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza del costone roccioso Cozzo del poggio a salvaguardia del centro abitato 2° lotto” - G.I.G. B373A542EB - C.U.P. G68H22001020005.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 440 del 2025, proposto dall’impresa Gallone Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B373A542EB, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Corleone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della società Amelia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio e Marica De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Amelia S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, impresa operante nel settore edile, domanda l’annullamento della determinazione n. 221 del 04/03/2025 con cui il Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici e PNNR del Comune di Corleone ha aggiudicato all'impresa Amelia s.r.l. (controinteressata) l'appalto dei lavori di <corsivo>“Messa in sicurezza del costone roccioso Cozzo del poggio a salvaguardia del centro abitato 2° lotto”</corsivo> - G.I.G. B373A542EB - C.U.P. G68H22001020005.</h:div><h:div>Espone in fatto:</h:div><h:div>- di essere stata invitata ad una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023 - per l'aggiudicazione dell’appalto di lavori sopra indicato, per l'importo complessivo di € 416.696,48, di cui € 267.128,90 soggetti a ribasso, € 10.550,00 oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 139.017,58, costo della manodopera calcolato dalla S.A., non soggetto a ribasso;</h:div><h:div>- che tale procedura si sarebbe dovuta svolgere, sulla base delle previsioni del disciplinare di gara <corsivo>&lt;&lt;... utilizzando il criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 50, comma 4, del D.lgs 36/2023 con verifica dell'anomalia dell'offerta indicata dall'art. 54 comma 1 del D.lgs 36/2023 e individuando ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del citato codice e dell'allegato II.2 quale procedura, il “Metodo A” ...&gt;&gt;; con avviso che &lt;&lt;... in caso di un numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del “Nuovo Codice” ...&gt;&gt;</corsivo>;</h:div><h:div>- che alla selezione erano stati invitati 8 operatori economici, di cui solo 5 avevano trasmesso la documentazione amministrativa ed economica per partecipare;</h:div><h:div>- che all’atto dell’apertura e verifica delle offerte economiche, la controinteressata aveva presentato il maggior ribasso (mentre la ricorrente il secondo maggior ribasso); </h:div><h:div>- che, successivamente, a seguito di una verifica delle offerte economiche, erano stati richiesti dei chiarimenti a 2 delle 5 imprese (tra cui la controinteressata ed un’altra estranea al giudizio);</h:div><h:div>- che quest’ultima impresa non aveva dato riscontro alla lettera di osservazioni e richiesta di chiarimenti del Comune e, pertanto, era stata esclusa;</h:div><h:div>- che il Comune, essendo rimaste solo 4 offerte in gara, non avrebbe ritenuto di dover procedere al calcolo della soglia di anomalia, in applicazione dell’art. 54 co. 2 del d.lgs. 36/2023;</h:div><h:div>- che, quindi, il Comune aveva aggiudicato la commessa alla controinteressata (la quale aveva offerto il maggior ribasso, non ritenuto anomalo).</h:div><h:div>Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: <corsivo>Violazione ed erronea applicazione dell'art. 54, c. 1 e dell'art.110, c. 1, del D. Lgs 31/03/2023, n. 36 - Violazione ed erronea applicazione della lettera-disciplinare di gara – Eccesso di potere per incongruità della motivazione – Arbitraria deviazione dal metodo di aggiudicazione.</corsivo></h:div><h:div>2.- Il Comune di Corleone non si costituiva. Si costituiva la società aggiudicataria (controinteressata), concludendo per l’infondatezza del ricorso nel merito.</h:div><h:div>3.- All’udienza camerale del 25.03.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previa avviso, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., di possibile definizione dello stesso con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>4.- Il ricorso è fondato nei sensi e termini di cui si dirà.</h:div><h:div>4.1- L'appalto in contestazione concerne l'esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1 milione di euro. </h:div><h:div>Il Comune di Corleone ne ha previsto l'affidamento con le modalità di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del vigente codice dei contratti pubblici, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sulla base del prezzo più basso (art. 50 cit., c. 4). </h:div><h:div>Per tale fattispecie, l'art. 54, c. 1 e 2, del vigente codice dei contratti pubblici, prescrive, per quanto di interesse, che: “le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” e che “le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2”.</h:div><h:div>Ai punti 1 e 7 del disciplinare di gara è stata richiamata tale procedura, di tal che, essendo state ammesse alla selezione 5 offerte, la S.A. avrebbe dovuto predisporre una graduatoria in ordine decrescente in relazione ai rispettivi ribassi e, conseguentemente, individuare la soglia di anomalia in applicazione del prescelto “Metodo A” dell’allegato II.2 del codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>Al contrario, il Comune, in corso di selezione e violando la legge di gara a cui lo stesso si era auto-vincolato, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche di tutte e 5 le imprese partecipanti, avviando poi una prima verifica delle stesse nei confronti di 2 imprese che presentavano criticità (tra cui la controinteressata). </h:div><h:div>Il fatto che una di tali imprese non abbia risposto al contraddittorio instaurato dalla S.A. e sia stata conseguentemente esclusa dalla gara è una circostanza che attiene alla fase successiva all’ammissione delle offerte alla selezione e che, quindi, non può implicare una arbitraria modifica della procedura da parte del Comune. </h:div><h:div>In altri termini, l’omesso riscontro da parte di una delle imprese alla richiesta di chiarimenti - avanzata dal Comune - circa la sostenibilità dell’offerta economica costituisce evento futuro ed incerto rispetto all’ammissione delle 5 imprese alla gara; la conseguente esclusione dell’impresa inerte rileva, dunque, non ai fini dell’applicabilità o meno della norma di cui all’art. 54 co. 1 e 2 del codice dei contratti pubblici ma solo nell’ambito del sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta. </h:div><h:div>4.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento. </h:div><h:div>Conseguentemente, il Comune – ed è questo l’effetto conformativo che deriva dalla presente sentenza – dovrà annullare le determinazioni impugnate e concludere il sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta, in linea con le previsioni sopra richiamate del codice dei contratti pubblici e della legge di gara. </h:div><h:div>5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. </h:div><h:div>Condanna il Comune di Corleone e la società controinteressata al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge, per ciascuna parte. </h:div><h:div>Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Corleone non costituito.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelo Pirrone</h:div><h:div>Pierluigi Buonomo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>