<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20240164620241218162033372" id="20240164620241218162033372" modello="4" modifica="18/12/2024 16:40:59" pdf="0" ricorrente="G.M.E.  Service  Societa’  Cooperativa" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01646"/><fascicolo anno="2024" n="00651"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240164620241218162033372.xml</file><wordfile>20240164620241218162033372.docm</wordfile><ricorso NRG="202401646">202401646\202401646.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 3\2024\202401646\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Valenti</firma><data>18/12/2024 16:40:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Valenti</firma><data>18/12/2024 16:40:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario</h:div><h:div>Mario Bonfiglio,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>• della DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E   URBANISTICA  N.  108   DEL  22.11.24,  comunicata  in  pari  data,  DI  REVOCA  DELLE  SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA’   di   cui  infra; e  di  contestuale  CHIUSURA  IMMEDIATA  DI  TUTTE  LE ATTIVITA’ (sportive e commerciali)  esercitate  nel  coinvolto  impianto  sportivo; </h:div><h:div>nonché   di tutti  gli   atti  connessi,  presupposti   e  conseguenziali  ed  in  particolare:</h:div><h:div>• della  DETERMINAZIONE   R.U.P /  RESPONSABILE  S.U.A.P. PROT.  N.  150174  DEL  15.11.24,  comunicata    in   pari   data,  DI  ANNULLAMENTO  DELLA  SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  DI  AGIBILITA’ PROT.   S.U.A.P.  N.  66685  DEL  27.5.24; </h:div><h:div>• del  VERBALE  DI   SOPRALLUOGO   DEL  23.9.24,   comunicato via   PEC    il   29.10.24  (eseguito   in    sede   di  esercizio    dei    poteri  di  controllo  a   campione  ex   art.   24   comma   7  D.P.R.  n.  380/01);  e   delle   RISULTANZE  ISTRUTTORIE   in  seno  allo   stesso  riportate.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-.  Service  Società  Cooperativa, -OMISSIS-Società Cooperativa, -OMISSIS- Società Sportiva Dilettantistica  A  R.L., Il -OMISSIS-  Società  Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Giacalone, Alessandro Tommaso Avv. Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marsala, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto il decreto presidenziale n. -OMISSIS-/2024 del 30 novembre 2024 di accoglimento della domanda di misure cautelari interinali e con dimidiazione dei termini processuali della fase cautelare;</h:div><h:div>Visto il deposito del 30 novembre 2024 con cui parte ricorrente ha documentato l’avvenuta notifica del sopra indicato decreto presidenziale al Comune di Marsala ai fini della conoscibilità del disposto dimezzamento dei termini processuali della fase cautelare;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che ad un primo esame, proprio della fase cautelare il ricorso appare prima facie ed allo stato munito di sufficiente <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> tenuto conto:</h:div><h:div>a) del fatto che i “pergolati con struttura in legno”, secondo quanto prospettato e documentato dalla parte ricorrente, sarebbero stati realizzati <corsivo>sulla scorta della S.C.I.A. prot. S.U.A.P. n. 77734 del 7.7.23 (doc. n. 6), senza che, nel termine di cui all’art. 19 comma 6-bis Legge 7.8.90 n. 241, il Comune di Marsala abbia mai eventualmente contestato la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge</corsivo>;</h:div><h:div>b) che il “campo da padel” (rectius: i campi da padel, oltre che di calcetto) sarebbe stato realizzato <corsivo>sulla scorta della C.I.L. prot. S.U.A.P. n. 44328 del 24.5.21 … sulla medesima ed ora “rimodulata” area da gioco già originariamente occupata da un unico campo di calcio (assentito con la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 28 del 27.5.20 - doc. n. 2), senza che, anche in questo caso, nel previsto termine di cui all’art. 19 comma 6-bis Legge 7.8.90 n. 241, la resistente Amministrazione abbia mai eventualmente mosso contestazioni di sorta;</corsivo></h:div><h:div>c) che il “forno a legna con canna fumaria” sarebbe stato collocato sulla scorta della C.I.L.A. prot. S.U.A.P. n. 40328 del 3.4.24;</h:div><h:div>d) che la realizzazione di una porta su tramezzo divisorio (non rientrante nel novero delle strutture portanti) costituirebbe una mera opera interna ascrivibile all’attività edilizia libera codificata dall’art. 6 D.P.R. n. 380/01 recepito (con modifiche) dalla L.R. 10.8.16 n. 16, potendo perciò essere eseguita senza alcun titolo abilitativo;</h:div><h:div>Considerato che in relazione all’ulteriore contestazione, inerente la temporanea collocazione (ex art. 3 comma 1 lett. u) L.R. n. 16/16) di “prefabbricati poggiati a terra”, destinati ad assolvere esigenze di carattere temporaneo, parte ricorrente ha dichiarato a verbale l’avvio della relativa dismissione;</h:div><h:div>Considerato che al danno prospettato dalla parte è possibile ovviare mediante un ordine di riesame da parte dell’Amministrazione in ragione di quanto sopra illustrato ai precedenti punta a), b), c), d);</h:div><h:div>Considerato che al predetto riesame l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’odierna ordinanza ovvero dalla notifica di parte, ove anteriore;</h:div><h:div>Ritenuto di dover fissare per la prosecuzione l’udienza di trattazione del giorno 20 maggio 2025;</h:div><h:div>Ritenuto che le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti; </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto: </h:div><h:div>a) sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione nei sensi di cui in motivazione ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione secondo quanto in narrativa precisato</h:div><h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 maggio 2025.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti nonché a trasmetterne copia a mezzo PEC all’Amministrazione comunale in atto non costituita.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/12/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Costanza Scuderi</h:div><h:div>Roberto Valenti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>