<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240158720250510160906561" descrizione="" gruppo="20240158720250510160906561" modifica="12/05/2025 11:38:31" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Pietro Macaione" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01587"/><fascicolo anno="2025" n="01041"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240158720250510160906561.xml</file><wordfile>20240158720250510160906561.docm</wordfile><ricorso NRG="202401587">202401587\202401587.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\826 Stefano Tenca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>stefano tenca</firma><data>12/05/2025 11:33:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Illuminati</firma><data>10/05/2025 16:25:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Primo Referendario</h:div><h:div>Andrea Illuminati,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per l’annullamento</h:div><h:div>Previa sospensione cautelare</h:div><h:div>- della determinazione di conclusione positiva n. 41/2024 del 1° agosto 2024, conosciuta in data 21 ottobre 2024, relativa alla conferenza dei servizi relativa a “Istanza unica, ai sensi ex. art 43 (ex art 86 D.lgvo 259/039), art 44 (ex art 87 D.lgvo 259/03), art 49 (ex art 88 D.lgvo 259/03) del D.lgvo 259/03 per come modificato dal D.lgvo 207/2021, Codice delle Comunicazioni Europeo, e dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 Art. 7-septies, e come modificato dall'art. 18 co. 5 lett. apunto 2 bis) della legge n. 41 del 2023, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di San Mauro Castelverde (PA), SP52 snc, su un lotto di terreno, distinto al NCT al foglio 12 p.lla 573” [Allegato n. 1, nel prosieguo anche: “determinazione n. 41/2024”];</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2024, proposto da Pietro Macaione e Maria Militello, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Giovanni Scala, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dei primi, sito al Lungotevere Marzio, n. 3; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Mauro Castelverde, Sportello Unico Attività Produttive “Suap Madonie Associato”, So.Svi.Ma. S.p.A., non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - Inwit S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42; </h:div><h:div>Regione Sicilia -  Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - Inwit S.p.A., Regione Sicilia -  Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 – Con ricorso depositato in data 19 novembre 2024, i signori Pietro Macaione e Maria Militello hanno chiesto l’annullamento — previa sospensione cautelare — della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi n. 41/2024, adottata dal SUAP Madonie Associato il 1° agosto 2024, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una nuova stazione radio base per telecomunicazioni nel Comune di San Mauro Castelverde (PA), in SP52 snc, particella n. 573 del foglio 12, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti.</h:div><h:div>1.1 – A fondamento del ricorso proposto, i ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.</h:div><h:div>a)	Con la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi n. 41/2024, adottata dal SUAP Madonie Associato il 1° agosto 2024, si autorizzava l’installazione di un impianto di telefonia mobile su un terreno agricolo confinante con le proprietà dei ricorrenti, senza che fosse data alcuna forma di pubblicità all’istanza, in violazione delle previsioni normative applicabili.</h:div><h:div>b)	Il procedimento si svolgeva mediante conferenza di servizi, nel corso della quale talune amministrazioni coinvolte — tra cui ARPA Sicilia e la Soprintendenza — non esprimevano alcun parere. Nondimeno, il loro silenzio veniva considerato quale assenso, pur in assenza di un’effettiva istruttoria e di concrete valutazioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico.</h:div><h:div>c)	I ricorrenti, proprietari e residenti nelle immediate vicinanze del sito di intervento, apprendevano casualmente dell’intervenuta autorizzazione soltanto a procedimento concluso, non essendo stati in alcun modo messi nella condizione di partecipare o di presentare osservazioni.</h:div><h:div>d)	L’area interessata risultava ubicata in prossimità di habitat naturali sottoposti a tutela e ricadeva in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. Tuttavia, non veniva attivato alcun procedimento di valutazione di incidenza ambientale, né era stato acquisito alcun accertamento tecnico da parte dell’ARPA.</h:div><h:div>1.2 – Sulla base di tali premesse, sono stati articolati i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>I – Violazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/2003, come modificato dal D.lgs. 207/2021) — Lesione del diritto di partecipazione — Violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione: I ricorrenti lamentavano la mancata pubblicazione dell’istanza presentata dalla controinteressata INWIT S.p.A., in violazione dell’art. 44, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che impone al SUAP competente l’obbligo di garantire adeguata pubblicità. In assenza di pubblicazione sui canali istituzionali (sito del Comune, SUAP, albo pretorio), i terzi interessati non venivano messi in condizione di conoscere il procedimento né di parteciparvi. Tale omissione integra una violazione del diritto alla partecipazione e comporta un vizio sostanziale del procedimento.</h:div><h:div>II – Illegittima formazione del silenzio-assenso in assenza di istruttoria — Violazione degli artt. 44, commi 1, 6-bis e 10, D.lgs. 259/2003, e dell’art. 14 L. 36/2001 — Eccesso di potere per difetto di istruttoria: I ricorrenti censurano l’acquisizione del parere positivo dell’ARPA Sicilia per silentium, in mancanza di qualunque verifica tecnica sulla conformità dell’impianto ai limiti di esposizione elettromagnetica stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. L’art. 44, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche dispone che l’autorizzazione all’installazione possa essere rilasciata solo dopo la verifica da parte dell’ARPA. Nel caso concreto, l’ARPA ha espressamente dichiarato di non aver svolto alcuna attività istruttoria, ritenendo il procedimento estraneo alla propria competenza. In tale contesto, non poteva operare alcuna formazione tacita del parere positivo, mancando del tutto i presupposti sostanziali per l’applicazione del meccanismo del silenzio-assenso.</h:div><h:div>III –  Illegittima acquisizione dell’assenso paesaggistico per silentium — Violazione dell’art. 146 D.lgs. 42/2004 — Contraddittorietà rispetto a precedenti valutazioni — Eccesso di potere per difetto di istruttoria: La determinazione impugnata considera il mancato riscontro della Soprintendenza come assenso paesaggistico tacito. Tuttavia, il territorio comunale risulta integralmente vincolato ai sensi del D.A. 17 maggio 1989, e in una precedente istanza simile la stessa Soprintendenza aveva rilasciato un parere favorevole ma condizionato a misure di mitigazione. Ritenere oggi acquisito un assenso pieno e incondizionato risulta non solo contraddittorio, ma in aperta violazione del principio di continuità e coerenza dell’azione amministrativa. L’assenza di un nuovo parere formale priva il procedimento del necessario vaglio paesaggistico e determina un vizio grave di legittimità.</h:div><h:div>IV – Violazione degli artt. 9, 32, 41, 42, 97 e 117 cost., anche in relazione agli artt. 2 e 8 cedu – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione: I ricorrenti denunciano, inoltre, la mancata valutazione di alternative localizzative, nonostante l’impianto sia situato a meno di 65 metri da edifici abitati e in un’area caratterizzata da particolari sensibilità ambientali e paesaggistiche. L’assenza di partecipazione ha impedito di esplorare soluzioni meno impattanti, come accaduto in casi simili nel territorio comunale. Ciò determina una palese violazione del principio di precauzione, riconosciuto a livello nazionale e unionale, nonché una lesione ingiustificata del diritto alla salute e alla vita privata e familiare dei ricorrenti.</h:div><h:div>V – Omessa valutazione di incidenza ambientale (VIncA) — Violazione della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 D.P.R. 357/1997 — Difetto di istruttoria: Non è stata attivata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, nonostante l’impianto ricada in prossimità del SIC ITA020003 – Boschi di San Mauro Castelverde e in aree in cui sono presenti habitat protetti (codici 6220*, 9330, 9340). </h:div><h:div>2 – La Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – si è costituita in giudizio in data 19 novembre 2024, senza tuttavia svolgere difese.</h:div><h:div>3 – In data 10 dicembre 2024 si è altresì costituita Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT S.p.A.), depositando, in data 13 dicembre 2024, una memoria difensiva con la quale ha resistito al ricorso promosso dai signori Macaione e Militello, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del medesimo e deducendo, nel merito, l’infondatezza delle relative doglianze.</h:div><h:div>In via preliminare, la società ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, rilevando che i lavori di installazione dell’infrastruttura sono stati avviati il 2 settembre 2024 e risultavano già visibili dal giorno successivo, mentre la notifica del ricorso è intervenuta solo il 15 novembre, oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi. Ha inoltre dedotto l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, in quanto i ricorrenti, sebbene proprietari di immobili vicini al sito dell’intervento, non avrebbero allegato alcun pregiudizio concreto né fornito elementi oggettivi atti a dimostrare un impatto diretto sulla salute o sull’uso delle proprietà.</h:div><h:div>Nel merito, la società ha svolto articolate difese, volte a sostenere la legittimità del procedimento e dell’autorizzazione rilasciata, affermando, in sintesi, che: – la pubblicità dell’istanza non era necessaria o risultava comunque soddisfatta nell’ambito di un più ampio piano pubblico nazionale; – la formazione dei pareri per silentium, sia da parte di ARPA che della Soprintendenza, era legittima e conforme alla normativa di settore; – la localizzazione dell’impianto derivava da vincoli tecnici e parametri oggettivi predefiniti, insuscettibili di modifiche discrezionali; – l’eventuale VINCA poteva essere acquisita anche in una fase successiva, senza invalidare il titolo autorizzatorio.</h:div><h:div>4 – Il Comune di San Mauro Castelverde e lo Sportello Unico per le Attività Produttive “SUAP Madonie Associato”, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.</h:div><h:div>5 – All’udienza camerale del 18 dicembre 2024, i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare. </h:div><h:div>6 –  Le parti costituite – Regione Siciliana, INWIT S.p.A. e i ricorrenti – hanno depositato memorie conclusionali e di replica, nelle quali hanno confermato e ulteriormente sviluppato le rispettive posizioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.</h:div><h:div>7 – All’udienza del 7 maggio 2025, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>8 – Il ricorso risulta fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.</h:div><h:div>9 – Procedendo alla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte controinteressata, va in primo luogo disattesa quella relativa alla pretesa tardività del ricorso.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno infatti documentato di essere venuti a conoscenza della determinazione conclusiva n. 41/2024 soltanto il 21 ottobre 2024, a seguito della comunicazione ufficiale ricevuta dal Comune in risposta a una loro istanza. Tale circostanza è idonea a individuare in quella data il dies a quo ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, con conseguente tempestività del ricorso, notificato il 15 novembre 2024, entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.</h:div><h:div>Non può invece assumere rilievo, ai fini di una diversa decorrenza del termine, l’avvenuto inizio dei lavori in data 2 settembre 2024. A quella data, infatti, i ricorrenti non erano in grado di conoscere la natura dell’intervento, le sue caratteristiche tecniche, né tantomeno il contenuto del provvedimento autorizzativo sottostante. È principio giurisprudenziale consolidato che il termine per ricorrere decorre dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, comprensiva della consapevolezza degli elementi essenziali dell’intervento autorizzato (Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2022, n. 10621), conoscenza che nel caso in esame, come detto, si è realizzata unicamente a seguito dell’accesso agli atti.</h:div><h:div>Va parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità carenza di interesse a ricorrere.</h:div><h:div>Risulta, infatti, sufficientemente dimostrato che l’impianto è stato realizzato in prossimità delle proprietà dei ricorrenti, potenzialmente incidendo – almeno in astratto – sulla loro sfera giuridica, anzitutto sotto il profilo sanitario.  Rileva, in particolare, il fatto che, nell’ambito della conferenza di servizi, l’ARPA Sicilia non abbia svolto un’istruttoria tecnica puntuale, limitandosi a non intervenire sul progetto presentato. Ciò, pur non incidendo sull’efficacia del titolo abilitativo (v. infra § 12), evidenzia comunque l’assenza di una valutazione ambientale esplicita nella fase procedimentale, elemento che rafforza l’interesse degli odierni ricorrenti a tutelare la loro sfera giuridica da possibili danni alla salute derivanti dalla realizzazione dell’infrastruttura autorizzata.</h:div><h:div>Inoltre, merita considerazione anche il profilo patrimoniale connesso al dedotto deprezzamento degli immobili di proprietà dei ricorrenti, che potrebbe derivare dalla realizzazione dell’opera. In base al principio dell’<corsivo>id quod plerumque accidit, </corsivo>tale svalutazione può infatti essere conseguenza anche della sola percezione diffusa – ancorché non supportata da dati scientifici certi – che associa le stazioni radio base a potenziali rischi per la salute o a un impatto visivo negativo. Una simile rappresentazione può influenzare negativamente l’attrattiva e il valore di mercato degli immobili, indipendentemente dalla dimostrazione concreta di un danno materiale.</h:div><h:div>In definitiva, l’astratta idoneità dell’opera a incidere su interessi patrimoniali e non patrimoniali dei ricorrenti appare sufficiente a radicare in capo agli stessi un interesse attuale e concreto a insorgere avverso l’atto impugnato (ex art. 100 c.p.c.), con conseguente ammissibilità del ricorso proposto.</h:div><h:div>10 – Esaurita la trattazione delle eccezioni preliminari e prima di procedere all’esame del ricorso, deve preliminarmente osservarsi che, essendo la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi formalmente stata adottata dal SUAP Madonie Associato per conto del Comune di San Mauro Castelverde, la legittimazione a resistere alla impugnazione del detto atto spetta unicamente a quest’ultimo, in quanto ente titolare del potere amministrativo di cui si contesta il non corretto esercizio. Il SUAP è infatti una struttura amministrativa priva di autonoma soggettività giuridica, che opera come articolazione funzionale dell’amministrazione comunale territorialmente competente, qui rappresentata dal Comune resistente quale ente nel cui territorio deve essere realizzato l’impianto autorizzato. </h:div><h:div>Analogamente, la SO.SVI.MA. S.p.A., anch’essa evocata in giudizio quale soggetto incaricato della gestione tecnico-operativa del SUAP, assume un ruolo meramente strumentale e privo di autonomia provvedimentale, limitandosi a funzioni di supporto istruttorio e organizzativo in favore dei Comuni aderenti. Di conseguenza, essa non può essere qualificata come soggetto emanante dell’atto impugnato, né le compete alcuna legittimazione processuale autonoma nel presente giudizio.</h:div><h:div>11 – Definito il perimetro soggettivo del giudizio, può ora procedersi alla disamina dell’azione di annullamento proposta dai ricorrenti. In particolare, il primo motivo di ricorso – con cui si deduce la violazione dell’art. 44, comma 5, del D.lgs. n. 259/2003, per omessa pubblicazione dell’istanza di autorizzazione – risulta fondato, alla luce dell’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436). </h:div><h:div>Tale giurisprudenza ha chiarito che, nei procedimenti aventi a oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, lo sportello unico locale è tenuto a garantire un’adeguata pubblicizzazione dell’istanza, in modo da assicurare trasparenza e partecipazione degli interessati. Non può ritenersi sufficiente, a tali fini, la mera pubblicazione all’albo pretorio né, tantomeno, quella sul portale “<corsivo>impresainungiorno.gov.it</corsivo>”, trattandosi di canali che non garantiscono una reale e agevole accessibilità da parte della collettività. Come evidenziato dalla citata pronuncia, si tratta di un adempimento sostanziale, volto a consentire la consapevole partecipazione al procedimento in un ambito particolarmente sensibile, quale quello dell’impatto ambientale, paesaggistico e sanitario degli impianti per telecomunicazioni.</h:div><h:div>Nel caso di specie, tale obbligo di pubblicizzazione non risulta assolto. Non vi è stata infatti alcuna pubblicazione né sul sito istituzionale del Comune di San Mauro Castelverde, né su quello del SUAP Madonie Associato, né in altre forme idonee ad assicurare la conoscibilità del procedimento da parte della popolazione potenzialmente interessata. L’unica pubblicazione effettuata è risultata quella sul portale “impresainungiorno.gov.it”, il quale – come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata – è concepito per l’interazione con le imprese e non soddisfa i requisiti di pubblicità effettiva a beneficio dei terzi.</h:div><h:div>Prive di fondamento risultano, sul punto, le difese della parte controinteressata, secondo cui la localizzazione dell’impianto sarebbe stata predeterminata nell’ambito della procedura di gara gestita da Infratel e Open Fiber, e che il successivo procedimento avrebbe avuto carattere meramente vincolato, con conseguente irrilevanza dell’obbligo di pubblicità. L’esame della documentazione prodotta (in particolare, all. 12 e 13 fasc. INWIT S.p.A.) non consente di ritenere dimostrata la predeterminazione dell’area oggetto di intervento.</h:div><h:div>In ogni caso, anche a voler ammettere, a titolo di mera ipotesi argomentativa, che l’individuazione del sito fosse avvenuta già in sede di gara, ai sensi della normativa vigente la concreta localizzazione dell’impianto avrebbe comunque richiesto l’acquisizione dei pareri e dei nulla osta da parte delle amministrazioni competenti, nell’ambito della conferenza di servizi. Ciò esclude che si trattasse di un procedimento interamente vincolato, e conferma, al contrario, la necessità di garantire un adeguato coinvolgimento informato della popolazione potenzialmente interessata.</h:div><h:div>12 – Il secondo motivo di ricorso riguarda l’asserita illegittimità del parere favorevole reso da ARPA Sicilia per <corsivo>silentium</corsivo> nell’ambito della conferenza di servizi. I ricorrenti sostengono che tale assenso tacito si sia formato in difetto di una compiuta istruttoria, giacché l’ARPA, ritenendo erroneamente che il progetto non comprendesse l’installazione di antenne e apparati trasmissivi, si è astenuta da ogni valutazione circa la compatibilità dell’impianto con i limiti di esposizione elettromagnetica. L’errore, secondo i ricorrenti, inficerebbe non solo la validità del silenzio-assenso, ma anche la legittimità dell’intero provvedimento autorizzatorio.</h:div><h:div>La censura è priva di fondamento. Anche a voler ammettere, in via meramente teorica, che l’ARPA abbia effettivamente omesso di istruire correttamente la pratica, tale circostanza non determina un vizio invalidante dell’atto conclusivo del procedimento, ovvero della determinazione finale della conferenza di servizi. </h:div><h:div>Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il parere dell’ARPA non costituisce un atto presupposto imprescindibile per il rilascio del titolo autorizzatorio alla realizzazione dell’impianto, intervenendo invece in un momento successivo e autonomo, con funzione strumentale alla successiva attivazione dell’impianto stesso. </h:div><h:div>In particolare, è stato costantemente affermato dal Giudice d’appello che: «<corsivo>Il parere dell’ARPA non è atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, bensì provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 687; nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756, ha precisato che «<corsivo>in materia di telecomunicazioni, la normativa di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 postula che il parere dell’ARPA sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto e non anche per il perfezionamento del titolo abilitativo</corsivo>»; conformi anche: Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2014, n. 1361; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 30 maggio 2012, n. 2571).</h:div><h:div>La logica sottesa a tale impostazione risiede nella natura bifasica del procedimento relativo all’installazione degli impianti di telecomunicazione: una prima fase, a carattere autorizzatorio e di competenza comunale, concerne l’installazione materiale dell’infrastruttura; una seconda fase, di natura tecnico-operativa, coinvolge invece l’ARPA, chiamata a verificare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ai fini dell’attivazione dell’impianto. Tale valutazione presuppone l’effettiva realizzazione dell’infrastruttura e la conoscenza delle sue caratteristiche tecniche operative, elementi che non sono ancora disponibili né rilevanti nella fase autorizzatoria, ma che si rendono necessari solo in vista della messa in esercizio dell’impianto stesso (con conseguente rinvio a un secondo momento dell’attività preventiva di controllo sui valori da parte di ARPA).</h:div><h:div>13 – È infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla presunta illegittimità del silenzio-assenso formatosi sul parere della Soprintendenza.</h:div><h:div>Nel caso in esame, il silenzio-assenso deve ritenersi legittimamente intervenuto ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, essendo decorso il termine previsto senza che l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica abbia manifestato alcuna determinazione. Tale meccanismo risulta conforme al quadro normativo vigente e trova riscontro in un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2023, n. 3201), secondo cui, decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, si consolida un assenso tacito valido ed efficace.</h:div><h:div>Al riguardo, la circostanza che la Soprintendenza, in un diverso procedimento (determinazione n. 37/2024), abbia espresso un parere favorevole ma con prescrizioni, non vale a dimostrare alcuna contraddittorietà né un vizio dell’iter attuale. È noto, infatti, che ogni intervento sottoposto a valutazione paesaggistica va esaminato in relazione al contesto specifico e alle caratteristiche proprie del sito e del progetto, non potendosi desumere automatismi valutativi da precedenti simili, ma non identici.</h:div><h:div>Non emergendo, né essendo stati specificamente dedotti dai ricorrenti, elementi concreti idonei a far presumere un difetto istruttorio ovvero una carenza nella valutazione ambientale o paesaggistica tale da incidere sulla legittimità del titolo rilasciato per <corsivo>silentium</corsivo>, quest’ultimo deve ritenersi pienamente legittimo.</h:div><h:div>14 – Deve ritenersi privo di pregio giuridico anche il quarto motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione di siti alternativi per la localizzazione dell’impianto.</h:div><h:div>Secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350; conforme TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, sent. n. 2779/2024), l’obbligo per l’amministrazione di esaminare soluzioni localizzative alternative sorge solo laddove siano concretamente individuabili siti alternativi praticabili, ovvero risulti la sussistenza di elementi di ostacolo all’installazione nel sito prescelto.</h:div><h:div>Nel caso di specie, non risulta che i ricorrenti abbiano fornito alcun elemento concreto circa l’esistenza di siti alternativi idonei o l’inidoneità urbanistica, ambientale o sanitaria del sito oggetto di autorizzazione. Allo stato, non emergono cause ostative di sorta alla realizzazione dell’infrastruttura nel sito proposto dall’operatore economico e assentito dall’amministrazione procedente. Ne consegue che, in difetto di specifiche evidenze contrarie, non sussiste in capo all’amministrazione un obbligo autonomo di ricercare e valutare localizzazioni alternative.</h:div><h:div>15 – A diverse conclusioni è dato pervenire relativamente al quinto motivo di ricorso, afferente la mancata attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).</h:div><h:div>Va ricordato, al riguardo, che – secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6773) – «la valutazione di incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso».</h:div><h:div>In particolare, come ben evidenziato nella citata pronuncia, tale procedura, introdotta nel diritto dell’Unione europea dall’art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) e recepita nell’ordinamento nazionale dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (oggi sostituito dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003), è finalizzata a «<corsivo>salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale</corsivo>».</h:div><h:div>La disposizione stabilisce, testualmente, che: «<corsivo>Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo</corsivo>».</h:div><h:div>In linea con la costante interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale, così come richiamata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6773/2018, la valutazione di incidenza si applica non solo agli interventi localizzati all’interno delle aree Natura 2000 o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ma anche a quelli esterni ai perimetri tutelati, qualora possano influire – anche potenzialmente – sullo stato di conservazione degli habitat o delle specie oggetto di protezione.</h:div><h:div>Il presupposto per l’attivazione della procedura è, in coerenza con il principio di precauzione (art. 191 TFUE), la semplice “<corsivo>probabilità o rischio</corsivo>” che l’intervento possa “<corsivo>pregiudicare significativamente il sito interessato</corsivo>”. Tale rischio – si precisa nella medesima sentenza – «<corsivo>esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato</corsivo>». La valutazione del rischio deve essere condotta «<corsivo>alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto</corsivo>».</h:div><h:div>L’obiettivo perseguito dal legislatore europeo e nazionale è in definitiva quello della massima conservazione dei siti protetti, sia per quanto riguarda progetti interni al perimetro delle aree Natura 2000, sia per quelli esterni ma potenzialmente idonei ad incidere sulle componenti ambientali tutelate, tenendo conto sia dell’impatto singolo del progetto, sia di eventuali effetti cumulativi.</h:div><h:div>Alla stregua della condivisibile giurisprudenza soprarichiamata, è evidente che la valutazione di incidenza ambientale costituisce un adempimento imprescindibile ogniqualvolta vi sia anche solo il rischio, non escluso in base a criteri oggettivi, che l’intervento possa incidere negativamente sull’equilibrio ecologico del sito protetto.</h:div><h:div>Nel caso in esame, i ricorrenti hanno indicato la prossimità dell’impianto radioelettrico rispetto al sito Natura 2000 “Boschi di San Mauro Castelverde – ITA020003” e richiamato la presenza di habitat tutelati nelle immediate vicinanze. Tali circostanze non sono state contestate dalla controinteressata, né è stata offerta prova idonea a escludere il rischio, almeno astratto, di incidenze significative sull’equilibrio ecologico dell’area.</h:div><h:div>In un simile contesto, alla luce della natura dell’opera e della localizzazione proposta, avrebbe dovuto essere attivata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003.</h:div><h:div>Le ulteriori argomentazioni difensive della controinteressata non appaiono idonee a superare la fondatezza del motivo. In particolare:</h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo> Il richiamo al meccanismo del silenzio-assenso quale modalità di acquisizione del parere VINCA risulta inconferente nel caso in esame, in quanto non risulta dimostrato che l’amministrazione competente (ARPA o altro soggetto designato) sia mai stata formalmente investita della relativa richiesta. In assenza di una formale richiesta indirizzata all’amministrazione competente, non può operare alcun meccanismo di silenzio-assenso, mancando l’elemento procedimentale essenziale da cui far decorrere i termini per la formazione del provvedimento tacito. Il silenzio-assenso invocato, infatti, si è eventualmente formato su un’istanza diversa, presentata ai sensi dell’art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, avente ad oggetto esclusivamente la verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003.</h:div><h:div><corsivo>ii)</corsivo> Neppure può ritenersi sanato <corsivo>ex post</corsivo> il vizio procedimentale. È vero che una parte della giurisprudenza ammette, in via del tutto eccezionale, la possibilità di una regolarizzazione postuma dell’omessa VINCA (TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 10 luglio 2019, n. 601; TAR Toscana, Sez. III, 30 gennaio 2018, n. 156); tuttavia, tale possibilità è subordinata allo svolgimento di una compiuta istruttoria tecnica e all’acquisizione di una formale valutazione di compatibilità ambientale, elementi che, nel caso di specie, risultano del tutto assenti.</h:div><h:div>In definitiva, la mancata attivazione della procedura di valutazione di incidenza – tanto in via preventiva quanto a fini sanatori – configura un vizio istruttorio e procedimentale rilevante, che incide in modo dirimente sulla legittimità dell’atto impugnato. La sua omissione, in violazione della normativa eurounitaria e nazionale, determina l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria ambientale e della violazione degli obblighi di tutela previsti per i siti Natura 2000.</h:div><h:div>16 –  Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, risultando fondati i motivi primo e quinto, relativi rispettivamente alla mancata pubblicizzazione del procedimento e all’omessa attivazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, vizi che comportano l’annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>17 – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di San Mauro Castelverde e della società controinteressata INWIT S.p.A. che vanno condannate – in solido a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato. Tenuto conto del mancato svolgimento di difese nel merito da parte delle Amministrazioni regionali resistenti, nonché della loro posizione meramente formale nel presente giudizio, connessa a un provvedimento imputabile unicamente al Comune resistente, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra dette Amministrazioni e i ricorrenti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 836/2024 R.G., proposto da Pietro Macaione e Maria Militello, così provvede:</h:div><h:div>1)	accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione SUAP Madonie Associato n. 41 del 1° agosto 2024;</h:div><h:div>2)	condanna il Comune di San Mauro Castelverde e la società INWIT S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA, rimborso forfettario nella misura di legge e contributo unificato;</h:div><h:div>3)	Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e le Amministrazioni regionali.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Varvaro Nadia</h:div><h:div>Andrea Illuminati</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>