<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240139620250711204719540" descrizione="" gruppo="20240139620250711204719540" modifica="11/07/2025 20:56:35" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Itw Mazara S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01396"/><fascicolo anno="2025" n="01637"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240139620250711204719540.xml</file><wordfile>20240139620250711204719540.docm</wordfile><ricorso NRG="202401396">202401396\202401396.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\826 Stefano Tenca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Bartolo Salone</firma><data>11/07/2025 20:56:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Andrea Illuminati,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- DEL DECRETO MASE DI CONCERTO CON IL MIC E LA SOPRINTENDENZA PNRR 10/7/2024 N. 718, RECANTE IL PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SUL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI 72,8 KW DI POTENZA;</h:div><h:div>- DEL PARERE NEGATIVO 4/7/2022 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA IMPATTO AMBIENTALE DEL MASE;</h:div><h:div>- DEL PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA PNRR; </h:div><h:div>- DEL PARERE INTEGRATIVO DI CONFERMA 22/5/2024; </h:div><h:div>- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENTE, COMPRESI OVE OCCORRA, IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA DI TRAPANI 19/10/2022, LE NOTE 8/2/2024 E 22/7/2024.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITW MAZARA S.R.L. il 27/12/2024: </h:div><h:div>del parere integrativo di conferma dell’esito negativo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n.574 del 22 maggio 2024, costituito da n.4 pagine, richiamato nel Decreto di VIA e trasmesso alla ricorrente con nota prot. 0199965 del 4.11.2024 (doc. 31 e 32).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Itw Mazara S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana-Assessorato Territorio e Ambiente-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, Regione Siciliana-Presidenza, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Mariano Stabile n. 182; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>
					</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali e regionali resistenti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con istanza del 7.12.2020, acquisita il 14.12.2020 con prot. MATTM/104774, la Società ITW Mazara S.r.l. (la “Società” o la “ricorrente”) presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”, all’epoca Ministero della Transizione Ecologica) istanza per l’avvio del procedimento di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 (“TUA”) per la realizzazione di un nuovo impianto eolico in località “Borgo Iudeo” in provincia di Trapani nei comuni di Mazara del Vallo e Marsala da 72,8 MW costituito da 13 aereogeneratori.</h:div><h:div>Il progetto, che interessa i territori di Mazara del Vallo in località denominata “Borgo Iudeo” e con opere di connessione nel comune di Marsala (TP), prevede l’installazione di 13 turbine da 5,6 MW, per una potenza complessiva pari a 72,8 MW.</h:div><h:div>Con parere n. 289 del 4.7.2022, reso prima della trasmissione delle ultime integrazioni tecniche, la CT VIA esprimeva parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto.</h:div><h:div>Con nota prot. n. 35133 del 23.2.2024 il MiC esprimeva parere tecnico istruttorio negativo circa la compatibilità ambientale del Progetto, richiamando anche talune deduzioni espresse dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota prot. n. 13450 del 19/10/2022.</h:div><h:div>Con nota del 31/10/2022, acquisita al prot. n. 137249/MiTE del 04/11/2022, e nota del 17/04/2023, acquisita al prot. n. 61141/MASE del 18/04/2023, la Società proponente ITW Mazara S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie.</h:div><h:div>Con nota prot. MASE/0041380 del 4 marzo 2024 la Direzione Generale Valutazioni ambientali, alla luce delle citate integrazioni del 31 ottobre 2022 e del 17 aprile 2023, ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale di voler esprimere le proprie valutazioni ai fini di una conferma del parere espresso in data 04/07/2022 o di un eventuale parere integrativo.</h:div><h:div>Con il parere integrativo n. 574 del 22 maggio 2024 la Commissione tecnica di verifica ha confermato l’esito negativo di cui al parere n. 289 del 4 luglio 2022.</h:div><h:div>Con decreto n. 218 del 10.07.2024, comunicato a mezzo PEC con nota ministeriale prot. n. 135418 del 22.7.2024, il MASE - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, sulla base del richiamo al parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 289 del 04/07/2022, al parere del Ministero della Cultura n. 6388 del 23/02/2024 (assunto in pari data con prot. n. 35133/MASE) e al parere integrativo della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 574 del 22/05/2024, formulava “giudizio negativo di compatibilità ambientale”.</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo, successivamente integrato da motivi aggiunti presa visione del parere integrativo della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 574 del 22/05/2024, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di VIA negativa del MASE e i presupposti pareri tecnici, deducendone variamente l’illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>I motivi di ricorso sono stati raggruppati in tre parti e opportunamente graduati.</h:div><h:div>Nella PRIMA PARTE – che si è chiesto di esaminare in via principale – vengono dedotti i vizi di illegittimità del Decreto del MASE, in particolare: </h:div><h:div>- la illegittimità della determina di VIA, in quanto il MiC non aveva alcuna competenza ad esprimere il proprio concerto nella vicenda in esame (motivo I); </h:div><h:div>- la mancanza della doverosa autonoma valutazione, da parte del MASE, in ordine alla “bontà” del progetto in luogo del frettoloso e acritico recepimento del parere del CT VIA e del MiC (motivo II); </h:div><h:div>- l’assenza di reali profili ostativi al rilascio della VIA (motivo III). </h:div><h:div>Nella SECONDA PARTE (motivi IV e V) – da esaminare in via subordinata alla prima parte – vengono dedotti i vizi di illegittimità di carattere procedimentale del Decreto MASE e dei pareri posti a suo fondamento. </h:div><h:div>Nella TERZA PARTE (motivi VI, VII e VIII) – da esaminare in via ulteriormente subordinata – vengono dedotti i vizi che inficiano, nel merito, le valutazioni condotte dalla CT VIA e dal MiC, in quanto prive di una motivazione atta ad esprimere l’effettiva incompatibilità ambientale del progetto; tali vizi inficerebbero, in via derivata, il Decreto del MASE per non aver considerato: </h:div><h:div>- che il Progetto non interferisce con aree non idonee ad ospitare impianti FER ai sensi del D.M. 10.09.2010 e della disciplina regionale di riferimento; </h:div><h:div>- l’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del Progetto.</h:div><h:div>Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 9 luglio 2025, previo deposito di memorie difensive e di replica a opera delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, sia suscettibile di favorevole statuizione con riferimento ad alcune delle censure dedotte, nei limiti di seguito esposti e precisati.</h:div><h:div>Col primo motivo la ricorrente sostiene che il decreto di VIA negativo impugnato merita di essere annullato in quanto adottato sulla base del concerto espresso dal Ministero della Cultura, che è tuttavia incompetente a esprimersi nell’ambito del presente procedimento di VIA statale.</h:div><h:div>A questo proposito occorre subito chiarire che nella fattispecie, essendo stato emesso dal MASE un provvedimento di VIA negativo, nessun atto di concerto era necessario acquisire a norma di legge (infatti, in base all’art. 25, comma 2, d.lgs. 152/2006, “[n]<corsivo>el caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni</corsivo>”) né è stato di conseguenza acquisito dal MiC. Piuttosto, nel caso di specie, il MiC è intervenuto nel procedimento in fase istruttoria mediante il rilascio del parere tecnico della Soprintendenza PNRR costituita presso di esso, che è cosa diversa dall’atto di concerto (o diniego di concerto) previsto dall’art. 25 comma 2, d.lgs. 152/2006.</h:div><h:div>Ciò posto, il motivo è fondato e va accolto nella parte in cui viene chiesto l’annullamento del parere tecnico istruttorio n. 35133 del 23.2.2024 del MiC- Soprintendenza Speciale per il PNRR. </h:div><h:div>Invero, questo T.A.R. ha già affermato (cfr. sentenza 7/10/2024 n. 2776 e da ultimo sentenza n. 688/2025) sulla scorta delle statuizioni del C.G.A. (sentenza n. 648/22 e sentenze nn. 677 e 678/24) che “<corsivo>nella disciplina della V.I.A. statale di cui al D. Lgs. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue che il parere tecnico istruttorio n. 35133 del 23.2.2024 del MiC è viziato per incompetenza e deve essere, pertanto, annullato.</h:div><h:div>L’annullamento del parere del MiC non determina, tuttavia, in via conseguenziale e diretta il travolgimento del decreto di Via negativo, dal momento che quest’ultimo si fonda su presupposti parzialmente autonomi: il decreto di Via negativo non si basa, infatti, sul solo parere negativo del MiC, bensì sulla complessiva istruttoria condotta dalla Commissione Via-Vas (il cui parere n. 289 del 4 luglio 2022 è a ben vedere anteriore ed espresso indipendentemente dal successivo parere del MiC del 23.02.24).</h:div><h:div>Col secondo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del Decreto impugnato in quanto il MASE si sarebbe limitato ad aderire acriticamente ai pareri (non vincolanti) espressi dalla CT VIA e dal MiC in punto di asserita incompatibilità ambientale del Progetto, senza operare la (doverosa) autonoma valutazione in ordine alla “bontà” dello stesso.</h:div><h:div>Il motivo non è meritevole di condivisione.</h:div><h:div>Invero, deve ritenersi ammessa in via di principio la motivazione del provvedimento finale <corsivo>per relationem</corsivo> agli atti dell’istruttoria, una motivazione più analitica richiedendosi soltanto nel caso in cui l’autorità decisoria intenda discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria medesima (arg. <corsivo>ex</corsivo> art. 6, comma 1, lett. e), L. 241/1990), mentre una decisione conforme all’istruttoria è adeguatamente motivata anche mediante il rinvio agli atti precedenti (nella specie, i pareri della CT VIA e del MiC) senza che ciò implichi rinuncia ai poteri dell’autorità competente all’adozione del provvedimento conclusivo, come suggestivamente prospettato dalla ricorrente. </h:div><h:div>Col terzo motivo la Società deduce l’illegittimità del decreto di VIA negativa per l’asserito difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo il MASE adeguatamente valorizzato il dato per cui l’impianto eolico proposto ricadrebbe in aree idonee alla realizzazione di impianti FER in base all’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021. Più precisamente, secondo la ricorrente, “<corsivo>il Provvedimento risulta illegittimo dal momento che le Amministrazioni resistenti non hanno minimamente preso in considerazione che: a. il Progetto è ubicato in un’area priva di vincoli paesaggistici e archeologici (e la circostanza è pacifica), il che, peraltro, ‘rende intrinsecamente non vincolante il parere contrario del Ministero, non esistendo impedimenti legali alla realizzazione del progetto’ (cfr., TAR Lazio, Roma, I-quater, sentenza n. 4793/2020). b. il Progetto ricade in un’area idonea a ospitarlo in base alle Linee Guida nazionali di cui al d.m. 10.9.2010, nonché in base alla disciplina regionale applicabile (come emerge peraltro nel parere della Commissione VIA (pag. 9-11)</corsivo>”.</h:div><h:div>Il motivo è da respingere perché, come rilevato dalla stessa ricorrente, la CT Via, il cui parere è richiamato nel provvedimento finale, ha chiaramente messo in evidenza e valutato positivamente “<corsivo>il fatto che, come asserito dal Proponente, e come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Sicilia, gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per l’installazione di impianti FER</corsivo>” e tuttavia ha ritenuto che le lacune degli elaborati progettuali e la mancata considerazione dell’effetto cumulo da parte del proponente non consentissero di esprimere un parere favorevole di compatibilità ambientale.</h:div><h:div>Nessuna carenza istruttoria può quindi ravvisarsi sotto il profilo evidenziato, in quanto la decisione di VIA negativa non è dipesa concretamente dalla mancata valutazione dell’idoneità delle aree di progetto su cui ricadono gli aerogeneratori, ma da altro genere di considerazioni.</h:div><h:div>Col quarto motivo si deduce la violazione delle garanzie del contraddittorio di cui agli artt. 10 e 10 bis, L. 241/1990 “<corsivo>per non aver il MASE (ma anche la CT VIA ed il MiC) tenuto conto dei contributi trasmessi, nell’ambito del procedimento della Società né coinvolto la ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990</corsivo>”.</h:div><h:div>A questo riguardo, è da escludere, a parere del Collegio, la violazione dell’art. 10, L. 241/1990 perché il MASE ha tenuto conto della documentazione integrativa prodotta dalla ricorrente, al punto da chiedere alla Commissione Via un parere integrativo (il n. 574 del 22 maggio 2024), richiamato nella decisione finale. </h:div><h:div>Per quanto riguarda l’art. 10 bis, di sicuro è da escluderne la violazione rispetto ai pareri della commissione Via e del MiC, che, essendo degli atti intermedi, non devono essere preceduti dal preavviso di rigetto. </h:div><h:div>Diverso è invece il discorso riguardo al decreto di Via negativa emesso dal MASE che, quale atto conclusivo del procedimento, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di parte. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, si prescinde dalla comunicazione dei motivi ostativi solo nella fase preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto, non in quella successiva in cui, verificata l’assoggettabilità a VIA, si procede alla valutazione di impatto ambientale vera e propria, durante la quale saranno considerate tutte le richieste partecipative e i contributi che le parti desiderano presentare (in questo senso, T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. III, 03/06/2024, n.1865).</h:div><h:div>Nel caso di specie, a causa del mancato preavviso di rigetto, è mancato del tutto il contraddittorio procedimentale sui rilievi della Commissione Via posti a base del decreto di VIA negativo, rilievi contenuti in primo luogo nel parere n. 289 del 4 luglio 2022 e in secondo luogo nel parere integrativo n. 574 del 22 maggio 2024. </h:div><h:div>Il carattere discrezionale del provvedimento di Via (per il quale v. Consiglio di Stato sez. IV, 04/10/2024, n. 7987) impedisce poi la sanatoria del vizio ex art. 21 octies, L. 241/1990, non essendo più consentito alla p.a. di dimostrare in giudizio, in caso di violazione dell’art. 10 bis, che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Infatti, come chiarito in giurisprudenza, a seguito della novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lettera i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 - che si applica per il periodo successivo alla sua entrata in vigore - il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2025, n. 2754).</h:div><h:div>Ne deriva che, sotto tale profilo, il provvedimento di VIA negativa, è viziato e deve essere annullato, essendo stato adottato in violazione del disposto di cui all’art. 10 bis, L. 241/1990.</h:div><h:div>L’accoglimento di tale censura rende superfluo l’esame delle rimanenti censure, stante la natura del vizio e l’espressa graduazione dei motivi impressa dalla ricorrente, che ha chiesto che le censure di carattere procedimentale fossero esaminate prioritariamente rispetto a quelle di natura sostanziale. Non di meno, pare opportuno al Collegio procedere oltre nell’esame delle censure più strettamente connesse al problema dell’effetto cumulativo (trattato nell’ambito del motivo VI) e al possibile dimensionamento dell’impianto (motivo V), trattandosi di profili destinati a riemergere inevitabilmente in seguito alla riapertura del procedimento di VIA conseguente all’annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Ebbene, col quinto motivo del ricorso introduttivo (e analogamente col primo motivo del gravame aggiuntivo) la ricorrente deduce la violazione del principio del dissenso costruttivo (e, in subordine, del principio di leale collaborazione), poiché né la Commissione Via né il MiC avrebbero indicato alla ricorrente le modifiche progettuali eventualmente occorrenti ai fini dell’espressione di un parere favorevole (come richiesto dall’art. 14 bis, comma 3, L. 241/1990). Da ciò deriverebbe, in tesi di parte ricorrente, che i pareri così resi dovevano intendersi positivi e conseguentemente il MASE non avrebbe potuto fondare sugli stessi la propria decisione di VIA negativa.</h:div><h:div>La tesi testé esposta, quanto al significato normativo da attribuire ai pareri resi dalla CT Via e dal MiC in mancanza di indicazione delle modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, non è persuasiva. </h:div><h:div>Gli effetti invocati dalla ricorrente, infatti, rilevano nell’ambito della conferenza di servizi, tutte le volte che le amministrazioni invitate a parteciparvi non rendano, nei termini previsti, le determinazioni di rispettiva competenza o rendano delle determinazioni prive dei requisiti previsti dal comma 3 (art. 14 bis, comma 4, L. 241/1990). Nel caso di specie, invece, trattandosi di VIA statale, non è stato seguito lo schema procedimentale della conferenza di servizi ai fini dell’espressione del decreto di VIA (come riconosce la stessa ricorrente nella propria memoria del 17.06.25); inoltre, nell’ambito del procedimento di VIA disciplinato dall’art. 25, d.lgs. 152/2006, la commissione Via-Vas non è una amministrazione “altra” rispetto al MASE (ossia rispetto all’autorità procedente), ma è un organo tecnico di supporto di quest’ultimo e il parere del MiC è parimenti un parere istruttorio dal carattere obbligatorio ma non vincolante e non un atto di assenso al quale sia subordinata la conclusione positiva del procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. 241/1990. Mancano dunque i presupposti normativi indispensabili per la (ri-)qualificazione dei pareri (negativi) resi dalla CT Via e dal MiC in termini di silenzio-assenso. </h:div><h:div>Non di meno il motivo può essere accolto nella parte in cui deduce la violazione del principio di leale collaborazione, non essendo stato consentito alla parte privata di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo, mediante l’introduzione di efficaci misure di mitigazione e/o la riduzione del numero degli aerogeneratori (come invece si è fatto con altre società, come la Enel Green Power Solar Energy S.r.l. in relazione al progetto ID5752, il quale è stato presentato subito dopo quello dell’odierna ricorrente con la previsione, e successiva autorizzazione, di un numero di aerogeneratori maggiore rispetto a quelli connotanti l’iniziativa progettuale della ITW Mazara).</h:div><h:div>Quanto alla valutazione degli impatti cumulativi, la ricorrente ricorda nell’ambito del sesto motivo che la giurisprudenza di recente ha puntualizzato che, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, l’Amministrazione procedente deve limitarsi, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato VII, al D. Lgs. n. 152/2006, a valutare l’interferenza con “altri progetti esistenti e/o approvati” (Cons. Stato, Sez. IV, 30.08.2023 n. 8029). Diversamente, nel caso in esame la Commissione ha considerato anche gli interventi tutt’ora in corso di valutazione, inclusi quelli proposti in data successiva al Progetto della ricorrente (recante ID_VIP: 5720). È evidente che, così operando, l’analisi sugli impatti cumulativi risulti falsata.</h:div><h:div>La censura non è del tutto persuasiva, perché, tra i progetti non considerati dalla ricorrente nei propri elaborati tecnici ai fini dell’effetto cumulo, vi sono quelli proposti dalle Società Eolica Uno e Due s.r.l. (recanti ID_VIP 4984 e ID_VIP 5090, quindi presentati anteriormente alla proposta progettuale della ricorrente) e altri due della Enel Green Power Solar Energy S.r.l. già approvati dalla CT Via (v. Parere n. 289 del 4 luglio 2022 a pag. 12). E questi ultimi assumono una indubbia rilevanza ai fini della corretta valutazione degli impatti cumulativi.</h:div><h:div>Il complessivo gravame, in conclusione, deve essere accolto, con conseguente annullamento, nei limiti e con riferimento alle censure sopra indicati, della nota prot. n. 35133 del 23.2.2024 della Soprintendenza Speciale per il PNRR (viziata da incompetenza) e del decreto n. 218 del 10.7.2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (adottato in mancanza della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza progettuale di parte ricorrente e in violazione del principio di leale collaborazione). I motivi di censura non espressamente esaminati rimangono assorbiti alla luce delle considerazioni sopra espresse.</h:div><h:div>Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 35133 del 23.2.2024 della Soprintendenza Speciale per il PNRR e il decreto n. 218 del 10.7.2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.</h:div><h:div>Condanna il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Varvaro Nadia</h:div><h:div>Bartolo Salone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>