<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240137120250401182717666" descrizione="" gruppo="20240137120250401182717666" modifica="02/04/2025 19:24:35" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Impresa  P.A. Group   S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01371"/><fascicolo anno="2025" n="00841"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240137120250401182717666.xml</file><wordfile>20240137120250401182717666.docm</wordfile><ricorso NRG="202401371">202401371\202401371.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\966 Francesco Bruno\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Pignataro</firma><data>02/04/2025 19:24:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Bruno,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Annalisa Stefanelli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 27 giugno 2024; </h:div><h:div>- della determina n. 104666 del 7 agosto 2024 di diniego del permesso di costruire convenzionato;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2024, proposto dall’impresa P.A. Group s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Marsala, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Ammoscato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la memoria di costituzione in giudizio e i documenti depositati dal Comune di Marsala;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. 569 del 25 ottobre 2024;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive e di replica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</h:div><h:div>Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>A) L’impresa P.A. Group s.p.a. ha chiesto al Comune di Marsala il rilascio di un permesso di costruire convenzionato (<corsivo>ex</corsivo> art. 20 della L.R. n. 16 del 2016 e art. 28 <corsivo>bis</corsivo> del D.P.R. n. 380 del 2001) per la realizzazione di un “capannone F” di 909,25 mq in ampliamento dell’opificio industriale destinato alla lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, pari a 4.916,49 mq, ricadente in “Zona D - Zone Industriali esistenti” del vigente P.C. n. 1, edificato sulla scorta delle licenze edilizie n. 5248 del 24 agosto 1972 e n. 6413 del 30 ottobre 1973, già destinato alla produzione vinicola da parte della Soc. Coop. a r.l. Cantine Cooperative Riunite della Regione Siciliana.</h:div><h:div>L’ipotesi di convenzione prevede l’assunzione da parte dell’impresa dell’obbligo di destinare a “verde pubblico” e a “sedi viarie” (conformemente alle previsioni di cui all’art. 5, comma 1, n. 1, del D.M. 2 aprile 68, n. 1444) una superficie di 2.393,10 mq pari al 10% della superficie di 23.930,00 mq di insediamento dell’opificio industriale esistente e quello di realizzare a propria cura e spese le relative opere con cessione gratuita al Comune di Marsala.</h:div><h:div>Questa Sezione, con la sentenza n. 1881 del 4 giugno 2024, ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Marsala sulla predetta istanza e, per l’effetto, ha dichiarato l’obbligo del Comune di Marsala di concludere il procedimento mediante una determinazione esplicita.</h:div><h:div>Con atto notificato il 1° ottobre 2024 e depositato il giorno 9 seguente, l’impresa ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, gli atti conclusivi del procedimento, ossia:</h:div><h:div>- la deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 27 giugno 2024, pubblicata all’albo pretorio comunale il 3 luglio 2024, con la quale è stata negata l’approvazione del rilascio del permesso di costruire convenzionato e del relativo schema di convenzione nonostante il parere tecnico favorevole dell’ufficio proponente.</h:div><h:div>Nella motivazione della deliberazione è spiegato che la proposta non è approvata perché il procedimento seguito sarebbe in contrasto con le previsioni, sia del certificato di destinazione urbanistica (c.d.u.)<corsivo>
				</corsivo>del 4 gennaio 2016, sia dell’art. 38, c. 6°, delle N.T.A. del Piano Comprensoriale n.1 nel testo vigente così come modificato dal D.P.R.S. n° 133/A del 29 novembre 1977, ragione per cui è stata più volte restituita da parte della Segreteria Generale al Dirigente del settore competente al fine della rimodulazione. </h:div><h:div>In particolare, è spiegato testualmente che «<corsivo>il rilascio di P.d.C. convenzionato ex art. 20 della L.R. n. 16/2016 è in contrasto con la destinazione urbanistica dell’area interessata. Risulta dalla certificazione emessa dal medesimo ufficio, del 04.01.2016, che propone l’atto alla Giunta che l’area interessata dalla richiesta ricade: “In parte in zona vincolata a verde per parchi pubblici e strada di progetto del Piano Comprensoriale n° 1 con vincoli decaduti per scadenza del termine decennale e in parte in Zona Industriale esistente, giusta deliberazione del C.C. n° 201 del 22.04.1980. In tali zone sono consentiti gli ampliamenti degli edifici delle industrie esistenti. In caso di smobilitazione o trasferimento delle attività esistenti (Cantina), le aree di risulta verranno utilizzate secondo le destinazioni e la tipologia fissate a mezzo di appositi di variante urbanistica (…) Dalle motivazioni a supporto della citata delibera di variante, si evince che tale determinazione e le connesse previsioni fossero mirate alla salvaguardia dell’attività esistente (cantina), non a diversa attività. La ratio della previsione pianificatoria, può essere individuata, da un lato, nella salvaguardia dell’attività esistente, dall’altro, nella necessità di valutare successivamente, in modo contestuale, la compatibilità di diverse attività industriali e, quindi, del mantenimento o meno della destinazione industriale con il contesto urbano e territoriale in cui si inserisce l’area</corsivo> (…) <corsivo>L’art. 38 comma 6 delle N.T.A. disciplina le “Zone industriali esistenti”, prevede la possibilità di ampliamento, ma specificando che “in caso di smobilitazione o di trasferimento delle attività esistenti le aree di risulta potranno essere utilizzate secondo le destinazioni e la tipologia che fisserà il consorzio a mezzo di apposite varianti” (…) Inoltre l’istituto del P. d. C. Convenzionato, laddove possibile, non è contemplato dalle N.T.A. ed in particolare l’art. 38 comma 6° dal quale non emerge la previsione o la necessità della realizzazione di opere di urbanizzazione»</corsivo>; </h:div><h:div>- la determina dirigenziale n.104666 del 7 agosto 2024, notificata in pari data, di diniego del permesso di costruire convenzionato <corsivo>ex</corsivo> art. 20 della L.R. n° 16/2016 per la realizzazione del “capannone F” in ampliamento del predetto opificio industriale, in assenza dell’approvazione da parte della Giunta Comunale.</h:div><h:div>È dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Violazione di legge: art. 21-octies comma 1 legge 7.8.90 n. 241: incompetenza funzionale dell’organo giunta comunale”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>“2. Violazione di legge: artt. 20 l.r. 10.8.16 n. 16 e 28/bis d.P.R. n. 6.6.01 n. 380”.</corsivo></h:div><h:div>La decisione tecnico-gestionale circa la conformità urbanistica del proposto intervento edilizio da realizzarsi mediante il rilascio del permesso di costruire convenzionato spetterebbe esclusivamente dall’Ufficio competente, residuando alla Giunta Comunale soltanto il potere di approvazione dello schema di convenzione così come proposto dall’ufficio predetto;</h:div><h:div>“3. <corsivo>Violazione di legge: art. 38 NN.TT.AA. piano comprensoriale n. 1 vigente nel Comune di Marsala. 4. Eccesso di potere sotto i profili della illogicità, della irrazionalità e della contraddittorietà manifesta. 5. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto e del travisamento dei fatti”</corsivo>.</h:div><h:div>In mancanza di una variante urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di modifica dell’attuale destinazione d’uso di “Zona Industriale esistente” permane la possibilità di rilascio del permesso di costruire richiesto;</h:div><h:div>“<corsivo>6. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento dell’atto dalla causa tipica e della illogicità manifesta”.</corsivo></h:div><h:div>Con Deliberazione n. 201 del 22.4.1980, il Consiglio Comunale di Marsala, nel (ri)classificare come “Zona Industriale esistente” l’area dell’insediamento di carattere industriale della C.C.R.R.S. aveva mantenuto il vincolo a “verde pubblico” ed a “sedi viarie” sulla rimanente parte del medesimo lotto di proprietà della P.A. Group s.p.a.. </h:div><h:div>In seno alla convenzione, la ricorrente, nonostante la decadenza del vincolo per la scadenza del termine di validità decennale, si obbliga ugualmente a cedere le aree, per soddisfare le esigenze di urbanizzazione, con soddisfazione dell’interesse pubblico;</h:div><h:div>“<corsivo>7. Invalidità derivata</corsivo>” della determina dirigenziale n. 104666 del 7 agosto 2024 per i medesimi vizi inficianti la presupposta deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 27 giugno 2024.</h:div><h:div>Il Comune di Marsala, con memoria di costituzione del 21 ottobre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.</h:div><h:div>Con ordinanza collegiale n.569 del 25 ottobre 2024, la domanda cautelare incidentale è stata accolta ai soli fini della mera fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a..</h:div><h:div>L’amministrazione comunale resistente, con successiva memoria difensiva del 10 gennaio 2025, ha precisato che in assenza di indici edificatori e della previsione nell’ambito dello strumento urbanistico della possibilità di realizzare interventi edilizi mediante adozione di piani attuativi o particolareggiati nonché in assenza dei presupposti previsti dall’art. 20 della L.R. n. 16/2016, non ricorrono le condizioni ai fini del rilascio del permesso di costruire convenzionato.</h:div><h:div>L’impresa ricorrente ha replicato con memoria del 22 gennaio 2025, insistendo per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione su conforme richiesta delle parti presenti.</h:div><h:div>B) Va in primo luogo scrutinata la censura di incompetenza della Giunta Comunale, che è priva di base.</h:div><h:div>La tesi prospettata da parte ricorrente non può essere condivisa perché non è in linea con la ripartizione normativa delle competenze tra gli organi comunali di gestione tecnica amministrativa e quelli di indirizzo politico amministrativo e sovverte l’ordine di presupposizione e conseguenzialità tra i provvedimenti adottati.</h:div><h:div>L’Ufficio tecnico amministrativo competente, ossia il Settore Pianificazione e Urbanistica Comune di Marsala, ha correttamente effettuato l’istruttoria avviata su impulso dell’impresa odierna ricorrente per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, predisponendo e sottoponendo all’adozione e all’approvazione della Giunta Comunale, tale modulo autorizzativo e il relativo schema di accordo consensuale. Su tale aspetto, invero, risulta effettuato un apposito approfondimento istruttorio da parte del SUAP che ha chiesto e ottenuto dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il parere prot. n. 4224 del 15 marzo 2023 ove è chiarito – con argomentazioni che il Collegio condivide, con le precisazioni di seguito spiegate - che alla Giunta Comunale è attribuita l'approvazione della convenzione ove si determinano consensualmente gli obblighi a carico delle parti, ma contestualmente, al medesimo organo, spetta l’adozione e l’approvazione semplificata ai sensi e per gli effetti dell’art.31 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19, di quello che è in sostanza uno strumento di attuazione del piano urbanistico generale, nel caso di specie il Piano Comprensoriale, ferma restando la competenza dell’Ufficio tecnico comunale in merito al conseguenziale rilascio del permesso di costruire convenzionato. </h:div><h:div>In altre parole, il rilascio del permesso di costruire convenzionato, presuppone la previa approvazione da parte della Giunta Comunale, su proposta dell’Ufficio tecnico competente, sia del ricorso a tale istituto di semplificazione di attuazione delle previsioni urbanistiche, sia dello schema di convenzione che le parti andranno successivamente a stipulare.</h:div><h:div>C) Ciò posto, va verificato se l’atto deliberativo impugnato sia legittimo alla luce delle altre censure dedotte, nell’ambito del principio secondo cui l'approvazione del piano di lottizzazione (ma il principio può essere esteso al procedimento di cui si controverte avente analoga natura attuativa) pur se conforme al piano urbanistico generale, non è atto dovuto, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell' Autorità (a livello comunale) chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione - in un certo momento ed in certe condizioni - alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza; pertanto, per evidenti motivi di opportunità, l' attuazione dello strumento generale può essere articolata per tempi, o per modalità, in relazione alle esigenze dinamiche che si manifestano nel periodo di vigenza dello strumento generale.</h:div><h:div>Alla stregua di tale premessa, appaiono fondate, nei sensi di seguito spiegati, le censure rubricate ai numeri 3, 4 e 5 – con assorbimento delle successive proposte - posto che in mancanza dell’avvenuta adozione di una variante urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di modifica dell’attuale destinazione d’uso di “Zona Industriale esistente” – che non è in contestazione tra le parti – permane, almeno sotto tale profilo, la possibilità di rilascio del permesso di costruire convenzionato richiesto.</h:div><h:div>Non appare ragionevole l’interpretazione che l’Amministrazione comunale resistente ha prospettato dell’art. 38, c. 6°, secondo periodo, delle N.T.A. del Piano Comprensoriale vigente secondo il quale “<corsivo>in caso di smobilitazione o trasferimento delle attività esistenti le aree di risulta verranno utilizzate secondo la destinazione e la tipologia che fisserà il Consorzio (ora i Comuni) a mezzo di apposite varianti</corsivo>”.</h:div><h:div>La circostanza che l’opificio industriale già condotto per la produzione vinicola dalla Soc. Coop. a r.l. Cantine Cooperative Riunite della Regione Siciliana sia ora destinato alla lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, da parte dell’impresa ricorrente, anche qualora lo si voglia intendere come “<corsivo>smobilitazione o trasferimento delle attività esistenti</corsivo>” non può determinare <corsivo>ipso iure</corsivo> il venir meno della destinazione urbanistica impressa dal Consiglio Comunale attraverso le N.T.A. vigenti la cui efficacia permane fino alla loro modifica attraverso lo strumento dell’adozione e approvazione di “apposita variante” urbanistica.</h:div><h:div>Ne consegue che la legittima volontà espressa nella motivazione dell’impugnata deliberazione di dare seguito alla deliberazione del C.C. n° 201 del 22 aprile 1980 nel senso di salvaguardare soltanto l’attività industriale allora esistente (cantina) ma non una diversa attività sopravvenuta, non poteva che imporre l’avvio di un procedimento di variante urbanistica da sottoporre all’adozione del Consiglio Comunale, e non il diniego di permesso di costruire convenzionato <corsivo>ex</corsivo> art. 20 della L.R. n. 16 del 2016 e art. 28 <corsivo>bis</corsivo> del D.P.R. n. 380 del 2001.</h:div><h:div>Quanto alla parte della motivazione in cui l’Amministrazione comunale sostiene che<corsivo> “l’istituto del P. d. C. Convenzionato, laddove possibile, non è contemplato dalle N.T.A. ed in particolare l’art. 38 comma 6° dal quale non emerge la previsione o la necessità della realizzazione di opere di urbanizzazione», </corsivo>va osservato che l’istituto del P. d. C. Convenzionato è disciplinato, con portata generale, dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, all’art. 20, secondo il quale<corsivo> “È ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione di cui all'articolo 28–bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1, nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di formazione dei comparti di cui all'articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 1978, n. 71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) ed il richiedente si impegni a realizzare a proprie spese le altre reti mancanti, quali elettrica, del gas, della pubblica illuminazione e telefonica nonché i parcheggi ed il verde primario nella misura stabilita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione”.</corsivo></h:div><h:div>Alle predette condizioni il permesso di costruire convenzionato appare perciò alternativo al piano di lottizzazione il quale ultimo non sembra escluso, almeno in linea di principio, dalle NTA del Piano Comprensoriale (cfr. art.38).</h:div><h:div>Anche <corsivo>in parte qua</corsivo> la motivazione del provvedimento impugnato non appare quindi conforme al dato normativo di riferimento e carente di adeguata istruttoria.</h:div><h:div>Per completezza, va evidenziato che le altre ragioni asseritamente ostative al rilascio del permesso di costruire convenzionato sono state espresse in questa sede giurisdizionale nelle difese dell’Amministrazione comunale, ma non esplicitate nei provvedimenti impugnati, e pertanto hanno natura di motivazione postuma come tale inammissibile, non dovendo il Collegio gravarsi del loro scrutinio nel merito. </h:div><h:div>Il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullati gli atti impugnati, salvi gli ulteriori atti che l’Amministrazione comunale dovrà adottare in sede di riesercizio del potere al fine di dare risposta conclusiva e espressa alla richiesta di titolo edilizio avanzata dall’impresa ricorrente.</h:div><h:div>C) Il Collegio, infine, ritiene che gli scritti difensivi di parte ricorrente non contengano frasi offensive e/o sconvenienti di cui disporre la cancellazione, così come chiesto dalla difesa dell’Amministrazione comunale resistente.</h:div><h:div>D) Stante la complessità della vicenda, rispetto alla quale nella stessa amministrazione resistente si sono delineati comportamenti amministrativi opposti tra gli organi comunali coinvolti, e la parziale fondatezza dei motivi di ricorso, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mattia Li Vigni</h:div><h:div>Anna Pignataro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>