<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240111320250122110058741" id="20240111320250122110058741" modello="2" modifica="22/01/2025 11:05:55" pdf="0" ricorrente="Giovanni Terranova" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01113"/><fascicolo anno="2025" n="00179"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240111320250122110058741.xml</file><wordfile>20240111320250122110058741.docm</wordfile><ricorso NRG="202401113">202401113\202401113.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\826 Stefano Tenca\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Bartolo Salone</firma><data>22/01/2025 11:05:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Andrea Illuminati,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria di illegittimità </h:div><h:div>del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa, per la prima volta, in data 23.11.2023, dal tecnico dell’odierno ricorrente, Geom. Candela, a mezzo della quale è stato chiesto al Comune di Carini di rilasciare, in forma espressa, un titolo concessorio in sanatoria, a definizione della domanda di condono presentata ai sensi della L. 724/1994, avente -OMISSIS- e, per la seconda volta, in data 19.04.2024, da parte del presente procuratore, con la quale è stata reiterata la richiesta di rilascio del titolo concessorio in forma espressa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex artt. 31 e 117, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Cannizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Carini, in persona del Sindaco legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Bartolo Salone e udito per il Comune di Carini il difensore come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il sig.-OMISSIS- ha adito codesto Tribunale per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa, per la prima volta, in data 23.11.2023, dal tecnico dell’odierno ricorrente, Geom. Candela, a mezzo della quale è stato chiesto al Comune di Carini di rilasciare, in forma espressa, un titolo concessorio in sanatoria, a definizione della domanda di condono presentata ai sensi della L. 724/1994, avente -OMISSIS- e, per la seconda volta, in data 19.04.2024, da parte del presente procuratore, con la quale è stata reiterata la richiesta di rilascio del titolo concessorio in forma espressa. </h:div><h:div>Nello specifico, il ricorrente espone di essere proprietario di un edificio, a due elevazioni fuori terra, sito nel comune di Carini, in C-OMISSIS-, per averlo ricevuto in donazione in data 03.08.2015 (rep. -OMISSIS- – racc. 10349, rogito redatto dal Notaio Lupo Gabriella).</h:div><h:div>Riferisce che:</h:div><h:div>- l’immobile in questione è stato realizzato previo rilascio della licenza edilizia n-OMISSIS- e, dopo la sua ultimazione, l’allora proprietario ha realizzato un piccolo ampliamento sul terrazzo per il quale risulta pendente, al comune di Carini, una istanza di condono edilizio, ai sensi della l. 724/1994, avente prot. 8458 del 08.03.1995; </h:div><h:div>- l’immobile, pur essendo stato ultimato entro il 1975, risulta ubicato attualmente nella fascia di rispetto dei 150 m. dalla battigia ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a), L.R. n. 78/1976 ed è altresì gravato da vincolo paesaggistico a partire dal 1986;</h:div><h:div>- con istanza assunta al protocollo-OMISSIS- precedente proprietario dell’immobile di cui si discorre, chiedeva, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85, il rilascio del parere di competenza, in relazione all’abusiva realizzazione di una sopraelevazione coperta, allegando la correlata documentazione;</h:div><h:div>- con successiva nota, recante prot. n. 13592 del 28.11.2018, il sig.-OMISSIS-, odierno proprietario dell’immobile, sollecitava il rilascio del titolo precedentemente richiesto;</h:div><h:div>- in data 11.02.2022, quest’ultimo comunicava alla Soprintendenza dei Beni Culturali che si era formato il silenzio assenso sulla originaria richiesta di parere, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003 e, in via subordinata, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione richiesta non avesse ravvisato i presupposti per l’operatività del silenzio-assenso, chiedeva il rilascio del provvedimento in forma espressa;</h:div><h:div>- non avendo ricevuto riscontro neppure all’istanza da ultimo presentata e dubitando, alla luce di recente giurisprudenza amministrativa (cfr., sul punto, T.A.R. Sicilia Catania sent. n. 532/2022), che sulla stessa si sia potuto formare il silenzio assenso ex artt. 32 e ss. della L. 47/1985 o dell’art. 17 della L.R. 4/2003, dato che l’immobile ricade all’interno della fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15, lett. a) della l.r. 78/1976, ha proposto ricorso (iscritto al n. r.g. 298/2023) per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sulla stessa serbato;</h:div><h:div>- questo T.A.R., in accoglimento del predetto ricorso, ha condannato la Soprintendenza di Palermo al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica in modo espresso (sent. n. 2435/2023);</h:div><h:div>- avendo acquisito il parere di compatibilità paesaggistica, con istanze del 23.11.2023 e del 19.04.2024, il ricorrente ha quindi chiesto al Comune di definire con un provvedimento espresso il procedimento di condono tuttora pendente;</h:div><h:div>- stante l’inerzia del Comune sulle istanze da ultimo indicate, chiede accertarsi in questa sede l’illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente formatosi sulla sua richiesta di rilascio del titolo edilizio in sanatoria in forma espressa.</h:div><h:div>Il Comune di Carini, costituitosi in giudizio, ha riferito di aver chiesto al sig.-OMISSIS- in data 13.09.24, la produzione di documentazione integrativa al fine di garantire il prosieguo dell’istruttoria e l’emissione del provvedimento finale, non senza evidenziare che l’incompletezza documentale della originaria istanza ha impedito ad oggi il rilascio del titolo edilizio in sanatoria oltre che la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di condono.</h:div><h:div>Con memoria di replica, il ricorrente ha rappresentato e documentato di avere prontamente trasmesso al Comune la documentazione da esso richiesta successivamente all’avvio del presente giudizio, insistendo nell’azione avverso il silenzio affinché il Comune possa concludere il procedimento sulla base della documentazione prodotta.</h:div><h:div>All’udienza camerale del giorno 22 gennaio 2025, il ricorso è stato posto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Tanto premesso, il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza qui richiamata e condivisa, a fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono, di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, grava sull'amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso allo speciale rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (in materia di silenzio inadempimento nel procedimento di condono cfr. Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2021, n. 6453 nonché T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, 04/03/2024, n. 1460 e T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 07/08/2023, n. 13147).</h:div><h:div>Nel caso di specie, parte ricorrente, tenuto conto delle incertezze esistenti circa l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso per la definizione delle pratiche di condono edilizio riguardanti abusi realizzati all’interno di aree paesaggisticamente vincolate, ha rivolto al Comune di Carini in data 23.11.2023 – una volta ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza – apposita istanza di rilascio di un provvedimento espresso di condono e ulteriore sollecito in data 19.04.2024.</h:div><h:div>Nonostante ciò, il Comune di Carini, soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha riscontrato l’istanza del ricorrente, rappresentando che non vi sono i presupposti per la formazione del silenzio-assenso (di cui peraltro il ricorrente non ha chiesto di voler avvalersi) e richiedendo documentazione integrativa per l’ulteriore seguito del procedimento, che allo stato non risulta ancora concluso.  </h:div><h:div>Sussiste, perciò, l’obbligo del Comune resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 23.11.2023, tenuto conto della documentazione da lui prodotta in adempimento alla richiesta di integrazione documentale del 13.09.24 e degli altri documenti in possesso del Comune.</h:div><h:div>Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Carini sulla predetta istanza del ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.</h:div><h:div>Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza del ricorrente, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.</h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Carini nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Comune di Carini di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;</h:div><h:div>- per l’ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato, in via sostitutiva, nei successivi sessanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;</h:div><h:div>- condanna il Comune di Carini al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato se e in quanto versato; </h:div><h:div>- pone a carico dello stesso Comune l’eventuale spesa per il commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, da liquidarsi con separato provvedimento.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Bartolo Salone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>