<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240077620250408113605295" descrizione="" gruppo="20240077620250408113605295" modifica="08/04/2025 12:01:24" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Edpr Sicilia Uno S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00776"/><fascicolo anno="2025" n="00792"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240077620250408113605295.xml</file><wordfile>20240077620250408113605295.docm</wordfile><ricorso NRG="202400776">202400776\202400776.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\826 Stefano Tenca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Illuminati</firma><data>08/04/2025 12:01:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Primo Referendario</h:div><h:div>Andrea Illuminati,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa concessione della misura cautelare</h:div><h:div>- della Determina Assessoriale del 6 marzo 2024, con la quale l’ARTA ha reso il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale negativo per la realizzazione dell’impianto eolico denominato “Bordonaro”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto, ivi incluso il parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta del 22 dicembre 2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 776 del 2024, proposto da  Edpr Sicilia Uno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni, Josilda Pelani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gangi, Comune di Enna, Comune di Villarosa, Comune di Calascibetta, non costituiti in giudizio;</h:div><h:div>Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Sorgenia Maestrale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello e Giacomo Guglielmini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché di Sorgenia Maestrale S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025, il dott. Andrea Illuminati, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 – Con ricorso depositato in data 5 maggio 2024, la società EDPR Sicilia Uno S.r.l. ha chiesto al TAR Sicilia – sede di Palermo:</h:div><h:div>•	in via cautelare, la sospensione degli effetti della Determina dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente n. 77/GAB del 6 marzo 2024 – con cui è stata negata la compatibilità ambientale (VIA negativa) per il progetto di realizzazione dell’impianto eolico “Bordonaro” e delle opere connesse nei Comuni di Gangi, Enna, Villarosa e Calascibetta – nonché del parere negativo n. 728/2023 della Commissione Tecnica Specialistica (CTS), ovvero, in subordine, la fissazione dell’udienza pubblica per la sollecita definizione del merito ex art. 55, co. 10, c.p.a.;</h:div><h:div>•	nel merito, l’annullamento dei suddetti provvedimenti e di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali.</h:div><h:div>•	con vittoria di spese di giudizio.</h:div><h:div>1.1 – A fondamento del ricorso proposto, la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.</h:div><h:div>a)	La società EDPR avviava l’iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto eolico da 30 MW denominato “Bordonaro”, articolato su sei aerogeneratori e relative opere connesse in quattro Comuni siciliani, attivando inizialmente il procedimento di PAUR (art. 27-bis, D.Lgs. 152/2006), poi convertito – a seguito di modifiche normative – in due distinti procedimenti: uno per l’autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs. 387/2003), l’altro per la valutazione di impatto ambientale (art. 23 D.Lgs. 152/2006).</h:div><h:div>b)	Dopo la presentazione dell’istanza di VIA e il deposito delle integrazioni documentali, numerosi enti coinvolti nel procedimento (Soprintendenza di Enna, Comuni, ANAS, RFI, Vigili del Fuoco, Dipartimenti regionali ecc.) rilasciavano pareri favorevoli al progetto.</h:div><h:div>c)	Tuttavia, senza alcuna convocazione della conferenza di servizi e senza l’emissione di un parere istruttorio intermedio, la Commissione Tecnica Specialistica esprimeva il parere negativo n. 728/2023, recepito nella Determina dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente n. 77/GAB/2024, che precludeva la VIA.</h:div><h:div>d)	La società presentava successivamente un’istanza di riesame in autotutela (non ancora evasa) e riceveva dall’Amministrazione regionale un preavviso di rigetto dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, fondato esclusivamente sul parere negativo VIA, al quale rispondeva con puntuali osservazioni.</h:div><h:div>1.2 – Svolta la premessa in fatto, la ricorrente ha articolato due motivi di impugnazione. </h:div><h:div>Con il primo motivo ha dedotto la violazione della normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sotto il profilo di plurimi vizi procedimentali, nonché per violazione del principio del contraddittorio.</h:div><h:div>Al riguardo la ricorrente ha evidenziato che non è stato emesso il parere istruttorio intermedio obbligatorio, impedendole così di fornire chiarimenti in merito alle criticità riscontrate prima della decisione finale. Inoltre, ha sottolineato che non è stata convocata la conferenza di servizi prevista dalla legge, precludendo il necessario confronto tra le amministrazioni coinvolte e l'adeguata considerazione dei pareri favorevoli già acquisiti. Ha pertanto denunciato una grave violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.</h:div><h:div>Con il secondo motivo è stata dedotta l’erroneità delle valutazioni ambientali per carenze istruttorie e contraddittorietà della decisione. Sul punto, la ricorrente ha contestato che la Commissione Tecnica abbia erroneamente ritenuto il progetto incompatibile con altri interventi limitrofi, nonostante fosse stata documentalmente dimostrata la piena disponibilità delle aree interessate, nonché l’assenza di sovrapposizioni o interferenze reali con altri impianti in corso di autorizzazione. Ha inoltre rilevato che la CTS ha omesso di esaminare la documentazione prodotta in ordine alla titolarità delle aree, incorrendo così in un vizio istruttorio. Ha precisato, altresì, che le interferenze minori del progetto con le fasce di rispetto boschive erano agevolmente superabili mediante minime modifiche progettuali già previste. Infine, ha sostenuto che le presunte criticità viabilistiche non rivestivano carattere significativo, trattandosi di infrastrutture esistenti o suscettibili di adeguamento senza particolari difficoltà.</h:div><h:div>In sintesi, la ricorrente ha denunciato che il parere negativo di VIA risulta affetto da gravi errori valutativi, rilevanti omissioni istruttorie e un evidente sviamento dell’azione amministrativa, configurando così profili di manifesta illegittimità sostanziale.</h:div><h:div>2 – Le amministrazioni regionali intimate – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – si sono costituite in giudizio in data 7 giugno 2024 e, con memoria depositata il 1° agosto 2024, hanno chiesto il rigetto del ricorso proposto da EDPR Sicilia Uno S.r.l., per le ragioni di seguito illustrate.</h:div><h:div>Sotto il profilo procedurale, le Amministrazioni hanno rivendicato la piena regolarità dell’iter seguito, escludendo la sussistenza di violazioni degli obblighi procedimentali lamentate dalla ricorrente. In particolare: i) Con riferimento alla mancata adozione di un parere istruttorio intermedio, è stato evidenziato che l’istruttoria si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e che l’ordinamento non impone, in modo obbligatorio, un passaggio intermedio volto a informare previamente il proponente delle criticità rilevate nel corso dell’istruttoria. ii) In merito alla mancata convocazione della conferenza di servizi, le Amministrazioni hanno richiamato l’attuale assetto normativo dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, come modificato dal D.L. n. 13/2023, sottolineando che il procedimento autorizzatorio risulta oggi strutturato in due fasi distinte: la prima, relativa alla valutazione ambientale, di competenza dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente; la seconda, di tipo autorizzatorio, rimessa al Dipartimento dell’Energia. In tale contesto, la conferenza di servizi deve essere convocata solo nella fase successiva – e subordinata – del procedimento, qualora la valutazione ambientale si concluda con esito favorevole. Al contrario, in presenza di un parere ambientale negativo, come nel caso di specie, non vi è luogo a procedere con la convocazione della conferenza, poiché viene meno il presupposto per l’avvio della successiva fase autorizzatoria.</h:div><h:div>Nel merito, le Amministrazioni resistenti hanno ribadito la piena legittimità del parere negativo di VIA, fondato su plurime criticità tecniche e giuridiche, tra loro coordinate e non superabili con mere modifiche progettuali. In particolare, sono stati richiamati: i) la sovrapposizione con il progetto eolico di Sorgenia Maestrale S.r.l., già presentato in data anteriore e insistente su particelle contigue o coincidenti; ii) le interferenze con l’impianto “Serra del Vento” della società Energie Rinnovabili, rispetto al quale il progetto EDPR risulterebbe in contrasto in più punti della viabilità e delle infrastrutture; iii) la ricaduta del progetto in aree soggette a vincolo idrogeologico e nella fascia di rispetto boschiva, con riferimento specifico alle posizioni di alcune turbine (BO-01, BO-06) e di tratti del cavidotto, in violazione delle disposizioni di tutela ambientale (R.D. 3267/1923 e L.R. 16/1996); iv) la vicinanza agli elementi della Rete Ecologica Siciliana (RES), con rischio di compromissione della funzione ecologica di alcuni corridoi ambientali; v) l’assenza della documentazione comprovante la disponibilità giuridica delle aree al momento della valutazione, rilevata sia dalla CTS sia dal Dipartimento Ambiente, con riferimento alla mancata produzione, nella fase istruttoria, degli atti notarili e dei titoli abilitativi poi allegati solo in sede di istanza di riesame.</h:div><h:div>3 – Con ordinanza del 26 giugno 2024, il TAR Sicilia – Palermo ha rilevato, in rito, la possibile omissione della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato chiaramente individuabile (in particolare, Sorgenia Maestrale S.r.l. ed Energie Rinnovabili S.r.l.), invitando la parte ricorrente a esprimersi al riguardo. Nel merito, ha disposto l’acquisizione di una relazione dettagliata da parte del Dirigente responsabile del procedimento di VIA, incentrata soprattutto sulla questione dell’interferenza tra progetti e sulla disponibilità delle aree da parte della ricorrente. </h:div><h:div>4 – Con memoria depositata il 12 agosto 2024, Sorgenia Maestrale S.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso di EDPR Sicilia Uno S.r.l. per motivi sia procedurali che sostanziali.</h:div><h:div>È stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, segnatamente Sorgenia, chiaramente individuabile come tale in quanto il parere negativo di VIA si fonda anche sulla sovrapposizione del progetto EDPR con il proprio. La mancata notifica impedirebbe, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio.</h:div><h:div>Nel merito, Sorgenia ha affermato che la Commissione Tecnica Specialistica ha correttamente accertato l’incompatibilità tra i due progetti, dato che l’impianto proposto da EDPR occupa parzialmente le stesse aree già destinate al proprio parco eolico ("Gangi"), autorizzato in via preliminare e temporalmente precedente. Tale sovrapposizione non solo viola le norme sulle distanze minime, ma rischia di compromettere la capacità produttiva dell’impianta già proposto da Sorgenia, a causa del cosiddetto effetto scia.</h:div><h:div>5 – Con ordinanza del 6 settembre 2024, il TAR ha preso atto della costituzione in giudizio di Sorgenia Maestrale S.r.l. e, senza definire il profilo preliminare relativo alla omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, ha fissato direttamente l’udienza pubblica di trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., individuandola nella data del 2 aprile 2025. </h:div><h:div>6 – Con le rispettive memorie conclusionali e repliche, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, controbattendo alle deduzioni avversarie contenute negli scritti difensivi.</h:div><h:div>7 – All’udienza pubblica del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.</h:div><h:div>8 – Va preliminarmente esaminato il possibile vizio di omessa notifica del ricorso introduttivo nei confronti di soggetti terzi potenzialmente controinteressati, rilievo sollevato d’ufficio dal Collegio in sede cautelare e successivamente formalmente eccepito da Sorgenia Maestrale S.r.l., unica delle società menzionate nel parere della Commissione Tecnica Specialistica ad essersi costituita in giudizio.</h:div><h:div>Al riguardo, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (tra le tante v. Cons. Stato, Sez. V, 11/10/2024, n. 8172) secondo cui la qualifica di controinteressato necessario, rilevante ai fini dell’art. 41, comma 2, c.p.a., richiede la coincidenza di due requisiti: uno sostanziale e uno formale.</h:div><h:div>Sotto il profilo sostanziale, è necessario che il soggetto sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante — concreto, attuale e differenziato — alla conservazione dell’atto impugnato. Tale interesse deve essere collegato in modo diretto e immediato al contenuto dispositivo del provvedimento e deve risultare potenzialmente inciso, in senso peggiorativo, dall’eventuale accoglimento del ricorso. In altri termini, si configura come controinteressato chi vanta una posizione soggettiva suscettibile di essere pregiudicata dall’annullamento dell’atto, in quanto ne ritrae un vantaggio giuridico effettivo.</h:div><h:div>Sotto il profilo formale, è inoltre richiesto che tale soggetto risulti espressamente o inequivocabilmente individuabile dal contenuto del provvedimento impugnato, come destinatario di un effetto favorevole esplicito e immediato. La presenza nominativa del soggetto nell’atto non è di per sé determinante, ma costituisce un indice rilevante per valutare se il provvedimento incida effettivamente sulla sua sfera giuridica, attribuendogli un beneficio giuridico che si intende difendere in giudizio.</h:div><h:div>La mancata ricorrenza anche di uno solo dei due elementi — l’interesse sostanziale e l’individuabilità formale — esclude la configurabilità di una posizione di controinteressato necessario, con la conseguenza che non sussiste l’onere di notifica del ricorso introduttivo nei confronti del soggetto terzo. </h:div><h:div>Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha ad oggetto esclusivamente la valutazione negativa di impatto ambientale relativa al progetto presentato da EDPR Sicilia Uno S.r.l. e si riferisce in modo univoco alla posizione della sola società ricorrente. Il riferimento, contenuto nel parere della Commissione Tecnica Specialistica richiamata dal parere di VIA negativo, ai progetti di impianti agrivoltaici presentati da Sorgenia Maestrale S.r.l. ed Energie Rinnovabili S.r.l. ha carattere meramente istruttorio e si inserisce nell’ambito di un più ampio contesto valutativo, volto a verificare la compatibilità ambientale dell’intervento proposto da EDPR, anche in relazione alla presenza di altri progetti nelle aree interessate dall’intervento e alla possibile sovrapposizione e/o interferenza tra gli stessi.</h:div><h:div>Se, dunque, il provvedimento impugnato non attribuisce a Sorgenia Maestrale S.r.l. ed Energie Rinnovabili S.r.l. alcuna utilità giuridica suscettibile di essere pregiudicata — in via diretta — dall’eventuale annullamento, va altresì rilevato che entrambe le società non risultano, allo stato, beneficiarie di alcun atto autorizzativo, nemmeno provvisorio o parziale, idoneo a consolidare in capo ad esse una posizione giuridica tutelabile. I relativi procedimenti risultano ancora in fase istruttoria e si limitano, per il momento, alla verifica della sola procedibilità delle rispettive istanze, senza che sia stato adottato alcun provvedimento favorevole. Pertanto, anche sotto tale aspetto, eventuali riflessi negativi derivanti dalla valutazione istruttoria e comparativa delle possibili interferenze dei loro progetti con quello presentato da EDPR non sono sufficienti a fondare un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto impugnato.</h:div><h:div>Con ciò deve escludersi che Sorgenia Maestrale S.r.l. ed Energie Rinnovabili S.r.l. rivestano, nel presente giudizio, la qualifica di controinteressate necessarie ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Ne consegue che, in assenza dell’obbligo di notificazione nei loro confronti, l’eccezione di inammissibilità sollevata da Sorgenia deve essere respinta.</h:div><h:div>9 – Procedendo quindi all’esame del ricorso, occorre soffermarsi, in primo luogo, sul motivo con cui la ricorrente censura il provvedimento di VIA negativa: </h:div><h:div>(i) per l’omessa adozione del parere istruttorio intermedio e la mancata convocazione della conferenza di servizi istruttoria, in violazione dell’art. 2, lett. b), punto 2 del D.A. n. 142/2018, degli artt. 12 del D.Lgs. 387/2003 e degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990;</h:div><h:div>(ii) nonché per la mancata istaurazione del contraddittorio con la società ricorrente prima della formale adozione della determinazione impugnata.</h:div><h:div>9.1 – La prima doglianza, per come formulata, non può essere accolta nella parte in cui lamenta l’omessa attivazione di strumenti (il parere intermedio e la conferenza di servizi istruttoria) ormai non più previsti, né compatibili con l’attuale disciplina normativa.</h:div><h:div>Il procedimento autorizzativo per impianti alimentati da fonti rinnovabili è stato infatti profondamente riformato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, che ha inciso in maniera sostanziale sull’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, modificando l’architettura e la sequenza del procedimento.</h:div><h:div>In particolare, il legislatore ha operato una netta separazione tra la fase di valutazione ambientale, affidata in via esclusiva all’ARTA (Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente), e la successiva fase di autorizzazione unica, attribuita al Dipartimento dell’Energia.</h:div><h:div>Di conseguenza, è venuta meno la conferenza di servizi unificata, precedentemente prevista per la definizione contestuale dei profili ambientali e autorizzativi, con una rimodulazione del procedimento in fasi autonome e sequenziali.</h:div><h:div>Nel nuovo assetto normativo, la conferenza di servizi ex art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 si svolge esclusivamente nella fase autorizzativa, e solo in caso di esito positivo della VIA. Trattandosi di una conferenza decisoria finalizzata al rilascio del titolo unico, essa non è più prevista nella fase ambientale, né può considerarsi implicita o surrogabile da altre forme di coordinamento.</h:div><h:div>Parimenti, il parere istruttorio intermedio previsto dal D.A. n. 142/2018 costituiva uno strumento operativo del procedimento di PAUR allora vigente, nell’ambito del quale la Commissione Tecnica Specialistica elaborava una prima valutazione tecnica da presentare nella conferenza istruttoria, finalizzata all’espressione, da parte della medesima Commissione in sede conferenziale, di un successivo parere conclusivo. Con l’introduzione del nuovo modello procedimentale, che prevede lo svolgimento della conferenza di servizi solo a seguito dell’adozione della VIA positiva, la CTS è ora chiamata a formulare sin da subito un parere conclusivo, sulla base del quale l’ARTA provvede all’adozione delle determinazioni di propria spettanza, senza atti istruttori di carattere intermedio. </h:div><h:div>9.2 – Ciò premesso, sebbene il venir meno degli strumenti istruttori previsti dalla precedente normativa renda infondata la censura nella parte in cui si lamenta la loro mancata attivazione, il motivo risulta fondato nella parte in cui si denuncia la violazione del contraddittorio procedimentale.</h:div><h:div>Anche alla luce della disciplina vigente, resta infatti fermo l’obbligo dell’Amministrazione di garantire un contraddittorio effettivo, in attuazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990, che impone di comunicare al destinatario dell’atto i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando un termine per presentare osservazioni, controdeduzioni o modifiche progettuali. Si tratta di una garanzia sostanziale del diritto di difesa, la cui osservanza costituisce presupposto imprescindibile di legittimità del provvedimento finale.</h:div><h:div>Tale previsione si distingue nettamente dalla comunicazione di avvio del procedimento. Mentre, infatti, l’omessa comunicazione dell’avvio può – in determinati casi – non determinare l’annullabilità dell’atto, qualora risulti che il suo adempimento non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, il legislatore ha espressamente escluso che detta sanatoria possa operare in caso di mancata comunicazione del preavviso di rigetto, come chiarito dall’ultimo periodo dello stesso comma, introdotto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76.</h:div><h:div>Nel caso di specie, non risulta che l’Amministrazione, successivamente all’adozione del parere negativo della CTS e prima dell’emissione del provvedimento di VIA, abbia comunicato alla ricorrente le criticità ambientali ritenute ostative, né che le abbia concesso un termine per controdedurre o proporre modifiche progettuali.</h:div><h:div>L’unico momento di contraddittorio si è infatti verificato successivamente, su iniziativa della medesima ricorrente, che ha presentato un’istanza di riesame in autotutela. In tale sede, l’Amministrazione ha emesso un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, cui EDPR ha replicato con puntuali osservazioni. Tuttavia, questo contraddittorio si è svolto <corsivo>ex post</corsivo>, a valle dell’adozione del provvedimento VIA ormai definitivo, e si è inserito in un procedimento distinto, avente natura strettamente discrezionale, non assimilabile a quello originario né idoneo a sanarne retroattivamente le carenze istruttorie e partecipative.</h:div><h:div>9.3 – Ritenuto, pertanto, che la conculcazione delle facoltà partecipative abbia privato il proponente della possibilità di interloquire tempestivamente sulle ragioni ostative prima dell’adozione del provvedimento di VIA negativo, quest’ultimo risulta viziato sotto il profilo procedimentale, nei termini dianzi illustrati.</h:div><h:div>10 – Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, attinente a censure istruttorie e valutative di merito, che dovranno essere riesaminate in sede procedimentale nell’ambito del rinnovato contraddittorio con la parte proponente.</h:div><h:div>11 – Quanto al regolamento delle spese processuali, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente va condannato alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, che si liquidano — ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 — in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, nonché al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto corrisposto.</h:div><h:div>Le spese di lite tra la parte ricorrente e Sorgenia Maestrale S.r.l. vanno integralmente compensate, avuto riguardo alla posizione non decisiva assunta da quest’ultima nel presente giudizio.</h:div><h:div>Analoga compensazione va disposta nei rapporti tra la ricorrente e l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, tenuto conto che il contenzioso ha ad oggetto atti non imputabili alla sua sfera di competenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento VIA negativo impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, nonché al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto corrisposto.</h:div><h:div>Compensa le spese tra la parte ricorrente e le altre parti costituite in giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Andrea Illuminati</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>