<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="V° con rilievo" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240076920250222144501889" id="20240076920250222144501889" modello="3" modifica="10/04/2025 15:34:44" pdf="0" ricorrente="Vincenza De Vita" stato="2" tipo="2" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00769"/><fascicolo anno="2025" n="00840"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240076920250222144501889.xml</file><wordfile>20240076920250222144501889.docm</wordfile><ricorso NRG="202400769">202400769\202400769.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\966 Francesco Bruno\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Bruno</firma><data>10/04/2025 13:08:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annalisa Stefanelli</firma><data>22/02/2025 15:08:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/04/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Bruno,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Annalisa Stefanelli,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l'annullamento</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>della determinazione del Comune di Marsala n. -OMISSIS-del 19.3.24 di diniego della richiesta di declaratoria di estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380/01 irrogata nei confronti di -OMISSIS- con l’ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS- del 28.5.20;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 769 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Marsala, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la memoria depositata dalla ricorrente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1) Con l’odierno ricorso la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la determinazione del Comune di Marsala n. -OMISSIS-del 19.3.24 di diniego della richiesta di declaratoria di estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380/01, irrogata nei confronti del defunto coniuge -OMISSIS- con l’ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS- del 28.5.20, impugnata dal predetto consorte dinanzi a questa Sezione con ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, attualmente pendente.</h:div><h:div>Il predetto provvedimento è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:</h:div><h:div><corsivo>A) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 31 COMMA 4/BIS D.P.R. 6.6.01 N. 380. B) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 7 LEGGE 24.11.81 N. 689. C) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>In sintesi la ricorrente, nel premettere di non essere mai stata destinataria della contestazione di abuso edilizio che, con l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 27.4.15, il Comune di Marsala ha mosso nei confronti del coniuge successivamente defunto, insiste nel denunciare il carattere meramente ed illegittimamente punitivo della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380/01. Quest’ultima sarebbe infatti esclusivamente diretta a sanzionare la condotta omissiva tenuta dal responsabile dell’abuso, che, nel termine assegnatogli di 90 giorni, non ha spontaneamente ottemperato all’ordine demolitorio ingiuntogli. Da tale assunto, ne discenderebbe, pertanto, l’intrasmissibilità agli eredi della sanzione riguardante condotte ad essi non riconducibili.</h:div><h:div><corsivo>B) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 31 COMMA 3 D.P.R. 6.6.01 N. 380. E) ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA E DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Secondo la ricorrente il bene abusivo oggetto della originaria ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- del 27.4.15 sarebbe transitato nel patrimonio disponibile del Comune di Marsala già nell’anno 2015 e perciò antecedentemente alla morte di -OMISSIS- avvenuta nell’anno 2022, sìcche, per l’effetto, lo stesso non potrebbe allora essere entrato a far parte dell’asse ereditario del <corsivo>de cuius</corsivo>, al successivo fine della devoluzione ai suoi eredi.</h:div><h:div>Il Comune di Marsala, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, a seguito di una trattazione congiunta con il giudizio di cui al numero di registro generale -OMISSIS-, il ricorso è stato posto in decisione.</h:div><h:div>B) In via preliminare il Collegio ritiene di poter riqualificare l’azione intrapresa dalla ricorrente in termini di accertamento della non debenza delle sanzioni di cui discute. In proposito, il Collegio rappresenta come l’art. 32, comma 2, c.p.a. dispone che: <corsivo>“Il giudice qualifica l’azione in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni”.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 113 c.p.c. (da ritenersi richiamato nel codice del processo amministrativo in virtù della clausola di rinvio esterno recata dall’art. 39 c.p.a.) dispone che: “<corsivo>Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto…</corsivo>”; tale disposizione codifica il principio <corsivo>iura novit curia</corsivo>, che assegna al giudice il potere di qualificazione della domanda. Il potere di conversione è strettamente correlato a quello di qualificazione delle azioni, come può evincersi chiaramente dalla stessa disposizione dell’art. 32, comma 2, c.p.a. in precedenza richiamata; discendendo dal potere di qualificazione, derivante dal visto principio; esso può essere esercitato dunque d’ufficio, come può evincersi anche dal dato letterale dello stesso art. 32, comma 2, secondo cui il giudice può “sempre” disporre del potere di conversione e, quindi, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte.</h:div><h:div>La costante giurisprudenza ha affermato: « <corsivo>In virtù del principio di cui all’art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidono con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame</corsivo>» (Cass. Civ., Sez. III, n. 30607 del 2018).</h:div><h:div>Nel caso di specie, il Collegio ritiene ammissibile la conversione dell’azione – da impugnatoria, ad azione di accertamento negativo - rimanendo immutati i fatti e gli effetti posti a fondamento della domanda. </h:div><h:div>Va altresì rilevato che tale azione – quale emerge dalla “conversione” appena operata – rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del g.a., avendo ad oggetto una sanzione per omessa ottemperanza all’ordine di demolizione dell’abuso edilizio. </h:div><h:div>Ciò posto, il Collegio ritiene fondato il motivo relativo alla intrasmissibilità agli eredi, con effetto assorbente rispetto alle altre censure dedotte.</h:div><h:div>Si rileva in via generale che l’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis) del d.l. del-OMISSIS- settembre del 2014 n. 133, convertito in legge del 14 novembre 2014, n. 164, dispone che: “<corsivo>L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente</corsivo>.”.</h:div><h:div>In merito alla natura della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, va dato innanzitutto atto della presenza di due diversi orientamenti interpretativi, che riflettono, peraltro, il più generale dibattito sulla qualificazione sostanziale delle sanzioni amministrative. Secondo una prima posizione – che riecheggia quella formatasi in tema di sanzioni pecuniarie adottate ex art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, di cui è stata affermata la natura riparatoria – la previsione di cui all’art. 31, comma 4 bis del predetto Decreto avrebbe natura reale e, come tale, sarebbe assistita da finalità propriamente ripristinatorie e non afflittive, poiché la “pena” irrogata avrebbe il precipuo scopo di reintegrare, seppure per equivalente, l’ordine urbanistico violato, essendo viceversa ad essa estranea ogni finalità retributiva a fronte del comportamento illecito (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27.3.2018, n. 647).</h:div><h:div>In base a una diversa prospettiva interpretativa, invece, la sanzione in parola avrebbe carattere “personale”, in quanto oggetto della misura non sarebbe la realizzazione dell’abuso edilizio in sé, ma la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine assegnato. <corsivo/></h:div><h:div>Ritiene il Collegio di poter aderire al secondo degli orientamenti sopra sintetizzati, che ha trovato riconoscimento anche in recenti arresti giurisprudenziali. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che “<corsivo>la sanzione pecuniaria applicata a chi trasgredisce all’ordine di demolire l’abuso edilizio abbia una matrice non già di ripristino della legalità violata (come, invece, altre misure volte a reintegrare il territorio nella sua originaria conformazione), ma evidentemente punitiva, per chi si sia sottratto al comando giuridico (del resto, è parimenti afflittiva, come chiarito dalla Corte costituzionale, la speculare acquisizione del fondo al patrimonio gratuito del Comune)</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 21.04.2021, n. 4671).</h:div><h:div>Recentemente, anche questa Sezione ha affermato che “<corsivo>la sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa non è preordinata a costituire la provvista per procedere alla demolizione in danno, come dedotto in ricorso, ma trova il proprio fondamento nell’illecito omissivo propter rem costituito dalla inottemperanza all’ordine di demolizione, applicabile al caso in esame ratione temporis, perché l’illecito in parola è stato commesso successivamente all’entrata in vigore della novella del 2014 con cui è stato introdotto il comma 4 bis dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001</corsivo>” (Tar Palermo, IV, 2416/2024).</h:div><h:div>Nel caso qui in esame l’ordine di demolizione è stato notificato solo all’allora vivente proprietario, cui l’odierna ricorrente, insieme con altri, è subentrata in qualità di erede. Quanto detto trova conferma nella stessa determina oggi impugnata - in cui si legge: “<corsivo>L'ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS- del 28/05/2020 di sanzione amministrativa redatta ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis D.P.R. 380/01 è stata emessa da questo ufficio abusivismo mentre il signor -OMISSIS- era ancora in vita, ed è stata correttamente notificata all'intestatario in data 11/06/2020</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente, dunque, non ha avuto la possibilità di adempiere spontaneamente all’ordine di demolizione del quale non è stata destinataria; del resto, neppure sarebbe stata sufficiente l’esecuzione tardiva dell’ordinanza di demolizione per rimuovere la sanzione <corsivo>de qua</corsivo>, attesa la riconosciuta irrilevanza dell’adempimento successivo allo scadere del termine assegnato dall’amministrazione. <corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il Come di Marsala, del resto, non costituito in giudizio, non ha contestato quanto sopra rappresentato e riportato nell’ordinanza impugnata con l’odierno ricorso.</h:div><h:div>C) Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il motivo è fondato e va accolto.</h:div><h:div>D) Tenuto conto della giurisprudenza oscillante in materia, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nei confronti del Comune di Marsala, non costituitosi in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta la non debenza delle sanzioni di cui all’atto impugnato;</h:div><h:div>Spese irripetibili nei confronti del Comune di Marsala.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mattia Li Vigni</h:div><h:div>Annalisa Stefanelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>