<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240056020240724083117103" descrizione="" gruppo="20240056020240724083117103" modifica="31/07/2024 10:15:26" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00560"/><fascicolo anno="2024" n="02373"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240056020240724083117103.xml</file><wordfile>20240056020240724083117103.docm</wordfile><ricorso NRG="202400560">202400560\202400560.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cappellano</firma><data>31/07/2024 10:15:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto dell’Assessorato per la Salute della Regione Sicilia n. 20 del 9 gennaio 2024 “Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture” pubblicato sulla GURS n. 5 del 26 gennaio 2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 560 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Centro Sanvito S.r.l.; Eraclea Fisio Center di Anna Panfalone &amp; C Sas; Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione Salus Valderice S.r.l.; Vitality di Di Bella Vita Anna e C. s.a.s.; Centro Fisiokinesiterapia San Marco S.r.l.; Ginnic Club Vanico S.r.l.; Centro Medico Benessere S.r.l.; Centro Polispecialistico FKT Benessere S.r.l.; Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione S. Antonio Soc. Coop. Sociale; C.L.A.S. – Consorzio Laboratori Analisi Siciliano s.c. a r.l.; Ambulatorio Fisiokinesiterapia ditta Tortora Roberta; C.E.F.A.S. Santa Maria S.r.l.; in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’avvocato Milena Pescerelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Presidenza della Regione Siciliana; l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana; in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, sono per legge domiciliati; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, e vista la documentazione depositata;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 221 del 15 maggio 2024;</h:div><h:div>Viste la documentazione e la memoria depositate dalle resistenti Amministrazioni; e viste le memorie di parte ricorrente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore all’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2024 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A. – Con il ricorso in esame, notificato il 26 marzo 2024 e depositato il 24 aprile 2024, le odierne istanti – strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario nella branca della Medicina Fisica e Riabilitazione, nonché Laboratorio analisi, afferenti alle Aziende Sanitarie di Agrigento, di Catania, di Trapani – hanno impugnato il Decreto dell’Assessore per la Salute n. 20 del 9 gennaio 2024, “Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture”, pubblicato sulla GURS n. 5 del 26 gennaio 2024.</h:div><h:div>Espongono, in punto di fatto, che:</h:div><h:div>- il decreto censurato deriva dal recepimento della normativa nazionale e, in particolare, da quanto disposto dall’art. 8 <corsivo>quater</corsivo>, co. 7, del d. lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 15 della l. n. 118/2022; e dal D.M. 19 dicembre 2022 del Ministero della Salute, di adozione dei nuovi criteri per l’accreditamento e gli accordi contrattuali, che - come previsto all’art. 1 del contestato D.A. - integra il sistema dei requisiti generali già definito con il D.A. n. 319/2016 come riorganizzato con D.A. n. 436/2021;</h:div><h:div>- i requisiti indicati negli elenchi allegati al nuovo decreto sono articolati, complessi e gravosi, tali da comportare una grave difficoltà per le strutture sanitarie accreditate e, in particolare, per quelle di piccole e medie dimensioni, non in grado di sostenere i costi previsti dalla nuova disciplina.</h:div><h:div>Affidano quindi il ricorso alle censure di:</h:div><h:div>1) <corsivo>Violazione di legge per violazione dell’art. 15, comma 1, lett. a) l.n. 118/22 che, in materia di accreditamento, sostituisce il comma 7 dell’art. 8 quater dlgs. 502/92 smi. Eccesso di potere per errata e falsa interpretazione e applicazione dell’art. 1 D.M. Salute 19/12/22. Violazione di legge per violazione dell’art. 11 comma 1 delle preleggi, e dell’art. 25 comma 2, Cost. Eccesso di potere per violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento di cui agli artt. 3, 32 e 97 Cost., nonché di cui agli artt. 41 Cost. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere per errata e falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 3 comma 5 del d.a. 741/23 in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria</corsivo>;</h:div><h:div>2) <corsivo>Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere per contraddittorietà tra l’art. 2 e l’art. 3 del d.a. 20/24. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità, di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nonché di quest’ultimo nella parte in cui sancisce che si deve trattare in modo eguale le situazioni eguali e in modo diverso le situazioni diverse. Violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di certezza del diritto - con riferimento all’individuazione delle strutture sanitarie destinatarie del decreto assessoriale</corsivo>;</h:div><h:div>3) <corsivo>Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere per disparità di trattamento e discriminazione tra le strutture. Violazione del principio di proporzionalità, di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nonché di quest’ultimo nella parte in cui sancisce che si deve trattare in modo eguale le situazioni eguali e in modo diverso le situazioni diverse. Eccesso di potere per effetti distorsivi dei requisiti ed evidenze, idonei ad accentuare, progressivamente, il divario tra grandi Strutture “premiate” e piccoli Centri - con riferimento ai requisiti per mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale rispettivamente ex artt. 4 e 5 e Allegati A2 e B2 del decreto impugnato</corsivo>;</h:div><h:div>4) <corsivo>Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Violazione del principio di proporzionalità, di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. nonché di quest’ultimo nella parte in cui sancisce che si deve trattare in modo eguale le situazioni eguali e in modo diverso le situazioni diverse. Violazione del principio del legittimo affidamento - con riferimento ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici da possedere</corsivo>;</h:div><h:div>5) <corsivo>Violazione di legge per violazione dell’art. 61 Regolamento comunitario n. 745/17 e smi e dell’art. 5 d.lgs. 137/22 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, …”. Eccesso di potere per errata e falsa applicazione dell’art. 61 cit.. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza manifeste. Violazione dei principi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.</corsivo>.</h:div><h:div>Hanno, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato – previa misura cautelare anche ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm. – con il favore delle spese.</h:div><h:div>B. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, depositando documentazione.</h:div><h:div>C. – Con ordinanza n. 221 del 15 maggio 2024 è stata fissata l’udienza pubblica ed è stata disposta l’acquisizione, con onere a carico del resistente Assessorato, di copia del D.A. n. 436/2021 completo degli allegati; con conseguente adempimento da parte dell’Amministrazione. </h:div><h:div>D. – In vista della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato documentazione ed entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive: la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato; la parte ricorrente ha controdedotto sia in rito che nel merito, insistendo per l’accoglimento.</h:div><h:div>Quindi, all’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2024, presenti i difensori delle parti come da verbale, il difensore delle resistenti Amministrazioni ha dichiarato di rinunciare all’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione. Le parti hanno discusso e la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalle odierne istanti – strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario nella branca della Medicina Fisica e Riabilitazione, nonché Laboratorio analisi, afferenti alle Aziende Sanitarie di Agrigento, di Catania e di Trapani – avverso il Decreto dell’Assessore per la Salute n. 20 del 9 gennaio 2024, “Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture”.</h:div><h:div>B. – In via preliminare, deve darsi atto della rinuncia, formalizzata dalla difesa erariale in udienza, all’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana.</h:div><h:div>C. – Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati, per la ritenuta fondatezza del quinto motivo nei sensi che saranno chiariti.</h:div><h:div>C.1. – Con il primo motivo parte ricorrente si duole dell’applicazione della nuova disciplina contenuta nel D.A. n. 20/2024 in quanto riferibile anche al mantenimento dell’accreditamento delle strutture già operanti nel perimetro del servizio sanitario nazionale/regionale, e non solo – come previsto dalla normativa nazionale cui si dà attuazione – per le nuove strutture e/o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti.</h:div><h:div>Deve anche osservarsi che tale doglianza, sulla presunta illegittima applicazione retroattiva della disciplina da parte dell’Assessorato, presenta un carattere assorbente rispetto a tutte le altre, in quanto l’eventuale accoglimento di tale censura comporterebbe l’inapplicabilità, in radice, della stessa disciplina a tutte le strutture già inserite nel sistema dell’accreditamento.</h:div><h:div>Ciò premesso, tale motivo non è fondato per le ragioni appresso precisate. </h:div><h:div>A tal fine, si rende necessario ricostruire, seppure sinteticamente, il seguente quadro normativo e attuativo che disciplina tale ambito del settore sanitario.</h:div><h:div>Com’è noto, il complesso sistema di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione delle strutture sanitarie rinviene principalmente la propria disciplina, a livello statale, nel d. lgs. n. 502/1992, come modificato dal d. lgs. n. 229/1999; nonché, nell’art. 32, co. 8, della l. n. 449/1997.</h:div><h:div>Il d. lgs. n. 502/1992, pur affermando la libertà di scelta riservata all’utente del Servizio sanitario, quale prevista dall’art. 8 <corsivo>bis</corsivo> dello stesso decreto, al fine di tutelare il diritto fondamentale alla salute sancito dall’art. 32 Cost., ha disciplinato l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei privati in un contesto di principi e regole caratterizzate da poteri di programmazione, controllo e monitoraggio di tali attività – e della sussistenza dei requisiti di qualità prescritti – in quanto funzionali alla tutela della salute e in una logica di contenimento della spesa pubblica (v. art. 32, co. 8, l. n. 449/1997).  </h:div><h:div>Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 9 maggio 2022, n. 113, la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 502/1992, superando l’assetto delineato dalla l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), ha prefigurato una coesistenza tra le prestazioni offerte da strutture pubbliche e private munite dell’accreditamento istituzionale.</h:div><h:div>L’accreditamento, collocato all’interno della funzione programmatoria dell’amministrazione pubblica, stabilisce un collegamento funzionale e organizzativo tra i soggetti erogatori del pubblico servizio e le istituzioni pubbliche, attraverso il quale vengono quantificate le prestazioni erogabili. </h:div><h:div>Queste ultime – e, in particolare, la quantità e la qualità delle stesse - dipendono da valutazioni programmatiche ed organizzative dell’amministrazione titolare del servizio da erogare; sicché, il provvedimento di accreditamento costituisce il risultato di una complessa e articolata valutazione finalizzata a verificare l’efficienza e la qualità tecnica in capo all’operatore privato, il quale deve essere in possesso di adeguati requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.</h:div><h:div>Dunque, attraverso l’istituto dell’accreditamento istituzionale, specificamente disciplinato dall’art. 8 <corsivo>quater</corsivo> del d. lgs. n. 502/1992, le Regioni verificano preventivamente la capacità della struttura, con riferimento anche alla complessità organizzativa e funzionale, alla competenza e all’esperienza del personale, alle dotazioni tecnologiche necessarie: in altri termini – in una condivisibile logica di tutela dell’utenza – verificano che le strutture, le quali presentano l’istanza per entrare in questo peculiare settore, risultino funzionali agli indirizzi di programmazione regionale, e superino positivamente la verifica di funzionalità dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. </h:div><h:div>E’ all’interno di tale quadro normativo che è intervenuta la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le cui modifiche agli articoli 8 <corsivo>quater</corsivo> e 8 <corsivo>quinquies</corsivo> del d. lgs. n. 502/1992 si pongono quale risultato anche delle segnalazioni pervenute dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (v., sul punto, la relazione dell’Assessorato datata 8 aprile 2024, depositata in data 30 aprile).</h:div><h:div>Il Capo V (Concorrenza e tutela della salute) si apre con l’articolo 15 – rubricato “<corsivo>Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati</corsivo>” – di riforma dell’<corsivo>iter</corsivo> per l’accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture private.</h:div><h:div>Quanto all’art. 8 <corsivo>quater</corsivo> (Accreditamento istituzionale) del d. lgs. n. 502/1992, l’art. 15, co. 1, lett. a), della l. 5 agosto 2022, n. 118, ne ha modificato il comma 7, il quale – mentre nella versione antecedente prevedeva la possibilità di un accreditamento concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla “verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati” - con la modifica legislativa stabilisce che “<corsivo>Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131</corsivo>”.</h:div><h:div>In sostanza, la nuova versione della norma non contempla più l’accreditamento provvisorio, e prevede criteri più stringenti strettamente connessi alla programmazione regionale.</h:div><h:div>Per quanto attiene all’art. 8 <corsivo>quinquies</corsivo> (Accordi contrattuali) del d. lgs. n. 502/1992, l’art. 15, co. 1, lett. b), della l. n. 118/2022 ha inserito il comma 1<corsivo> bis</corsivo>, secondo cui “<corsivo>I soggetti privati di cui al comma 1</corsivo> (<corsivo>id est</corsivo>: i soggetti con cui stipulare gli accordi) <corsivo>sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, non censurato, in attuazione della citata disposizione ha dettato le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate, da applicarsi, in caso di richiesta di accreditamento di nuove strutture pubbliche e private o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti (art. 2) e per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali (art. 3): le relative valutazioni saranno effettuate, tra l’altro, sulla base di elementi definiti dall’allegato A (art. 2 – rilascio di nuovi accreditamenti) e dall’allegato B (art. 3 – stipula accordi contrattuali).</h:div><h:div>Sulla base di questa complessa disciplina, a livello regionale l’Assessorato della Salute ha adottato (tra l’altro) il D.A. n. 20/2024, contestato dalla parte ricorrente sotto vari profili, sia per quanto attiene all’applicazione anche alle strutture già accreditate e contrattualizzate; sia per diversi aspetti della disciplina di dettaglio.</h:div><h:div>Deve in primo luogo precisarsi che il tenore letterale del comma 7 dell’art. 8 <corsivo>quater</corsivo>, come modificato dall’art. 15 – e del quale l’art. 1 del D.M. è riproduttivo – costituisce un elemento del tutto neutro, in quanto:</h:div><h:div>- anche la precedente versione della norma nazionale dispone(va) che “<corsivo>Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso</corsivo>”;</h:div><h:div>- le modifiche nel corso degli anni ai requisiti di accreditamento sono state estese dalla Regione a tutte le strutture già accreditate, con la previsione di un regime transitorio al fine di consentire alle stesse una finestra temporale di adeguamento ai nuovi standard.</h:div><h:div>Ciò precisato in ordine al tenore letterale della norma, deve quindi rilevarsi – quanto all’asserita illegittima retroattività del D.A. rispetto alle strutture già accreditate – che, come osservato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, una norma è retroattiva “…<corsivo>a) se introduce, sulla base di una nuova qualificazione di fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una disciplina degli effetti già esauriti alla vigenza della legge precedente ovvero b) se introduce una nuova disciplina degli effetti di un rapporto sorto in precedenza senza distinguere tra effetti che si siano verificati anteriormente o posteriormente alla sua entrata in vigore; non è retroattiva, invece, se disciplina status, situazioni soggettive e rapporti che, pur costituendo lato sensu gli effetti di un pregresso fatto generatore (e, per questo, previsti e considerati nel quadro di una diversa normazione), siano ontologicamente e funzionalmente (e, quindi, indipendentemente dal loro collegamento con il fatto generatore) distinti e, per questo, suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l’esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la vecchia disciplina (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 29 gennaio 2021, n. 2142; sez. lav., 5 aprile 2022, n. 11012).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Secondo la giurisprudenza amministrativa, le prime due sono ipotesi di retroattività c.d. propria, l’ultima di retroattività c.d. impropria, in quanto la successiva disposizione, pur disponendo per il futuro, incide sullo stato dei rapporti giuridici che sono sorti in ragione di fatti generatori anteriori alla sua entrata in vigore</corsivo>…” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 agosto 2022, n. 9).<corsivo/></h:div><h:div>Ad avviso del Collegio il D.A. n. 20/2024 rientra in tale ultima ipotesi.</h:div><h:div>Convince, sul punto, la difesa erariale nella parte in cui esclude che si possa configurare una sorta di doppio binario tra vecchie e nuove strutture/attività sul piano dell’accreditamento e della contrattualizzazione; e come sia piuttosto necessario preservare, a regime, un sistema coerente e unitario di offerta di prestazioni a remunerazione pubblica proprio in ossequio alla logica di derivazione eurounitaria ispirata ai principi della concorrenza (seppure “amministrata”) e del miglioramento dei risultati complessivi del sistema, quale enucleabile anche dalla novella legislativa di cui alla l. n. 118/2022.</h:div><h:div>L’obiettivo legittimamente perseguito dall’Assessorato regionale è, dunque, quello di porre in una posizione di parità tutte le strutture operanti nel perimetro del servizio sanitario nazionale/regionale, le quali devono necessariamente operare secondo i medesimi standard di qualità, venendo del resto in rilievo un sistema in cui tutte le strutture sono soggette a periodiche verifiche sulla permanenza dei requisiti per l’accreditamento; circostanza che implica che tutte le strutture operanti nella stessa branca siano poste sullo stesso piano, seppure con la previsione di una graduale attuazione con una fase transitoria biennale per gli adeguamenti in favore delle strutture/attività preesistenti. </h:div><h:div>Osserva d’altro canto il Collegio che, a seguire fino in fondo la prospettazione di parte ricorrente, l’auspicata cristallizzazione della posizione delle strutture storicamente accreditate finirebbe per danneggiarle piuttosto che giovare, in quanto – una volta avviate le procedure di selezione “eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare” – le strutture già accreditate si troverebbero a competere con le nuove strutture accreditate in possesso di standard obiettivamente più elevati.</h:div><h:div>Deve ulteriormente osservarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, le quali assumono di essere titolari di un “diritto legittimo” – non è identificabile in capo alle strutture già accreditate e contrattualizzate una posizione tutelata (e tutelabile) alla conservazione inalterata della situazione soggettiva, in quanto:</h:div><h:div>- è granitico l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il rapporto di accreditamento implica una valutazione discrezionale, oltre che tecnica (sul possesso di determinati requisiti), che impedisce il consolidarsi di posizioni sostanziali, tali da configurarsi quali legittimo affidamento nella intangibilità della stessa posizione; e, piuttosto, dall’evoluzione della normativa di settore quale sopra delineata, si desume il contrario, in quanto le strutture sono destinatarie di costanti monitoraggi e verifiche di qualità nell’ottica competitiva e della delimitazione temporale sia dell’accreditamento che del contratto e della competitività tra gli operatori;</h:div><h:div>- quanto poi alla natura di detto atto di accreditamento, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato viene in rilievo un provvedimento abilitativo-concessorio, che si colloca a metà strada tra la concessione di servizio pubblico e l’abilitazione tecnica idoneativa (v. Corte Cost. n. 113/ 2022 cit.; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6954, 30 aprile 2020, n. 2773; 3 febbraio 2020, n. 824; 27 febbraio 2018, n. 1206);</h:div><h:div>- l’accreditamento istituzionale, come accennato, ha durata limitata nel tempo, come chiaramente previsto anche dall’art. 2 del D.M. 19 dicembre 2022, coerentemente con l’obiettivo di sviluppo dell’intero sistema e di monitoraggio della sua concreta applicazione; sicché, non è più ipotizzabile il mero reiterato rinnovo dell’accreditamento, nella rinnovata logica della verifica periodica e trasparente della maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti (ancor prima della novella legislativa, v. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1043, richiamata da T.A.R. Campania, Sez. I, 8 maggio 2023, n. 2806);</h:div><h:div>- i commi 2 e 3 dell’art. 5 (<corsivo>Disposizioni finali</corsivo>) del D.M. confermano infine, sia pur indirettamente, l’assoggettamento anche delle strutture già esistenti alla nuova disciplina, escludendo quindi la loro cristallizzazione al momento dell’originario accreditamento, stabilendo che:</h:div><h:div>- le regioni adeguano il proprio sistema, definendo “indicatori che tengano conto del contesto del proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti” (art. 5, co. 2);</h:div><h:div>- “3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma 1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita” (cfr. art. 5, co. 3).</h:div><h:div>La stessa selezione di cui al nuovo comma 1<corsivo> bis</corsivo> dell’art. 8 <corsivo>quinquies</corsivo> del d. lgs. n. 502/1992, come modificato, dovrà essere periodicamente rinnovata, tenendo conto, da un lato, della programmazione sanitaria e degli esiti delle verifiche delle attività già espletate; dall’altro lato, della effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 179/2012 (conv. dalla l. n. 221/2012): parametro legislativo, quest’ultimo, evidentemente funzionale a garantire il raggiungimento di uno degli obiettivi prefissati dalla Missione 6 Salute del PNRR, rafforzato dall’introduzione – con lo stesso art. 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – del comma 4 <corsivo>bis</corsivo> nell’art. 8 <corsivo>octies</corsivo> del d. lgs. n. 502/1992, secondo cui la mancata implementazione del FSE costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti con la stipula degli accordi.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, non rileva sul piano giuridico che posizioni, quali quelle dei soggetti già accreditati e contrattualizzati, si siano protratte nel tempo con una certa stabilità anche nell’assegnazione dei budget (nota la questione della cd. spesa storica), in quanto tale posizione – soprattutto alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni – non può ritenersi una posizione adeguatamente consolidata, e come tale tutelabile, solo per essersi protratta per un tempo ragionevolmente lungo.</h:div><h:div>Né può ritenersi che le strutture private non fossero consapevoli dei rilevanti mutamenti nel complessivo assetto ordinamentale, preannunciati da copiosa giurisprudenza amministrativa sull’illegittimità del mero criterio storico (il criterio fondato sui precedenti fatturati).</h:div><h:div>Deve, peraltro, osservarsi che uno degli obiettivi legati al PNRR è quello di una riforma legata ad un rinnovato assetto istituzionale e organizzativo, che consenta di conseguire standard qualitativi di cura adeguati: il raggiungimento di tale obiettivo è possibile solo in presenza di un sistema di strutture sanitarie che si muovono unitariamente all’interno di un sistema coerente nel suo complesso, e rispetto agli obiettivi del legislatore nazionale.</h:div><h:div>Va infine rilevato, rispetto a tale complesso obiettivo, che l’entrata in vigore dei nuovi requisiti è stata temporalmente modulata, in quanto, come si evince dall’art. 8, punto 6, del D.A. impugnato, i nuovi codici si applicano dal 1° gennaio 2025 – e per i dodici mesi successivi – solo per i casi di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche o private, e per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti; successivamente – quindi, a partire dal 1° gennaio 2026 – a tutte le strutture pubbliche e private anche ai fini del rinnovo dell’accreditamento e delle verifiche per il mantenimento dell’autorizzazione (v. relazione dell’Assessorato datata 8 aprile 2024 cit.).</h:div><h:div>Il primo assorbente motivo, in quanto infondato, deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>C.2. – Il secondo, il terzo e il quarto motivo – i quali per ragioni di ordine logico possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.</h:div><h:div>Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono della contraddittorietà tra gli articoli 2 e 3 del D.A. n. 20/2024, che impedirebbe di stabilire quali siano le categorie e, soprattutto, a quali strutture si applichi il decreto.</h:div><h:div>Assumono, inoltre, come illogica e contraddittoria, negli articoli da 4 a 7, la disciplina sull’individuazione dei requisiti e il rinvio agli allegati, con riferimento alle due maxi categorie “Aziende monopresidio” e “Aziende multipresidio”.</h:div><h:div>Con il terzo e il quarto motivo deducono il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità.</h:div><h:div>La prospettazione nel suo complesso non convince.</h:div><h:div>Deve preliminarmente darsi atto – come fondatamente eccepito dalla difesa erariale – che il D.A. n. 20/2024 ricalca in moltissimi punti il D.A. n. 436/2021, non impugnato, innovando il contenuto di tale ultimo atto solo per taluni aspetti: pertanto, la maggior parte dei profili di censura si presenta finanche inammissibile, sia per la mancata contestazione del D.A. n. 436/2021, di cui in moltissime parti il Decreto censurato è meramente riproduttivo; sia, per carenza di un interesse concreto e attuale, in quanto solo genericamente prospettato dalle ricorrenti.</h:div><h:div>Le predette, invero, non chiariscono in alcun punto sotto quale profilo tale distinzione inciderebbe su ciascuna delle rispettive posizioni e, quindi, quale interesse concreto e attuale sorregga tale profilo di censura.</h:div><h:div>La debolezza e la genericità della prospettazione è del resto disvelata dalla duplice circostanza, per cui: a) la stessa impostazione è stata utilizzata nella redazione del D.A. n. 436/2021, come è agevole evincere dal raffronto di tale decreto con il D.A. n. 20/2024 e dalla sovrapponibilità della maggior parte delle definizioni – identiche nei due decreti – e del campo di applicazione; b) le stesse ricorrenti non hanno difficoltà ad incardinarsi nella tipologia delle strutture sanitarie ambulatoriali specialistiche, indicate dall’Assessorato quali aziende monopresidio (v. relazione del Dipartimento regionale, del 2 maggio 2024, depositata il 7 maggio).</h:div><h:div>Con particolare riguardo al secondo motivo, è a tal fine sufficiente raffrontare il contenuto dell’art. 2 del D.A. n. 20/2024 con il contenuto dell’art. 3 del D.A. n. 436/2021 (in atti), dal quale si evince – fatta eccezione per le nuove definizioni di Azienda Multipresidio e Azienda Monopresidio – la totale sovrapponibilità di tutte le altre definizioni.</h:div><h:div>La stessa pressoché totale sovrapponibilità si riscontra anche per quanto attiene all’Ambito di applicazione, in base al raffronto tra l’art. 3 del D.A. n. 20/2024 e l’art. 2 del D.A. n. 436/2021.</h:div><h:div>Osserva in particolare il Collegio che:</h:div><h:div>- la maggior parte degli elementi indicati nella tabella esplicativa in seno al ricorso sono del tutto sovrapponibili a quelli oggetto del D.A. n. 436/2021;</h:div><h:div>- in taluni casi – come diffusamente relazionato dall’Assessorato – non vi è alcuna sostanziale modifica rispetto a quanto previsto dal D.A. n. 436/2021, se non l’introduzione di una “evidenza”, o di un sub codice, che nulla aggiunge all’adempimento da effettuare già in base al citato D.A. n. 436/2021 (v., per esempio: 1A.06.02.01, sub codice 09), adozione del Piano aziendale per la gestione del rischio; 1A.06.02.04, corrispondente al sub codice 04 della stessa evidenza di cui al D.A. n. 436/2021, sulla dotazione di un Sistema per la gestione del rischio clinico, come indicato nella relazione del 2 maggio 2024); </h:div><h:div>- in altri casi, si tratta di evidenze riferite ad adempimenti normativi cogenti, quali: a) l’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 179/2012, il cui mancato rispetto, come già chiarito, costituisce <corsivo>ex lege </corsivo>grave inadempimento degli obblighi contrattuali (v. art. 8 <corsivo>octies</corsivo>, co. 4 <corsivo>bis</corsivo>, del d. lgs. n. 502/1992); b) la normativa nazionale sul rispetto dei termini per il rilascio della documentazione clinica agli aventi diritto, di cui alla l. n. 24/2017 (v., 2A.02.05.01, sub codici 05) e 06), come esplicato nella relazione del Dipartimento del 2 maggio 2024 cit.); </h:div><h:div>- in altri casi ancora, le innovazioni derivano dal puntuale recepimento del D.M. 19 dicembre 2022 (2A.06.02.01 “L’Organizzazione è dotata di un Sistema per la gestione del rischio clinico”).</h:div><h:div>Rispetto a tali evidenze, la prospettazione di parte ricorrente si muove ancora una volta su un piano astratto e, come tale, inammissibile, in quanto non chiarisce in alcun punto sotto quale profilo tali requisiti – peraltro in larghissima parte già previsti dal D.A. n. 436/2021 – inciderebbero sulla posizione di ciascuna delle ricorrenti.</h:div><h:div>Il riferimento, generico, alla presunta “manifesta sproporzionalità” dei criteri ai quali le strutture dovrebbero adeguarsi viene ribadito nella memoria depositata il 21 giugno 2024, nella quale – facendo riferimento all’istruttoria disposta dalla Sezione – la difesa delle ricorrenti, mutando parzialmente prospettazione, evidenzia, in sintesi, che il D.A. n. 436/2021 non sarebbe applicativo del nuovo D.M.; elemento, questo, obiettivamente neutro rispetto ai profili di doglianza come complessivamente esposti.</h:div><h:div>Osserva sul punto il Collegio che:</h:div><h:div>- la prospettazione del ricorso, supportata da apposita tabella esemplificativa, è che l’impianto complessivo del D.A. n. 20/2024 abbia formalmente e sostanzialmente stravolto il precedente assetto, costringendo potenzialmente le strutture ricorrenti ad apportare numerose modifiche e adempimenti eccessivamente onerosi anche economicamente e, come tali, anche sproporzionati;</h:div><h:div>- tale prospettazione è efficacemente smentita sia dall’Assessorato nella su citata relazione del 2 maggio 2024; sia, dal mero raffronto tra i due atti generali con riferimento a ciascun codice e sub codice; </h:div><h:div>- il D.A. n. 20/2024 del resto sostituisce dichiaratamente il D.A. n. 436/2021, come previsto dall’art. 8, co. 5, prima parte, dello stesso D.A. n. 20/2024, ponendosi pertanto in una linea di assoluta continuità.</h:div><h:div>Da quanto finora esposto e rilevato, consegue l’infondatezza anche della dedotta violazione del principio di proporzionalità, in quanto basato su un asserito stravolgimento del complesso dei requisiti, smentito <corsivo>per tabulas</corsivo> dagli atti.</h:div><h:div>Per quanto attiene, poi, alla figura del direttore tecnico vicario (codice 1A.01.03.02, sub codice 06) – sul quale si sofferma la difesa delle ricorrenti – osserva il Collegio che tale prescrizione, che impone l’individuazione del vicario, è stata introdotta soprattutto con riguardo alle strutture multipresidio (cui le ricorrenti non appartengono), nei casi in cui lo stesso direttore svolga l’attività su più sedi.</h:div><h:div>Va, infatti, rammentato che, in base all’art. 4, co. 2, ult. parte, della l. n. 412/1991, le istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società – che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare “in vivo e in vitro” – devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale.</h:div><h:div>Rispetto alla previsione del direttore tecnico vicario – che rende effettiva la presenza del direttore, quale figura indispensabile, in ciascuna delle strutture dotate di una propria autorizzazione e di una propria autonomia – le ricorrenti non chiariscono, se non con un generico riferimento a tale figura vicaria, sotto quale profilo tale specificazione inciderebbe sulla loro organizzazione e sulle loro capacità.</h:div><h:div>Il profilo di doglianza, pertanto – oltre ad essere infondato, attesa la ragionevolezza della previsione – si presenta finanche inammissibile, tenuto conto sia della caratteristica di tutte le ricorrenti quali strutture monopresidio, non coinvolte (né risulta dagli atti) da tale prescrizione; sia, del possibile svolgimento di tale funzione fondamentale con il personale già presente che presta stabilmente attività assistenziale presso la sede, senza oneri aggiuntivi.</h:div><h:div>Quanto finora osservato – sulla mancanza di rilevanti modifiche e presunti stravolgimenti del complessivo assetto dei requisiti e dei criteri – depotenzia fortemente il dedotto vizio di motivazione di cui al quarto motivo.</h:div><h:div>D’altro canto – per tutto quanto già rilevato al punto C.1.) – non può condividersi la premessa di fondo da cui muovono le ricorrenti, di essere titolari di una posizione consolidata per il solo fatto che si sia protratta nel tempo, in quanto tale prospettazione è sconfessata sia dalla stessa normativa nazionale di cui il D.M. 19 dicembre 2022 e il D.A. n. 20/2024 costituiscono applicazione, nata sotto la spinta dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato sull’introduzione di meccanismi competitivi; sia, dall’insussistenza in concreto di una modifica della maggior parte dei criteri in senso peggiorativo.</h:div><h:div>Con riguardo, poi, alla dedotta violazione del principio di proporzionalità – una volta chiarito che non si è avuto alcuno stravolgimento dell’assetto quale delineato precedentemente – anche la tempistica per l’applicazione della disciplina è rispettosa di tale principio, in quanto per le strutture già esistenti è stato previsto un biennio per gli adeguamenti.</h:div><h:div>I motivi secondo, terzo e quarto, pertanto, in quanto infondati devono essere respinti.</h:div><h:div>C.3. – Con il quinto motivo le ricorrenti contestano l’introduzione di uno dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento, indicato, per quanto di loro specifico interesse, nel criterio 3 (Aspetti strutturali) dell’allegato B2 (strutture non residenziali complesse monopresidio), relativo alla “Idoneità delle attrezzatture”, codice 2A.03.10.01 (“L’Organizzazione dispone di tecnologie adeguate”), il quale all’evidenza 01, prevede che “Le attrezzature in uso presso l’Organizzazione hanno una anzianità di esercizio non superiore a 10 anni calcolata dalla data del primo collaudo”. </h:div><h:div>Parte ricorrente deduce sia il contrasto con la normativa comunitaria e con il d. lgs. n. 137/2022 sui dispositivi medici, in quanto l’unico criterio di adeguatezza degli stessi sarebbe la valutazione medica e le certificazioni del fabbricante, irrilevante quindi l’anzianità delle attrezzature; sia, il difetto di motivazione e la manifesta illogicità in quanto l’anzianità non è in grado di garantire la funzionalità del macchinario.  </h:div><h:div>Ciò premesso il motivo è fondato nei sensi appresso precisati, per la ritenuta fondatezza del difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità.</h:div><h:div>Anche in tal caso si rende necessario fare una breve premessa sul criterio in contestazione derivante dal D.M. 19 dicembre 2022, il quale:</h:div><h:div>- nell’Allegato A, in relazione al possesso dei requisiti per l’accreditamento, prevede la verifica (“controlli e monitoraggi”) da parte della Regione della “Dotazione e vetustà delle apparecchiature”;</h:div><h:div>- nell’allegato B - “Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali” - prescrive la verifica, da parte della Regione, nello specifico ambito “QUALITA’”, della “Dotazione e vetustà delle apparecchiature, rispetto ai volumi e alla tipologia di attività da erogare, anche tenendo conto di eventuali piani di ammodernamento tecnologico e dell'implementazione delle apparecchiature coerenti con le tipologie di prestazioni da erogare”. </h:div><h:div>Da tale disciplina di dettaglio – la quale non è stata censurata da parte ricorrente – si desume, quindi, quale punto fermo dell’evoluzione del sistema, l’obiettivo dell’ammodernamento tecnologico e, altresì, l’inserimento di tale elemento anche quale criterio in sede di predisposizione dell’avviso di selezione di cui all’art. 8 <corsivo>quinquies</corsivo>, co. 1 <corsivo>bis</corsivo>, del d. lgs. n. 502/1992, come modificato; e ciò, nella considerazione che le apparecchiature sanitarie sono un fattore produttivo essenziale per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, e che l’obsolescenza del macchinario condiziona anche il numero e la qualità delle prestazioni erogate.</h:div><h:div>L’Assessorato, pertanto, in linea di principio del tutto legittimamente ha dato esecuzione all’art. 15 della l. n. 118/2022 nel rispetto delle competenze riservate all’autonomia regionale, individuando i criteri e i requisiti necessari a innestare nel sistema sanitario regionale i nuovi principi di riforma economico-sociale dettati dalla stessa l. n. 118/2022.</h:div><h:div>Tale assetto regolamentare si pone, inoltre, in coerenza con l’obiettivo previsto dal PNRR - Missione 6: Salute, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, secondo cui “Le infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere presentano un significativo grado di obsolescenza e risultano carenti in molte strutture. Ciò rischia di compromettere la qualità delle prestazioni e l'efficienza del sistema, e può avere un effetto negativo sulla fiducia dei cittadini nel sistema sanitario”.</h:div><h:div>Per tale ragione, non persuade il riferimento di parte ricorrente alla normativa sulla sicurezza dei macchinari in relazione alla durata di vita degli stessi, in quanto – fermo restando la sussistenza dei requisiti per poter immettere sul mercato e utilizzare legittimamente e in sicurezza una apparecchiatura, con i relativi obblighi di manutenzione finalizzati al mantenimento del livello di prestazioni iniziali – la prescrizione contestata attiene ad un obiettivo di miglioramento degli standard di qualità del servizio reso, in una logica pro concorrenziale e di migliore tutela della salute di coloro che si rivolgono al servizio sanitario nazionale/regionale.</h:div><h:div>Ciò premesso, osserva a questo punto il Collegio che – a fronte del significativo obiettivo indicato dal D.M. e dal PNRR, di monitorare e implementare tale aspetto relativo alle apparecchiature sanitarie – l’Assessorato ha effettuato la scelta di introdurre uno standard temporale costruito come requisito fisso, applicabile indistintamente a qualsiasi attrezzatura (sia essa a bassa, media, alta tecnologia), indipendentemente dal monitoraggio sulle caratteristiche delle apparecchiature e dalla concreta utilizzazione dei macchinari in un determinato periodo temporale; nonché, indipendentemente dalla valutazione tecnica sull’obsolescenza di ciascuna attrezzatura in relazione all’utilizzo cui è destinata all’interno della struttura, e alla branca di riferimento.</h:div><h:div>Orbene, deve innanzitutto osservarsi che è lo stesso D.M. 19 dicembre 2022 – il quale ben può costituire parametro di legittimità di atti amministrativi attuativi adottati dalla Regione – a fornire una pluralità di indicatori, in quanto dispone che, in sede di verifiche di qualità per la selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali, la valutazione della dotazione e della vetustà delle apparecchiature venga effettuata rispetto “<corsivo>ai volumi e alla tipologia di attività da erogare, anche tenendo conto di eventuali piani di ammodernamento tecnologico e dell’implementazione delle apparecchiature coerenti con le tipologie di prestazioni da erogare</corsivo>” (Allegato B sopra riportato). </h:div><h:div>Risulta, inoltre, dalla stessa documentazione versata in atti dall’Assessorato (v. rapporto 2017 sulla rilevazione delle apparecchiature sanitarie in Italia) che:</h:div><h:div>- l’anzianità delle apparecchiature, riferita alla “data di primo collaudo”, costituisce solo uno – per quanto importante – degli indicatori applicabili; </h:div><h:div>- in base alla rilevazione dei dati in alcune esperienze regionali, risulta indicativo e significativo un eventuale upgrade eseguito sulle apparecchiature, quale intervento teso a riqualificare il macchinario anche per quanto attiene al valore e alle potenzialità diagnostiche (v. punto 4.6 del Rapporto);</h:div><h:div>- uno dei dati utili al fine di accertare l’obsolescenza di un macchinario è anche il tempo di utilizzo dello stesso all’interno della struttura, con riferimento al numero di esami effettuati in un determinato range temporale;</h:div><h:div>- per quanto attiene al monitoraggio e al profilo della obsolescenza, la media calcolata (di obsolescenza) talvolta prende in esame la data del primo collaudo e non tiene conto di eventuali successivi aggiornamenti (v. punto 4.2.2. del Rapporto 2017);</h:div><h:div>- la valutazione relativa all’anzianità, in rapporto ad apparecchiature della stessa tipologia o classe di appartenenza, dovrebbe accompagnarsi alla valutazione dell’efficacia, cioè della capacità dell’apparecchiatura in concreto a rendere le prestazioni cui è destinata, in relazione ai sistemi disponibili allo stato dell’arte e analoghi per caratteristiche (punto 4.4. del Rapporto).</h:div><h:div>Inoltre, come si evince dal PNRR, sul quale l’Assessorato ha in parte basato la propria difesa sul punto:</h:div><h:div>- per le strutture pubbliche si fa specifico riferimento alle “grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistema Radiologico Fisso, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi)”, in ordine alle quali l’investimento prevede l’ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero, tramite l’acquisto di 3.133 nuove grandi apparecchiature di tale tipologia, caratterizzate da una vetustà maggiore di 5 anni (v. PNRR in atti);</h:div><h:div>- prendendo spunto dalla discussione in udienza – durante la quale le parti hanno fatto riferimento ad una nota ministeriale che consente la riallocazione delle apparecchiature – deve osservarsi che, sebbene la nota del Ministero della Salute del 15 novembre 2023 (prodotta nell’analogo ricorso R.G. n. 410/2024, trattato dal Collegio alla stessa udienza) attenga alla specifica tipologia di attrezzature ad alto contenuto tecnologico con una vetustà maggiore di 5 anni – è altrettanto vero che  il Ministero, anche al fine di dare un ulteriore contributo all’abbattimento delle liste d’attesa, ha ammesso a determinate condizioni la riallocazione di tali attrezzature. </h:div><h:div>Pertanto – ferma restando la necessità di conoscere la vetustà delle apparecchiature e di attuare un più stringente monitoraggio e controllo sulle stesse, nell’ottica dell’ammodernamento e dell’implementazione tecnologica – il PNRR fa un riferimento specifico, quanto alla vetustà, alle grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico; per contro, non risultano ulteriori dati e/o indicazioni, in relazione alla molteplicità delle tipologie di macchinari, su limiti temporali generali predeterminabili <corsivo>a priori</corsivo>.</h:div><h:div>Deve ulteriormente osservarsi che, in altro punto dell’Allegato B2 al D.A., criterio 7 “Processi di miglioramento ed innovazione”, “Gestione e manutenzione delle attrezzature” - Codice 2A.07.02.01 - Subcodici evidenza 01, 02, 03 – si prescrive una procedura che definisce le modalità di programmazione degli acquisti, e che tiene conto dell’obsolescenza e della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell’assistenza sanitaria, attraverso il processo di valutazione HTA.</h:div><h:div>Il riferimento è alla “Health Technology Assessment – HTA, che – come può evincersi dalla consultazione del sito del Ministero della Salute – è un processo multidisciplinare che sintetizza le informazioni sulle questioni cliniche, economiche, sociali ed etiche connesse all’uso di una tecnologia sanitaria, in modo sistematico, trasparente e imparziale: tale valutazione può prendere in considerazione diversi aspetti, sia clinici (problema di salute e uso attuale della tecnologia, caratteristiche tecniche, sicurezza, efficacia clinica) sia non clinici (costi ed efficacia economica, analisi etica, aspetti organizzativi, aspetti sociali, aspetti legali).</h:div><h:div>L’indicazione di una siffatta procedura di valutazione complessa dei fattori incidenti sul grado di efficienza e sulla utilizzabilità di una tecnologia sanitaria dimostra come vengano al riguardo in rilevo elementi valutativi ben più ampi e articolati del mero dato cronologico del lasso di tempo trascorso dal collaudo dell’apparecchiatura.</h:div><h:div>Osserva conclusivamente il Collegio che il requisito per il mantenimento dell’accreditamento, di cui al criterio 3), codice 2A.03.10.01, evidenza 01, così come delineato non resiste alle censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità, in quanto strutturato con un termine fisso e invariabile (10 anni dalla data del primo collaudo), decorso il quale le strutture private devono dismettere le apparecchiature in uso indipendentemente da una verifica in concreto delle diverse caratteristiche delle apparecchiature, e della funzionalità delle stesse.</h:div><h:div>Pertanto, il D.A. n. 20/2024 deve in tale parte essere annullato.</h:div><h:div>Venendo in rilievo un annullamento (anche) per difetto di motivazione, l’Assessorato in sede di riesercizio del potere discrezionale provvederà a rimodulare tale prescrizione, tenuto conto dell’obbligo della Regione di adeguare la propria disciplina al rinnovato quadro normativo nazionale e alle disposizioni contenute nel D.M. 19 dicembre 2022, il quale, come già osservato:</h:div><h:div>- in sede di verifica per gli accreditamenti, prevede il controllo e il monitoraggio della dotazione e vetustà delle apparecchiature (Allegato A, Ambito “Qualità”):</h:div><h:div> – per quanto attiene alle verifiche finalizzate alla selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali, contiene precise e utili indicazioni sulla verifica della “Dotazione e vetustà delle apparecchiature”, in relazione “ai volumi e alla tipologia di attività da erogare, anche tenendo conto di eventuali piani di ammodernamento tecnologico e dell’implementazione delle apparecchiature coerenti con le tipologie di prestazioni da erogare” (Allegato B, Ambito “Qualità”). </h:div><h:div>D. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto fondato nei limiti e nei sensi sopra precisati, deve essere accolto nei suddetti limiti e, per l’effetto, va annullato il D.A. n. 20/2024 nella sola parte relativa al criterio che prevede che “Le attrezzature in uso presso l’Organizzazione hanno una anzianità di esercizio non superiore a 10 anni calcolata dalla data del primo collaudo”; salvi, sul punto, gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione regionale è tenuta ad adottare per dare completa attuazione alla disciplina nazionale discendente dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e dal Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022 di attuazione.</h:div><h:div>E. – Tenuto conto dell’accoglimento solo per tale profilo, nonché della novità della questione, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti specificati nella stessa motivazione.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/07/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Samuele Fodera'</h:div><h:div>Maria Cappellano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>