<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240054520250213120358605" descrizione="" gruppo="20240054520250213120358605" modifica="17/02/2025 14:08:26" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00545"/><fascicolo anno="2025" n="00528"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240054520250213120358605.xml</file><wordfile>20240054520250213120358605.docm</wordfile><ricorso NRG="202400545">202400545\202400545.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\966 Francesco Bruno\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Pignataro</firma><data>17/02/2025 14:08:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Bruno,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Annalisa Stefanelli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per la dichiarazione di illegittimità</corsivo></h:div><h:div>- del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti del giorno 11 marzo 2024;</h:div><h:div>
				</h:div><h:div><corsivo>e per l’accertamento</corsivo></h:div><h:div>- del diritto di accesso <corsivo>ex</corsivo> art. 25 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai documenti indicati nella medesima istanza;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 545 del 2024, proposto dal Consorzio Stabile Appaltitalia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Grazia Maria Tomarchio e Loriana Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Ravanusa, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- dell’impresa Be.I.Co S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i relativi allegati e la memoria difensiva;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</h:div><h:div>Nessun difensore presente nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, così come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>A) Con ricorso notificato e depositato il 23 aprile 2024, il Consorzio Stabile Appaltitalia ha lamentato l’omessa ostensione, richiesta con istanza del giorno 11 marzo 2024, del contratto d’appalto, e dei relativi atti contabili, stipulato tra il Comune di Ravanusa e la BE.I.CO s.r.l., quest’ultima aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani per la produzione di compost da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (Ag).</h:div><h:div>La società ricorrente, in qualità di ausiliaria della BE.I.CO s.r.l. ausiliata, espone di avere interesse all’accesso agli atti al fine della valutazione delle possibili iniziative da intraprendere nei confronti della predetta impresa ausiliata per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per l’avvalimento dei propri requisiti in forza del contratto di avvalimento datato 3 novembre 2022 (art.8).</h:div><h:div>Con memoria del 23 dicembre 2024, la società ricorrente ha confermato il perdurare dell’inerzia del Comune di Ravanusa precisando che, vertendosi in materia di appalti pubblici, troverebbe applicazione l’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016 secondo cui la Stazione appaltante “<corsivo>ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori</corsivo>”.</h:div><h:div>L’amministrazione comunale intimata e l’impresa controinteressata, ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 14 gennaio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>B) Il Collegio ritiene che la qualità di ausiliaria conferisca all’impresa ricorrente la legittimazione e l’interesse ad agire per ottenere l’ostensione dei documenti richiesti.</h:div><h:div>La società ricorrente, in qualità di ausiliaria, infatti, ha documentalmente provato, per quel che qui rileva, di vantare il diritto all’esecuzione del contratto di avvalimento del 3 novembre 2022, in forza del quale (v. art. 8) l’impresa ausiliata ha assunto il correlato l’obbligo del pagamento del corrispettivo commisurato al valore del contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante; ne consegue il diritto dell’impresa odierna ricorrente alla conoscenza - nei limiti di tale esigenza difensiva - degli atti indicati nella domanda di accesso aventi a oggetto l'esecuzione dei lavori, in vista della eventuale tutela giurisdizionale del vantato credito.</h:div><h:div>Con l’art.8 citato, le imprese stipulanti hanno invero concordato che “<corsivo>In caso di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, l'impresa ausiliata riconosce il credito presunto di € 246.273,75. In caso di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, l'impresa ausiliata riconosce il credito presunto di € 246.273,75 + iva (DUECENTOQUARANTASEIMILADUECENTOSETTANTATRE/75), che sarà quantificato al valore del 1.5 % (UNOVIRGOLACINQUE percento) del valore dell'appalto al netto del ribasso d'asta allo scrivente consorzio, quale impresa ausiliaria (riconoscimento del credito). Inoltre verrà riconosciuto, il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie fornite dallo scrivente consorzio in qualità di ausiliaria; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Modalità di pagamento; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>a. In unica tranche, da pagarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della stipula del contratto di affidamento dei lavori o alla consegna dei lavori sotto riserva di legge tra l'ausiliata e l'Ente Appaltante; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>b. A mezzo emissione di titoli, dilazionati fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, da consegnare tutti anticipatamente allo scrivente Consorzio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della stipula del contratto di affidamento dei lavori o alla consegna dei lavori sotto riserva di legge tra l'ausiliata e l'Ente Appaltante. Le parti inoltre concordano che sono dovuti gli interessi moratori ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, a decorrere dal 11° giorno nell'ipotesi delle modalità di pagamento indicate alla lettera a) e lettera b”)</corsivo>.</h:div><h:div>Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all’accesso ai documenti richiesti, e va dichiarato il correlato obbligo dell’Amministrazione comunale intimata di ostensione degli atti di cui all’istanza di accesso di che trattasi, nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad opera di parte se anteriore, della presente sentenza.</h:div><h:div>C) Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune intimato, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti dell’impresa Be.I.Co S.r.l., non costituitasi in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, ordina al Comune di Ravanusa di consentire all’impresa ricorrente l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con nota del giorno 11 marzo 2024.</h:div><h:div>Condanna l’amministrazione comunale intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500, 00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge e alla rifusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Spese irripetibili nei confronti dell’impresa Be.I.Co S.r.l..</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Pignataro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>