<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240046520240425104343370" descrizione="" gruppo="20240046520240425104343370" modifica="25/04/2024 12:19:46" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Impresa Individuale Macaluso Giovanni" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00465"/><fascicolo anno="2024" n="00190"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240046520240425104343370.xml</file><wordfile>20240046520240425104343370.docm</wordfile><ricorso NRG="202400465">202400465\202400465.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 4\2024\202400465\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Bruno</firma><data>25/04/2024 12:19:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Bruno</firma><data>25/04/2024 12:19:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Francesco Bruno,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Giulia La Malfa,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>della determinazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 4075 del 21.3.24;</h:div><h:div>della determinazione del Settore Pianificazione e Urbanistica del Comune di Marsala prot. n. 26896 del 18.3.24;</h:div><h:div>della determinazione del S.U.A.P. del Comune di Marsala prot. n. 34396 del 20.3.24;</h:div><h:div>dell’ordinanza del Dirigente Settore Pianificazione e Urbanistica del Comune di Marsala n. 92 del 18.3.24;</h:div><h:div>delle determinazioni del S.UA.P. del Comune di Marsala prot. n. 38476 del 28.3.24 e n. 38509 del 28.3.24;</h:div><h:div>della nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 3193 del 5.3.24;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 465 del 2024, proposto dall’impresa individuale Macaluso Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone ed Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona dell’Assessore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Mariano Stabile 182;</h:div><h:div>il Comune di Marsala, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato, sulla base di un primo e sommario esame, quanto segue:</h:div><h:div>in relazione all’applicabilità diretta alla fattispecie del sopravvenuto art. 73, co. 2, della L.R. 3/2024, appare necessario l’approfondimento tipico della fase di merito del giudizio, di guisa che non possono essere sospesi i provvedimenti impugnati che hanno ritenuto inapplicabile la citata normativa ai fini della prosecuzione dell’attività;</h:div><h:div>la richiesta di sospensione dell’impugnata ordinanza comunale n. 92 del 18.3.24 non appare sorretta da permanente ed attuale interesse, posto che il ricorrente ha successivamente dichiarato di aver demolito le opere accessorie al chiosco oggetto di tale ordinanza, ed altresì dichiarato espressamente che tale questione è “<corsivo>…estranea al thema decidendum per sopravvenuta cessazione della materia del contendere</corsivo>”;</h:div><h:div>i restanti “atti inibitori” dell’esercizio dell’attività in questione sono da individuare nelle due impugnate determinazioni del S.UA.P. del Comune di Marsala prot. n. 38476 del 28.3.24 e n. 38509 del 28.3.24;</h:div><h:div>Ritenuto che, rispetto ai citati due ultimi provvedimenti, possono ravvisarsi esigenze cautelari che ne consigliano la sospensione, atteso che l’amministrazione comunale ha sostanzialmente inibito l’avvio dell’attività stagionale preannunciata con SCIA – e decorrente dall’1 aprile 2024 – sulla scorta della mera circostanza che il ricorrente non avesse provveduto a rimuovere il chiosco nel periodo precedente la presentazione della SCIA, epoca in cui tale installazione risultava non sorretta da valido titolo;</h:div><h:div>Ritenuto, quindi, che il Comune ha conformato l’attività muovendosi in una prospettiva in senso lato &lt;sanzionatoria&gt;, orientata precipuamente verso le vicende pregresse, mentre avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge in presenza dei quali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale può essere allo stato esercitata;</h:div><h:div>Ritenuto, altresì, che nelle more della definizione del giudizio di merito si profila anche il dedotto <corsivo>periculum in mora</corsivo>, atteso che – in mancanza di sospensione cautelare – il ricorrente vedrebbe del tutto inibito l’esercizio dell’attività stagionale per il periodo aprile/ottobre 2024;      </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) accoglie in parte l’istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto: </h:div><h:div>a) sospende le determinazioni del S.UA.P. del Comune di Marsala prot. n. 38476 del 28.3.24 e n. 38509 del 28.3.24;</h:div><h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 ottobre 2024.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/04/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Bruno</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>