<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230160920240510114103099" descrizione="V° con modifica" gruppo="20230160920240510114103099" modifica="01/06/2024 19:56:36" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="P.A. Group S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01609"/><fascicolo anno="2024" n="01881"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230160920240510114103099.xml</file><wordfile>20230160920240510114103099.docm</wordfile><ricorso NRG="202301609">202301609\202301609.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\966 Francesco Bruno\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Bruno</firma><data>01/06/2024 17:10:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Pignataro</firma><data>10/05/2024 13:35:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Bruno,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giulia La Malfa,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per la declaratoria di illegittimità:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- del silenzio serbato sull’istanza prot. n. 78945 del giorno 11 luglio 2023 per il rilascio di un “permesso di costruire convenzionato”;</h:div><h:div/><h:div><corsivo>nonché per l'accertamento:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- dell'obbligo della il Comune di Marsala di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso;</h:div><h:div/><h:div><corsivo>e per la nomina:</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- in caso di perdurante inerzia, di un Commissario <corsivo>ad acta, ex</corsivo> art. 117, comma 3, c.p.a.;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2023, proposto dall’impresa P.A. Group S.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Marsala, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;</h:div><h:div>Udito, nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>A) Con istanza prot. n. 78945 del giorno 11 luglio 2023, la P.A. Group S.p.A., impresa odierna ricorrente, ha chiesto la modifica della richiesta del permesso di costruire ordinario in “permesso di costruire convenzionato”, così come previsto dagli artt. 20 della L.R. 10.8.16, n. 16, e 28 <corsivo>bis </corsivo>del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di un “capannone” (con un aumento di superficie coperta pari a 909,25 mq) all’interno di un opificio industriale esistente in Marsala, in c.da Strasatti, ricadente sul lotto in catasto nel Foglio di Mappa 373, Particella 985 (ex Particelle 169, 170, 426, 691 e 725).</h:div><h:div>Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 31 ottobre 2023, la P.A. GROUP S.p.A., ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Marsala sulla predetta istanza, deducendo i motivi di “<corsivo>violazione di legge: art. 2 commi 1 e 2 l.r. 21.5.19 n. 7 - art. 2 commi 1 e 2 legge 7.8.90 n. 241. Violazione di legge: art. 97 costituzione</corsivo>”, poiché, nonostante il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge L.R. 21.5.19, n. 7 e 2, comma 2, della Legge 7.8.90, n. 241, e dei termini contemplati dall’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ove ritenuto applicabile anche per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, il Comune di Marsala è rimasto inadempiente rispetto all’obbligo di concludere il procedimento amministrativo in questione mediante l’adozione di un provvedimento espresso.</h:div><h:div>L’Amministrazione comunale, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.</h:div><h:div>All’udienza camerale del giorno 7 marzo 2024, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>B) Il ricorso è ammissibile e fondato e va pertanto accolto, nei sensi di seguito spiegati.</h:div><h:div>Giova precisare, innanzitutto, che l’inerzia serbata dal Comune a fronte di un’istanza di rilascio di un permesso di costruire convenzionato non assume valenza di comportamento giuridicamente rilevante, in termini di silenzio assenso.</h:div><h:div>Secondo condivisa giurisprudenza, l'art. 28 <corsivo>bis</corsivo>, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001 richiamato dall’ art. 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, di recepimento in Sicilia del TU Edilizia, va interpretata nel senso che la stessa coordina, nell'ambito della definizione di un istituto complesso qual è il permesso di costruire convenzionato, due strumenti giuridici differenti tanto nella funzione che nella natura (atto consensuale ed atto provvedimentale), rispetto ai quali, nonostante la genericità del rimando normativo operato dal citato art. 28 bis, non può postularsi una disciplina omogenea.</h:div><h:div>“<corsivo>Da ciò deriva, quindi, che l'istituto propriamente acceleratorio del silenzio assenso possa trovare applicazione solo con riguardo al momento provvedimentale, successivo alla stipula della convenzione, relativo all'emanazione del titolo edilizio sulla base delle regole generali che presiedono alla sua formazione.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Solo con riferimento a tale fase, e non anche a quella convenzionale, può ritenersi operante il richiamo alla disciplina dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e postularne l'applicazione in termini generali, con riferimento sia all'emanazione espressa del permesso di costruire, sia alla sua formazione tramite silenzio assenso.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ne consegue che quest'ultimo potrebbe operare soltanto una volta che la convenzione sia stata preliminarmente approvata dall'organo consiliare e poi stipulata nelle forme proprie dell'atto negoziale, ma non quando, come nella fattispecie, detti adempimenti non siano stati effettuati</corsivo>” (cfr. TAR Campania, Salerno, II, 19 ottobre 2023, n. 2338; TAR Torino, II, 22 agosto 2020, n.514).</h:div><h:div>Ciò premesso, sussistono le condizioni per la formazione del silenzio inadempimento.</h:div><h:div>La società ricorrente, invero, ha depositato in atti il parere n. 4224 del 15 marzo 2023 reso, su richiesta del Comune intimato, dal Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente riguardo al procedimento di rilascio di permesso di costruire convenzionato <corsivo>ex</corsivo> art. 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, e ss.mm.ii. e art. 28 <corsivo>bis</corsivo> del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss. mm. ii., nel senso che nella materia <corsivo>de qua</corsivo> è necessaria l’approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale trattandosi di uno strumento urbanistico attuativo, alla quale poi dovrebbe seguire l’eventuale rilascio del permesso da parte dell’ufficio tecnico comunale: non risulta in atti, tuttavia, che il Comune di Marsala si sia pronunciato espressamente e conclusivamente in esito al procedimento di rilascio del permesso di costruire convenzionato avviato dalla società ricorrente su richiesta del giorno 11 luglio 2023.</h:div><h:div>Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Marsala sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi, impregiudicato il contenuto della relativa valutazione discrezionale, entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.</h:div><h:div>In accoglimento della domanda della società ricorrente, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a, sin da ora si nomina commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il Dirigente generale <corsivo>pro tempore</corsivo> del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in servizio presso la stessa Amministrazione, perché provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte, nel termine di ulteriori giorni sessanta (60), decorrente dalla scadenza del predetto termine ordinato all’Amministrazione comunale per l’adempimento spontaneo<corsivo/>.</h:div><h:div>Il ricorso va dunque accolto, nei sensi appena chiariti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale.</h:div><h:div>C) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio del Comune di Marsala e lo condanna a provvedere, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti;</h:div><h:div>- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;</h:div><h:div>- condanna il Comune di Marsala, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza oltre che alle parti, al Dirigente generale <corsivo>pro tempore</corsivo> del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, in qualità di Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, presso la sua sede di servizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Pignataro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>