<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230133420240315094726651" descrizione="" gruppo="20230133420240315094726651" modifica="15/03/2024 10:38:27" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01334"/><fascicolo anno="2024" n="00997"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230133420240315094726651.xml</file><wordfile>20230133420240315094726651.docm</wordfile><ricorso NRG="202301334">202301334\202301334.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 5\2023\202301334\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>stefano tenca</firma><data>15/03/2024 10:38:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefano tenca</firma><data>15/03/2024 10:35:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Consigliere</h:div><h:div>Viola Montanari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DALL’AMMINISTRAZIONE INTIMATA SULL’ISTANZA DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO (MEDIANTE RESTITUZIONE O EMISSIONE DELL’ATTO DI ACQUISIZIONE);</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>A CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO, COMPRENDENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA;</h:div><h:div>e per la nomina </h:div><h:div>DEL COMMISSARIO AD ACTA PER IL CASO DI INADEMPIENZA.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Salvatore Lo Stimolo, Maddalena Lo Stimolo, Gaetana Lo Stimolo, Crocifissa Lo Stimolo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele e Sandra Lupo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico <corsivo>ex lege</corsivo> presso la Segreteria della Sezione in Palermo, Via Butera n. 6;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mazzarino, non costituitosi in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Rilevato:</h:div><h:div>-	che gli esponenti rappresentano di essere comproprietari di un terreno in Contrada Streva, pervenuto per successione, interessato da un procedimento ablativo mai concluso per la realizzazione di una scuola; </h:div><h:div>-	che il progetto prevedeva l’esproprio di 1.000 mq. di superficie, e con decreto prefettizio 6/1/1978 il Comune è stato autorizzato ad accedere alle proprietà per redigere lo stato di consistenza, mentre con decreto prefettizio 9/2/1978 è stata autorizzata l’occupazione provvisoria di 1.365 mq. (part. 363) e 75 (part. 364);</h:div><h:div>-	che il quinquennio di occupazione legittima sarebbe scaduto l’8/2/1983, con abbandono della procedura;</h:div><h:div>-	che, con successivo decreto dell’Assessore alla Sanità 9/6/1978, è stata autorizzata l’occupazione provvisoria e d’urgenza del terreno per un triennio (termine decorso il 5/2/1982, con decorrenza dall’immissione nel possesso risalente al 5/2/1979); </h:div><h:div>-	che non sarebbe più stato emanato alcun atto della procedura (compreso il decreto di esproprio), con conseguente illegittimità dell’occupazione dal 5/2/1984, sebbene l’opera sia stata realizzata e sia regolarmente fruita ad oggi; </h:div><h:div>-	che, con deliberazione consiliare 15/5/2023 n. 33, è stato deliberato lo stato di dissesto dell’Ente. </h:div><h:div>-	che la diffida e messa in mora del 20/6/2023 ad emettere un formale provvedimento di restituzione previa remissione in pristino – ovvero per attivare il procedimento ex 42-bis del DPR 327/2001 – è rimasta senza riscontro;</h:div><h:div>Dato atto:</h:div><h:div>-	che la possibilità di esperire il rito del silenzio-inadempimento nella fattispecie che ci occupa è ormai acclarata; </h:div><h:div>-	che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2/2016, ha affermato che <corsivo>“per evitare che l'eccezionale potere ablatorio previsto dall'art. 42-bis possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell'assetto dei contrapposti interessi in gioco, la disciplina ivi dettata è inserita in (ed arricchita da) un più ampio contesto ordinamentale che - in ragione della sussistenza dell'obbligo della P.A. di valutare se emanare un atto tipico sull'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto - prevede per il proprietario strumenti adeguati di reazione all'inerzia della P.A., esercitabili davanti al giudice amministrativo, sia attraverso il c.d. "rito silenzio" (artt. 34 e 117 c.p.a.), sia in sede di ordinario giudizio di legittimità avente ad oggetto il procedimento ablatorio sospettato di illegittimità”</corsivo>;</h:div><h:div>-	che l'azione avverso l'inerzia dell'amministrazione è esercitabile anche con riferimento alle istanze, quale è quella presentata dai ricorrenti, con cui si solleciti da parte dell'amministrazione l'adozione del provvedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 42-<corsivo>bis</corsivo> del D.P.R. n. 327 del 2001;</h:div><h:div>-	che in proposito, infatti, anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2020, esclusa l'ammissibilità dell'istituto della rinuncia abdicativa, ha affermato che <corsivo>“l'iniziativa procedimentale e il successivo giudizio sul silenzio costituiscono mezzi con cui il proprietario del bene occupato può far valere l'interesse ad ottenere un ristoro pecuniario in luogo della restituzione del bene”</corsivo>;</h:div><h:div>-	che, all’esito del pronunciamento giurisdizionale, resta integro il margine di apprezzamento della competente amministrazione, che potrà adottare il provvedimento che più ritiene opportuno a seguito della corretta ponderazione degli interessi in gioco (CGA Sicilia – 25/11/2019 n. 984; si veda anche CGA Sicilia – 23/5/2023 n. 353);</h:div><h:div>-	che il T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III – 22/6/2023 n. 2111 ha richiamato i seguenti principi espressi dall’Adunanza plenaria: <corsivo>&lt;&lt;i) "in linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c."; ii) tale illecito viene a cessare solo nei casi previsti dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 (acquisizione del bene o la sua restituzione) "salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti (di natura transattiva) o l'accertamento della intervenuta usucapione nei rigorosi limiti in cui essa sia ammissibile"; iii) tale art. 42-bis "configura un procedimento di ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc) il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione … bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo"; iv) la scelta tra acquisizione e restituzione va effettuata dall'amministrazione (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all'esito del giudizio di cognizione o del giudizio in materia di silenzio ai sensi degli artt. 34, comma 1, e 117, comma 3, c.p.a.), non potendo, in sede di giurisdizione di legittimità, né il giudice amministrativo né il proprietario sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alla responsabilità dell'autorità individuata dalla legge. Ne consegue che il giudice amministrativo, in caso di inerzia dell'amministrazione e di ricorso avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., può nominare il commissario ad acta che provvederà ad esercitare i poteri previsti o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del bene illegittimamente espropriato (Adunanza plenaria 9 febbraio 2016, n. 2 e 20 gennaio 2020, n. 2)&gt;&gt;</corsivo>; </h:div><h:div>Atteso:</h:div><h:div>-	che non osta all’emissione di una pronuncia di accoglimento lo stato di dissesto in cui versa il Comune di Mazzarino; </h:div><h:div>-	che la disciplina normativa sul dissesto (cfr. artt. 246 e ss. TUEL) è basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, e sul principio secondo cui tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente vanno attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo;</h:div><h:div>-	che, in particolare, è affidato all’Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito: OSL) l’accertamento della massa passiva mediante la formazione di un piano di rilevazione (art. 254, comma 1), comprendente tra l’altro (comma 3, lett. a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; </h:div><h:div>-	che, entro 24 mesi dall’insediamento, l’OSL predispone il piano di estinzione delle passività, includendo quelle accertate successivamente all’esecutività del piano di rilevazione dei debiti, e lo deposita presso il Ministero dell’Interno in vista dell’approvazione da parte di quest’ultimo (cfr. art. 256, comma 6); </h:div><h:div>-	che, ciò premesso, la spesa connessa all’emanazione (eventuale) di un provvedimento di acquisizione <corsivo>ex</corsivo> art. 42-<corsivo>bis</corsivo> del DPR 327/2001 dovrebbe comunque essere inserita nel piano di rilevazione della massa passiva <corsivo>ex</corsivo> art. 254 del T.U.E.L.;</h:div><h:div>-	che la sez. III di questo T.A.R. (cfr. sentenza 6/2/2023 n. 375) ha richiamato sul punto l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che <corsivo>“con sentenza 5 agosto 2015, n. 15, ha precisato che l'atto di acquisizione sanante, generatore dell'obbligazione (e, quindi, del debito), è attratto nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza ammnistrativa, se detto provvedimento ex art. 42-bis t.u. espropriazione (D.P.R. n. 327 del 2001) è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”</corsivo>; </h:div><h:div>-	che, nel caso che ci occupa, è quindi indubbio che l’adozione dell’atto di acquisizione rientri tra le attribuzioni dell’OSL; </h:div><h:div>Considerato: </h:div><h:div>-	che, analizzando nel dettaglio le reciproche competenze, è opinione del Collegio che residui in capo agli organi istituzionali del Comune (cfr. Consiglio comunale) la scelta tra la restituzione del suolo appreso illegittimamente e l'acquisizione;</h:div><h:div>-	che l’OSL interverrà solo all'esito della predetta decisione discrezionale, da cui dipendono anche la natura e l'entità delle conseguenti obbligazioni, di <corsivo>facere</corsivo> e di dare (T.A.R. Campania Napoli, sez. V – 11/8/2023 n. 6820; 31/8/2023 n. 4941, che ha messo in luce come l’OSL non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa ma mere valutazioni di ordine tecnico-contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell'Ente); </h:div><h:div>-	che l'amministrazione è chiamata ad assumere preliminarmente una decisione frutto di un giudizio di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale (derivanti o meno da titolo giudiziario), né consistente nella diretta emanazione di un atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, rispetto alla quale il dissesto dell'Ente non può determinare effetti preclusivi;</h:div><h:div>-	che, come statuito anche da T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 24/5/2023 n. 687, l’intimato Comune e l’OSL dovranno, ciascuno per la parte di propria competenza (secondo i principi sopra indicati) e previo raccordo, pronunciarsi sulla richiesta di restituzione dei terreni ai ricorrenti salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, di acquisirli <corsivo>ex </corsivo>art. 42-bis del D.P.R. 327/2001;</h:div><h:div>Evidenziato:</h:div><h:div>-	che va accertato, in definitiva, l'inadempimento dell'obbligo di provvedere da parte del Comune intimato, con conseguente accoglimento del ricorso <corsivo>ex</corsivo> artt. 31 e 117 c.p.a.;</h:div><h:div>-	che il Comune deve dunque essere condannato a pronunciarsi sull'istanza di parte ricorrente (ossia sull’alternativa restituzione/acquisizione), con provvedimento motivato, in un termine che appare congruo fissare in 90 giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione (a cura di parte ricorrente della presente decisione;</h:div><h:div>-	che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> il dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l’atto dovuto;</h:div><h:div>-	che, dopo l’esercizio della scelta discrezionale, l’OSL potrà (eventualmente) intervenire nell’esercizio dell’attività tecnico contabile, ossia per adottare l’atto tipico di acquisizione sanante;</h:div><h:div>Tenuto conto, quanto al Commissario: </h:div><h:div>-	che il <corsivo>munus</corsivo> di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza;</h:div><h:div>-	che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115;</h:div><h:div>-	che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il <corsivo>dies a quo</corsivo> per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;</h:div><h:div>-	che il Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato <corsivo>“Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”</corsivo>; </h:div><h:div>Ritenuto:</h:div><h:div>-	che, in definitiva, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati; </h:div><h:div>-	che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Mazzarino di assumere un provvedimento espresso sull’istanza dei ricorrenti nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.</h:div><h:div>Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del Comune intimato alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata).</h:div><h:div>Condanna il Comune di Mazzarino alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.500, oltre accessori ed oltre alla rifusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Stefano Tenca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>