<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230124320240131131651702" descrizione="" gruppo="20230124320240131131651702" modifica="31/01/2024 13:26:29" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01243"/><fascicolo anno="2024" n="00388"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230124320240131131651702.xml</file><wordfile>20230124320240131131651702.docm</wordfile><ricorso NRG="202301243">202301243\202301243.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\756 Guglielmo Passarelli Di Napoli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaella Sara Russo</firma><data>31/01/2024 13:26:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Presidente</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’annullamento,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>previa sospensione dell’efficacia,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso introduttivo,</corsivo></h:div><h:div>del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativi allegati, incluso il calendario venatorio;</h:div><h:div><corsivo>quanto ai motivi aggiunti,</corsivo></h:div><h:div>del d.a. n. 1092 del 14 settembre 2023 e del d.a. n. 1153 del 22 settembre 2023, entrambi dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;</h:div><h:div><corsivo>quanto ai secondi motivi aggiunti,</corsivo></h:div><h:div>del d.a. n. 1480 del 16 novembre 2023 dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Associazione italiana per il <corsivo>World Wide Fund for nature</corsivo> (WWF Italia) – E.T.S., Legambiente Sicilia a.p.s., Lega italiana protezione uccelli (LIPU) o.d.v., Ente nazionale protezione animali (ENPA) o.d.v., LNDC Animal protection a.p.s., Lega per l’abolizione della caccia (LAC) o.d.v. e.t.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato Regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>
					</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.C.A. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall’avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Federazione Italiana della Caccia - Consiglio regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Accursio Gagliano e Accursio Augello, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; (intervenienti <corsivo>ad opponendum</corsivo>).</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;</h:div><h:div>Visti gli atti di intervento dell’Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.C.A. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, le associazioni in epigrafe indicate hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana n. 31/GAB del 26 giugno 2023, con il quale è stato regolamentato l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2023/2024. </h:div><h:div>Hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso.</h:div><h:div><corsivo>I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 19 della l. n. 157/1992, degli artt. 1, 2, 18 e 49 della l. reg. sic. n. 33/1997 - violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/147/ce; della direttiva 92/43/cee; della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica di Bonn del 23/6/1979; della Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli di Parigi del 18/10/1950; della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa di Berna del 19/9/1979; della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro il 5/6/1992; dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa AEWA - violazione del principio di precauzione ex art.191 TFUE e art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 - Eccesso di potere sotto i profili della contraddizione, del difetto e/o insufficienza dei presupposti nonché dello sviamento.</corsivo></h:div><h:div>Con il primo motivo, parte ricorrente ha sostenuto l’integrale illegittimità del calendario venatorio 2023/2024. A seguito dell’eccezionale ondata di calore verificatasi nel corso dei mesi estivi dell’estate 2023 e dei numerosi e vasti incendi che l’hanno accompagnata – che hanno indotto la Giunta regionale a dichiarare lo stato di crisi e di emergenza (delibere n. 311/23 e n. 312/23) - l’amministrazione regionale, (anche) in risposta alle sollecitazioni in tal senso mosse da WWF Italia con nota del 18 agosto 2023, avrebbe dovuto riesaminare le determinazioni adottate, al fine di valutarne la compatibilità con la situazione ambientale, climatica ed ecologica determinatasi a causa di siccità ed incendi.</h:div><h:div><corsivo>II - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7, 10, 14, 16 e 18 della l. n. 157/1992, dell’art. 42 della l. n. 96/2010, degli artt. 18, 19, 26 e 49 della l. reg. sic. n. 33/1997 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 della direttiva 2009/147/ce - violazione e falsa applicazione del principio di precauzione in materia ambientale di cui all’art. 191 TFUE - eccesso di potere sotto i profili del difetto e/o insufficienza dei presupposti, inadeguatezza e/o insufficienza di motivazione, sviamento.</corsivo></h:div><h:div>Parte ricorrente ha denunciato, partitamente, i vizi relativi a specifiche previsioni contenute nel calendario venatorio.</h:div><h:div><corsivo>II.1 Sarebbe illegittimo l’art. 4 del calendario venatorio 2023/24 (Specie e periodi di prelievo venatorio), nella parte in cui autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 2, 3, 6, 9 e 10 settembre 2023 per le specie Tortora, Colombaccio e Coniglio selvatico. </corsivo></h:div><h:div>La previsione risulterebbe illegittima in quanto:</h:div><h:div>a) non sarebbe stata autorizzata a seguito di una <corsivo>“preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”</corsivo>, nonostante ciò sia una precondizione inderogabile; </h:div><h:div>b) l’anticipazione sin dal 2 settembre contrasterebbe con le inderogabili previsioni del piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018;</h:div><h:div>c) così come formulato, il calendario contrasterebbe con le risultanze tecnico-scientifiche della relazione di CTU del prof. Massa, ordinata in via istruttoria dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’ambito di altro giudizio, relativo al calendario di precedente stagione;</h:div><h:div>d) si porrebbe in contrasto con le indicazioni di cui al parere ISPRA.</h:div><h:div>II.2 – La previsione che autorizza la caccia della Quaglia sin dal 21 settembre anziché dal 1° ottobre 2023 risulterebbe illegittima in quanto:</h:div><h:div>a) contrasterebbe con le previsioni del P.R.F.V. 2013-2018;</h:div><h:div>b) contrasterebbe con le risultanze tecniche e scientifiche contenute nella già citata relazione del prof. Massa;</h:div><h:div>c) si porrebbe in contrasto con il parere ISPRA.</h:div><h:div>II.3 – Sarebbe illegittimo il calendario venatorio nella parte in cui (art. 4) stabilisce l’apertura della stagione venatoria dal 17 settembre anziché dal 1° ottobre 2023 per le seguenti specie: Coniglio selvatico, Tortora, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia, in contrasto con il parere dell’ISPRA.</h:div><h:div>II.4 – Il calendario venatorio 2023/2024 avrebbe riprodotto lo stesso sistema di regolamentazione della caccia alla Tortora e di registrazione dei capi abbattuti che era stato annullato con sentenza di questo Tribunale n. 3691/2022.</h:div><h:div>II.5 – Quanto al prelievo venatorio del Coniglio selvatico, il rinvio - contenuto all’art. 4 del calendario - ad un futuro provvedimento ad hoc risulterebbe incongruo e scorretto, poiché verrebbe già autorizzata “a scatola chiusa” (mancando i necessari censimenti preventivi) la caccia ad una specie in forte rarefazione. </h:div><h:div>II.6 – Le previsioni di cui all’art. 4, lett. h) e all’art. 6, che consentono il prelievo del Cinghiale in </h:div><h:div>un periodo compreso fra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024 (secondo tre diverse sequenze temporali: a) dal 17 settembre al 30 ottobre 2023 solo da appostamento temporaneo; b) dal 1° novembre al 31 dicembre 2023 sia in forma libera che collettiva; c) dal 1° al 31 gennaio 2024 solo in forma collettiva con squadre autorizzate) sarebbero illegittime per violazione di quanto stabilito dall’art. 19, comma 1 lett. d), della l.r. n. 33/1997, che prevede un solo e più ristretto arco temporale: <corsivo>“specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: “cinghiale (Sus scropha)”</corsivo>. </h:div><h:div>II.7 – Anche la previsione che consente il prelievo delle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello (Turdidi) fino al 31 gennaio (anziché fino al 10 gennaio 2024), sarebbe illegittima per contrasto con il parere ISPRA.</h:div><h:div>II.8 – La previsione che consente il prelievo della Beccaccia fino al 31 gennaio 2024 (anziché fino al 31 dicembre 2023) sarebbe illegittima per contrasto con il parere ISPRA, con la relazione del prof. Massa e con il piano regionale 2013/2018.</h:div><h:div>II.9 – Sarebbe illegittima, per contrasto con il parere ISPRA, anche la previsione che consente il prelievo degli uccelli acquatici migratori sino al 31 (anziché sino al 20) gennaio 2024.</h:div><h:div>II.10 – Parte ricorrente, ancora, denuncia l’illegittimità della previsione del calendario venatorio che - in asserito contrasto con il parere ISPRA e con l’art. 5 del d.m. 17 ottobre 2007 – consente l’addestramento dei cani sin dal 21 agosto 2023.</h:div><h:div>II.11 – Sarebbero illegittime, infine, la previsione che consente l’utilizzo a fini venatori della Starna nelle aziende agro-venatorie, poiché si tratta di una specie non inclusa nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 19 l.r. 33/1997, nonché quella che consente il prelievo di Starna e Fagiano, all’interno delle dette aziende, senza limite di carniere, in contrasto con gli artt. 12, 16 co. 4 e 18 co. 4 della l. 157/1992.</h:div><h:div>Si è costituito per resistere al ricorso l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.</h:div><h:div>Sono intervenuti <corsivo>ad opponendum</corsivo> l’Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.C.A. - Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia, l’Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 512 del 21 settembre 2023, la domanda cautelare è stata parzialmente accolta; segnatamente, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato nelle parti in cui:</h:div><h:div>- è stata disposta l’apertura della caccia in data anteriore al 1° ottobre 2023, oltre i limiti indicati nel parere I.S.P.R.A. (che ha suggerito l’apertura al 1° ottobre 2023, con la sola eccezione delle specie Colombaccio, Gazza e Ghiandaia - per le quali in tutto il mese di settembre ha ritenuto possibile prevedere l’apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell’appostamento - e del Merlo, per il quale è stato ritenuto accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di cinque capi per cacciatore), con la sola eccezione della caccia al Colombaccio, le cui previsioni non sono state sospese; </h:div><h:div>- è stata prevista la chiusura posticipata della caccia di Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e uccelli acquatici oltre i limiti indicati nel parere dell’I.S.P.R.A. e richiamati in motivazione.</h:div><h:div>Con decreto n. 1092 del 14 settembre 2023, l’Assessorato, ad integrazione del precedente decreto n. 31/2023, ferma restando la data di apertura, fissata al 17 settembre 2023, e ferme restando tutte le limitazioni di tempi e di luoghi previsti nel citato decreto, ha consentito il prelievo venatorio del Coniglio selvatico in periodi diversi per i diversi ambiti territoriali di caccia.</h:div><h:div>Con successivo decreto n. 1153 del 22 settembre 2023, l’Assessorato, ritenuto di dover conformare il calendario venatorio alla sopra citata ordinanza cautelare:</h:div><h:div>- ha posticipato al 1° ottobre 2023 la data di apertura della caccia del Merlo, della Gazza e della Ghiandaia;</h:div><h:div>- ha anticipato al 10 gennaio 2024 la chiusura della caccia ai Turdidi;</h:div><h:div>- ha anticipato al 20 gennaio 2024 la chiusura della caccia agli uccelli acquatici.</h:div><h:div>Le associazioni odierne ricorrenti, con motivi aggiunti notificati e depositati il 25 settembre 2023, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto n. 1092/23 e del successivo decreto n. 1153/23, quest’ultimo nella parte in cui è stato consentito il prelievo della Quaglia, della Tortora, del Colombaccio e del Coniglio selvatico sin dal 17 settembre 2023, in asserito contrasto con quanto disposto con la menzionata ordinanza n. 512/2023.</h:div><h:div>Ha sostenuto, parte ricorrente:</h:div><h:div>- quanto al prelievo del coniglio, di cui al d.a. n. 1092/23, che le previsioni assessoriali, fondate su una relazione di “monitoraggio” (pur condotta da un organismo pubblico quale UNIPA), sarebbero comunque irragionevoli, tenuto conto del decremento della presenza della specie nel territorio regionale; che il decreto integrativo avrebbe dovuto essere preceduto dall’acquisizione del parere ISPRA; che le previsioni non sarebbero conformi al parere ISPRA del giugno 2023;</h:div><h:div>- quanto al d.a. 1153/23, che l’Assessorato, con riferimento alle specie Colombaccio, Tortora selvatica, Coniglio selvatico e Quaglia, avrebbe reintrodotto i medesimi periodi di apertura generale della caccia, in contrasto con il provvedimento cautelare di questo Tribunale.</h:div><h:div>Questo Tribunale, con ordinanza n. 559/23, ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, quanto al prelievo venatorio del coniglio selvatico, che il provvedimento assessoriale impugnato risulta conforme al parere ISPRA del 13 giugno 2023 e, quanto all’apertura della caccia alle specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico e Quaglia sin dal 17 settembre 2023 (piuttosto che a decorrere dal 1° ottobre 2023), che ogni statuizione cautelare, alla data della camera di consiglio tenutasi per l’esame della domanda di sospensione dell’efficacia del decreto (17 ottobre 2023), sarebbe stata priva di utilità.</h:div><h:div>Le due ordinanze cautelari sono state impugnate, sia dalle associazioni ricorrenti che da quelle intervenienti, innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale, riqualificata la doglianza di cui al primo motivo del ricorso introduttivo come azione avverso il silenzio (sull’istanza avanzata dal WWF Italia in data 18 agosto 2023), assistita da domanda cautelare, ha accolto l’appello proposto dalle associazioni ambientaliste ed ha sospeso l’efficacia del decreto n. 31/23, ordinando all’Assessorato di pronunciarsi sulla detta istanza.</h:div><h:div>L’amministrazione regionale, con decreto n. 1480/SRT-S3 del 16 novembre 2023, ha sostanzialmente reiterato le precedenti previsioni, adducendo una serie di considerazioni - avvalorate da studi condotti successivamente agli eventi dello scorso luglio - sulla base delle quali ha ritenuto che gli incendi e le alte temperature estive non abbiano inciso sulla presenza della fauna nel territorio regionale.</h:div><h:div>Le associazioni ambientaliste in epigrafe indicate hanno proposto motivi aggiunti avverso il detto decreto, di cui hanno chiesto anche la sospensione.</h:div><h:div>Ne hanno dedotto l’illegittimità sotto i seguenti profili.</h:div><h:div><corsivo>I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 19 della l. n. 157/1992, degli artt. 1, 2, 18 e 49 della l. reg. sic. n. 33/1997 - violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/147/ce; della direttiva 92/43/cee; della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, della fauna selvatica di Bonn del 23/6/1979; della Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli di Parigi del 18/10/1950; della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa di Berna del 19/9/1979; della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro il 5/6/1992; dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa accordo AEWA - violazione del principio di precauzione ex art. 191 TFUE e art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 - eccesso di potere sotto i profili del difetto e/o insufficienza dei presupposti, inadeguatezza e/o insufficienza di motivazione, sviamento.</corsivo></h:div><h:div>Il decreto sarebbe stato adottato in assenza di una previa attività istruttoria, compiuta ed approfondita, di aggiornamento dello status delle popolazioni faunistiche e delle condizioni del territorio agro-silvo-pastorale a seguito degli eventi calamitosi di che trattasi.</h:div><h:div><corsivo>II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 7, 10, 18 e 19 della l. n. 157/1992, dell’art. 42 della l. n. 96/2010, degli artt. 18 e 19 della l. reg. sic. n. 33/1997 - violazione del principio del giusto procedimento - eccesso di potere sotto i profili del difetto e/o insufficienza dei presupposti, inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione, nonché dello sviamento.</corsivo></h:div><h:div>Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché acquisito in assenza del necessario parere dell’ISPRA.</h:div><h:div><corsivo>III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 1-bis, 7, 10, 18 e 19 della l. n. 157/1992, dell’art. 42 della l. n. 96/2010, dell’art. 19, comma 1-bis, della l. reg. sic. n. 33/1997 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 della direttiva 2009/147/ce - violazione e falsa applicazione del principio di precauzione in materia ambientale di cui all’art. 191 TFUE – violazione del principio del giusto procedimento - eccesso di potere sotto i profili del difetto e/o insufficienza dei presupposti, inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione, nonché dello sviamento. </corsivo></h:div><h:div>Sotto altro profilo – con doglianza che ricalca quella originariamente proposta avverso il d.a. n. 31/23 - l’impugnato decreto sarebbe, comunque, illegittimo nelle parti in cui si discosta dal parere ISPRA prot. n. 32147/2023 del 13 giugno 2023, laddove ne ribadisce le previsioni.</h:div><h:div>Con memoria del 7 gennaio 2023, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2024, i difensori di parte resistente e delle associazioni intervenienti hanno rinunciato ai termini a difesa, in relazione ai motivi aggiunti da ultimo proposti; la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, con riferimento alla persistenza dell’interesse alla presente decisione, il collegio rileva, per un verso, che alcune delle previsioni impugnate (segnatamente, quelle relative alla chiusura posticipata della caccia) sono tuttora efficaci; per altro verso, che si intende dare continuità all’orientamento seguito dalla sezione, che, pur consapevole della presenza di un diverso avviso giurisprudenziale, ritiene la concreta utilità del pronunciamento giurisdizionale relativo ad un calendario venatorio non più efficace, ai fini della predisposizione dei prossimi calendari (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 3691 del 20 dicembre 2022).</h:div><h:div>Il ricorso introduttivo è in parte inammissibile e, nella restante parte, solo parzialmente fondato.</h:div><h:div>È infondata la doglianza dedotta con il primo motivo di ricorso, con cui è stata contestata l’illegittimità del decreto n. 31 del 26 giugno 2023 di approvazione del calendario venatorio in contraddizione con lo “stato di crisi” e lo “stato di emergenza di rilievo nazionale” dichiarati con le delibere di giunta regionale n. 311 e n. 312 del 26 luglio 2023.</h:div><h:div>Posto che il decreto impugnato è di data anteriore al verificarsi degli eventi che hanno condotto alla declaratoria dello stato di crisi e di emergenza nazionale, ciò che parte ricorrente intende censurare è l’illegittimità sopravvenuta del provvedimento, che la consolidata giurisprudenza non ritiene configurabile.</h:div><h:div>Né, peraltro, la domanda potrebbe accogliersi ove la si riqualificasse quale doglianza proposta avverso il silenzio mantenuto dall’amministrazione sull’istanza di autotutela avanzata da WWF Italia in data 18 agosto 2023: alla data di proposizione del ricorso – notificato e depositato il 21 agosto 2023 – non era, infatti, decorso il termine di trenta giorni entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere (cfr. art. 31, co. 1 c.p.a.).</h:div><h:div>Passando all’esame del successivo, articolato motivo di ricorso, il collegio osserva quanto segue.</h:div><h:div>Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che la necessità di acquisire il parere (obbligatorio ma non vincolante) dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) mira a garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative, esposte con una congrua ed adeguata motivazione e ciò potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III n. 3691/2022; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2647/2019).</h:div><h:div>Le indefettibili funzioni consultive del detto Istituto <corsivo>“si ascrivono nella logica di individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n. 278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente” </corsivo>(Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 dicembre 2022 n. 3691).</h:div><h:div>Ritiene, pertanto, il collegio di dover valutare le previsioni di cui all’impugnato calendario venatorio alla luce dell’illustrato criterio, ossia considerando se le determinazioni assunte difformemente dal parere ISPRA siano supportate da studi scientifici dal valore obiettivo, resi da soggetti posti in posizione di terzietà.</h:div><h:div>Va, altresì, osservato come non possa attribuirsi particolare rilievo – in presenza del dettagliato parere reso dall’istituto a ciò deputato con riferimento al calendario in esame – alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio relativa ad una precedente stagione venatoria, richiamata da parte ricorrente.</h:div><h:div>Per quel che concerne la contestazione delle previsioni relative alla caccia del Coniglio selvatico (di cui ai punti II.1 e II.5), si rileva l’inammissibilità delle relative doglianze, atteso che, con riferimento a tale specie, il calendario venatorio impugnato non reca una disciplina precettiva, ma solo programmatica (<corsivo>“il prelievo venatorio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) verrà regolamentato con provvedimento successivo, sulla base dell’analisi dei dati raccolti con il censimento della specie in corso di realizzazione”</corsivo>).</h:div><h:div>Quanto all’apertura anticipata della caccia per le specie Tortora, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia, il collegio ritiene convincenti ed aderenti al principio comunitario di precauzione - previsto dall’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e che costituisce parametro fondamentale nella materia all’esame (cfr., da ultimo, C.G.A. ord. n. 365/23) - le osservazioni rese dall’ISPRA, che non appaiono superate da altrettanto pregnanti argomentazioni da parte dell’Assessorato regionale.</h:div><h:div>Ha osservato, il detto Istituto, che <corsivo>“L’apertura alla caccia prima della terza settimana di settembre in Sicilia non appare una scelta opportuna perché determina un’estensione della stagione venatoria in una regione dove il controllo del bracconaggio è ancora insufficiente. A tale riguardo, si fa presente che nel piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti nei confronti degli uccelli selvatici sono stati identificati due black-spot del bracconaggio sul territorio della regione, rispettivamente nell’area dello Stretto di Messina e del Trapanese. In tali aree, per sopperire all’insufficiente attività di controllo esercitato dai corpi di polizia locali o regionali intervengono Carabinieri forestali con personale inviato da altre realtà territoriali. Malgrado ciò, in concomitanza con la preapertura della stagione venatoria accadono ancora gravi atti di bracconaggio ai danni di specie protette o particolarmente protette, che migrano in quel periodo concentrandosi lungo le direttrici di migrazione che passano attraverso l’isola”</corsivo>.</h:div><h:div>Ha osservato, invero, l’Assessorato che le argomentazioni rese dall’ISPRA non meriterebbero condivisione, atteso che, per un verso, esulerebbero dalle competenze tecnico-scientifiche dell’Istituto e, per altro verso, che, trattandosi di attività illegale, peraltro diffusa nell’intero territorio nazionale, questa nulla avrebbe a che vedere con l’attività venatoria regolata dalla legge.</h:div><h:div>In realtà, l’ISPRA ha ragionevolmente evidenziato che il fenomeno del bracconaggio si realizza particolarmente nelle giornate di preapertura relative a determinate specie, maggiormente diffuse, ai danni di specie protette per le quali la preapertura non è stata prevista; è evidente, infatti, come l’apertura della caccia solo per determinate specie comporti la necessità di maggiori e più accurati controlli, già piuttosto difficili nel territorio regionale, dove il contrasto al fenomeno del bracconaggio ha richiesto il supporto di personale inviato da altre regioni.</h:div><h:div>Atteso il modo in cui le previsioni sulle preaperture incidono sul fenomeno (illegale) del bracconaggio, che danneggia le specie protette, è evidente come la regolamentazione delle medesime preaperure, anche in considerazione del detto fenomeno illecito, rientri nell’ambito del parere ISPRA.</h:div><h:div>Deve, dunque, ritenersi illegittimo il decreto impugnato nelle parti in cui ha previsto la preapertura della caccia oltre i limiti indicati dall’Istituto, il quale ha ritenuto che possa consentirsi un’anticipazione dell’apertura della caccia unicamente con riferimento al Merlo, per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre, ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore, e per le specie Colombaccio, Gazza e Ghiandaia, per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l’apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell’appostamento.    </h:div><h:div>Per quel che concerne la regolamentazione della caccia alla Tortora, fermo restando quanto detto in tema di preapertura, va osservato che l’ISPRA ha ritenuto condivisibile il prelievo complessivo nella misura del 50% della media dei prelievi ottenuti nelle ultime tre stagioni in cui la specie è</h:div><h:div>stata cacciabile e, visto il piano di prelievo massimo previsto dall’amministrazione regionale, <corsivo>“valutato il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) e considerata la prevista introduzione di un sistema informatico di monitoraggio del prelievo che consente l’interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato”</corsivo>, ha ritenuto attuabile il prelievo alla Tortora selvatica nel territorio regionale.</h:div><h:div>Quanto al prelievo del Cinghiale, va rilevato come la conclamata eccessiva presenza di tale specie (anche) nel territorio regionale, insieme alla necessità di contrastare la diffusione della peste suina africana, necessità avvertita dal legislatore nazionale, che ha previsto in tal senso apposite misure (cfr. d.l. n. 9/2022), debbano indurre a condividere il parere favorevole reso dall’ISPRA, che, oltre a considerare tecnicamente condivisibili le previsioni del calendario venatorio, ha ritenuto che incentivare la caccia di selezione possa essere una misura atta a contrastare la recrudescenza della PSA. La norma regionale relativa al periodo in cui è consentito il prelievo venatorio del cinghiale, invocata da parte ricorrente, va invero letta alla luce delle esigenze di contenimento dell’epidemia che hanno indotto il legislatore nazionale (competente in via esclusiva in materia di profilassi internazionale, ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. q) Cost.) a dettare una specifica disciplina, che prevede l’approvazione di appositi piani regionali (cfr. Piano regionale di sorveglianza e prevenzione per la Peste Suina Africana nel territorio della Regione siciliana per l’anno 2023, approvato con d.a. n. 394 del 18 aprile 2023, che ha previsto il coinvolgimento dei cacciatori, nella forma di piani di caccia di selezione attuati durante l’intero corso dell’anno, nelle attività di contenimento della diffusione della PSA).</h:div><h:div>Quanto alle previsioni relative alla chiusura posticipata della caccia delle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello (Turdidi), e degli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli), va ribadito quanto ritenuto in fase cautelare, ossia che appare ragionevole quanto ritenuto dall’ISPRA: le date di chiusura della prossima stagione venatoria possono essere fissate al 10 gennaio per i tordi (Cesena, Turdus pilaris, Tordo bottaccio e Tordo sassello) e al 20 gennaio per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli); un’ulteriore estensione della caccia, infatti, realizzerebbe una sovrapposizione di almeno una decade del periodo di caccia con il periodo della migrazione di ritorno.</h:div><h:div>Le ulteriori protrazioni dell’apertura della caccia stabilite dall’Assessorato, non conformi al detto parere, non appaiono, invero, assistite da adeguata motivazione e sono pertanto illegittime; l’amministrazione regionale ha infatti considerato “inattendibili” le conclusioni cui è giunto ISPRA, alla luce della discordanza delle medesime con quanto ritenuto nel precedente parere relativo alla stagione venatoria 2020-2021, ove la data di inizio migrazione prenuziale è stata individuata nella seconda decade di gennaio per Tordo bottaccio e Cesena e nella terza per il Tordo sassello, con la precisazione che le valutazioni tecniche condotte consentono di ritenere che la data di inizio migrazione per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal <corsivo>“Key Concepts”</corsivo>.</h:div><h:div>Le argomentazioni contenute nel parere reso per la stagione 2023/2024, invero, oltre ad essere più aggiornate, appaiono maggiormente rispondenti al principio di precauzione, che si declina, nella fattispecie, nella necessità di non pregiudicare la migrazione prenuziale.</h:div><h:div>Quanto al previsto prelievo della Beccaccia fino al 31 gennaio 2024 (anziché fino al 31 dicembre 2023), di cui è stata sostenuta l’illegittimità, il collegio rileva, in linea con quanto ritenuto in fase cautelare, la condivisibilità delle ragioni addotte dall’Assessorato per discostarsi dal parere ISPRA.</h:div><h:div>L’amministrazione regionale, invero, ha basato le proprie conclusioni su molteplici evidenze, tra cui quelle provenienti da: </h:div><h:div>- <corsivo>BirdLife International </corsivo>(2023), che ritiene la popolazione europea stabile e non in decremento;</h:div><h:div>- il nuovo documento di revisione dei Key concept pubblicato dalla Commissione Europea il 14 dicembre 2021 <corsivo>(“Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the </corsivo></h:div><h:div><corsivo>periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States – Species </corsivo></h:div><h:div><corsivo>accounts”</corsivo>), ove si afferma che la migrazione di tale specie nei paesi mediterranei comincia in febbraio;</h:div><h:div>- il rapporto sull’articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, 2013-2018, ove la popolazione della beccaccia in Unione europea è ritenuta <corsivo>“Secure”</corsivo>; </h:div><h:div>- la classificazione IUCN 2021, che conferma la specie nella classificazione <corsivo>“Least concern” </corsivo>sia in </h:div><h:div>Europa, sia a livello globale.</h:div><h:div>Per quel che concerne il periodo di addestramento dei cani, esigenze di certezza e di continuità dell’azione amministrativa impongono di tener conto di quanto statuito in sede di impugnazione dei precedenti calendari venatori della Regione Siciliana, tenuto conto del valore di orientamento e guida dell’azione amministrativa dei pronunciamenti giurisdizionali.</h:div><h:div>Pertanto, in considerazione di quanto ritenuto in relazione al precedente calendario venatorio, deve ritenersi consentito l’addestramento dei cani nel mese di agosto, con gli opportuni accorgimenti, per una sola settimana, nell’ultima decade del mese (cfr. C.G.A., d.p. n. 335/22 e ord. n. 345/22).</h:div><h:div>Quanto alle previsioni inerenti il prelievo nelle aziende agro-venatorie, si osserva che i limiti invocati da parte ricorrente si riferiscono alla caccia in aree libere e non alla diversa attività in questione, per la quale vige la speciale disciplina dettata dall’art. 16, l. 157/92.</h:div><h:div>In merito alle determinazioni assunte in difformità al parere ISPRA, in ordine alla necessità di evitare il rischio di immissioni di specie alloctone, va rilevato che la misura, prevista dal calendario venatorio, consistente nell’obbligo del concessionario di recuperare, entro la fine della giornata, i capi non abbattuti o feriti deve ritenersi idonea ad evitare il detto rischio.</h:div><h:div>I primi motivi aggiunti, notificati e depositati il 25 settembre 2023, sono in parte improcedibili ed in parte infondati.</h:div><h:div>È improcedibile l’impugnazione del d.a. n. 1092 del 14 settembre 2023, con cui l’Assessorato ha inteso dare esecuzione al provvedimento cautelare adottato da questo Tribunale (ord. n. 512/23).</h:div><h:div>Il provvedimento, quale è quello all’esame, che sia adottato in mera esecuzione di un’ordinanza cautelare, è travolto dalla sentenza di merito unitamente al pronunciamento cautelare di cui costituisce esecuzione.</h:div><h:div>Ne consegue il venir meno dell’interesse alla sua impugnazione, con conseguente improcedibilità della medesima.</h:div><h:div>Quanto all’impugnazione del d.a. n. 1153 del 22 settembre 2023, disciplinante la caccia al Coniglio selvatico, va rilevato come l’ISPRA abbia condiviso l’adozione del <corsivo>“Protocollo di monitoraggio del Coniglio selvatico”</corsivo> predisposto dall’amministrazione regionale, sul quale si fonda la previsione impugnata, adottata in considerazione dei risultati del censimento della specie effettuato nel 2023 in tutti gli ambiti territoriali in cui è suddiviso, ai fini venatori, il territorio regionale.</h:div><h:div>Le previsioni in esame, dunque, appaiono ragionevoli e legittime.</h:div><h:div>Sono, invece, infondati i secondi motivi aggiunti, con i quali è stato impugnato il d.a. n. 1480 del 16 novembre 2023, con cui l’Assessorato ha compiuto una nuova valutazione sulla compatibilità delle previsioni del calendario venatorio con la situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi del luglio 2023.</h:div><h:div>Premesso che il provvedimento in esame appare il frutto di una nuova e complessa attività istruttoria – cosicché il decreto non appare meramente esecutivo dell’ordinanza cautelare C.G.A. n. 365/23 – il collegio ritiene congruo e ragionevole il corredo motivazionale posto a supporto della determinazione assunta.</h:div><h:div>L’amministrazione regionale, invero, ha preso in considerazione le risultanze di due studi condotti successivamente al luglio 2023:</h:div><h:div>- lo studio coordinato dal prof. Mario lo Valvo dell’Università degli studi di Palermo, svolto in occasione del censimento del coniglio selvatico, con il quale non sono state osservate criticità conseguenti alla situazione meteo-climatica;</h:div><h:div>- il report di ottobre 2023, relativo al monitoraggio della Lepre italica, ampiamente descritto nella relazione del 4 gennaio 2024, agli atti del presente giudizio, ove è riepilogata l’accurata attività di avvistamento (non sono della Lepre, ma anche di Coniglio, Volpe e Cinghiale), svolta nel periodo fine agosto/inizio ottobre, che non ha evidenziato un decremento della presenza delle dette specie.</h:div><h:div>Infine, è infondata anche la doglianza, dedotta con il gravame all’esame, relativa alla mancata acquisizione del parere ISPRA ai fini dell’adozione del decreto de quo.</h:div><h:div>Occorre rilevare, a tal proposito, che l’Assessorato – chiamato a pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’attività venatoria (cfr. nota del 18 agosto 2023) - non era tenuto ad acquisire il detto parere, pur necessario ai fini della formazione del calendario, ma la cui assunzione non può ritenersi indefettibile ai fini dell’adozione di un provvedimento interinale ed urgente quale era quello richiesto. </h:div><h:div>Il gravame all’esame, pertanto, non merita accoglimento.</h:div><h:div>Attesa la complessità delle questioni trattate, nonché la soccombenza reciproca, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- in parte dichiara inammissibile, in parte accoglie ed in parte respinge, nei sensi indicati in motivazione, il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- in parte respinge ed in parte dichiara improcedibili, come da motivazione, i primi motivi aggiunti;</h:div><h:div>- respinge i secondi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Bonsignore Genoveffa</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>