<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230113520230908094825262" descrizione="" gruppo="20230113520230908094825262" modifica="08/09/2023 16:52:22" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01135"/><fascicolo anno="2023" n="02715"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230113520230908094825262.xml</file><wordfile>20230113520230908094825262.docm</wordfile><ricorso NRG="202301135">202301135\202301135.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\826 Stefano Tenca\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Guido Gabriele</firma><data>08/09/2023 16:50:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Guido Gabriele,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della disposizione della Direzione Strategica dell'ASP di Trapani, datata 10.5.2023, firmato dal Direttore Sanitario e dal Commissario Straordinario, con cui è stato disposto il conferimento in titolarità in capo al Dott. Salvatore Martino dell'incarico Direzione del Dipartimento di Medicina dell'ASP di Trapani per un periodo pari ad anni cinque; </h:div><h:div>- ove necessario del Decreto Assessoriale dell'Assessore della Salute n. 31 del 14/07/2022;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, propedeutico o consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Raimondo Francesco Cristiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Sparti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Di Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, Presidente Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div><h:div>Regione Siciliana, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Salvatore Giovanni Martino, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute e di Presidente Regione Siciliana;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso allibrato al n. 1135/2023 del r.g., ritualmente notificato e depositato, il dott. Raimondi ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui la ASP di Trapani ha conferito l’incarico di Direttore del dipartimento di medicina della stessa ASP, ai sensi dell’art. 17 bis del d. lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, al controinteressato dott. Salvatore Giovanni Martino.</h:div><h:div>2. La ASP di Trapani, con memoria depositata in data 31 agosto 2023, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</h:div><h:div>3. Alla camera di consiglio del 6 settembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.</h:div><h:div>4.1. Il Collegio premette che, come è noto, anche in tema di pubblico impiego cd. contrattualizzato il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non è determinato dal <corsivo>petitum</corsivo> formale, ma si fonda sul criterio del <corsivo>petitum</corsivo> sostanziale, cioè sulla base della effettiva natura, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.</h:div><h:div>Il predetto criterio di riparto è, in tale ambito materiale, declinato dallo stesso legislatore all’art. 63, commi 1 e 4, del d. lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, che così dispone: “<corsivo>1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. … 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.</corsivo>”.</h:div><h:div>A completare il quadro normativo di riferimento rilevante nel caso di specie, sovviene quanto disposto dall’art. 17 bis del d. lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede ai commi 2 e 3: “<corsivo>2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.</corsivo>”.</h:div><h:div>4.2 La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma in modo consolidato che: “<corsivo>In tema d'impiego pubblico privatizzato sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d'incarichi dirigenziali, perchè la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione o alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già in servizio nonchè in possesso della relativa qualifica - conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro. in tema d'impiego pubblico privatizzato sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d'incarichi dirigenziali, perchè la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione o alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già in servizio nonchè in possesso della relativa qualifica - conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro (v. Cass. Sez. Un. 9 maggio 2016, n. 9281 e i precedenti ivi richiamati).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Del pari consolidata è la giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui le selezioni previste nel settore sanitario, sia che riguardino il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa (in base al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter), sia che si riferiscano al conferimento dell'incarico di direttore di distretto socio-sanitario (in base del medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-sexies) non hanno carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, in quanto si articolano secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive, con la formazione di graduatoria finale e l'individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta, di carattere essenzialmente fiduciario, di un professionista nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (Cass., Sez. Un., 21 settembre 2020, n. 19668; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020 n. 6455; 13 novembre 2018 n. 29081; Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2017 n. 4227; Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9281; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2011, n. 21060; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2014, n. 2290).</corsivo>” (ex plurimis: Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 18 maggio 2021, n. 13491; v. anche Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza del 9 maggio 2016, n. 9281 e i precedenti ivi richiamati; nello stesso anche la giurisprudenza amministrativa: cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza del 6 luglio 2022, n. 470; Tar Basilicata, sentenza del 5 luglio 2021, n. 485; Tar Sicilia, Catania, II Sezione, sentenza del 6 marzo 2012, n. 570).</h:div><h:div>5. Dal riferito quadro normativo e giurisprudenziale emerge il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, che resta devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.</h:div><h:div>Invero, il ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire il diritto al conferimento dell’incarico di Direttore del dipartimento di medicina della ASP di Trapani asseritamente leso dall’attribuzione del medesimo incarico al controinteressato, e con ciò fa dunque valere una posizione di diritto soggettivo a cui corrisponde l’esercizio da parte della azienda sanitaria resistente di un potere riconducibile a quello del datore di lavoro privato.</h:div><h:div>Si rileva ancora come nel caso di specie il conferimento dell’incarico apicale per cui è causa ha caratteristiche fiduciarie tali da non necessitare neanche dell’espletamento di una procedura concorsuale, o <corsivo>lato sensu</corsivo> selettiva, unico ambito in cui il legislatore ha lasciato residuare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di assunzione nel pubblico impiego contrattualizzato, così come evincibile dal tenore letterale dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 richiamato, che, in esordio al comma 1, dispone che “<corsivo>tutte le controversie</corsivo>” in materia di lavoro pubblico contrattualizzato sono devolute alla giurisdizione del g.o., mentre, al comma 4, prevede che “<corsivo>restano devolute</corsivo>” alla giurisdizione amministrative le sole controversie afferenti l’espletamento di pubblici concorsi per l’assunzione.</h:div><h:div>6. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e affermata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.</h:div><h:div>7. Ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma 3, c.p.c., come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77, sussistono gravi ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 1135/2023, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/09/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Guido Gabriele</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>