<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230112920240307123521823" id="20230112920240307123521823" modello="3" modifica="08/03/2024 10:25:01" pdf="0" ricorrente="Caterina Ferrante" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01129"/><fascicolo anno="2024" n="00922"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230112920240307123521823.xml</file><wordfile>20230112920240307123521823.docm</wordfile><ricorso NRG="202301129">202301129\202301129.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\756 Guglielmo Passarelli Di Napoli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaella Sara Russo</firma><data>08/03/2024 10:23:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Presidente</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’annullamento</corsivo></h:div><h:div>• dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- di revoca dell’ordinanza n. -OMISSIS- di inibizione dell’utilizzo del forno a legna nel locale commerciale denominato “-OMISSIS-”; </h:div><h:div>• nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone, Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Lino, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, proprietaria di un appartamento sito all’ultimo piano dell’immobile di piazza -OMISSIS-, in -OMISSIS-, ha riferito le seguenti circostanze.</h:div><h:div>Con ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- - previa declaratoria di inefficacia della c.i.l.a. tardiva prot. n.-OMISSIS-, relativa ai lavori di installazione di una canna fumaria presso l’immobile di piazza -OMISSIS-, a servizio dell’esercizio commerciale denominato <corsivo>“-OMISSIS-”</corsivo>, sito al piano terra dello stabile – ha inibito l’uso del relativo forno a legna. All’adozione di tali provvedimenti il Comune è pervenuto (anche) in considerazione dell’altezza non regolare della canna fumaria (inferiore ai parametri di cui all’art. 25 r.e.c.).</h:div><h:div>Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, il dirigente del V Settore - Ufficio tecnico, lavori pubblici e manutenzione del Comune di -OMISSIS- ha revocato, <corsivo>“per la parte di propria competenza”</corsivo>, la precedente ordinanza n. -OMISSIS-, adottata dal medesimo dirigente, congiuntamente al dirigente del settore terzo.</h:div><h:div>La ricorrente ha dedotto i seguenti vizi del provvedimento impugnato.</h:div><h:div><corsivo>Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di presupposto, della carenza di istruttoria, della illogicità, della contraddittorietà manifesta e dello sviamento dell’atto dalla </corsivo></h:div><h:div><corsivo>causa tipica. Violazione di legge: d.lgs. 3.4.06 n. 152</corsivo>.</h:div><h:div>L’impugnata ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- è stata adottata dal dirigente del V Settore - Ufficio tecnico, lavori pubblici e manutenzione in esito al sopralluogo eseguito da funzionari dell’A.S.P. di Palermo in data 25 gennaio 2023, nell’assunto che dal verbale di sopralluogo fosse risultata l’insussistenza di <corsivo>“problematiche di natura sanitaria e ambientale relative alle emissioni in atmosfera dei fumi”</corsivo>.</h:div><h:div>Tuttavia, secondo parte ricorrente, la verifica avrebbe avuto ad oggetto soltanto: il tipo di legna usata, il funzionamento dei frigoriferi, lo stato di conservazione degli alimenti, la tenuta dei registri, la funzionalità dell’installato abbattitore di fuliggine ed odori; in particolare, quanto alla eventuale fuoriuscita di fumi, questa sarebbe stata verificata solo all’interno della sala di somministrazione ove è esercitata la pizzeria, mentre nessuna verifica sarebbe stata condotta in merito alle emissioni in atmosfera.</h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di -OMISSIS- e la controintressata, -OMISSIS-, comproprietaria del predetto immobile sito al piano terra e adibito a pizzeria. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>Il ricorso merita accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>Il provvedimento di inibizione all’uso del forno a legna è stato adottato dal Comune di -OMISSIS- su impulso della competente A.S.P., che, con nota prot. n. -OMISSIS-, (menzionata nell’ordinanza n. -OMISSIS-) aveva invitato l’ente locale ad adottare <corsivo>“i necessari provvedimenti di competenza”</corsivo>.</h:div><h:div>Stando a quanto risulta dalla motivazione di tale ordinanza (n. -OMISSIS-), il Comune ha poi adottato il provvedimento inibitorio sulla base di un’istruttoria autonomamente condotta (cui l’A.S.P. è rimasta estranea) e fondata unicamente sul rilievo che la violazione delle distanze minime previste dall’art. 25 del r.e.c. per la realizzazione delle canne fumarie fondava una presunzione di pericolosità dell’impianto in questione, dovendosi ritenere che le distanze minime siano prescritte anche a tutela della salute pubblica (in questo senso la motivazione del provvedimento inibitorio).</h:div><h:div>Il successivo provvedimento di revoca dell’ordinanza n. -OMISSIS- – della cui legittimità in questa sede si discute – è stato adottato sulla base delle risultanze del sopralluogo compiuto da funzionari dell’A.S.P. in data 25 gennaio 2023.</h:div><h:div>Orbene, deve rilevarsi, per un verso, come tali risultanze nulla abbiano a che vedere con l’altezza della canna fumaria a servizio del forno a legna <corsivo>de quo</corsivo>, altezza che, alla data dell’adozione dell’impugnato provvedimento di revoca, era rimasta immutata.</h:div><h:div>Per altro verso, come correttamente è stato rilevato in ricorso, il sopralluogo in questione ha avuto luogo solo all’interno dei locali adibiti a pizzeria ed ha avuto ad oggetto il funzionamento del forno (avuto riguardo all’assenza di fuoriuscite di fumi), il frigorifero, gli alimenti, oltre ad una serie di documenti (registro monitoraggio infestanti, registro verifiche giornaliere, s.c.i.a., dichiarazione di montaggio dell’abbattitore di fuliggine, etc.): si tratta, dunque, di elementi del tutto eterogenei rispetto a quelli posti a base del provvedimento di revoca precedentemente adottato e che, pertanto, non potevano ragionevolmente giustificarne la rimozione.</h:div><h:div>Pertanto, in disparte le perplessità relative ad una revoca adottata dal dirigente <corsivo>“per quanto di sua competenza”</corsivo>, il collegio condivide le censure di eccesso di potere per illogicità e difetto dei presupposti denunciate dalla ricorrente.</h:div><h:div>Non conduce a diverse conclusioni il rilievo, mosso dalla controinteressata, relativo ad un presunto controllo, in sede di sopralluogo, dell’abbattitore di fuliggine, che avrebbe giustificato la revoca dell’inibitoria all’uso del forno; in disparte la circostanza che si è trattato di una verifica dei soli documenti relativi all’installazione della detta strumentazione, va rilevato che l’inibitoria non era stata adottata in ragione di fumi eccessivi o dell’assenza di un abbattitore, ma, come si è già detto, per la violazione dell’art. 25 r.e.c.</h:div><h:div>Infine, è infondata l’eccezione mossa dal Comune, relativa all’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del verbale di sopralluogo, quale atto immediatamente lesivo, trattandosi, all’evidenza, di atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva degli interessi della ricorrente.</h:div><h:div>In conclusione, l’impugnato provvedimento è illegittimo e merita annullamento.</h:div><h:div>Resta fermo che la sig.ra-OMISSIS- in epoca successiva all’adozione della menzionata ordinanza di revoca, ha provveduto all’adeguamento dell’altezza della canna fumaria alle previsioni del regolamento edilizio (in questo senso, il verbale del 28 agosto 2023 redatto da tecnici comunali).</h:div><h:div>I presupposti posti a base dell’ordinanza con cui è stato inibito l’uso del forno a legna, dunque, sono poi effettivamente venuti meno. Da tale circostanza, evidentemente, non discende l’automatico venir meno dell’efficacia dell’inibitoria di cui si discute, che tuttavia ben potrà (stavolta legittimamente) essere revocata dal Comune in autotutela. </h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.</h:div><h:div>Condanna il Comune di -OMISSIS- alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori.</h:div><h:div>Compensa le spese nei rapporti tra le altre parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Bonsignore Genoveffa</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>