<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20230066120230524111006914" id="20230066120230524111006914" modello="4" modifica="24/05/2023 11:13:45" pdf="0" ricorrente="Giuseppe Barsalona" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00661"/><fascicolo anno="2023" n="00262"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230066120230524111006914.xml</file><wordfile>20230066120230524111006914.docm</wordfile><ricorso NRG="202300661">202300661\202300661.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 2\2023\202300661\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Federica Cabrini</firma><data>24/05/2023 11:13:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Federica Cabrini</firma><data>24/05/2023 11:12:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/05/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Federica Cabrini,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Primo Referendario</h:div><h:div>Fabrizio Giallombardo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:</h:div><h:div>- della determinazione -OMISSIS-del 23 marzo 2023 della Prefettura di Trapani;</h:div><h:div>- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 661 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell'Interno (Prefettura di Trapani), in persona del Ministro pro tempore e l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana (Servizio provinciale della motorizzazione civile di Trapani), in persona dell’Assessore pro tempore;</h:div><h:div>entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Vista l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 il Presidente dott.ssa Federica Cabrini;</h:div><h:div>Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 c.p.a.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che, all’esito del sommario esame che connota la presente fase, l’istanza cautelare di parte ricorrente può trovare accoglimento tramite il riesame dell’istanza per cui è controversia da parte dell’Amministrazione dell’interno, che tenga conto della necessità, pur nell’ambito dell’ampia discrezionalità che ne connota l’attività in questo peculiare settore, di dedurre in maniera adeguata e puntuale in merito alla persistenza o meno, a oggi, delle ragioni di pericolosità che hanno imposto, a suo tempo, la revoca della patente di guida al ricorrente, tenendo altresì conto delle doglianze espresse con il presente ricorso, tanto con riguardo alle esigenze lavorative del ricorrente, quanto con riguardo alla necessità di occuparti personalmente, e non per interposta persona, delle necessità dei figli minori;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto:</h:div><h:div>- di assegnare all’Amministrazione dell’interno il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere nuovamente sull’istanza di parte ricorrente, con le specificazioni di cui sopra;</h:div><h:div>- di compensare le spese della presente fase cautelare, tenuto conto della peculiare connotazione della presente fase di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):</h:div><h:div>- accoglie la domanda cautelare al solo fine del riesame del provvedimento impugnato, da svolgersi nei termini e secondo le modalità di cui in motivazione;</h:div><h:div>- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2023 davanti alla competente IV Sezione interna;</h:div><h:div>- compensa le spese della fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Visto il d.p. n. 74/2022, manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo al Presidente del T.a.r. per il passaggio alla sez. IV.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Federica Cabrini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>