<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230057820231204085358290" descrizione="procedura selettiva ricercatore universitario - chirurgia generale - rigetto" gruppo="20230057820231204085358290" modifica="06/12/2023 09:46:14" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Salvatore Buscemi" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00578"/><fascicolo anno="2023" n="03668"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230057820231204085358290.xml</file><wordfile>20230057820231204085358290.docm</wordfile><ricorso NRG="202300578">202300578\202300578.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Girardi</firma><data>06/12/2023 09:46:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Girardi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>− del Decreto rettorale n. 1123 del 17.02.2023, di approvazione della graduatoria e degli atti della procedura concorsuale per la “copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell'art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 – S.C. 06/C1 – “Chirurgia Generale” - S.S.D. MED/18 – “Chirurgia Generale” – Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche - D.R. n. 1101 del 08/03/2022 - - G.U.R.I. n. 27 del 05/04/2022”;</h:div><h:div>− della relazione finale e dei verbali (n. 1 del 23.11.2022, n. 2 del 12 gennaio 2023, n. 3 del 13.01.2023 e n. 4 del 8.02.2023) relativi alle sedute della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, ivi inclusi i criteri di valutazione dei titoli dei candidati definiti dalla Commissione di concorso;</h:div><h:div>− del Decreto rettorale n. 4049 del 16.09.2022, di nomina della Commissione d'esame;</h:div><h:div>- del Decreto rettorale n. 1101 del 08.03.2022 con cui l'Università degli studi di Palermo bandiva una procedura concorsuale per la “copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell'art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 – S.C. 06/C1 – “Chirurgia Generale” - S.S.D. MED/18 – “Chirurgia Generale” – Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche - D.R. n. 1101 del 08/03/2022 - - G.U.R.I. n. 27 del 05/04/2022”;</h:div><h:div>− di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 578 del 2023, proposto da Salvatore Buscemi, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Palermo, via G. Oberdan n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Paola Di Gregoli e Luca Vazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Commissione Giudicatrice della Procedura Selettiva Finalizzata Alla Copertura di n. 1 Posto di Ricercatore, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Francesco Ferrara, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore ed Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e del dott. Francesco Ferrara;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 S.C. 06/C1 Chirurgia Speciale SSD Med/18 – Chirurgia Generale – Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche – DR n. 1101 dell’8 marzo 2022. </h:div><h:div>Con il D.R. n. 4049 del 16 settembre 2022 veniva nominata la Commissione giudicatrice della citata procedura che risultava composta da: Prof. Isidoro Di Carlo ordinario c/o l’Università degli Studi di Catania, Prof. Marco Caricato ordinario c/o l’Università “CAMPUS Biomedico” di Roma e Prof. Franco De Cian ordinario c/o l’Università degli Studi di Genova. </h:div><h:div>La Commissione, riunitasi per la prima volta il 23 novembre 2022, procedeva fissando i criteri di valutazione, stabilendo il calendario per lo svolgimento dei lavori della stessa nonché per lo svolgimento della prova orale (lingua straniera) e, contestualmente, della discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati (verbale n. 1). </h:div><h:div>Con nota n. 140504 del 6 dicembre 2023 sono stati comunicati i nominativi di 6 candidati, anche se, da un successivo controllo delle domande di partecipazione sarebbe emerso che, per mero errore, non era stato comunicato il nominativo di un ulteriore candidato.  </h:div><h:div>Pertanto, la Commissione, nel verbale n. 2 relativo alla riunione svoltasi in data 12 gennaio 2023, decideva di ammettere tutti e sette i candidati partecipanti alle successive prove. </h:div><h:div>Seguiva l'esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dagli stessi. </h:div><h:div>In data 13 gennaio 2023, la Commissione si riuniva per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei singoli candidati nonché alla contestuale prova orale redigendo il verbale n. 3. </h:div><h:div>Alla citata prova si presentavano soltanto 3 candidati.  </h:div><h:div>A seguire la Commissione predisponeva la relazione finale con l’indicazione di tutti lavori svolti dalla stessa con le relative date. </h:div><h:div>Con il D.R. n. 1123 del 17 febbraio 2023 venivano infine approvati gli atti e veniva dichiarato vincitore il controinteressato, dott. Ferrara. </h:div><h:div>Successivamente, il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, con delibera n. 08/24 del 27 marzo 2023, approvava la proposta di chiamata del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche del dott. Francesco Ferrara a decorrere dal 3 aprile 2023. </h:div><h:div>Nel corso della seduta dello scorso 11 maggio, il Consiglio di Amministrazione di Ateneo autorizzava il differimento richiesto dal controinteressato, il quale prendeva effettivamente servizio in Ateneo il 1° settembre 2023. </h:div><h:div>Parte ricorrente ritiene illegittimi gli atti della procedura da cui il presente ricorso supportato da quattro motivi con cui lamenta che: </h:div><h:div>a) uno dei commissari avrebbe violato l’obbligo di astensione valutando una pubblicazione di cui è coautore;  </h:div><h:div>b) la valutazione difetterebbe di un giudizio motivato e comparativo; </h:div><h:div>c) vi sarebbero gravi e numerosi profili di illegittimità nella parte relativa alla valutazione dei titoli;  </h:div><h:div>d) parimenti gravi profili di illegittimità sarebbero presenti in relazione alla valutazione delle pubblicazioni. </h:div><h:div>Resistono in giudizio sia l’Università degli Studi di Palermo sia il controinteressato, dott. Ferrara, che hanno chiesto il rigetto del ricorso salvo l’esame in rito di alcune eccezioni preliminari. </h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 23 maggio 2023, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare. </h:div><h:div>In vista dell’odierna udienza pubblica le parti hanno scambiato memorie di replica, oltre a depositare ulteriore documentazione. </h:div><h:div>All’udienza pubblica del 5 dicembre 2023 la causa è stata posta in decisione</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L'infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall’esame dell’eccezioni di inammissibilità del ricorso per come sollevate dalle parti resistenti. </h:div><h:div>2. Con la prima censura il dott. Buscemi lamenta l’illegittimità della composizione della commissione esaminatrice, in quanto il Prof. Di Carlo si troverebbe in una situazione di incompatibilità avendo lo stesso intrattenuto frequenti rapporti scientifici con il controinteressato. Il ricorrente evidenzia, infatti, che il Prof. Di Carlo risulta essere coautore di tre delle pubblicazioni del Dott. Ferrara e una di queste è stata proprio oggetto di valutazione da parte della Commissione. </h:div><h:div>2.1. Nel prendere atto che il ricorrente non ha comunque presentato istanza di ricusazione del commissario suddetto nei termini previsti dall’art. 6, comma 4, del bando di concorso, ai fini del rigetto della censura il Collegio fa proprio il costante indirizzo giurisprudenziale in materia per cui, nell'ambito delle procedure concorsuali per la copertura delle funzioni di ricercatore universitario, i rapporti tra commissario e candidato determinano incompatibilità solo laddove la comunanza di interessi economici e di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato venga motivata dalla conoscenza personale, mentre risultano irrilevanti rapporti di collaborazione scientifica come la pubblicazione in comune di opere. Infatti, non comporta l'obbligo di astensione da componente di una Commissione giudicatrice di concorso a posti di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondente alle esigenze dell'approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti; per regola, dunque, l'esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento (di recente, TAR Palermo, sez. I, 24/11/2023, n. 3527, T.A.R., Bologna, sez. I, 03/06/2021, n. 546). </h:div><h:div>Ciò detto, a fronte di una poco analitica contestazione circa l’esistenza di un vero e proprio <corsivo>“sodalizio professionale”</corsivo> tra il commissario ed il controinteressato, la replica dell’Università risulta puntuale perché ancorata maggiormente alla realtà dei fatti. </h:div><h:div>Infatti, rispetto all’unica pubblicazione sottoposta a valutazione dove è rinvenibile la collaborazione professionale tra il Prof. Di Carlo ed il controinteressato, si riscontra pure l'apporto alla stessa pubblicazione di numerosi ricercatori appartenenti ad istituzioni diverse, e correttamente l’Università evidenzia l’alto valore scientifico della pubblicazione, avendo la stessa ottenuto 112 citazioni da altri autori.  </h:div><h:div>Il rapporto di collaborazione intellettuale non sembra affatto assumere i caratteri della sistematicità, stabilità, continuatività ed intensità, tali da poter dar luogo ad un sodalizio professionale. </h:div><h:div>Si noti poi come parte ricorrente nulla obietti in ordine alla replica del controinteressato che evidenzia che <corsivo>“anche il Buscemi ha in comune con il Prof. Isidoro Di Carlo alcune pubblicazioni e tra queste: 1)- “Surgeons’ perspectives on artificial intelligence to support clinical decision-making in trauma and emergency contexts: result from an international survey” (doc. n. 7); 2)- “Diversity and ethics in trauma and acute care surgery teams: results from an international survey” (doc. n. 8); 3)- “Team dynamics in emergency surgery teams: results from a first international survey”.</corsivo> Ciò a maggiore conferma del fatto che la comunità scientifica, in settori come quello oggetto di esame, si compone di un numero ristretto di collaboratori, da cui l’inevitabile rapporto di colleganza professionale tra gli stessi. </h:div><h:div>3. Attraverso il secondo motivo, il dott. Buscemi lamenta che la Commissione avrebbe omesso di compiere il motivato giudizio analitico comparativo sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati, che invece sarebbe imperativamente prescritto dal quadro normativo di riferimento. </h:div><h:div>In particolare, l’esame dei titoli e delle pubblicazioni non si è concluso con un motivato giudizio su tali elementi di valutazione presi in considerazione ai fini della selezione, ma la Commissione, nel corso della terza seduta, si sarebbe limitata a compilare alcune tabelle in cui ha inserito per ciascun candidato il solo punteggio numerico attribuibile per ciascuno dei titoli e per ciascuna pubblicazione di cui sono titolari i candidati. </h:div><h:div>3.1. La censura va disattesa per diverse ragioni. </h:div><h:div>Primariamente, è pacifico in giurisprudenza che la valutazione mediante l’attribuzione del solo punteggio numerico, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione essendo in tal modo permesso ricostruire <corsivo>ab externo</corsivo> la motivazione del giudizio, consente di adempiere agli oneri di motivazione analitica delle scelte tecniche operate dalla Commissione, garantendo per ciascun titolo valutabile l’attribuzione di un giudizio da parte della Commissione (di recente, T.A.R. Roma, sez. III, 14/06/2023, n.10244). </h:div><h:div>Così come, come condivisibilmente evidenziato dalla Difesa dell’Ateneo, il voto numerico soddisfa la prescrizione del bando relativa alla comparazione tra i candidati poiché consente di appurare con precisione in quali ambiti il curriculum del controinteressato sia stato preferito rispetto al profilo del ricorrente. </h:div><h:div>L’art. 24, comma 2, lett. c) l. 240/2010, infatti, non fa alcun cenno a che il giudizio avvenga sulla base di una motivazione discorsiva invece che meramente numerica.</h:div><h:div>Peraltro, in parte qua, la censura appare effettivamente pretestuosa, come eccepito dal dott. Ferrara, in quanto la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, è contemplata dalla norma ora richiamata al solo scopo di selezionare i candidati da ammettere alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della loro produzione scientifica. Invece, non si doveva procedere con tale fase preliminare, come nel caso di specie, ove il numero dei candidati ammessi alla discussione fosse pari o inferiore a 6. </h:div><h:div>A ciò si aggiunga che la doglianza può avere un senso solo ove proposta da un candidato che, a differenza del dott. Buscemi, non è stato ammesso alla discussione pubblica con la Commissione. </h:div><h:div>Consegue da ciò il rigetto della stessa. </h:div><h:div>3.2. Di nessun pregio poi l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente rileva che il verbale n. 3 della Commissione non conterrebbe alcuna traccia dell’espletamento della discussione orale prevista dall’art. 7, comma 5, del bando. </h:div><h:div>In realtà, il verbale suddetto, a pagina 1, riporta che la Commissione si era riunita <corsivo>“per procedere alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni dei singoli candidati, nonché alla contestuale prova orale (lingua straniera). […] Viene chiamato per la discussione il candidato Dott. Salvatore Buscemi. A conclusione, la Commissione procede alla prova orale concernente il grado di conoscenza della lingua straniera. […] Al termine della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni nonché della prova orale la Commissione, sulla base dei criteri fissati nel verbale 1, procede alla valutazione”.</corsivo>
			</h:div><h:div>Dal chiaro tenore letterale del verbale emerge l’inconsistenza della censura. </h:div><h:div>4. Con il terzo ordine di motivi di ricorso, il dott. Buscemi censura la valutazione dei titoli svolta dalla Commissione attraverso un’analitica disamina dei parametri di valutazione adottati e dei giudizi offerti. </h:div><h:div>4.1. In disparte la circostanza evidenziata dalle parti resistenti che in più momenti il ricorrente tenta inammissibilmente di sottoporre una versione alternativa dei titoli valutabili e del modus in concreto di procedere a tale valutazione da parte della Commissione, il Collegio deve rammentare altresì che tale sostituzione non è consentita nemmeno al Giudice amministrativo, in quanto tali valutazioni costituiscono espressione dell’esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, solo quando viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza da parte della Commissione, circostanza non riscontrata nel caso che ci occupa (di recente, Consiglio di Stato sez. VII, 07/07/2023, n. 6703). </h:div><h:div>Ad ogni modo la censura non convince nel suo complesso per le ragioni che seguono. </h:div><h:div>4.2. In ordine all’asserita illegittima mancata formulazione di un giudizio motivato sui titoli, si rimanda a quanto precisato al punto 3.1. </h:div><h:div>4.3. Come detto, poi, il ricorrente contesta il peso in termini di punteggio attribuito dalla Commissione alle attività didattiche svolte dai candidati, oltre al punteggio in concreto poi attribuito (es. dal ricorso <corsivo>“Malgrado ciò, la Commissione del tutto inspiegabilmente non attribuisce alcuna rilevanza a tale profilo, ove si consideri che nel Verbale n. 1 l’attività didattica è, fra i tanti, il titolo che assume minore importanza in assoluto”</corsivo>). </h:div><h:div>4.3.1. Ai fini del rigetto della censura, deve evidenziarsi che il bando prevedeva solo la valutazione dell’attività didattica senza altre indicazioni, pertanto la Commissione legittimamente si è limitata, nel verbale 1, all’attribuzione sino ad un punto per l’attività didattica svolta concorrenti. </h:div><h:div>Inoltre, la decisione della Commissione non appare affatto illogica ove si consideri che la procedura di concorso in parola è finalizzata alla selezione di un ricercatore il cui profilo professionale è soltanto in parte interessato dallo svolgimento delle attività didattiche. </h:div><h:div>4.3.2. Ancora, il dott. Buscemi ritiene che la Commissione avrebbe illegittimamente attribuito il massimo punteggio, ossia 1 punto, sia allo stesso ricorrente che all’odierno controinteressato, nonostante le esperienze vantate in relazione a tale profilo dai due candidati fossero diverse. </h:div><h:div>4.3.3. Anche tale censura va disattesa. </h:div><h:div>In specie, avendo il ricorrente ottenuto il massimo del punteggio per tale voce non si indugia sull’operato della Commissione <corsivo>in parte qua</corsivo>, mentre si osserva come non appare affatto irragionevole, poiché conforme ai criteri prefissati, la valutazione della Commissione nella parte in cui ha attribuito al dott. Ferrara lo stesso punteggio per l’attività di tutoraggio svolta nell’ambito dei relativi corsi Universitari, svolti in forza di incarichi conferitigli, per 4 semestri, dai titolari di cattedra degli specifici insegnamenti coinvolti. L’attività di tutoraggio, infatti, è riconducibile all’attività didattica ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 382/1980 che ricomprende tra le attività didattiche, oltre allo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, anche <corsivo>“lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze”. </corsivo></h:div><h:div>4.4. Così come appare corretta la decisione della Commissione di non ritenere valutabile in favore del dott. Buscemi il <corsivo>“contratto per ricercatore TD di tipo A”</corsivo>, valido dal 23 marzo 2020 al 23 marzo 2023, poiché alla data di presentazione della domanda (5 maggio 2022) questo era ancora soltanto in corso, e quindi non ultimato. Trattasi, all’evidenza, di un titolo non ancora conseguito e quindi non valutabile. </h:div><h:div>4.5. Con altra censura il ricorrente ritiene illegittimo il verbale n. 1 nella parte in cui stabilisce che sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 7 punti per <corsivo>“documentata attività in campo clinico, con particolare rilevanza all’attività di primo operatore”</corsivo>, senza però indicare i diversi <corsivo>range</corsivo> di valutazione, ossia le soglie attraverso cui tale punteggio sarà distribuito. </h:div><h:div>4.5.1. La doglianza deborda in valutazioni che competono alla sola Commissione d’esame in ragione del fatto che, come evidenziato dalla Difesa dell’Università, non sussistono criteri univoci formali o standard ufficiali per la valutazione dell’attività chirurgica, attesa la diversità di ogni singolo intervento, in relazione all’apporto del singolo operatore e alla specializzazione della struttura in cui l’intervento è svolto.  </h:div><h:div>Peraltro, la valutazione offerta dalla Commissione, composta da medici esperti nel settore, è che nessuno dei candidati ha in realtà mostrato un’autonomia chirurgica di rilievo, essendo alquanto scontato tale giudizio in una selezione per ricercatore universitario (punteggio dott. Buscemi 1,7; punteggio dott. Ferrara 1,5; punteggio altro candidato 1,3 su un massimo di 7 punti). </h:div><h:div>4.6. Il ricorrente poi ritiene che illegittimamente la Commissione d’esame, all’interno del Verbale n. 1 al punto e), ha stabilito di non attribuire alcun punteggio in relazione all’attività progettuale svolta dai candidati, assumendo, a suo dire erroneamente, che tale attività progettuale <corsivo>“non è prevista dal settore concorsuale”</corsivo>. </h:div><h:div>4.6.1. In via preliminare deve essere precisato che il bando, all’art. 8, secondo capoverso, lett. e), ha previsto tra i titoli valutabili la realizzazione di attività progettuale <corsivo>“relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista”.</corsivo>
			</h:div><h:div>La Commissione non ha contemplato tra i titoli valutabili l’attività progettuale in quanto l’ha ritenuta estranea al settore concorsuale 06/C1. </h:div><h:div>Ora, ad un attento esame della norma del bando, e dell’art. 2 del D.M. 243/11 a cui essa fa riferimento, non viene in alcun modo specificato quali siano i settori concorsuali dove l’attività progettuale è prevista. Ragione per cui la decisione della Commissione non si pone obiettivamente in contrasto con alcuna norma del bando o di settore, anzi sembra coerente con quanto si legge nell’art. 1 dello stesso bando dove sono elencate le singole procedure in cui, in relazione alla settore concorsuale 06/c1 - chirurgia generale, non viene specificato alcunché circa la rilevanza dell’attività progettuale nel settore 06/C1. </h:div><h:div>Per le ragioni esposte, la censura va disattesa in quanto non può dirsi arbitraria la decisione della Commissione di non ritenere il settore d’esame tra quelli tipici in cui si svolge un’attività progettuale, in mancanza di una norma chiara sul punto. </h:div><h:div>4.7. In relazione al criterio di valutazione f) <corsivo>“Attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”</corsivo>, il ricorrente lamenta la non sufficiente valutazione delle attività riconducibili alla sua partecipazione al gruppo di ricerca denominato RACOMERC, oltre che l’erronea valutazione delle esperienze presentate dal dott. Ferrara. </h:div><h:div>4.7.1. A confutazione del primo rilievo, lo scarso punteggio conseguito dal ricorrente potrebbe effettivamente essere il frutto, come afferma l’Università nelle proprie difese, di una non corretta e/o esaustiva descrizione dell’attività, dei partecipanti alla ricerca, degli eventuali <corsivo>output</corsivo> oltre che della correlazione tra la pubblicazione citata dal ricorrente ed il gruppo di ricerca. Nessuna replica poi offre il ricorrente alla circostanza evidenziata sempre dall’Università per cui: <corsivo>“Anche consultando la banca dati clinicaltrials.gov mediante la ricerca del codice indicato dal ricorrente, non si evincono ulteriori elementi, in quanto emerge la sola partecipazione dell’Università di Palermo sotto la responsabilità del Prof. Agrusa”. </corsivo></h:div><h:div>Per quanto attiene alle contestazioni circa la valutazione data a tale voce per l’attività del controinteressato, il Collegio può solo confermare che il dott. Ferrara documenta la partecipazione a numerosi gruppi di ricerca, sia nazionali che internazionali, dal che la non irragionevolezza della decisione della Commissione di attribuirgli 5 punti per tale voce alla luce della descrizione del criterio in parola in seno al verbale n. 1: “<corsivo>fino ad un massimo di punti 5 così suddivisi:  2,5 punti per ogni organizzazione o coordinamento di gruppo di ricerca internazionale; 2 punti per ogni organizzazione o coordinamento di gruppo di ricerca nazionale; 0,5 punti per ogni partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali”. </corsivo></h:div><h:div>4.8. Ancora, il ricorrente ritiene che la Commissione d’esame avrebbe inspiegabilmente attribuito al dott. Ferrara 2 punti in relazione all’attività di relatore in occasione di congressi. Nella specie, il controinteressato non avrebbe indicato in maniera chiara quali sarebbero i congressi a cui ha partecipato né avrebbe documentato il suo apporto, omettendo di rendere informazioni chiare ed inequivoche. </h:div><h:div>4.8.1. Ancora una volta il ricorrente tenta di sostituirsi al giudizio della Commissione omettendo di specificare che il controinteressato ha elencato i congressi e convegni cui ha preso parte sia nella veste di <corsivo>“relatore invitato”</corsivo> (n. 17), oltre a quelli, tra cui alcuni internazionali, nei quali ha svolto il ruolo di <corsivo>“presentatore di abstract selezionati dagli organizzatori”</corsivo> (n. 10). </h:div><h:div>Peraltro, il controinteressato nel proprio curriculum elenca circa 60 <corsivo>abstract</corsivo> congressuali, da pag. 19 a 23, a fronte dei soli 7 del ricorrente (a cui è stato garantito un punteggio totale di 1,4). Già il dato numerico che si evince dal curriculum del controinteressato può ben giustificare lo scarto di punteggio per questa voce tra i due contendenti, da cui il rigetto della censura anche in parte qua. </h:div><h:div>La Commissione per tale voce, infatti, aveva previsto i seguenti punteggi: <corsivo>“relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali - fino ad un massimo di punti 2 così suddivisi: un punto per relatore invitato a congressi organizzati da società scientifiche internazionali; 0,5 punti per relatore invitato a congressi nazionali organizzati da società scientifiche nazionali; 0,2 punti per ogni abstract selezionato per presentazione orale a congressi nazionali o internazionali organizzati da società scientifiche nazionali o internazionali”. </corsivo></h:div><h:div>4.9. Il ricorrente contesta la valutazione resa dalla Commissione in relazione alla voce del punteggio <corsivo>“premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca”. </corsivo></h:div><h:div>In particolare, al ricorrente sono stati attribuiti 0,10 punti in relazione al <corsivo>“premio Ruggeri”</corsivo>, mentre al controinteressato sono stati attribuiti 0,25 per il premio <corsivo>“E.s.s.o. 2016”</corsivo>. </h:div><h:div>Anche in questo caso, si deve dare atto che la Commissione si è limitata ad applicare i criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 per cui:<corsivo> “premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca - fino ad un massimo di punti 0,5 così suddivisi: 0,25 punti per riconoscimenti o premi internazionali 0,10 punti per riconoscimenti o premi nazionali”.</corsivo> Pertanto, la Commissione ha ritenuto di conferire, non irragionevolmente, il massimo del punteggio per il premio rilasciato al dott. Ferrara dalla società scientifica internazionale European Society of Surgical Oncology nel 2016, quale riconoscimento internazionale. Ogni valutazione di merito ovviamente esorbita dal giudizio dell’odierno Tribunale. </h:div><h:div>4.10. Infine, per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui alla lett. j), la Commissione avrebbe attribuito fino ad un massimo di due punti per la <corsivo>“European Board of Surgery Qualification”</corsivo> e 0,5 punti <corsivo>“per ogni diverso tipo di diploma riconosciuto da autorevoli Board internazionali”.  </corsivo></h:div><h:div>Malgrado tale chiara ed inequivoca previsione, a dire del ricorrente, la Commissione non ha attribuito al dott. Buscemi il punteggio effettivamente spettante. </h:div><h:div>4.10.1. Ancora una volta appare corretto l’operato della Commissione che non ha riconosciuto il punteggio sperato dal ricorrente per il diploma rilasciato dalla <corsivo>Italian group of Minimally Invasive Liver Surgery</corsivo>, che non è un <corsivo>board </corsivo>internazionale ma una società scientifica italiana. </h:div><h:div>A tale replica dell’Università, il ricorrente obietta che invece trattasi di un titolo rilasciato da un <corsivo>board</corsivo> internazionale e per tale ragione andava comunque valutato. </h:div><h:div>In realtà, l’affermazione del ricorrente resta indimostrata in quanto il titolo depositato in atto nulla dice in proposito, mentre si apprende dal sito web dell’Associazione I Go MILS (<corsivo>Italian Group of Minimally Invasive Liver Surgery - www.igomils-webschool.org</corsivo>) che trattasi in effetti di istituzione a carattere nazionale (<corsivo>“L’Associazione I Go MIL istituisce, sotto gli auspici del Capitolo Italiano della International Hepato Pancreato Biliary Association (IHPBA) e nell’ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo della chirurgia mini-invasiva del fegato (MILS - Minimally Invasive Liver Surgery) in Italia, una Scuola di formazione specificamente dedicata alla MILS”</corsivo>). </h:div><h:div>5. Con il quarto motivo di ricorso, poi, il dott. Buscemi ha contestato nel merito la valutazione delle pubblicazioni scientifiche. </h:div><h:div>5.1. Con una prima censura il ricorrente contesta la valutazione da parte della Commissione di tre capitoli di monografie prodotte dal controinteressato (numeri 18, 19 e 20). In particolare, il ricorrente non condivide l’attribuzione di un punteggio in relazione ai criteri di congruità e apporto individuale, in quanto tali pubblicazioni non avrebbero <corsivo>“alcuna valenza all’interno della comunità scientifica”</corsivo> e come tali <corsivo>in toto</corsivo> non valutabili. </h:div><h:div>5.1.1. In realtà, la Commissione valuta con il punteggio di zero le pubblicazioni in parola per i parametri originalità, innovazione, rigore metodologico, collocazione editoriale e continuità temporale, per poi attribuire un punteggio per le altre voci, ritenuta comunque la congruità con il settore scientifico disciplinare delle opere e constatato l’apporto individuale del controinteressato. Contrariamente all’assunto del ricorrente, quindi, le pubblicazioni sono esistenti e astrattamente valutabili in tutte le voci individuate dalla Commissione. Peraltro, proprio la documentazione da ultimo versata in atti dal ricorrente (schermata del sito pica.cineca), conferma che la comunità scientifica attribuisce un valore al capitolo di monografia, seppure diverso da quello di una monografia tradizionale. </h:div><h:div>Ora, se è vero che la stessa Commissione riconosce la valenza nulla delle pubblicazioni in parola per alcune parametri, per le due voci contestate, congruità e apporto individuale, appare logica la decisione di garantire un punteggio in quanto, non solo è confermato che il controinteressato ne è l’autore, ma nemmeno il ricorrente contesta la congruità con il settore concorsuale delle monografie in parola, dilungandosi per contro su una asserita inesistenza della pubblicazione solo perché trattasi di monografie pubblicate <corsivo>“senza alcuna revisione, senza alcun esame preventivo da parte di alcun comitato scientifico di alcuna rivista”. </corsivo></h:div><h:div>5.2. Sarebbe ancora illegittimo il verbale n. 1, ed i provvedimenti conseguenziali, nella parte in cui attribuiscono un peso nullo al criterio di valutazione della collocazione editoriale della rivista. </h:div><h:div>Nel verbale n. 1 la Commissione stabilisce che: al criterio di cui alla lett. a) (originalità, innovatività, rigore metodologico) è attribuito un peso di 1,6 punti; al criterio di cui al punto b) (congruenza) 0,8; al criterio di cui alla lett. d (apporto individuale) 0,7 punti; al criterio della consistenza complessiva 2 punti. A suo dire, tutti i criteri sopra elencati finiscono per assumere un peso notevole nella valutazione dei candidati, mentre l’unico criterio a cui invece è attribuito un peso del tutto inconsistente sarebbe proprio quello della collocazione editoriale delle riviste, che può fruttare al candidato un massimo di soli 0.30 punti, e dunque un punteggio talmente basso da vanificare del tutto l’incidenza di tale voce di valutazione. </h:div><h:div>5.2.1. La censura, oltre che palesemente inammissibile perché mira a sostituire al giudizio della Commissione una valutazione tutta personale del ricorrente sul <corsivo>quomodo</corsivo> della determinazione relativa ai criteri di valutazione, è anche infondata nel merito. </h:div><h:div>La decisione della Commissione di contenere il punteggio relativo alla collocazione editoriale delle riviste non appare illogica essendo stato osservato da recente giurisprudenza, che qui si condivide, che: <corsivo>“La tratteggiata opzione, prodotto di un'interpretazione dogmatica, a parere del Collegio collima anche con un ordinamento su base logica dei due criteri, apparendo infatti anche più ragionevole accordare prevalenza, ai fini della ricognizione della bontà e del pregio di uno scritto, alla qualità intrinseca di esso, desunta e valutata, come vuole il disposto dell'art. 4, lett. c., da ingredienti di contenuto del lavoro stesso, idonei al meglio a farla emergere (quali l'originalità, l'innovatività, il rigore metodologico), piuttosto che al criterio della collocazione editoriale; la quale è un requisito estrinseco, se non esteriore e formale, di una pubblicazione e può dipendere da fattori esterni, talora eterogenei rispetto alla qualità intrinseca di uno scritto”</corsivo> (cfr. T.A.R. Roma, sez. III, 19/06/2020, n. 6796). </h:div><h:div>5.3. In ordine poi alla valutazione sulla continuità e la consistenza complessiva della produzione scientifica, il ricorrente ritiene inspiegabile la decisione della Commissione di attribuire sia al dott. Buscemi che al dott. Ferrara lo stesso punteggio. </h:div><h:div>Il ricorrente ritiene anche erroneo il verbale n. 1 nella parte in cui non diversifica la continuità temporale rispetto alla consistenza complessiva, in asserita violazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. 243/2011. </h:div><h:div>Ancora, il ricorrente aggiunge che l’esposizione delle griglie di valutazione sarebbe vaga e generica poiché non sarebbe possibile comprendere di quali pubblicazioni si sia servita la Commissione ai fini della valutazione della continuità temporale. </h:div><h:div>5.3.1. La censura va disattesa in primo luogo poiché la Commissione ha individuato dei <corsivo>“range di valutazione” </corsivo>intermedi, prevedendo l’attribuzione di un diverso punteggio (a partire da punti 2 e fino a punti 0) a seconda che la consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica fosse stata apprezzata come di <corsivo>“elevato valore”</corsivo>, di <corsivo>“sufficiente valore”</corsivo> ovvero di <corsivo>“scarso valore”</corsivo>. </h:div><h:div>L’art. 3, comma 3, del citato DM 243/2011 dispone che: <corsivo>“Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa”</corsivo>. </h:div><h:div>Si ricava da quanto detto che risulta congrua la valutazione offerta dalla Commissione che ha chiaramente posto quale parametro di valutazione sia la consistenza, l’intensità che la continuità temporale della produzione scientifica, non chiedendo la norma che le valutazioni delle singole voci fosse distinta. </h:div><h:div>Come condivisibilmente sostenuto dall’Amministrazione, infatti, il parametro oggetto di contestazione è un criterio necessariamente generico e riassuntivo, atto a valutare nella sua interezza la produzione scientifica dei candidati. </h:div><h:div>Da quest’ultima osservazione discende anche la sufficienza a tale scopo delle griglie di valutazione ed il rigetto della censura. </h:div><h:div>5.4. Va disattesa anche la successiva censura relativa all’utilizzo da parte della Commissione dell’H-index avvalendosi della Banca dati Scopus. In particolare, in sede di determinazione dei criteri di valutazione, la Commissione ha stabilito che <corsivo>“ai fini delle valutazioni scientometriche, la Commissione utilizzerà il solo h-index calcolato sull’intera produzione scientifica, normalizzato per l’età accademica del/i candidato/i, avvalendosi della Banca Dati Scopus”. </corsivo></h:div><h:div>A dire del ricorrente, quindi, l’utilizzo degli indici bibliometrici non era nella disponibilità della Commissione, che al contrario era imperativamente tenuta ad applicarli tutti. </h:div><h:div>5.4.1. A parte la circostanza evidenziata dalle resistenti per cui l’art. 9, comma 5, del Bando ha previsto che <corsivo>“le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori”</corsivo>, disposizione che ricalca l’art. 3, comma 4, del DM n. 243/2011, nell’ottica quindi di garantire alle Commissioni spazi di libera decisione circa l’impiego degli indicatori ai settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la Commissione ha espressamente ritenuto, in sede di stesure dei criteri di valutazione, di limitare l’<corsivo>impact factor </corsivo>delle riviste secondo le raccomandazioni del Declaration on Research Assessment (DORA) sottoscritte dalla Commissione Europea.</h:div><h:div>Pertanto, ai fini delle valutazioni scientometriche, la Commissione ha legittimamente stabilito, in coerenza con la cornice edittale descritta, di utilizzare non tutti gli indici, ma solo un indice bibliometrico, e cioè <corsivo>“h-index” </corsivo>calcolato sull’intera produzione scientifica, normalizzato per l’età accademica del candidato, avvalendosi della banca dati SCOPUS.  </h:div><h:div>5.5. Ancora, a dire del ricorrente, la Commissione d’esame, nel deliberare di usare l’H-index normalizzato per l’età accademica, avrebbe agito in contrasto con le prescrizioni del D.M. 243/2011 e del Bando. Infatti, sia l’art. 3, comma 4, del D.M. 243/2011, sia l’art. 9, comma 5, del Bando, chiariscono che gli indici bibliometrici utilizzabili sono soltanto quelli ivi indicati, e cioè: a) numero totale delle citazioni; b) numero medio di citazioni per pubblicazione; c) <corsivo>"impact factor" </corsivo>totale; d) <corsivo>"impact factor"</corsivo> medio per pubblicazione. </h:div><h:div>Poi, alla lett. e) delle disposizioni sopra richiamate, la norma fa un’ulteriore precisazione, chiarendo che in aggiunta ai criteri sopra descritti, si potrà procedere all’utilizzo di <corsivo>“combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”. </corsivo></h:div><h:div>Ciò posto, il ricorrente precisa che, allorquando la Commissione decida di utilizzare, in aggiunta, e non in sostituzione, un’ulteriore variante o combinazione degli indici bibliometrici tassativamente indicati dalla norma, potrà farlo alla condizione che tale combinazione miri a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato.  </h:div><h:div>A questo punto, il dott. Buscemi sostiene che il criterio che deve guidare la Commissione nella scelta di tali combinazioni è il gradimento (complessivo, o medio, o per singola pubblicazione) della produzione scientifica del candidato, ciò in quanto la finalità perseguita dalla norma sarebbe quella di scegliere il candidato più maturo, ai fini della stipula del contratto finalizzato all’espletamento dell’attività di ricerca. Nel caso di specie, la Commissione ha sì utilizzato l’indice di Hirsch, ma ha poi scelto di normalizzare tale indice per l’età accademica, decisione che produce l’effetto, illegittimo a suo dire, di istituire una preferenza per il candidato più giovane e non per il più maturo (ossia quello che in assoluto risulta avere prodotto di più e che del pari risulta avere ottenuto il maggiore gradimento), come invece sarebbe prescritto dalla norma. </h:div><h:div>5.5.1. La censura, che va disattesa per le ragioni di cui al precedente punto perché fondata su una lettura non condivisibile delle disposizioni citate, (art. 3, comma 4, D.M. n. 243/2011 e art. 9 del bando), è anche fantasiosa nella parte in cui ritiene che le stesse disposizioni sottintendano un dovere della Commissione di preferire il candidato più maturo rispetto al più giovane. </h:div><h:div>Per contro, la scelta operata dalla Commissione di normalizzare il criterio all’età accademica premia il candidato che in minor tempo, e cioè in relazione alla propria anzianità accademica, ha conseguito rilevanti risultati scientifici. </h:div><h:div>Scelta che, non solo non si scontra con il dato testuale delle disposizioni richiamate, ma appare logica perché porta a preferire un candidato già produttivo nonostante la ridotta età accademica, rispetto ad un altro candidato che in un tempo più lungo ha raggiunto risultanti sostanzialmente analoghi. </h:div><h:div>5.6. Il ricorrente, con riguardo sempre all’h-index, lamenta ancora che la Commissione non lo ha calcolato espungendo una pubblicazione collettiva del dott. Ferrara con oltre mille autori, provocando una enorme distorsione dei risultati. </h:div><h:div>Infatti, a suo dire, non tenendo conto dell’apporto individuale di ciascuno degli autori, l’h-index, in assenza di opportuni correttivi, produrrebbe l’effetto di gonfiare a dismisura il valore reale dello studioso oggetto di valutazione, che trarrà profitto anche dal lavoro altrui. </h:div><h:div>La conseguenza sarebbe l’illegittimità del verbale n. 1, e della successiva valutazione, nella parte in cui non tiene in alcuna considerazione altri indici bibliometrici, applicandone solo uno (l’h-index) senza il necessario correttivo. </h:div><h:div>5.6.1. La censura si scontra nuovamente con l’evidente tentativo del ricorrente di suggerire alla Commissione il criterio corretto da applicare anche ai fini della valutazione delle pubblicazioni con più autori. Con questa ulteriore lagnanza sull’indice bibliometrico adoperato dalla Commissione, il ricorrente ritiene che questo andasse adoperato adottando un correttivo che consentisse di individuare con esattezza il reale contributo di ogni autore della pubblicazione. </h:div><h:div>A prescindere dalle inammissibili valutazioni del ricorrente sulla qualità della pubblicazione in parola e sui criteri posti dalla Commissione per valutare anche le pubblicazioni con più autori che hanno, come già chiarito, una loro logica e non si pongono in contrasto con alcuna norma, nel caso di specie, la pubblicazione contestata dal dott. Buscemi risulta aver ottenuto da sola 1021 citazioni, il che dà comunque la dimensione dell’importanza scientifica del prodotto che legittimamente poteva essere valutata dalla Commissione in quanto il controinteressato è effettivamente un coautore. </h:div><h:div>5.7. Con altre due censure, il dott. Buscemi richiama ancora il verbale n. 1 nella parte in cui la Commissione, in relazione all’h-index, afferma che <corsivo>“non essendo fattibile l’applicazione di un punteggio differenziato stante la impossibilità di determinare valori soglia ex-ante, si prevede di incorporarne le risultanze in sede di giudizio dell’eventuale valutazione comparativa in presenza di più di un candidato, oppure nel giudizio finale in presenza di un solo candidato”.  </corsivo></h:div><h:div>Il ricorrente contesta tale asserita impossibilità. </h:div><h:div>Ancora, sempre all’interno del Verbale n. 1, la Commissione, pur dichiarando di non poter procedere a tradurre gli indici bibliometrici in punteggio, afferma che ne terrà conto, comunque, attraverso un giudizio motivato in cui prendere posizione circa l’H-index. </h:div><h:div>Nonostante tale autovincolo, però, il ricorrente lamenta come la Commissione ometta di fornire qualsiasi giudizio motivato. </h:div><h:div>5.7.1. Le doglianze sono infondate, oltre che inammissibili. </h:div><h:div>Infatti, il ricorrente non chiarisce in che modo e in che misura tale differente modalità di valutazione abbia inciso sul punteggio conseguito nella procedura selettiva e se ciò gli avrebbe consentito di precedere il controinteressato in qualche modo. </h:div><h:div>Per altro, come osservato dall’Università, la Commissione dichiara sul punto, con motivazione che appare ragionevole, di incorporarne le risultanze della valutazione in relazione all’h-index in sede di giudizio comparativo ai fini della valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato, in quanto parte di essa. </h:div><h:div>Ciò detto, ad una piana lettura del verbale n. 3, all. C, si evidenzia come le risultanze dell'indicatore H-index sono state effettivamente valutate nell’ambito del giudizio reso sulla consistenza, intensità e continuità temporale della complessiva produzione scientifica del candidato, giudizio che ha portato all’attribuzione di punti 1 sia per il Buscemi che per il Ferrara, a fronte di un punteggio h-index di 16 per entrambi i candidati e di 0,88 per il dott. Buscemi e 1,6 per il dott. Ferrara con riferimento all’h-index normalizzato. </h:div><h:div>Discende da quanto detto l'inconsistenza anche della presente doglianza. </h:div><h:div>6. Con un’ultima censura il ricorrente rileva che la Commissione avrebbe illegittimamente svalutato le 20 pubblicazioni che il dott. Buscemi aveva indicato per la valutazione analitica. Nella specie, in relazione ai primi tre criteri di valutazione (originalità, innovatività e rigore metodologico, appunto), il ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio medio/basso.  </h:div><h:div>Il ricorrente precisa di essere consapevole del carattere discrezionale della valutazione della Commissione in relazione a tali tre criteri, ma comunque ritiene che la valutazione operata dalla Commissione sarebbe smentita da diversi fonti esterne riportate in ricorso. </h:div><h:div>6.1. Come lealmente ammesso dallo stesso ricorrente, la valutazione offerta dalla Commissione delle 20 pubblicazioni è a contenuto altamente discrezionale per pacifico indirizzo pretorio: <corsivo>“Anche per i titoli, al pari delle pubblicazioni, è ravvisabile un momento di valutazione rimesso alla discrezionalità tecnica della Commissione, affinché ne accerti il possesso sulla base di quanto dichiarato dal candidato”</corsivo> (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 01/06/2020, n. 5779). Come già ribadito in precedenza, l'elevato tasso di discrezionalità della valutazione dell'attività scientifica dei candidati comporta una ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo; in tali selezioni, infatti, il giudizio della Commissione giudicatrice, essendo essenzialmente un giudizio complessivo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed essendo esercizio dell'ampia sfera della discrezionalità tecnica, è censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione. </h:div><h:div>Ad ogni modo nel caso di specie, come evidenziato dal controinteressato, non si intravede il palesato difetto di logicità del giudizio della Commissione alla luce del fatto che il punteggio medio attribuito al ricorrente in relazione a due dei tre criteri citati, <corsivo>“originalità”</corsivo> (punti 8,7) e <corsivo>“rigore metodologico”</corsivo> (punti 4,1), risulti comunque superiore a quello assegnato al dott. Ferrara (rispettivamente, punti 6,8 e punti 4).</h:div><h:div>7. Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.</h:div><h:div>Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. </h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000 (duemila/00) in favore dell’Università degli Studi di Palermo ed euro 2.000 (duemila/00) in favore del controinteressato, oltre oneri come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Samuele Fodera'</h:div><h:div>Luca Girardi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>