<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="V.°" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230055920231118173258960" id="20230055920231118173258960" modello="4" modifica="23/12/2023 17:29:16" pdf="0" ricorrente="Francesco Dado" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00559"/><fascicolo anno="2023" n="03860"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230055920231118173258960.xml</file><wordfile>20230055920231118173258960.docm</wordfile><ricorso NRG="202300559">202300559\202300559.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\966 Francesco Bruno\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesco Bruno</firma><data>23/12/2023 16:20:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Guido Gabriele</firma><data>19/11/2023 18:50:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Bruno,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Guido Gabriele,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. -OMISSIS- del 23 marzo 2023 della Prefettura di Trapani;</h:div><h:div>- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 559 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ope legis</corsivo> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Valerio Villareale, 6; <corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Ufficio Motorizzazione Civile di Trapani, in persona dell’Assessore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ope legis</corsivo> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio Motorizzazione Civile di Trapani;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2023 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che:</h:div><h:div>- con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani (di seguito U.T.G.) di diniego del nulla osta finalizzato al rilascio di una nuova patente di guida, ai sensi dell’art. 120, comma 3, del d. lgs. del 18 maggio 1992, n. 285 (“<corsivo>Nuovo codice della strada</corsivo>”);</h:div><h:div>- il provvedimento impugnato è stato adottato in sede di riesercizio del potere conseguente alla sentenza della II Sezione di questo Tribunale del 16 gennaio 2023, -OMISSIS- con cui è stato annullato un precedente diniego avente il medesimo oggetto;</h:div><h:div>- in particolare, la prefata sentenza ha statuito che: “<corsivo>In altre parole, il terzo comma dell’art. 120, del d.lgs. n. 285/1992 prevede che – trascorso un determinato lasso di tempo e a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida – l’amministrazione eserciti una nuova valutazione, di carattere discrezionale, basata su un’autonoma istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta e volta a verificarne la meritevolezza con riguardo ad eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute. … Ciò posto, il ricorso va accolto stante la fondatezza dell’unico motivo articolato in relazione alla violazione dell’art. 120, co. 3, d.lgs. n. 285/1992, poiché il giudizio rimesso all’autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e non è necessariamente condizionato – come per l’ipotesi di cui al primo comma – dalla necessaria riabilitazione penale del richiedente, una volta che è decorso il triennio dalla revoca della patente</corsivo>.”;</h:div><h:div>- l’U.T.G. procedente ha pertanto richiesto al ricorrente di rappresentare le ragioni necessitanti il rilascio di una nuova patente di guida;</h:div><h:div>- all’esito, l’U.T.G. di Trapani ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 marzo 2023 in questa sede gravato con cui, dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 152/2021, ha nuovamente diniegato il nulla osta, così motivando: </h:div><h:div>“<corsivo>CONSIDERATO che dalla memoria trasmessa dal -OMISSIS-, comunque, non si evince l’impossibilità a trovare lavoro senza il titolo di guida; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO che dalla motivazione sopracitata si rileva, piuttosto, che il sig. -OMISSIS-, nonostante non fosse titolare di patente di guida, era riuscito a trovare lavoro e a mantenerlo per più di tre anni, prima di perderlo per motivazioni non riguardanti il titolo di guida ma, piuttosto per ragioni estranee allo stesso lavoratore;</corsivo>”;</h:div><h:div>- avverso il predetto provvedimento di diniego il ricorrente ha articolato le seguenti censure: “<corsivo>VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 120 COMMA 3 D.LGS. 30.4.92 N. 285 (CODICE DELLA STRADA). II ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO  SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA ILLOGICITA’ ED ARBITRARIETA’ MANIFESTA.</corsivo>”;</h:div><h:div>- il Tar Palermo, II Sezione, con ordinanza n. 244 del 12 maggio 2023, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, così disponendo: “<corsivo>Ritenuto che, all’esito del sommario esame che connota la presente fase, l’istanza cautelare di parte ricorrente può trovare accoglimento tramite il riesame dell’istanza per cui è controversia da parte dell’Amministrazione dell’interno, che tenga conto della necessità, pur nell’ambito dell’ampia discrezionalità che ne connota l’attività in questo peculiare settore, di dedurre in maniera adeguata e puntuale in merito alla persistenza o meno, a oggi, delle ragioni di pericolosità che hanno imposto, a suo tempo, la revoca della patente di guida al ricorrente, tenendo altresì conto delle doglianze espresse con il presente ricorso, tanto con riguardo alle esigenze lavorative del ricorrente (anche alla luce della recente offerta di lavoro prodotta agli atti di causa), quanto con riguardo alla necessità – da questi palesata – di assistere i genitori anziani (necessità già emergente dall’ordinanza n. -OMISSIS- del Tribunale di Trapani e dal decreto del medesimo Tribunale del 26 marzo 2020, entrambi allegati al riscontro reso dal ricorrente alla nota n. -OMISSIS- della Prefettura di Trapani);</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, pertanto:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- di assegnare all’Amministrazione dell’interno il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere nuovamente sull’istanza di parte ricorrente, con le specificazioni di cui sopra; …</corsivo>”;</h:div><h:div>- l’UTG di Trapani, in dichiarata ottemperanza al citato <corsivo>dictum</corsivo> cautelare, ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24 maggio 2023 con cui ha disposto che: “<corsivo>… è data provvisoriamente facoltà al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in premessa generalizzato, di conseguire un nuovo documento di guida.</corsivo>”.</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- il provvedimento adottato in sede di riesercizio del potere conseguente al <corsivo>remand </corsivo>disposto in sede cautelare è caratterizzato dalla precarietà tipica dei provvedimenti esecutivi delle ordinanze cautelari e, per tale ragione, nonostante il contenuto favorevole, il suo carattere “<corsivo>provvisorio</corsivo>” è ostativo ad una pronuncia di improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse o alla emissione di una sentenza di cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>- il ricorso è fondato anzitutto quanto alla censura di sviamento;</h:div><h:div>- in detta prospettiva, va infatti rilevato che l’UTG procedente ha adottato il provvedimento di diniego all’esame, richiamando la motivazione della sentenza della Corte costituzionale del 12 luglio 2021, n. 152, che, tuttavia, si riferisce al potere, affatto diverso da quello rilevante nel caso di specie, previsto dall’art. 120, comma 1, del d. lgs. n. 285/92, mentre nel caso in esame si versa nell’ipotesi di cui al comma 3;</h:div><h:div>- la citata sentenza, in particolare, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del d. lgs. n. 285/92 nella parte in cui prevede che i soggetti indicati dalla norma stessa non possano conseguire la patente di guida, sulla base della considerazione secondo cui “<corsivo>… tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato.</corsivo>”;</h:div><h:div>- detta pronuncia è rilevante al fine di determinare le regole di riparto della giurisdizione <corsivo>in subiecta materia</corsivo>, perché, al ricorrere delle condizioni soggettive ostative di cui al comma 1 dell’art. 120 citato, il mancato conseguimento della patente corrisponde all’esercizio di un potere vincolato (cd. automatismo applicativo) ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario;</h:div><h:div>- diversamente, il potere di revoca e il potere di rilascio del nulla osta finalizzato al nuovo conseguimento della patente, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 dell’art. 120 del d. lgs. n.285/92, costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e i conseguenti provvedimenti rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo;</h:div><h:div>- quanto al contenuto del potere discrezionale in esame, esso, in relazione all’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 120, si sostanzia quale apprezzamento delle particolari esigenze lavorative e familiari del richiedente sottoposto a misura di sicurezza e a misura di prevenzione, da valutare all’interno del percorso di riabilitazione dello stesso, così come espressamente sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 27 maggio 2020, -OMISSIS- dove si osserva che: “<corsivo>Dal che, anche riguardo a tali misure [di prevenzione n.d.r.],  l’irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, 2° comma, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l’identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest’ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all’interno dell’ordinamento, nel caso in cui l’utilizzo della patente sia funzionale alla “ricerca di un lavoro” che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal tribunale …</corsivo>”. </h:div><h:div>- da quanto precede, risulta evidente che, se ciò vale nelle ipotesi di soggetto attualmente sottoposto a misure di sicurezza e a misure di prevenzione, nei casi, come quello di specie  - di richiesta di un nuovo titolo di guida da parte di un soggetto che ha espiato la pena e che non è più sottoposto a misure di sicurezza o a misure di prevenzione - la valutazione della amministrazione non deve compromettere un percorso risocializzante già compiuto e, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo perché tende ad applicare gli stringenti limiti previsti dal comma 1 dell’art. 120 ad una ipotesi che ricade nel raggio applicativo di cui al comma 3 della medesima disposizione;</h:div><h:div>- peraltro, i superiori rilievi supportano anche la pronuncia di annullamento dell’atto impugnato per i denunciati vizi motivazionali, invero, esso è illogico nella parte in cui ha ritenuto che, in sostanza, visto che il ricorrente aveva già trovato un lavoro senza patente di guida egli potrà trovarne un altro senza la necessità di acquisire un nuovo titolo abilitante alla guida;</h:div><h:div>- diversamente, proprio la necessità di trovare un lavoro, come peraltro affermato anche dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, avrebbe dovuto essere apprezzata ai fini del rilascio del richiesto nulla-osta;</h:div><h:div>- sul punto, anche il giudice amministrativo ha affermato, con riferimento all’esercizio del potere di cui al comma 3 dell’art. 120, che: “<corsivo>Decorso il triennio previsto dal comma 3 dell’articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute, applicando con i dovuti adattamenti del caso il principio generale sancito dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 99 del 2020, secondo cui «il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga».</corsivo>” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 3 ottobre 2022, nr. 8439), con la precisazione che: “<corsivo>Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che è alla base del qui condiviso e ribadito orientamento, si impone tanto più nel caso di specie in cui è trascorso un considerevole lasso di tempo dal provvedimento ostativo.</corsivo>” (Consiglio di Stato, III sezione, sentenza del 5.6.2023, n. 5507; e, in senso conforme, Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 8439/2022, citata).</h:div><h:div>- sempre nella prospettiva del <corsivo>deficit</corsivo> motivazionale, appare, pertanto, illegittimo il provvedimento impugnato, che nega al ricorrente il nulla osta al rilascio del titolo abilitativo alla guida attraverso una valutazione illogica della rappresentata necessità di ricercare un nuovo posto di lavoro e di prendersi cura dei propri genitori, circostanze pacifiche in atti, perché rilevate nei provvedimenti del Giudice della prevenzione, del Giudice dell’esecuzione penale, e già evidenziate anche da questo Tribunale in sede di scrutinio dell’istanza cautelare;</h:div><h:div>- le superiori considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.</h:div><h:div>Ritenuto infine che:</h:div><h:div>- Quanto alle spese di giudizio, il disarmonico quadro normativo, evidenziato anche dalla Corte costituzionale, che ha affermato sul punto che: “<corsivo>Rimane comunque auspicabile una nuova configurazione delle condizioni ostative al rilascio, nel senso di un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni di questa corte.</corsivo>” (Corte costituzionale, sentenza del 12.7.2021, n. 152) costituisce giusta ragione per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Guido Gabriele</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>