<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230020920230311090921253" id="20230020920230311090921253" modello="4" modifica="11/03/2023 10:05:22" pdf="0" ricorrente="Adriana Peralta" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00209"/><fascicolo anno="2023" n="00141"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230020920230311090921253.xml</file><wordfile>20230020920230311090921253.docm</wordfile><ricorso NRG="202300209">202300209\202300209.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\756 Guglielmo Passarelli Di Napoli\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaella Sara Russo</firma><data>11/03/2023 10:05:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’annullamento,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>previa sospensione dell’efficacia,</corsivo></h:div><h:div>- dell’ordinanza dirigenziale di demolizione -OMISSIS- del 15.12.2022 del Comune di Isola delle Femmine, 3^ Settore urbanistica, con la quale è stato ingiunto <corsivo>“di rimuovere le opere abusive realizzate, consistenti nel sistema di smaltimento fumi provenienti dal locale commerciale (pizzeria) sito in Isola delle Femmine (PA), in via -OMISSIS- censito all’Agenzia del Territorio di Palermo al-OMISSIS-piano terra, ovvero nella canna fumaria posta sul prospetto laterale di -OMISSIS-, entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”</corsivo> nonché è stata disposta <corsivo>“l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 2.000,00 (duemila/00) prevista dal DPR 6 giugno 2001, n. 380. Nonché dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.02.2016 (Art. A-A.1)”</corsivo>; </h:div><h:div>- dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 30.01.2023 - <corsivo>“Dichiarazione di inefficacia della C.I.L.A. per lavori di manutenzione straordinaria si cui all’articolo 3, comma 1 lett. b del D.P.R. N. 380/2001, acquisita al n.s. protocollo n. 4996 del 19.05.2022- Immobile adibito a locale commerciale, sito in -OMISSIS- civ. 23- Piano terra, fg. di mappa -OMISSIS-</corsivo>;</h:div><h:div>- dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 30.01.2023 di inibizione del forno a legna del locale commerciale adibito a pizzeria, sito in -OMISSIS- angolo con -OMISSIS-;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 209 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Castellana, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Isola delle Femmine, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Toto, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone, Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isola delle Femmine e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che il ricorso non presenta sufficienti profili di fondatezza, avuto riguardo:</h:div><h:div>- alle dimensioni ed alla consistenza della canna fumaria, come risultanti dalla documentazione fotografica agli atti, che consentono di dubitare che l’intervento in esame sia soggetto a mera CILA;</h:div><h:div>- alla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 25 del regolamento edilizio, avuto riguardo, in particolare, alla distanza tra la canna fumaria e le aperture prospicienti sulla terrazza di proprietà della controinteressata, distanza che dalle fotografie agli atti risulta visibilmente inferiore a quella minima prescritta;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Isola delle Femmine e della controinteressata, liquidandole, per ciascuna parte, in € 700,00, oltre accessori.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Raffaella Sara Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>