<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20230019620230307105800688" id="20230019620230307105800688" modello="3" modifica="07/03/2023 11:01:59" pdf="0" ricorrente="Giuseppe Barsalona" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00196"/><fascicolo anno="2023" n="00723"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230019620230307105800688.xml</file><wordfile>20230019620230307105800688.docm</wordfile><ricorso NRG="202300196">202300196\202300196.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 2\2023\202300196\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Federica Cabrini</firma><data>07/03/2023 11:01:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Federica Cabrini</firma><data>07/03/2023 11:01:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Federica Cabrini,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Consigliere</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento;</h:div><h:div>- del decreto del direttore dell’ufficio della motorizzazione civile di Palermo del 17.12.22, di diniego al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida, con conseguenziale non ammissione alla relativa prova pratica;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:</h:div><h:div>- del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida opposto dalla prefettura di trapani/U.T.G. mediante l’inserimento, in data 7.12.22, di un “elemento ostativo” nel sistema informativo del dipartimento trasporti;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 196 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – Ufficio Motorizzazione Civile di Palermo, in persona dell’Assessore pro tempore e il Ministero dell’Interno – Prefettura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Ufficio Motorizzazione Civile Palermo e di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Trapani e di Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita';</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Federica Cabrini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – cui era stata revocata la patente di guida in quanto destinatario di una misura di prevenzione personale – ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida, adottato sulla base del “dato ostativo” (diniego di nulla-osta) inserito dalla Prefettura di Trapani - U.T.G. nel Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti e ciò in ragione della mancanza di un provvedimento di riabilitazione.</h:div><h:div>Il gravame è affidato sostanzialmente ad un unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 120 del codice della strada – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta, atteso che una volta superato il triennio dalla revoca della patente, non è necessario anche il provvedimento della riabilitazione penale.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’adito g.a., in favore del g.o.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio di non doversi discostare (in punto di giurisdizione e di merito) dagli arresti recentemente assunti con la sentenza in forma semplificata n. 99/2023 secondo cui:</h:div><h:div>- “alla luce della sentenza n. 152/2021 della Corte costituzionale, deve predicarsi la sussistenza di un’evidente differenza tra il diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992, e la revoca del titolo, normato dal successivo comma 3, che giustifica, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, nonché, ad avviso del Collegio, il differente riparto di giurisdizione da ascrivere al giudice ordinario nel primo caso, trattandosi di attività vincolata, e al giudice amministrativo, nel secondo caso, trattandosi di attività discrezionale (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19 settembre 2022, n. 2434).</h:div><h:div>- si condivide, pertanto, l’orientamento del Consiglio di Stato che, di recente, ha avuto modo di chiarire come decorso il «triennio previsto dal comma 3 dell’articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute, applicando con i dovuti adattamenti del caso il principio generale sancito dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 99 del 2020, secondo cui “il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio […] è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare […] anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga”» (Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8439);</h:div><h:div>- pertanto il terzo comma dell’art. 120, del d.lgs. n. 285/1992 prevede che – trascorso un determinato lasso di tempo e a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida in precedenza revocata – l’amministrazione eserciti una nuova valutazione, di carattere discrezionale, basata su un’autonoma istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta e volta a verificarne la meritevolezza con riguardo ad eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute (C.G.A.R.S., sez. giur., 2 ottobre 2020, n. 869)”;</h:div><h:div>- ciò posto, il ricorso va accolto stante la fondatezza dell’unico motivo articolato in relazione alla violazione dell’art. 120, co. 3, d.lgs. n. 285/1992, poiché il giudizio rimesso all’autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e non è necessariamente condizionato – come per l’ipotesi di cui al primo comma – dalla necessaria riabilitazione penale del richiedente, una volta che è decorso il triennio dalla revoca della patente (Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 441).</h:div><h:div>In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatte salve però le ulteriori determinazioni dell’amministrazione nei sensi sopra descritti.</h:div><h:div>Le spese di lite, in ragione dell’esistenza di incertezze sulla giurisdizione e della necessaria riedizione del potere da parte della p.a., possono compensarsi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/03/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Federica Cabrini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>