<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230012720250324214827829" descrizione="" gruppo="20230012720250324214827829" modifica="24/03/2025 22:21:57" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Messinello Wind S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00127"/><fascicolo anno="2025" n="00687"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230012720250324214827829.xml</file><wordfile>20230012720250324214827829.docm</wordfile><ricorso NRG="202300127">202300127\202300127.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\826 Stefano Tenca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Illuminati</firma><data>24/03/2025 22:21:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/03/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Tenca,	Presidente</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Primo Referendario</h:div><h:div>Andrea Illuminati,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Annullamento, </h:div><h:div>previa sospensione cautelare:</h:div><h:div>- della nota prot. n. 15010 del 22 novembre 2022, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha reso parere negativo nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di realizzazione di un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 33,465 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi in contrada Messinello, nel Comune di Marsala (TP) [ID_VIP:5749];</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto alla data di proposizione del ricorso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 127 del 2023, proposto da Messinello Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comande', Serena Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, comprensivo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e della relativa Unità Operativa 2 – Sezione per i Beni Paesaggistici; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo; Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, nonché della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ivi inclusi il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, comprensiva dell’Unità Operativa 2 – Sezione per i Beni Paesaggistici;</h:div><h:div>Vista, inoltre, la costituzione in giudizio della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2025, il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 – Con ricorso ritualmente depositato il 25.1.23, la società Messinello Wind S.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 15010 del 22 novembre 2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, avente ad oggetto il parere negativo rilasciato in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico in contrada Messinello, nel Comune di Marsala (TP), composto da sei aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,465 MW e dalle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica.</h:div><h:div>1.1 – A fondamento del ricorso proposto, la società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.</h:div><h:div>a)	In data 23 dicembre 2020, la società Messinello Wind S.r.l. presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per l’avvio della procedura di VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico.</h:div><h:div>b)	La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, con nota del 6 luglio 2021, evidenziava alcune criticità relative all’effetto di cumulo paesaggistico e all’alterazione dell’identità territoriale, nonché alla vicinanza dell’impianto a beni storici e archeologici. Inoltre, richiedeva integrazioni documentali in merito alla compatibilità paesaggistica dell’opera.</h:div><h:div>c)	La società ricorrente provvedeva a fornire le integrazioni richieste, pubblicandole nel portale ministeriale dedicato, e contestualmente sollevava rilievi in merito alla richiesta di documentazione ritenuta ultronea.</h:div><h:div>d)	Nonostante la presentazione della documentazione integrativa, la Soprintendenza esprimeva comunque parere negativo con la nota impugnata, senza dar conto in maniera adeguata delle integrazioni fornite e senza una motivazione congrua e dettagliata.</h:div><h:div>1.2 – Svolta questa premessa in fatto, la ricorrente ha formulato quattro motivi di ricorso, sinteticamente individuabili nei termini che seguono.</h:div><h:div>i.	Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – Difetto di motivazione e violazione del principio del dissenso costruttivo: La Soprintendenza ha espresso un parere negativo senza una motivazione adeguata e dettagliata, limitandosi ad affermare l’incompatibilità del progetto con il contesto paesaggistico senza fornire elementi concreti e specifici. Inoltre, non ha indicato soluzioni alternative o misure di mitigazione, violando il principio del dissenso costruttivo, che impone all’Amministrazione di collaborare per individuare modifiche progettuali atte a rendere compatibile l’intervento con il contesto tutelato.</h:div><h:div>ii.	Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta: La Soprintendenza ha ignorato gli approfondimenti forniti dalla ricorrente in risposta alle richieste di integrazione documentale, omettendo un’analisi concreta dello stato dei luoghi e dell’impatto effettivo dell’intervento. Le valutazioni contenute nel parere impugnato risultano generiche e prive di una base istruttoria adeguata, con l’erronea presunzione che l’installazione di nuovi aerogeneratori comporti automaticamente uno stravolgimento del paesaggio agrario.</h:div><h:div>iii.	Violazione dell’art. 152 del D.Lgs. 42/2004 e del D.M. 10 settembre 2010: Il parere impugnato ha esorbitato i limiti delle competenze della Soprintendenza, che nelle aree contermini a beni vincolati non ha il potere di vietare interventi, ma solo di prescrivere eventuali misure di mitigazione. Nel caso di specie, la Soprintendenza ha invece formulato un diniego assoluto, senza fornire indicazioni specifiche sulle eventuali modifiche che avrebbero potuto rendere compatibile il progetto.</h:div><h:div>iv.	Eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà e irragionevolezza: Il parere negativo appare basato su una posizione preconcetta e pregiudiziale nei confronti degli impianti eolici, senza una concreta analisi dei benefici ambientali derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento impugnato, pertanto, si pone in contrasto con il principio di integrazione delle tutele ambientali ed energetiche previsto dall’ordinamento nazionale e comunitario.</h:div><h:div>Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota impugnata, previa concessione di idonea misura cautelare, al fine di evitare il rischio che il procedimento di VIA si concluda negativamente a causa del parere illegittimamente espresso dalla Soprintendenza.</h:div><h:div>2 – L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e la Soprintendenza di Trapani si sono costituiti in giudizio in data 26 gennaio 2023 e, con successiva memoria depositata il 16 febbraio 2023, hanno svolto le proprie difese, sostenendo l’infondatezza del ricorso proposto dalla Messinello Wind S.r.l. Hanno evidenziato che il parere impugnato risulta chiaro e fondato su una valutazione concreta dell’impatto ambientale.  In particolare, le Amministrazioni hanno rilevato che il progetto oggetto del procedimento, inserendosi in un’area già interessata da altri impianti eolici, determinerebbe una situazione di “saturazione” del territorio, incompatibile con le caratteristiche paesaggistiche del sito. Hanno precisato che non si tratta di una posizione pregiudizialmente contraria alla realizzazione di nuovi impianti, ma della constatazione che l’area ha già raggiunto un limite di tollerabilità, superato il quale si comprometterebbe in modo irreversibile l’identità paesaggistica del contesto. Hanno inoltre sottolineato che non sussiste alcun danno attuale, in quanto il procedimento risulta ancora in corso e non è stato adottato alcun provvedimento definitivo di diniego. </h:div><h:div>3 – Con ordinanza del 21 febbraio 2023, il TAR Sicilia – sede di Palermo – ha respinto, per difetto del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, l’istanza cautelare presentata dalla Messinello Wind S.r.l. avverso il parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione di un impianto eolico nel territorio del Comune di Marsala.</h:div><h:div>4 – Con memoria depositata il 18 febbraio 2025, la difesa della società ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>5 – All’udienza pubblica del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.</h:div><h:div>6 – Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.</h:div><h:div>7 – Con i primi due motivi di impugnazione – tra loro strettamente connessi e dunque suscettibili di trattazione congiunta – la società ricorrente ha lamentato che il parere negativo reso dalla Soprintendenza risulterebbe carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio, oltre che manifestamente illogico, in quanto formulato senza una adeguata considerazione della documentazione progettuale e degli approfondimenti tecnici depositati.</h:div><h:div>7.1 – Tali doglianze, tuttavia, non trovano riscontro negli atti del procedimento di VIA.</h:div><h:div>Dalla lettura del parere impugnato emerge, infatti, che l’Amministrazione ha svolto un’istruttoria articolata e approfondita. In particolare, a fondamento della valutazione tecnica espressa, è stato attribuito specifico rilievo al Piano Paesaggistico dell’Ambito 2-3, il quale qualifica l’area interessata dal progetto come paesaggio agrario tradizionale, e quindi come contesto particolarmente sensibile e vulnerabile rispetto a interventi suscettibili di alterarne la percezione visiva.</h:div><h:div>È stata inoltre valorizzata la Relazione Archeologica del 29 giugno 2021, che documenta la presenza di numerosi beni storici isolati nelle immediate vicinanze del sito individuato per l’impianto eolico. Secondo quanto evidenziato, l’inserimento dell’opera nel contesto ambientale comporterebbe un pregiudizio evidente alla leggibilità e alla tutela di tali beni.</h:div><h:div>Ulteriore elemento istruttorio di rilievo è rappresentato dalla Relazione tecnica sulla valutazione degli impatti cumulativi, dalla quale emerge la presenza di ben 55 aerogeneratori nel raggio di dieci chilometri dal sito oggetto di valutazione. Tale dato conferma una concentrazione già significativa di impianti eolici, ritenuta non più sostenibile sotto il profilo paesaggistico.</h:div><h:div>Alla luce di tali elementi, non può ritenersi che il parere della Soprintendenza sia espressione di una valutazione generica o immotivata. Al contrario, esso risulta fondato su un’analisi dettagliata, sorretta da evidenze documentali e tecniche, che evidenziano come l’area interessata dal progetto risulti già fortemente compromessa sul piano visivo e ambientale.</h:div><h:div>Il concetto di "effetto cumulo" costituisce, in questo senso, l’asse portante della valutazione: la presenza già significativa di impianti eolici ha determinato un impatto progressivo e crescente sul paesaggio, che impone di valutare i nuovi interventi non in maniera isolata, ma nel quadro complessivo del carico antropico già esistente. L’aggiunta di ulteriori aerogeneratori, in tale contesto, comporterebbe un aggravamento di una situazione già compromessa, con ulteriore pregiudizio per la percezione dei luoghi e per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici presenti nell’area.</h:div><h:div>Tale impostazione risulta conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, secondo cui il parere negativo della Soprintendenza non può ritenersi illegittimo per il solo fatto di non aderire alle aspettative del proponente, dovendo essere valutato in relazione alla sua coerenza logica, completezza e attendibilità tecnica.</h:div><h:div>Come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza dell’8 settembre 2023, n. 8235, ciò che rileva in tale materia è che la valutazione tecnica non risulti manifestamente illogica, irragionevole o viziata da travisamento dei fatti. </h:div><h:div>7.2 – Tale principio si colloca in linea con i limiti che connotano il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, il quale, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 5/2011), non può sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni di merito fondate su specifiche competenze tecniche, potendo unicamente verificarne la correttezza metodologica, la coerenza logica e l’assenza di errori manifesti di fatto o di profili di arbitrarietà.</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’istruttoria svolta e le motivazioni offerte dalla Soprintendenza rientrano pienamente nei limiti della legittimità amministrativa, risultando prive di vizi rilevabili in sede giurisdizionale e, dunque, non sostituibili da una valutazione alternativa del giudice.</h:div><h:div>7.3 – Risulta privo di pregio giuridico anche il richiamo al principio del dissenso costruttivo, con cui la ricorrente ha sostenuto che la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare misure di mitigazione o soluzioni alternative. </h:div><h:div>Secondo un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9217), tale principio opera solamente quando vi siano effettivi margini per l’adattamento dell’intervento al contesto di riferimento. </h:div><h:div>Nel caso di specie, invece, il parere evidenzia che l’area è già interessata da un numero elevato di impianti eolici, con conseguente saturazione del territorio e un impatto non più mitigabile. In tale situazione, l’Amministrazione ha correttamente esercitato il proprio potere, esprimendo un diniego assoluto.</h:div><h:div>8 – Non può essere condiviso neppure il terzo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente deduce la presunta violazione dell’art. 152 del D.lgs. 42/2004 e del D.M. 10 settembre 2010, disposizioni che disciplinano le modalità di espressione del parere paesaggistico da parte della Soprintendenza e la possibilità di corredarlo, ove necessario, con prescrizioni o condizioni.</h:div><h:div>Secondo la parte impugnante, la Soprintendenza avrebbe dovuto limitarsi a formulare prescrizioni o indicazioni migliorative, anziché esprimere un parere negativo. </h:div><h:div>Tuttavia, una simile interpretazione non trova fondamento né nella richiamata normativa né nel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. In particolare, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 14 febbraio 2024, n. 1504), il potere della Soprintendenza non si esaurisce nella possibilità di imporre condizioni: qualora l’intervento risulti incompatibile in radice con i valori tutelati, essa può – e anzi deve – esprimere un diniego. In tali casi, il rifiuto non solo è legittimo, ma costituisce l’unico esito coerente con la funzione pubblica di tutela paesaggistica.</h:div><h:div>In questo contesto, il principio – strettamente connesso –  di proporzionalità non comporta affatto l’obbligo per l’Amministrazione di ricercare soluzioni intermedie ogni qual volta l’impatto dell’opera ecceda la soglia di sostenibilità del territorio. Quando, come nel caso di specie, non risultano concretamente individuabili misure atte a neutralizzare l’effetto lesivo, il diniego rappresenta una misura necessaria e proporzionata.</h:div><h:div>L’assunto della ricorrente, volto a ricondurre l’azione amministrativa a un mero potere di proposta migliorativa, si pone dunque in contrasto con la natura stessa del potere autorizzatorio, che presuppone la possibilità – ove necessario – di una valutazione radicalmente negativa.</h:div><h:div>9 – Infine, è meritevole di reiezione anche il quarto motivo di doglianza, con cui la ricorrente denuncia un presunto eccesso di potere per sviamento, sostenendo che il parere impugnato sarebbe espressione di un pregiudizio ideologico nei confronti degli impianti eolici.</h:div><h:div>Sul punto, il Collegio osserva che la valutazione operata dalla Soprintendenza non ha avuto ad oggetto l’utilità della produzione di energia da fonte rinnovabile, che non viene affatto negata, ma si è correttamente concentrata sulla compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico, in linea con la normativa di settore. Ne consegue che non è in discussione la legittimità della finalità perseguita dalla ricorrente, bensì il necessario bilanciamento tra l’interesse alla produzione energetica e la tutela del paesaggio, entrambi riconosciuti come valori costituzionali.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 21 marzo 2024, n. 2747) ha chiarito – con argomentazioni pienamente condivisibili – che la circostanza per cui un impianto produca energia da fonte rinnovabile non esonera il proponente dal rispetto dei vincoli paesaggistici, i quali restano pienamente operanti e impongono un’attenta valutazione degli impatti sull’ambiente e sul territorio.</h:div><h:div>Pertanto, la censura si appalesa infondata, non risultando in alcun modo dimostrato che la determinazione assunta dalla Soprintendenza sia frutto di un pregiudizio ideologico, piuttosto che dell’esercizio legittimo del potere tecnico-discrezionale riconosciutole dall’ordinamento ai fini della tutela del paesaggio.</h:div><h:div>10 – In conclusione, il parere impugnato risulta fondato su un’istruttoria completa e approfondita, sorretto da una motivazione coerente e rispettosa dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di tutela paesaggistica. Alla luce di quanto esposto, tutti i motivi di ricorso devono essere disattesi e il ricorso, nel suo complesso, rigettato.</h:div><h:div>11 – Alla luce della complessiva soccombenza della parte ricorrente, le spese di lite seguono la regola generale di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a., e vanno poste a suo carico.</h:div><h:div>Esse si ritengono equamente liquidabili, tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell’attività difensiva svolta, nell’importo complessivo di € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, da corrispondersi in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nell’importo complessivo di € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali se dovute, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Andrea Illuminati</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>