<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220196020230111163455774" id="20220196020230111163455774" modello="4" modifica="13/01/2023 18:21:27" pdf="0" ricorrente="Francesco Dado" stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01960"/><fascicolo anno="2023" n="00099"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220196020230111163455774.xml</file><wordfile>20220196020230111163455774.docm</wordfile><ricorso NRG="202201960">202201960\202201960.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\952 Federica Cabrini\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Federica Cabrini</firma><data>13/01/2023 17:40:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Commandatore</firma><data>12/01/2023 18:55:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/01/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Federica Cabrini,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Consigliere</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensione:</h:div><h:div>- del decreto del direttore dell’ufficio della motorizzazione civile di Trapani prot. n. -OMISSIS-del 7.10.22, di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, con conseguenziale non ammissione alla relativa prova pratica;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:</h:div><h:div>- del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida opposto dalla prefettura di trapani/U.T.G. mediante l’inserimento, in data 6.10.22, di un (presunto) “elemento ostativo” nel sistema informativo del dipartimento trasporti;</h:div><h:div>- della nota del servizio provinciale/ufficio motorizzazione civile di Trapani prot. n.-OMISSIS- del 7.10.22;</h:div><h:div>- della determina dirigente della prefettura di Trapani-U.T.G.  prot. n.-OMISSIS- del 28.11.22.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone Avv., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani – l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – Ufficio Motorizzazione Civile di Trapani – in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ope legis</corsivo> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’interno, dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 55 e 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Con ricorso regolarmente notificato il 29 novembre 2022 e depositato il successivo 30 novembre 2022, il ricorrente – cui era stata revocata la patente di guida in quanto destinatario di una misura di prevenzione personale – ha impugnato il decreto n. -OMISSIS-del 7 ottobre 2022 di diniego al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida, adottato sulla base del “dato ostativo” (diniego di nulla-osta) inserito, in data 6 ottobre 2022 dalla Prefettura di Trapani - U.T.G. nel Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti.</h:div><h:div>Il gravame è affidato sostanzialmente ad un unico motivo di ricorso volto a censurare le determinazioni sopraindicate fondate sull’errato presupposto – a dire del ricorrente – della valenza assolutamente ostativa della mancata riabilitazione penale.</h:div><h:div>In ordine all’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione di questo giudice sollevata dall’amministrazione resistente con particolare riguardo alla fattispecie di cui all’art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, il Collegio non può non dar conto della sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione.</h:div><h:div>Se, infatti, per orientamento giurisprudenziale consolidato sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla fattispecie prevista dall’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, afferente al primo conseguimento della patente di guida, poiché ancorata alla verifica di presupposti oggettivi e vincolanti (tra cui l’intervenuta riabilitazione penale) che non delineano margini di discrezionalità in capo all’amministrazione, i successivi commi 2 e 3 devono esaminarsi alla luce delle tre sentenze della Corte costituzionale (sent. n. 22/2018, sent. n. 24/2020, sent. 99/2020) che hanno mutato la natura – da vincolata a discrezionale – del provvedimento di revoca della patente di cui al comma 2, dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prescrive che, “[…] se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida” anziché – con riferimento ai soggetti condannati ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990 , a coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale e nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ˗ stabilire che “può provvedere”.</h:div><h:div>A fronte di un potere discrezionale delineato dal secondo comma dell’art. 120, del d.lgs. n. 285/1992, nei sensi sopraindicati, il terzo comma della citata disposizione prevede che “<corsivo>La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.</corsivo>”  </h:div><h:div>Secondo parte della giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 14 gennaio 2019, n. 56) – anche di questa Sezione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 novembre 2022, 3088) – il comma 3 dell’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992, prevede un ulteriore requisito rispetto ai requisiti morali previsti al primo comma – che devono ricorrere integralmente anche con riguardo all’intervenuta riabilitazione penale – per cui la persona destinataria del provvedimento di revoca può conseguire una nuova patente, a condizione che si verifichi il duplice presupposto dell'intervenuta riabilitazione e del decorso del termine triennale, termine che, nel silenzio della norma, deve intendersi come decorrente dal provvedimento di revoca. </h:div><h:div>Tale lettura, stante la natura vincolata del sistema così delineato, riconduce nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario anche il provvedimento reso all’esito del procedimento di cui al citato comma 3, stante la sua omogeneità con il procedimento di cui al comma 1, con cui deve leggersi, in modo sistematico, così prospettando l’esistenza di un diritto dell’istante a riottenere la patente ove integrati i requisiti di cui all’art. 120, comma 3, per mero decorso del termine di tre anni.</h:div><h:div>Per altro orientamento, invece, alla luce della sentenza n. 152/2021 della Corte costituzionale, deve predicarsi la sussistenza di un’evidente differenza tra il diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992, e la revoca del titolo, normato dal successivo comma 3, che giustifica, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, nonché, ad avviso del Collegio, il differente riparto di giurisdizione da ascrivere al giudice ordinario nel primo caso e al giudice amministrativo, nel secondo caso (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19 settembre 2022, n. 2434).</h:div><h:div>Si condivide, pertanto, l’orientamento del Consiglio di Stato che, di recente, ha avuto modo di chiarire come decorso il «<corsivo>triennio previsto dal comma 3 dell’articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute, applicando con i dovuti adattamenti del caso il principio generale sancito dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 99 del 2020, secondo cui “il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio […] è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare […] anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga</corsivo>”» (Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8439).</h:div><h:div>In altre parole, il terzo comma dell’art. 120, del d.lgs. n. 285/1992 prevede che – trascorso un determinato lasso di tempo e a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida – l’amministrazione eserciti una nuova valutazione, di carattere discrezionale, basata su un’autonoma istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta e volta a verificarne la meritevolezza con riguardo ad eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute (C.G.A.R.S., sez. giur., 2 ottobre 2020, n. 869). </h:div><h:div>Solo in tal modo può ritenersi costituzionalmente ragionevole il diverso trattamento tra il primo conseguimento della patente – ancorato a rigidi presupposti – e la richiesta formulata, trascorsi tre anni, dal destinatario di un provvedimento di revoca e volta a sollecitare poteri discrezionali della P.A., implicanti valutazioni non sovrapponibili con quelle (vincolate) previste al primo comma. </h:div><h:div>Alla luce di tali argomentazioni, re <corsivo>melius perpensa</corsivo>, la Sezione deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con conseguente rigetto dell’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente.</h:div><h:div>Ancora, in via preliminare, deve, invece, accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione a resistere del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti sollevata dall’Avvocatura dello Stato – con la conseguente estromissione (nozione afferente alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c., ma estensibile per autorevole dottrina anche alle ipotesi di difetto di legittimazione passiva) dal giudizio dello  stesso –  alla luce dell’art. 2 del d.lgs. 296/00 che ha devoluto le funzioni degli uffici provinciali del predetto Ministero al competente Assessorato regionale (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 29 novembre 2021, n. 3272). </h:div><h:div>Ciò posto, il ricorso va accolto stante la fondatezza dell’unico motivo articolato in relazione alla violazione dell’art. 120, co. 3, d.lgs. n. 285/1992, poiché il giudizio rimesso all’autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e non è necessariamente condizionato – come per l’ipotesi di cui al primo comma –  dalla necessaria riabilitazione penale del richiedente, una volta che è decorso il triennio dalla revoca della patente (Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 441).</h:div><h:div>Ne consegue, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, fatte salve però le ulteriori determinazioni dell’amministrazione nei sensi <corsivo>ut supra</corsivo> descritti.</h:div><h:div>Le spese di lite, in ragione dell’esistenza di incertezze sulla giurisdizione sopraricordate, possono compensarsi.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Calogero Commandatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>