<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220169420240410154033326" descrizione="cappellano - salvaguardia gestione idrica autonoma com. Altofonte - infondatezza" gruppo="20220169420240410154033326" modifica="26/04/2024 14:40:08" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01694"/><fascicolo anno="2024" n="01434"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220169420240410154033326.xml</file><wordfile>20220169420240410154033326.docm</wordfile><ricorso NRG="202201694">202201694\202201694.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>salvatore veneziano</firma><data>26/04/2024 12:03:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cappellano</firma><data>24/04/2024 18:15:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento </h:div><h:div>- della delibera n. 5 del 25 giugno 2020 emessa dall'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO – Ambito Territoriale Ottimale di Palermo – con la quale è stata respinta l'istanza del Comune di Altofonte per il riconoscimento della salvaguardia del Servizio Idrico Integrato anche ai sensi dell'art. 147 comma 2bisdel DLGS n. 152/2006 come novellato dall'art. 62 della L. 221/2015 così disponendo il suo obbligo di “confluire nella Gestione Comune d'Ambito affidata ad AMAP spa con deliberazione dell'ATI n. 10/2018”, non notificata né pubblicata e di ogni atto presupposto, inerente, collegato e derivato anche non conosciuto alla parte;</h:div><h:div>- della delibera n. 10 del 26 NOVEMBRE 2020, pubblicata il 02 Dicembre 2020, emessa dall'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO – Ambito Territoriale Ottimale di Palermo – con la quale “si prende atto della sentenza emessa dal -TAR Sicilia il 26 ottobre 2020, la quale ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal comune di Terrasini, iscritto al NRG 1395/2020, dichiarando la nullità per vizio di forma della Deliberazione n. 5 del 25 giugno 2020, avente ad oggetto il riconoscimento della salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato ai comuni dell’ATI Palermo ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis del D.lgs. 152/2006”... così disponendo l’obbligo anche del comune di Altofonte di “confluire nella Gestione Comune d'Ambito affidata ad AMAP spa con deliberazione dell'ATI n. 10/2018”, non notificata e di ogni atto presupposto, inerente, collegato e derivato anche non conosciuto alla parte.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2022, proposto dal Comune di Altofonte, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv. Silvana Patanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- l’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (ATI Palermo), in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Armetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- di AMAP S.p.a., non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- dei Comuni di Monreale e Petralia Sottana, non costituiti in giudizio;</h:div><h:div>- della Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad adiuvandum</corsivo>:</h:div><h:div>Comune di Cinisi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Accursio Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana;</h:div><h:div>Vista la memoria di costituzione dell’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (ATI Palermo), con le relative deduzioni difensive e la documentazione;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> del Comune di Cinisi;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 2874 del 27 settembre 2023, con la quale è stata accolta l’istanza di accesso al fascicolo telematico presentata dal Comune di Borgetto;</h:div><h:div>Viste le memorie dell’ATI Palermo e del Comune ricorrente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore all’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A. – Con il ricorso in esame – in riassunzione a seguito dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18639 depositata il 9 giugno 2022 con cui è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo – il Comune odierno istante ha impugnato: a) con ricorso introduttivo, la deliberazione dell’ATI n.5 del 25 giugno 2020 nella parte in cui non ha riconosciuto all’ente locale la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), ai sensi dell’art.147, co. 2 <corsivo>bis</corsivo>, del d. lgs. n. 152/2006; b) con ricorso per motivi aggiunti, la deliberazione confermativa n.10 del 26 novembre 2020.</h:div><h:div>Espone in punto di fatto:</h:div><h:div>- di avere proposto un primo ricorso, notificato il 24 settembre 2020, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, avverso la deliberazione dell’ATI n.5 del 25 giugno 2020 con la quale è stata respinta l’istanza del Comune di riconoscimento della salvaguardia del Servizio Idrico Integrato anche ai sensi dell’art. 147, co. 2 <corsivo>bis</corsivo>, del d. lgs. n. 152/2006;</h:div><h:div>- che, con successiva delibera n. 10 del 26 novembre 2020 l’ATI ha preso atto della sentenza di questo T.A.R. emessa il 26 ottobre 2020 di parziale accoglimento del ricorso del Comune di Terrasini, dichiarando la nullità della deliberazione n. 5/2020, reiterando l’obbligo del Comune ricorrente di confluire nella gestione d’ambito affidata ad AMAP s.p.a.; delibera, impugnata dal Comune con nuovo ricorso notificato il 28 dicembre 2020 sempre al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma;</h:div><h:div>- eccepito in quella sede dall’ATI il difetto di giurisdizione del Tribunale, la difesa del Comune ha dichiarato di volere proporre regolamento di giurisdizione, poi proposto e depositato in atti con richiesta di sospensione del giudizio;</h:div><h:div>- il TSAP di Roma, senza provvedere sulla richiesta sospensione, ha deciso i ricorsi con sentenza n. 194/2021, accogliendo tutte le domande del Comune e ordinando all’ATI di determinare l’esclusione del Comune dal Servizio idrico d’ambito; </h:div><h:div>- avverso tale decisione l’ATI ha proposto ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (R.G. n. 4370/2022) con udienza fissata per il 10 gennaio 2023; e, nelle more, è intervenuta l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 18639 del 9 giugno 2022, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti davanti al predetto per la prosecuzione del giudizio.</h:div><h:div>Il Comune istante ha, quindi, riportato il contenuto delle due originarie impugnazioni, esponendo che:</h:div><h:div>- l’ente locale istante, con oltre 10.000 abitanti, sorge a monte della Conca d’Oro nel cui alveo scorre il fiume Oreto nato dalle falde acquifere collocate all’interno del bosco della Moharda, di proprietà dello stesso comune, tutelate dal vincolo boschivo e dichiarate di notevole interesse pubblico con D.A. 26 marzo 1997;</h:div><h:div>- la sorgente, denominata Santa Maria, ha i requisiti per essere definita “Fonte qualitativamente pregiata”, come accertato dalle analisi di controllo effettuate dall’ASP e dal Centro di Analisi Ambiente; e il fiume si snoda lungo il pendio che attraversando il comune di Monreale giunge sino alla foce di Sant’Erasmo a Palermo, coprendo l’interesse di tre città, Altofonte, Monreale e Palermo, le quali a gennaio 2019 hanno siglato l’intesa per il “contratto di fiume” trattandosi di un Sito di Interesse Comunitario;</h:div><h:div>- tuttavia – a fronte del fatto che la sorgente sita nel comune di Altofonte è assolutamente pregiata, scevra da qualsiasi contaminazione e idonea al consumo umano – i tratti che interessano i comuni di Monreale e di Palermo non sono nelle medesime condizioni; e, inoltre, il Comune di Altofonte nel solo periodo invernale può approvvigionarsi idricamente dalla sorgente Fontana Rossa le cui caratteristiche di potabilità sono identiche a quelle della fonte Santa Maria, sicché il servizio idrico nei periodi invernale e primaverile viene effettuato 24 ore su 24, mentre durante l’estate viene dimezzato in 12 ore giornaliere, con costi di gestione e di consumo a carico degli utenti con una percentuale di morosità inferiore al 5%; </h:div><h:div>- in sostanza, il Comune gode di un sistema idrico efficiente ed efficace sia per la sua gestione attenta e proficua da parte dell’ente comunale, che per il tasso di soddisfazione dell’utenza;</h:div><h:div>- istituite le Assemblee Territoriali Idriche nella Regione con la l.r. n. 19/2015, e istituita l’ATI Palermo con delibera n. 1/2016, la stessa ha avviato un’istruttoria sulle istanze dei Comuni interessati alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico, al fine di accertare il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 147 del d. lgs. n. 152/2006; e, contestualmente, con delibera n. 10 del 27 settembre 2018 l’Assemblea dei sindaci ha stabilito la gestione <corsivo>in house</corsivo> ad AMAP s.p.a.;</h:div><h:div>- il Comune ricorrente con delibera n. 62 del 3 giugno 2019 si è determinato per la salvaguardia della gestione diretta, chiedendo all’Assemblea di riconoscere tale diritto; </h:div><h:div>- tale istruttoria si è conclusa con la reiezione della richiesta, con la contestata delibera n. 5/2020 (ricorso R.G. n. 3/2021 al TSAP), impugnata anche dal Comune di Terrasini davanti al T.A.R. Sicilia, che con sentenza n. 2220 del 26 ottobre 2020 ha accolto il ricorso annullando la deliberazione per violazione dell’art. 149 del d. lgs. n. 152/2006.</h:div><h:div>Prosegue evidenziando che l’ATI ha riproposto la delibera con l’atto impugnato con il successivo ricorso, affidato:</h:div><h:div>- alle seguenti autonome censure:</h:div><h:div>1) <corsivo>vizio di formazione della delibera n. 10/2020 perché emessa anche nei confronti del comune di Altofonte, senza previamente revocare la delibera n. 5/2020</corsivo>;</h:div><h:div>2) <corsivo>Violazione dell’art. 149-bis, comma 1, del D.Lgs. 152 del 2006</corsivo>;</h:div><h:div>- nonché, affidato ai vizi già dedotti avverso la prima delibera n. 5/2020, riprodotti: </h:div><h:div>- <corsivo>Violazione di legge per disapplicazione dei punti z) e aa) dello statuto dell'Assemblea Idrica</corsivo>; </h:div><h:div>- <corsivo>Eccesso di potere per errata applicazione dell'art. 147 comma 2bis D.lgs 152/2006 come novellato dall'art. 62 L. 221/2015 e travisamento dei fatti</corsivo>.</h:div><h:div>Ha, quindi, chiesto – previa istanza istruttoria e richiesta di CTU – l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente ordine all’ATI di Palermo di riconoscere la sussistenza della salvaguardia, con vittoria di spese.</h:div><h:div>B. – Si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana.</h:div><h:div>C. – Si è costituita in giudizio l’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, depositando documentazione ed eccependo, quanto all’impugnazione della deliberazione n. 5/2020, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; quanto alla deliberazione n. 10/2020, l’infondatezza del complessivo ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.</h:div><h:div>D. – Con atto notificato il 4 maggio 2023 e depositato il giorno successivo, il Comune di Cinisi ha spiegato atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo>, al quale la difesa dell’ATI Palermo ha replicato eccependo l’inammissibilità dei rilievi mossi dal Comune interveniente anche in relazione alla mancata impugnazione delle delibere di affidamento del servizio ad AMAP s.p.a..</h:div><h:div>E. – Con ordinanza n. 2874 del 27 settembre 2023 è stata accolta l’istanza di accesso al fascicolo telematico presentata dal Comune di Borgetto.</h:div><h:div>F. – In vista della trattazione del merito, il ricorrente e la resistente ATI hanno depositato documentazione e hanno insistito nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.</h:div><h:div>Quindi, all’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, il Presidente del Collegio ha indicato il profilo dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per quanto attiene all’impugnazione della deliberazione dell’ATI n. 5/2020, e la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>A. – Viene in decisione il complessivo ricorso – in riassunzione a seguito dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18639 depositata il 9 giugno 2022 con cui è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo – con il quale il Comune di Altofonte ha impugnato: a) la deliberazione dell’ATI n.5 del 25 giugno 2020 nella parte in cui non gli ha riconosciuto la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), ai sensi dell’art.147, co. 2 bis, del d. lgs. n. 152/2006; b) la deliberazione confermativa n.10 del 26 novembre 2020.</h:div><h:div>B. – Deve, in via preliminare – come indicato dal Presidente del Collegio in udienza, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. – essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione della deliberazione dell’ATI n. 5/2020, gravata con il ricorso introduttivo promosso davanti al TSAP.</h:div><h:div>Invero, tale deliberazione è stata annullata da questa Sezione con sentenza n. 2220/2020 per un vizio procedurale, che l’ATI ha superato, invalidandola, con la successiva deliberazione n. 10/2020, impugnata con i motivi aggiunti qui riproposti, sui quali si concentra dunque l’interesse del Comune ricorrente.</h:div><h:div>Deve anche precisarsi, per completezza, che la sentenza n. 194/2021 del TSAP, di accoglimento del ricorso promosso dal Comune di Altofonte, è stata annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4533.</h:div><h:div>C. – Sempre in via preliminare, come sostanzialmente eccepito dalla difesa dell’ATI nella memoria depositata il 5 maggio 2023, deve essere dichiarato inammissibile l’atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> del Comune di Cinisi.</h:div><h:div>Per consolidato orientamento della giurisprudenza, da ultimo ribadito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2022, “<corsivo>Nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale</corsivo>” (v. Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 maggio 2023, n. 4697): è pertanto inammissibile l’intervento adesivo autonomo, in quanto il soggetto – il quale sia cointeressato – ha l’onere di proporre autonomo e separato ricorso (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 aprile 2023, n. 3431).</h:div><h:div>Nel caso in esame la posizione del Comune di Cinisi è quella di soggetto cointeressato, il quale – lungi dall’essere titolare di un interesse solo indiretto e riflesso – è titolare di un interesse diretto e immediato all’annullamento delle deliberazioni impugnate, delle quali è destinatario per quanto attiene al diniego di salvaguardia; deliberazioni, che – ove ritenuto – avrebbe dovuto impugnare nel termine decadenziale, laddove, per contro – come evidenziato dall’ATI – con l’atto di intervento mira ad una inammissibile rimessione in termini.</h:div><h:div>Conseguentemente, l’atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum </corsivo>del Comune di Cinisi deve essere dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>D. – Nel merito, il ricorso promosso avverso la deliberazione n. 10/2020 dell’ATI Palermo – impugnata davanti al TSAP con ricorso per motivi aggiunti – non è fondato, il che consente di prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell’ATI.</h:div><h:div>D.1. – Il primo motivo – dedotto quale vizio autonomo avverso la deliberazione n. 10/2020 – non è fondato.</h:div><h:div>Con tale censura il Comune istante assume la sussistenza di un vizio di formazione della deliberazione, in quanto adottata anche nei confronti del Comune di Altofonte sebbene tale decisione derivi dal ricorso promosso a suo tempo dal solo Comune di Terrasini; sicché, ad avviso del Comune ricorrente, l’ATI prima di adottare la nuova deliberazione avrebbe dovuto revocare la prima delibera, la n. 5/2020, con riferimento ai comuni che non avevano fatto ricorso.</h:div><h:div>La prospettazione non persuade e la censura non può essere accolta.</h:div><h:div>Osserva invero il Collegio che la deliberazione n. 5/2020 è stata annullata da questa Sezione con la sentenza n. 2220/2020 per vizi procedimentali, con particolare riguardo alla violazione del contraddittorio per i soggetti non intervenuti all’Assemblea, oltre alla mancata previa adozione del Piano d’ambito rispetto all’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) ad AMAP s.p.a..</h:div><h:div>L’annullamento quindi è stato disposto con tali limiti e “<corsivo>salva ed impregiudicata ogni nuova determinazione delle Amministrazioni resistenti</corsivo>”.</h:div><h:div>E’ quindi accaduto che, a seguito di tale sentenza, l’ATI:</h:div><h:div>- con la deliberazione n.10/2020 ha preso atto della predetta sentenza n. 2220/2020, contestualmente stabilendo quali gestioni del SII – tra cui quella del Comune di Altofonte – avrebbero dovuto confluire nella gestione unica affidata ad AMAP s.p.a.;</h:div><h:div>- ha poi adottato le delibere n. 8, n. 9 e n. 11 del 2020, rispettivamente di approvazione della bozza di contratto di SII, di approvazione della bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra l’ATI e AMAP s.p.a. e di approvazione dell’aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATO di Palermo.</h:div><h:div>Rispetto a tali deliberazioni – che, peraltro, non risultano impugnate dal Comune ricorrente – questa Sezione ha chiarito che non sussiste(va) la violazione del giudicato lamentata dal Comune di Terrasini, anche considerando che la sentenza n. 2220/2020 aveva ritenuto la correttezza sostanziale della scelta amministrativa con riguardo all’affidamento “in house” della gestione del SII (v. sentenza di questa Sezione 18 giugno 2021, n. 1980).</h:div><h:div>Va, inoltre, rilevato che gli aspetti di merito erano delimitati (necessariamente) alla posizione specifica del ricorrente Comune di Terrasini, il quale aveva adito direttamente questo T.A.R., a fronte del Comune di Altofonte che, al fine di tutelare analoga posizione, ha adito prima il TSAP.</h:div><h:div>Ciò premesso e chiarito – e dato atto della circostanza fattuale per cui la delibera n. 10/2020 ha sostituito integralmente la precedente – per le ragioni appena esposte il primo motivo non merita accoglimento.</h:div><h:div>D.2. – Anche il secondo motivo – parimenti dedotto quale vizio autonomo avverso la deliberazione n. 10/2020 – non è fondato.</h:div><h:div>Con tale censura il Comune deduce la violazione dell’art. 149 <corsivo>bis</corsivo>, co. 1, del d. lgs. n. 152/2006, sostenendo che l’ATI prima di adottare la deliberazione n. 10/2020 avrebbe dovuto aggiornare il Piano d’ambito.</h:div><h:div>Al fine di respingere tale doglianza è sufficiente rinviare a quanto rilevato al superiore punto D.1. e alle statuizioni della menzionata sentenza di questa Sezione n. 1981/2021.</h:div><h:div>Deve, inoltre, convenirsi con quanto dedotto dalla difesa dell’ATI, in quanto la redazione del Piano d’ambito deve precedere l’affidamento del servizio al gestore o, eventualmente, detto Piano deve essere aggiornato in caso di modifiche nell’assetto gestionale del servizio. </h:div><h:div>Per contro, tale atto programmatorio non può precedere la valutazione circa la salvaguardia delle gestioni dei singoli enti locali, la quale si pone piuttosto temporalmente quale <corsivo>prius </corsivo>rispetto all’eventuale aggiornamento del piano d’Ambito, nel quale devono essere inseriti tutti gli interventi, e la previa ricognizione delle relative infrastrutture, da attuare anche nei comuni eventualmente di nuovo inserimento nella gestione unica.</h:div><h:div>D.3. – Anche il motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 7, punto z), dello Statuto dell’ATI – proposto avverso la deliberazione n. 5/2020 e riproposto avverso la delibera n. 10/2020 –non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Sebbene il ricorrente assuma l’obbligatorietà del parere della Regione Siciliana sulla salvaguardia della gestione diretta dei comuni, osserva il Collegio che lo Statuto dell’ATI nella versione definitiva non contiene né il punto z) invocato, né alcuna disposizione che richieda tale parere. </h:div><h:div>Tanto è sufficiente per respingere anche tale doglianza.</h:div><h:div>D.4. – Anche il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 147 co. 2 <corsivo>bis</corsivo>, del d. lgs. n. 152/2006, non è fondato.</h:div><h:div>Il Comune istante si duole del mancato inserimento tra i Comuni dei quali è stata salvaguardata la gestione autonoma del servizio idrico, assumendo di possedere tutti i requisiti previsti dalla disposizione appena menzionata.</h:div><h:div>La prospettazione non può essere accolta, e vanno a tal fine richiamati:</h:div><h:div>- l’art. 147, co. 2 <corsivo>bis</corsivo>, lett. b), del d. lgs. n. 152/2006, secondo cui “…<corsivo>Sono fatte salve: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>(…omissis…)</h:div><h:div><corsivo>b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti</corsivo>…”;</h:div><h:div>- l’art. 94, commi 3 e 4, dello stesso d. lgs. n. 152/2006, secondo cui:</h:div><h:div><corsivo>3.    La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio</corsivo>. </h:div><h:div><corsivo>4.    La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a)  dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b)  accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c)  spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d)  dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>e)  aree cimiteriali;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>f)  apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>g)  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>h)  gestione di rifiuti;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>i)  stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>l)  centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>m)  pozzi perdenti;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>n)  pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si evince in primo luogo, quale premessa di carattere generale, che il legislatore nazionale, in deroga al principio dell’unicità della gestione, ha inteso salvaguardare quegli affidamenti in forma autonoma che diano sicure garanzie di efficienza nell’uso della risorsa idrica, e per i quali un altro gestore – nella specie, quello unico di ambito – non potrebbe fare meglio.</h:div><h:div>La gestione autonoma si caratterizza, quindi, per essere un’eccezione alla regola generale della gestione unica, consentita solo qualora sia dimostrata una efficienza ed efficacia – e, dunque, una vera e propria eccellenza – che andrebbe perduta con la gestione aggregata (in tal senso, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 12 gennaio 2024, n. 16; sul principio della unicità della gestione, v. anche Corte Costituzionale, 6 novembre 2020, n. 231). </h:div><h:div>E’ stato, a tal proposito, rilevato che “…<corsivo>l’efficienza è uno dei presupposti per poter configurare l’eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La fattispecie prevista dall’art. 147, comma 2 -bis del d.lgs. n.152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l’effetto di vanificare il principio dell’unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa</corsivo>…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5237).</h:div><h:div>A tal fine, come si evince dal su riportato art. 147, co. 2 <corsivo>bis</corsivo>, sono poste delle stringenti condizioni cumulativamente richieste dalla norma (cd. condizioni di salvaguardia”), le quali devono essere accertate ed esistenti al momento in cui si valuta la salvaguardia della gestione.</h:div><h:div>Nel caso del Comune di Altofonte, osserva il Collegio che la Struttura Tecnico Amministrativa (STA) dell’ATI ha indicato i seguenti punti critici che hanno condotto al diniego di salvaguardia della gestione autonoma:</h:div><h:div>- per quanto attiene al requisito della tutela della fonte idrica impiegata, ha fatto riferimento alla ubicazione in pieno agglomerato urbano delle due sorgenti utilizzate; con conseguente insussistenza, ad avviso della STA, della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto di cui ai su riportati commi 3 e 4 dell’art. 94;</h:div><h:div>- il mancato rispetto del requisito relativo alla tutela del corpo idrico ricettore, tenuto conto della circostanza – come si chiarirà, sostanzialmente incontestata – per cui quasi la totalità dei reflui prodotti dall’agglomerato urbano viene attualmente sversata nel fiume Oreto senza essere stata preventivamente sottoposta ad alcun trattamento depurativo;</h:div><h:div>- l’inserimento del centro abitato di Altofonte nell’elenco della procedura d’infrazione comunitaria PR 2014-2059 al n. 1909, con la seguente motivazione <corsivo>“nessuna informazione relativa al trattamento è stata trasmessa. Pertanto non è stato dimostrato che il carico generato in questo agglomerato riceve un adeguato trattamento secondario</corsivo>.”.</h:div><h:div>Pertanto, come si evince dalla valutazione conclusiva della STA (allegato 11), sono stati ritenuti carenti sia la tutela della fonte idrica impiegata, sia quella del corpo idrico ricettore.</h:div><h:div>Con riferimento alla prima, sostiene il Comune che le due fonti si trovano all’interno del bosco e rispetterebbero i requisiti di cui all’art. 94, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 152/2006; evidenziando come i valutatori avrebbero desunto tale elemento – l’ubicazione delle due sorgenti utilizzate in pieno agglomerato urbano – solo da una piccola mappa dei luoghi senza misurare il raggio di tutela (mt 10 per la zona di tutela assoluta). </h:div><h:div>Osserva tuttavia il Collegio che, al fine di rispettare i requisiti di cui all’art. 94, commi 3 e 4, occorre dimostrare non solo la sussistenza della zona di tutela assoluta – su cui, peraltro, si tornerà a breve – ma anche la sussistenza della zona di rispetto, elemento del tutto obliterato dall’ente locale.</h:div><h:div>Per quanto attiene all’istruttoria – e, segnatamente, alla collocazione delle fonti – risulta dagli atti di causa che l’ATI ha utilizzato i dati desunti dall’elaborazione G.I.S. georeferenziata, oltre che la stessa scheda di ricognizione inviata dal Comune, dalla quale si evince che le due fonti di approvvigionamento sono all’interno dell’agglomerato urbano (v. la nota del Comune del 18 maggio 2020, di invio della scheda di ricognizione e l’indicazione fotografica delle fonti di approvvigionamento, allegato n. 12 della produzione dell’ATI; v. anche l’allegato 13 della stessa produzione, per quanto attiene all’ubicazione di Fontana Grande e Fontana Rossa).</h:div><h:div>Dalla scheda su citata si nota come la prima fonte sia circondata da strade e abitazioni e, come indicato anche nella scheda, si trovi (al pari della seconda fonte, meno utilizzata) all’interno del centro abitato.</h:div><h:div>Per quanto attiene, poi, alla zona di rispetto – la cui perimetrazione è indicata dall’ATI, senza contestazione sul punto, con un raggio pari a mt 200 – la difesa dell’ATI, oltre a fare rinvio alla misurazione con strumenti attendibili, ha anche menzionato e prodotto, quale dato indicativo della vulnerabilità del bacino idrografico, alcune ordinanze del Sindaco di Altofonte relative alla non potabilità dell’acqua, fino a quella del 1° dicembre 2021 (non revocata al momento in cui l’ATI ha depositato la memoria di costituzione, il 5 dicembre 2022).</h:div><h:div>Per quanto attiene al secondo elemento critico – la tutela del corpo idrico ricettore – la premessa da cui muove correttamente l’ATI è che il trattamento depurativo delle acque reflue sia un elemento indispensabile anche ai fini della efficienza dell’utilizzo delle risorse ma, soprattutto, ai fini della “tutela del corpo idrico”, con conseguente rilevanza delle modalità con cui le acque reflue scaricate siano trattate ai fini della conformità ai parametri imposti dalla Direttiva 91/271/CEE.</h:div><h:div>Sul punto le indicazioni del Ministero del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sono chiare, nel senso che “<corsivo>affinché un corpo idrico possa essere considerato “tutelato” è necessario verificare che:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>•	il Comune non ricada in un agglomerato o in un’area sensibile oggetto di procedure di infrazione comunitaria per la mancata conformità alla Direttiva 91/271/CEE</corsivo>” (cfr. nota del MATTM del 18 aprile 2016, allegato 15 della produzione dell’ATI).</h:div><h:div>Dalla documentazione in atti emerge anche che il Comune – in questa fase transitoria, nella posizione di gestore autonomo provvisorio del SII – non ha inteso riscontrare la richiesta di dati dell’ATI finalizzata al finanziamento pubblico del “Collettamento dei reflui all’impianto di Acqua dei Corsari” (v. nota prot. n. 422 del 30 marzo 2022 dell’ATI).</h:div><h:div>Va su tale punto precisato che la riapertura della fase di riesame, disposta dalla sentenza del TSAP n. 194/2021 poi annullata, era iniziata con l’invio, da parte dell’ATI, della nota del 30 marzo 2022 (in atti) con la quale era stato chiesto al Comune di compilare una scheda ricognitiva al fine di appurare: esiti delle analisi sulle acque immesse in acquedotto, effettuati ai sensi del d. lgs. n. 31/2001; ordinanze di potabilità e/o non potabilità emesse nell’anno corrente e precedenti, ai fini del requisito, e tutto quant’altro risulti necessario per rimuovere le criticità sollevate dalla STA nella precedente relazione istruttoria.</h:div><h:div>La rinnovata istruttoria ha riguardato anche l’esatta ubicazione delle fonti di approvvigionamento, con richiesta di produrre documentazione grafica e fotografica riguardante le stesse, se diversa da quella già indicata.</h:div><h:div>Sotto tale ultimo profilo l’ATI, con la successiva nota di sollecito del 24 maggio 2022, ha chiesto di potere effettuare un sopralluogo congiunto presso le fonti; con un ulteriore sollecito datato 8 giugno 2022, con il quale è stato evidenziato che – a fronte delle gravi criticità gestionali relative al comparto fognario-depurativo (mancato collettamento dei reflui) – il Comune non aveva fornito riscontro per quanto attiene al finanziamento curato dalla regione per l’intervento relativo al “Collettamento dei reflui all'impianto di Acqua dei Corsari” (spesa di € 10.500.000,00); elemento, questo, strettamente connesso alla procedura di infrazione, la quale attiene a tale peculiare e delicato profilo.</h:div><h:div>Per quanto attiene al mancato rispetto del requisito relativo alla tutela del corpo idrico ricettore, tale dato risulta sostanzialmente confermato dalla nota del Comune del 18 maggio 2020 (allegato 12 dell’ATI), in quanto nella scheda, alla voce “D2a – Impianti di depurazione – Caratteristiche funzionali”, nelle note è stato indicato che “Il PARF del Comune di Altofonte prevede il recapito dei reflui, tramite immissione nel collettore di via Altofonte, al depuratore di Acqua dei Corsari del Comune di Palermo – attualmente i reflui recapitano nel fiume Oreto”;</h:div><h:div>- la stessa scheda allegata è stata solo parzialmente compilata dal Comune “in mancanza di dati certi in possesso di quest’ufficio a fronte della campagna di indagini sulle reti idrica e fognaria sollecitate e non realizzate”.</h:div><h:div>Deve ulteriormente osservarsi che, tale riferimento, da parte dell’ATI, allo sversamento dei reflui nel fiume Oreto senza un preventivo trattamento depurativo risulta anche dalla nota dell’ATI del 23 marzo 2021; nonché, dalla stessa deliberazione del Comune di Altofonte n. 381 del 28 dicembre 2022, con la quale, sulla base di tale circostanza, è stato affidato l’incarico di redigere lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo depuratore e di un nuovo impianto di depurazione, da collocare nel territorio del Comune ricorrente in alternativa alla soluzione indicata nel Piano d’ambito, che prevede di collettare il carico refluo urbano all’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari; incarico questo, che segue ad uno precedente, affidato con Determinazione del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto uno studio di fattibilità per sottoporre il carico ad un processo di fitodepurazione (v. nota dell’ATI di maggio 2023).</h:div><h:div>Emerge, infine, in una situazione di stallo sul piano della progettazione ed esecuzione di tali interventi, che allo stato attuale – e in una condizione di avaria degli impianti di sollevamento – “<corsivo>le acque reflue che raggiungono le stazioni di sollevamento vengono scaricate nel fiume Oreto, senza alcun trattamento depurativo, inquinando così una preziosa risorsa idrica che altrimenti potrebbe essere prelevata dalla sottostante traversa denominata Santa Caterina, per essere immessa nella rete idrica di Palermo</corsivo>” (v. nota dell’ATI di maggio 2023, depositata il 5 maggio 2023 dall’ATI).</h:div><h:div>Per quanto attiene, poi, alla procedura di infrazione, osserva il Collegio che – sebbene il Comune nel chiedere la salvaguardia abbia sostenuto che “<corsivo>non ricade in un’area oggetto di procedura di infrazione comunitaria per la mancata conformità alla direttiva 91/271/CEE</corsivo>” (v. delibera consiliare n. 62/2019) – emerge <corsivo>per tabulas</corsivo> dagli atti di causa che il Comune ricade nella cd. “terza procedura di infrazione”, la procedura di infrazione 2014/2059.</h:div><h:div>A tale procedura si fa espressamente riferimento nella nota del Comune del 5 luglio 2019 (allegato n. 16 dell’ATI), con riguardo alla realizzazione di sistemi fognari depurativi di raccolta e smaltimento dei reflui prodotti nel territorio comunale; nota con la quale il Comune ha anche fatto presente che – modificato il programma con l’abolizione dell’impianto di depurazione a favore di un sistema di convogliamento delle acque nere del centro abitato di Altofonte nella rete fognaria del Comune di Palermo – in quel momento erano stati realizzati i lavori del primo stralcio della rete fognaria che solo in parte avevano consentito di risanare parte del territorio comunale dal refluo urbano che viene scaricato nei torrenti del bacino idrografico del fiume Oreto.</h:div><h:div>Pertanto, tutti i rilievi dell’ATI, documentati in atti, non sono stati efficacemente smentiti dalla difesa del Comune, che nell’ultima memoria ha solo genericamente fatto riferimento all’importanza storica della fonte di approvvigionamento.</h:div><h:div>Deve anche aggiungersi che non persuade il riferimento al differente trattamento del Comune ricorrente rispetto a quello riservato al Comune di Palermo, quale Comune pure inserito nella procedura di infrazione comunitaria, in quanto tale ente locale è parimenti confluito nella gestione unica d’ambito; sicché non sussiste – o, quantomeno, non è adeguatamente provato – il denunciato eccesso di potere per disparità di trattamento venendo in rilievo situazioni analoghe trattate in modo analogo.</h:div><h:div>D.5. – Non possono parimenti essere accolti gli ulteriori profili di censura denunciati dal Comune istante, i quali attengono sia al vizio della gravata deliberazione, derivante dalla partecipazione alla votazione del Comune di Palermo, il quale avrebbe dovuto astenersi in considerazione del vantaggio che ne deriverebbe ad AMAP S.p.a., sua controllata; sia, alla presunta antieconomicità del servizio reso da AMAP rispetto a quello fornito in via diretta dal Comune.</h:div><h:div>Quanto al primo profilo, tale doglianza finisce per provare troppo, in quanto il Comune di Palermo – peraltro non evocato in giudizio – ha una partecipazione pari al 40%, in base ad una disposizione statutaria che non risulta contestata.</h:div><h:div>Quanto alla seconda censura, la stessa è formulata in maniera assertiva e generica e, come tale, si presenta inammissibile.</h:div><h:div>E. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in esame va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto all’impugnazione della deliberazione dell’ATI Palermo n. 5/2020; per il resto, in quanto infondato deve essere rigettato.</h:div><h:div>F. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia e alla natura pubblica dei contendenti, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per il resto, lo rigetta.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nadia Varvaro</h:div><h:div>Maria Cappellano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>