<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220132320230221222249289" descrizione="" gruppo="20220132320230221222249289" modifica="22/02/2023 10:55:30" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Massimo Castiglia" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01323"/><fascicolo anno="2023" n="00571"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220132320230221222249289.xml</file><wordfile>20220132320230221222249289.docm</wordfile><ricorso NRG="202201323">202201323\202201323.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>salvatore veneziano</firma><data>22/02/2023 09:49:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesco mulieri</firma><data>21/02/2023 23:13:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del Verbale del 14 luglio 2022 dell'Ufficio Centrale relativo alle elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale della I circoscrizione (Centro Storico) del Comune di Palermo, che hanno avuto luogo domenica 12 giugno 2022 nella parte in cui proclama eletto il candidato Bronte  Giovanni  alla carica di   Presidente della I Circoscrizione e per  quanto di interesse del ricorrente:</h:div><h:div>- dell’atto di proclamazione del Presidente circoscrizionale e dei consiglieri eletti al consiglio circoscrizionale della I Circoscrizione, nella parte in cui proclama eletto il candidato Bronte Giovanni alla carica di Presidente della I Circoscrizione, in luogo del candidato Presidente Castiglia Massimo, con conseguente assegnazione dei seggi alle liste ed ai consiglieri circoscrizionali </h:div><h:div>- del provvedimento del Sindaco di Palermo del 22 luglio 2022 con il quale si rendono noti i risultati elettorali nella parte in cui proclama eletto alla carica di Presidente della I circoscrizione il candidato Bronte Giovanni con conseguente assegnazione dei seggi alle liste ed ai consiglieri circoscrizionali. </h:div><h:div>Laddove necessario e per quanto di interesse del ricorrente della proclamazione del consigliere circoscrizionale della I Circoscrizione sig. Tramuto Francesco, </h:div><h:div>Nonché per la correzione dell'atto di proclamazione del sig. Bronte Giovanni e conseguente proclamazione del ricorrente Castiglia Massimo alla carica di Presidente della I circoscrizione (Centro Storico) del Comune di Palermo in sostituzione del proclamato eletto Bronte Giovanni, con ogni conseguente eventuale correzione dei risultati elettorali e delle relative assegnazioni di seggi alle liste collegate ed ai candidati consiglieri di circoscrizione;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 5;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 12;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 57;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 67;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 72;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 76;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 85;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 89;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 95;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 98;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 114;</h:div><h:div>- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 582;</h:div><h:div>- delle schede relative alle predette sezioni contenenti il nominativo “Zacco” o il nominativo “Ottavio”;</h:div><h:div>- di ogni atto connesso conseguente e presupposto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2022, proposto da Massimo Castiglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Spallitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo Piazza Lolli n. 15;  </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina 39;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giovanni Bronte, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Scimeca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Ammiraglio Persano n. 58; </h:div><h:div>Francesco Tramuto, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e di Giovanni Bronte e di Francesco Tramuto;</h:div><h:div>Vista la sentenza parziale dell’11/11/2022 n. 3169;</h:div><h:div>Visto la relazione della Prefettura di Palermo depositata a seguito della verificazione disposta con la sopra citata sentenza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati relativi alle elezioni del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale della I circoscrizione (Centro storico) del Comune di Palermo, che hanno avuto luogo il 12 giugno 2022 nella parte in cui proclamano eletto il candidato Bronte Giovanni alla carica di Presidente della I Circoscrizione deducendo che:</h:div><h:div>1) le elezioni si sarebbero svolte in un clima di tensione, caratterizzato dal timore di inquinamento delle operazioni elettorali a seguito di alcuni arresti per presunto voto di scambio nonché per le difficoltà organizzative legate alla rinuncia di circa 170 Presidenti di seggio e di alcuni scrutatori; </h:div><h:div>2) molti verbali sarebbero incompleti (mancherebbe la sottoscrizione di alcuni scrutatori, non sarebbe possibile verificare se sia stato effettuato il doppio voto di genere o il voto disgiunto) errori che avrebbero inciso sulla correttezza e validità delle operazioni elettorali;</h:div><h:div>3) andrebbero annullate le schede laddove viene espresso il voto in favore del candidato Tramuto Francesco “detto Zacco detto Ottavio” ritenendole “anomale”.</h:div><h:div>4) secondo il § 34 del verbale delle operazioni di voto, ai fini di determinare il totale dei voti riportati dai candidati Presidenti di Circoscrizione, avrebbe dovuto effettuarsi la sommatoria dei voti espressi contestualmente in favore dello stesso Presidente e della lista a quelli espressi in favore del solo candidato Presidente. Invece in gran parte dei verbali delle sezioni (5, 57, 67, 72, 76, 85, 114) tale somma non sarebbe stata calcolata, in danno del ricorrente.</h:div><h:div>Sulla base di tali censure il ricorrente - collocatosi al secondo posto (n. 2859 voti di preferenza) rispetto al candidato Giovanni Bronte risultato (eletto con n. 2978 di preferenza, con una differenza tra i due candidati pari a 119 voti) - ha sostenuto che, dall’analisi dei voti di sezione, i voti in suo favore sarebbero n. 3017 e conseguentemente dovrebbe essere proclamato eletto.</h:div><h:div>Per resistere al ricorso si sono costituiti il Comune di Palermo, Francesco Tramuto (eletto consigliere di Circoscrizione) e Giovanni Bronte (eletto Presidente di circoscrizione).</h:div><h:div>Con sentenza non definitiva n. 3169/2022, il Collegio ha rigettato i motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo, fatta eccezione per il quarto, in relazione al quale ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., con riferimento alle sezioni 5, 57, 67, 72, 76, 85, 114, per la rilevazione dei voti di preferenza effettivamente conseguiti dal ricorrente, mediante l’accertamento della corrispondenza dei risultati tra quanto riportato nei due Verbali delle operazioni delle dette sezioni elettorali e il verbale dell’Ufficio Centrale - compreso il verbale delle “decisioni sugli incidenti” ed ogni altro utile allegato - con conseguente rilievo dell’eventuale omessa sommatoria, così come lamentata nel ricorso.</h:div><h:div>Detta verificazione è stata regolarmente adempiuta dal Prefetto di Palermo all’uopo incaricato di acquisire presso gli uffici depositari: gli originali dei due verbali delle operazioni elettorali sezionali, per verificare quanto rispettivamente riportato in relazione all’odierno ricorrente, il verbale dell’Ufficio Centrale elettorale circoscrizionale - compreso il verbale delle “decisioni sugli incidenti” - ed ogni altro utile allegato.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza del 21 febbraio 2023; in particolare il ricorrente, oltre ad eccepire la tardività delle memorie dei controintressati, ha precisato che, anche non tenendo conto degli ulteriori elementi che pure sarebbero emersi in sede di verificazione, il numero dei voti riportati dal candidato Castiglia e di cui al § 34  non conteggiati sarebbe pari a 156  voti, per complessivi  3015 voti  con conseguente illegittimità ed erroneità della proclamazione del candidato Bronte che ha riportato voti n. 2978.</h:div><h:div>Ciò premesso, il Collegio in accoglimento dell’eccezione in tal senso formulata da parte ricorrente rileva la tardività delle memorie depositate solo in data 17 febbraio 2023 tenuto conto dei termini dimezzati operanti nell’ambito del rito elettorale, che riducono a 15 giorni liberi il termine utile per il deposito di memorie (cfr. art. 130, comma 10, c.p.a).</h:div><h:div>Rileva inoltre il Collegio che le deduzioni contenute nella memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 19 gennaio 2023 contengono il rilievo di profili di presunta irregolarità e/o illegittimità, a suo dire emersi durante le operazioni di verificazione, che non possono essere presi in considerazione in quanto esulanti dalla originaria, residua, censura all’esame, né costituenti oggetto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>A questo punto il Collegio passa ad esaminare la residua censura con la quale il ricorrente ha sostenuto che nelle sezioni 5, 57, 67, 72, 76, 89, 114, al §. 34 del verbale delle operazioni elettorali, ai voti validi espressi contestualmente in favore del Presidente e della lista non sarebbero stati aggiunti i voti validi espressi in favore del solo Presidente con voto disgiunto o comunque dato al solo candidato Presidente. Tali voti dati a favore del solo Presidente Castiglia sarebbero stati indicati, ma, nelle predette sezioni, non sarebbero stati sommati, erroneamente, a quelli espressi contestualmente in favore del Presidente e della lista, così sottodimensionando il totale finale dei complessivi voti effettivamente riportati.</h:div><h:div>La censura è infondata alla stregua di quanto appresso specificato.</h:div><h:div>L’art. 9, comma 1. lett. a), della L.R. 5 aprile 2011 n. 6, ha introdotto nella l.r. 15 settembre 1997 n. 35 - recante <corsivo>“Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”</corsivo>, <corsivo/>sotto la rubrica «elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente» - il nuovo art. 4 bis, il quale ha previsto, ai commi 1, 4 e 5, quanto segue:</h:div><h:div><corsivo>“il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del consiglio”</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>“la scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presidente e per una delle liste ad esso collegate: il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candidato presidente non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>“è proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età”</corsivo>.</h:div><h:div>Di conseguenza, la scheda elettorale prevede che l’elettore possa esprimere la propria preferenza:</h:div><h:div>a) soltanto per un candidato Presidente;</h:div><h:div>b) per un candidato Presidente e per una lista (collegata o meno al candidato Presidente), eventualmente manifestando in tal caso la propria preferenza per uno o due candidati alla carica di Consigliere di Circoscrizione (alternativamente, uomo e donna);</h:div><h:div>c) soltanto per una lista, eventualmente indicando uno o due candidati Consiglieri.</h:div><h:div>In base a quanto chiarito dal citato art. 4 bis l.r. n. 35/1997, il voto espresso per il candidato Presidente non si estende alla lista ad esso collegata, così come, viceversa, il voto manifestato per una delle liste di candidati al Consiglio non si estende al candidato Presidente collegato.</h:div><h:div>Pertanto, il complesso dei voti da assegnare a ciascun candidato alla carica di Presidente di Circoscrizione è costituito dal totale dei voti per esso manifestati, sia che si tratti di voti espressi esclusivamente in favore del candidato Presidente, sia che si tratti di voti manifestati in suo favore ed “accompagnati” dall’ulteriore voto espresso per una lista (collegata o meno), ed eventualmente per uno o due candidati al Consiglio circoscrizionale.</h:div><h:div>Coerentemente, nei moduli Mod. n. 39-Q, dei verbali delle operazioni elettorali delle singole Sezioni per l’elezione del Presidente di Circoscrizione, sono state inserite due colonne: la colonna nella quale indicare il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e la colonna nella quale trascrivere i voti espressi soltanto nei confronti del candidato alla Presidenza.</h:div><h:div>Il ricorrente ha sostenuto che al § 34 dei alcuni dei verbali delle operazioni elettorali, ai voti validi espressi contestualmente in favore del Presidente e della lista non sarebbero stati aggiunti i voti validi espressi in favore del solo Presidente con voto disgiunto o comunque dato al solo candidato Presidente. Nello specifico il ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione dei seguenti voti così ripartiti:</h:div><h:div>n. 28 voti nella sez. 5;</h:div><h:div>n. 31 voti nella sezione 57; </h:div><h:div>n. 15 voti nella sezione 67; </h:div><h:div>n. 5 voti nella sezione 72; </h:div><h:div>n. 25 voti nella sezione 76; </h:div><h:div>n. 21 voti nella sezione 114; </h:div><h:div>n. 12 voti nella sez. 89.</h:div><h:div>Alla luce della produzione depositata in atti dalla Prefettura di Palermo emergono i seguenti dati che inducono a ritenere che invece i voti espressi in favore del solo Presidente siano stati conteggiati e siano ricompresi nel “totale” dei voti attribuiti allo stesso. </h:div><h:div>Nella sezione 5: 319 (totale voti Presidente) - 24 (schede bianche) - 28 (schede nulle) - 371 (totale schede votanti).</h:div><h:div>Nella sezione 57: 454 (totale voti Presidente) - 25(schede bianche) - 24 (schede nulle) - 503 (totale schede votanti).</h:div><h:div>Nella sezione 67: 110 (totale voti Presidente) - 8 (schede bianche) -16 (schede nulle) - 134 (totale schede votanti).</h:div><h:div>Nella sezione 72: 264 (totale voti Presidente) - 23 (schede bianche) - 20 (schede nulle) -  307 (totale schede votanti).</h:div><h:div>Nella sezione 76: 286 (totale voti Presidente) - 29(schede bianche) - 34 (schede nulle) - 349 (totale schede votanti).</h:div><h:div>Nella sezione 114: 310 (totale voti Presidente) -18 (schede bianche) - 17 (schede nulle) - 345 (totale schede votanti).</h:div><h:div>Nella sezione 89: 330 (totale voti Presidente) - 28 (schede bianche) -  37 (schede nulle) - 395 (totale schede votanti).</h:div><h:div>Se si seguisse la tesi del ricorrente - e dunque se in ognuna delle sopra citate sezioni gli si attribuissero le preferenze dallo stesso lamentate - il numero delle schede scrutinate e, quindi, degli elettori, supererebbe quello degli aventi diritto di voto che hanno effettivamente esercitato il loro diritto di voto.</h:div><h:div>A titolo esemplificativo:</h:div><h:div>- nella sezione 5 in cui il Candidato Castiglia ha riportato n. 171 voti su 319 voti espressi in favore del Presidente, se si sommano le 24 schede bianche e le 28 schede nulle, si raggiunge il totale di 371 votanti; ma se si sommassero i 28 voti reclamati dal ricorrente, si supererebbe il numero dei votanti per la sezione;</h:div><h:div>- nella sezione 57 in cui il Candidato Castiglia ha riportato n. 156 voti su 454 voti espressi in favore del Presidente, se si sommano le 25 schede bianche e le 24 schede nulle, si raggiunge il totale di 503 votanti; ma se si sommassero i 31 voti reclamati dal ricorrente, si supererebbe il numero dei votanti per la sezione;</h:div><h:div>- nella sezione 76 in cui il Candidato Castiglia ha riportato n. 121 voti su  286 voti espressi in favore del Presidente, se si sommano le 29 schede bianche e le 34 schede nulle, si raggiunge il totale di 349 votanti; ma se si sommassero i 25 voti reclamati dal ricorrente, si supererebbe il numero dei votanti per la sezione.</h:div><h:div>E’ evidente pertanto che, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa di parte ricorrente, il numero di preferenze conteggiate a favore del candidato Presidente è comprensivo anche delle preferenze espresse solo in favore del candidato Presidente Castiglia.</h:div><h:div>Da quanto fin qui esposto consegue che le irregolarità evidenziate dal ricorrente non hanno inficiato il risultato elettorale, per come espresso dagli elettori, e quindi - in applicazione del consolidato principio secondo cui in materia di operazioni elettorali, “in mancanza di espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto” (Cons. Stato, sez. II, 11/05/2022, n. 3722; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 23 aprile 2021, n. 1024; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 06/11/2015, n. 2865) - non gli possono essere attribuiti i voti reclamati.</h:div><h:div>L’infondatezza della censura in esame comporta la reiezione del ricorso che pertanto, in quanto infondato, deve essere rigettato.</h:div><h:div>Le spese seguono, come di regola la soccombenza e son liquidate come da dispositivo in favore delle parti costituite. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione, di Francesco Tramuto e di Giovanni Bronte, di, liquidandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita.</h:div><h:div>Dispone che la Segreteria, ai sensi dell’art. 130, co. 8, c,p.a., trasmetta immediatamente copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Palermo e al Sindaco del Comune di Palermo per gli ulteriori adempimenti ivi previsti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Samuele Fodera'</h:div><h:div>Francesco Mulieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>