<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220116920230907162551661" id="20220116920230907162551661" modello="2" modifica="07/09/2023 17:59:08" pdf="0" ricorrente="Ce.P.A.I.D. Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S." stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01169"/><fascicolo anno="2023" n="02734"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220116920230907162551661.xml</file><wordfile>20220116920230907162551661.docm</wordfile><ricorso NRG="202201169">202201169\202201169.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesco mulieri</firma><data>07/09/2023 17:59:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del decreto assessoriale n. -OMISSIS- DEL 27.6.22 di scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa, con nomina del liquidatore;</h:div><h:div>occorrendo, in subordine: </h:div><h:div>- del parere della commissione regionale per la cooperazione del 21.3.22, richiamato in seno al cit. D.A. n. -OMISSIS- del 27.6.22;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:</h:div><h:div>- del verbale d’ispezione straordinaria del 9.12.21/servizio 10.s – vigilanza e servizio ispettivo dipartimento attività produttive della Regione Siciliana e delle risultanze ivi recate.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2022, proposto dalla -OMISSIS- O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana - Commissione per la Cooperazione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana - Commissione per la Cooperazione;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la -OMISSIS- ONLUS - premesso di operare in regime di Convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per l’erogazione, nei Distretti di Marsala e Pantelleria, in regime domiciliare ed extramurale, <corsivo>“…di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa”</corsivo> - espone di essere composta da n. 8 (otto) soci, dei quali 3 (tre) hanno la veste formale di socio-lavoratore; fa inoltre presente che:</h:div><h:div>- in data 21.3.2022, la Commissione Regionale per la Cooperazione ha espresso parere contrario alla proposta dell’Assessorato intimato di scioglimento e messa in liquidazione della ricorrente, rinvenendo nell’attivazione della gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies cod. civ., con effetto conservativo, la diversa misura idonea a permettere il risanamento delle irregolarità riscontrate, rimettendo in sesto l’assetto cooperativo attraverso l’intervento mirato di un Commissario (soggetto esterno);</h:div><h:div>- tuttavia l’Assessorato regionale delle Attività Produttive si discostava dal predetto parere ritenendo che <corsivo>“…dai contenuti del citato verbale di ispezione straordinaria e dall’istruttoria condotta dall’Ufficio è emersa chiaramente la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’Autorità, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del liquidatore...”</corsivo>;</h:div><h:div>La ricorrente ha impugnato D.A. n. -OMISSIS- del 27.6.22 di scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa, in quanto la maggioranza dei soci non è in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’attività tipica della società cooperativa, per i seguenti motivi:</h:div><h:div>I. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 111-SEPTIES DISP. ATT. COD. CIV. - ART. 2513 COD. CIV. - ART. 2545 SEPTIESDECIES COD. CIV.</h:div><h:div>II. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 1 COMMA 1 LETT. A) LEGGE 8.11.91 N. 381.</h:div><h:div>III. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA IRRAZIONALITÀ MANIFESTA.</h:div><h:div>La ricorrente deduce l’erroneità della verifica posta in essere dall’Autorità di vigilanza con riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza della finalità mutualistica, in quanto - trattandosi di cooperativa sociale - l’art. 111-septies dd.aa. c.c. impone, per queste speciali cooperative, e purché nel rispetto della legge n. 381/1991, che si possa prescindere dall’applicazione dell’art. 2513 c.c. recante i criteri percentuali quantitativi per la definizione della prevalenza. In particolare, assume che la legge declina l’accertamento della prevalenza in modo diverso, con rilievo della mutualità esterna e declassamento della c.d. prevalenza oggettiva: dunque la presenza minoritaria dei soci lavoratori rispetto alla complessiva compagine sociale, non intaccherebbe il precipuo scopo mutualistico.</h:div><h:div>IV. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 2545 SEXIESDECIES COD. CIV.</h:div><h:div>V. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA ARBITRARIETA’ MANIFESTA.</h:div><h:div>In subordine la ricorrente deduce l’illegittimità del gravato D.A. n. -OMISSIS- del 27.6.2022 nella parte in cui si discosta dal parere contrario del 21.3.2022 che  la  Commissione Regionale per la Cooperazione ha reso in ordine alla proposta di scioglimento e messa in liquidazione della -OMISSIS- avanzata dal resistente Assessorato Regionale, esprimendosi per  l’alternativa   attivazione, a salvaguardia della conservazione e sopravvivenza della Cooperativa, della gestione commissariale  ex art. 2545  sexiesdecies  cod. civ., allo scopo di sanare le irregolarità riscontrate attraverso la nomina di un Commissario  specificatamente demandato di risolvere i dedotti problemi  della governance della società.</h:div><h:div>Per resistere al ricorso si è costituito l’Assessorato regionale alle Attività Produttive che ha depositato documenti nonché una memoria con la quale ha sostenuto la legittimità del provvedimento gravato. </h:div><h:div>Con ordinanza del 9 settembre 2022 n. 530, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata accolta. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto il D.A. n. -OMISSIS- del 27.6.22 di scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa ricorrente, adottato ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. il quale prevede lo scioglimento, per atto dell’autorità governativa, della società cooperative e degli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non siano in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti oppure abbiano omesso per due anni consecutivi il deposito del bilancio di esercizio o il compimento di atti di gestione.</h:div><h:div>Il mancato perseguimento dello scopo mutualistico per un lungo lasso di tempo, oltre al mancato deposito dei bilanci da oltre due anni consecutivi, comporta lo scioglimento della cooperativa ex art. 2545-septiesdecies c.c.</h:div><h:div>Passando alla disamina del primo motivo di ricorso si osserva come le censure ivi contenute riguardino la carenza dei presupposti di cui all'art. 2545-septiesdecies c.c. nel caso di specie.</h:div><h:div>Tale previsione dispone<corsivo>: “L’autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori”</corsivo>.</h:div><h:div>Trattasi di norma inserita nel corpo del codice civile nel contesto della riforma del diritto societario dall'art. 8 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, successivamente modificato dal D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dal D.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310; essa contempla un’ulteriore ipotesi di scioglimento della cooperativa, per atto dell’autorità governativa, che si aggiunge a quelle previste dagli artt. 2545-duodecies e 2545-terdieces c.c.</h:div><h:div>Secondo l’Assessorato resistente  la ricorrente non sarebbe in grado di perseguire lo scopo sociale e mutualistico cui è preposta, e segnatamente fallirebbe nel proposito di assicurare ai soci continuità di occupazione lavorativa, alla luce dell’esiguo numero di soci occupati ed occupabili presso di essa; l’Amministrazione resistente ha inoltre evidenziato l’ambiguo comportamento della ricorrente la quale, da un lato, in seguito ad una precedente ispezione straordinaria (realizzata dal 26.11.2019 al 04.08.2020), conclusasi con l’avvio del procedimento di scioglimento risultante dalla nota prot. 55043 del 07.12.2020, avrebbe disposto lo scioglimento volontario onde prevenire quello coattivo e, dall’altro, con verbale del 22.07.2021, avrebbe revocato la delibera di scioglimento volontario rimettendo la società <corsivo>in bonis</corsivo>. Da ciò sarebbe sorta la necessità di procedere ad un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti normativamente richiesti cui ha fatto seguito il provvedimento impugnato di scioglimento della cooperativa, in quanto, a scapito dell’iscrizione nella categoria della Cooperativa sociale - attività esercitata “produzione e lavoro, gestione servizi (tipo a)” non avrebbe adempiuto all’obbligo/scopo di svolgere l’attività sociale procurando continuità d’occupazione lavorativa ai soci, contribuendo al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali.</h:div><h:div>Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente ha contestato tale assunto, sostenendo che l’art. 111-septies delle disposizioni di attuazione del codice civile impone per le cooperative sociali, e purché nel rispetto della legge n. 381/1991, che si possa prescindere dall’applicazione dell’art. 2513 c.c. recante i criteri percentuali quantitativi per la definizione della prevalenza.</h:div><h:div>La censura è fondata.</h:div><h:div>Come si evince dallo statuto in atti, la Cooperativa ricorrente si propone <corsivo>“di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, ed ha per oggetto, secondo quanto disposto dall’art. 1, lett. a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, 1a gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di soggetti bisognosi di tale assistenza (anziani, diversamente abili, invalidi, malati, inabili , minori, profughi, immigrati ed extracomunitari), anche in convenzione con enti pubblici. La cooperativa ha, inoltre, 1o scopo di procurare ai soci continuità d’occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, ulteriore rapporto mutualistico di lavoro”</corsivo> (articolo 3 dello Statuto).</h:div><h:div>Come è noto le cooperative sociali entrano a far parte dell’ordinamento con la L. n. 381 del 1991 che, all’art. 1, espressamente statuisce che esse <corsivo>“hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”</corsivo>.</h:div><h:div>Si tratta di cooperative a cui si applicano le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c. e che sono quindi considerate di diritto a mutualità prevalente ancorché della loro gestione di servizio ne possano approfittare per lo più terzi. </h:div><h:div>Proprio in ragione delle loro finalità sociali queste cooperative possono avvalersi della presenza di soci volontari (iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci) che prestano la loro attività gratuitamente e il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. </h:div><h:div>La presenza di detti soci non è dunque obbligatoria ben potendo una cooperativa sociale legittimamente operare anche senza la loro presenza.</h:div><h:div>Ed invero ciò che distingue le società cooperative dalle cooperative sociali è che, mentre le società cooperative perseguono un interesse “privatistico”, le cooperative sociali, ai sensi della stessa definizione che ne dà l’art. 1 della L. n. 381/1991, sono tali in quanto svolgono determinate attività di rilevanza sociale ed agiscono nell’interesse dei destinatari di tali attività, gli utenti e le persone svantaggiate, che conseguentemente diventano i beneficiari della cooperativa. </h:div><h:div>Ovviamente ciò non vuol dire che non vi sia l’interesse dei soci a perseguire dei vantaggi patrimoniali attraverso l’associarsi in cooperativa; la differenza sta nel fatto che tali interessi non sono preminenti rispetto a quelli di carattere generale, come accade invece negli altri sodalizi cooperativi, ma sono ad essi subordinati.</h:div><h:div>Le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lett. a) offrono un servizio socio-sanitario ed educativo a favore degli utenti, che possono essere anche non soci.</h:div><h:div>Nel caso di specie il resistente Assessorato ha omesso di considerare che si è in presenza di una siffatta cooperativa, legislativamente presunta a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. cod. civ.), che espleta perciò ontologicamente la funzione mutualistica, in cui pertanto è pienamente ammissibile la presenza, accanto ai soci lavoratori (che forniscono alla Società le loro prestazioni traendone un vantaggio patrimoniale diretto) di altri soci (con irrilevanza del loro numero) per i quali il “mutuum” si concretizza in una precipua forma di mutualità esterna, rivolta a destinatari appartenenti alla comunità, coincidente con il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</h:div><h:div>Ne consegue che, in tale organismo, la determinazione della grandezza dello scambio socio/cooperativa non va valutata nei tradizionali termini quantitativi dati dalla misura maggioritaria del valore dell’apporto dei soci lavoratori, con conseguente illegittimità del gravato provvedimento di scioglimento della cooperativa ricorrente adottato sul presupposto, errato, del <corsivo>“non perseguimento dello scopo mutualistico”</corsivo> desunto dalla numerica circostanza che la maggioranza dei soci non lavoratori “<corsivo>…non è in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’attività tipica di codesta Società…”</corsivo>.</h:div><h:div>Sotto tale dirimente profilo, ampiamente dedotto con il primo motivo, il ricorso va pertanto accolto, il che esime il Collegio dall’esaminare il secondo motivo, peraltro formulato solo in via subordinata dalla ricorrente.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il D.A n. -OMISSIS- del 27.6.22 di scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa ricorrente.</h:div><h:div>Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate, possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti citati nella sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Samuele Fodera'</h:div><h:div>Francesco Mulieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>