<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20220104320230705100741891" id="20220104320230705100741891" modello="3" modifica="05/07/2023 10:11:56" pdf="0" ricorrente="Vincenzo Fabio Licari" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01043"/><fascicolo anno="2023" n="02299"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220104320230705100741891.xml</file><wordfile>20220104320230705100741891.docm</wordfile><ricorso NRG="202201043">202201043\202201043.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 2\2022\202201043\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Federica Cabrini</firma><data>05/07/2023 10:11:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Federica Cabrini</firma><data>05/07/2023 10:11:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Federica Cabrini,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Antonino Scianna,	Primo Referendario</h:div><h:div>Fabrizio Giallombardo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- del decreto del direttore dell’ufficio della motorizzazione civile di Trapani prot. -OMISSIS-del 20.04.22, di diniego al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida, con conseguenziale non ammissione alla relativa prova pratica;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:</h:div><h:div>- del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida opposto dalla Prefettura di trapani/U.T.G. mediante l’inserimento, in data 19.04.22, di un “elemento ostativo” nel sistema informativo del dipartimento trasporti;</h:div><h:div>- della nota della Motorizzazione di Trapani prot. n. -OMISSIS-;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – Ufficio Motorizzazione Civile di Trapani, in persona dell’Assessore pro tempore, il Ministero dell’Interno – Prefettura di Trapani e Questura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2023, il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;</h:div><h:div>Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – cui era stata revocata la patente di guida in quanto destinatario di una misura di prevenzione personale – ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio di un nuovo titolo abilitativo alla guida, adottato sulla base del “dato ostativo” (diniego di nulla-osta) inserito dalla Prefettura di Trapani - U.T.G. nel Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti e ciò in ragione della mancanza di un provvedimento di riabilitazione.</h:div><h:div>Il gravame è affidato sostanzialmente ad un unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 120 del codice della strada – eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta, atteso che una volta superato il triennio dalla revoca della patente, non è necessario anche il provvedimento della riabilitazione penale.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stato disposto il riesame del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>In sede di riesame il nulla osta è stato provvisoriamente concesso nelle more della decisione del ricorso nel merito.</h:div><h:div>Rileva pregiudizialmente il Collegio la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità, spettando nella Regione Siciliana la competenza in materia di titoli abilitativi alla guida all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.</h:div><h:div>Nel merito, ritiene il Collegio di non doversi discostare dagli arresti recentemente assunti dalla Sezione con la sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- secondo cui:</h:div><h:div>- si condivide l’orientamento del Consiglio di Stato che, di recente, ha avuto modo di chiarire come decorso il «triennio previsto dal comma 3 dell’articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute, applicando con i dovuti adattamenti del caso il principio generale sancito dalla Corte costituzionale, nella … sentenza n. 99 del 2020, secondo cui “il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio […] è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare […] anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga”» (Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8439);</h:div><h:div>- pertanto il terzo comma dell’art. 120, del d.lgs. n. 285/1992 prevede che – trascorso un determinato lasso di tempo e a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida in precedenza revocata – l’amministrazione eserciti una nuova valutazione, di carattere discrezionale, basata su un’autonoma istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta e volta a verificarne la meritevolezza con riguardo ad eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute (C.G.A.R.S., sez. giur., 2 ottobre 2020, n. 869)”;</h:div><h:div>- ciò posto, il ricorso va accolto stante la fondatezza dell’unico motivo articolato in relazione alla violazione dell’art. 120, co. 3, d.lgs. n. 285/1992, poiché il giudizio rimesso all’autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e non è necessariamente condizionato – come per l’ipotesi di cui al primo comma – dalla necessaria riabilitazione penale del richiedente, una volta che è decorso il triennio dalla revoca della patente (Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 441).</h:div><h:div>In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatte salve però le ulteriori determinazioni dell’amministrazione nei sensi sopra descritti.</h:div><h:div>Le spese di lite, in ragione della necessaria riedizione del potere da parte della p.a., possono compensarsi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/07/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Federica Cabrini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>