<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="PATENTE - REQUISITI 120 CO 3 - NON NECESSARIA RIABILITAZIONE" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220104320220708154657880" id="20220104320220708154657880" modello="4" modifica="7/8/2022 6:17:59 PM" pdf="0" ricorrente="Vincenzo Fabio Licari" stato="2" tipo="15" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01043"/><fascicolo anno="2022" n="00438"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220104320220708154657880.xml</file><wordfile>20220104320220708154657880.docm</wordfile><ricorso NRG="202201043">202201043\202201043.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1026 Giuseppe La Greca\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe la greca</firma><data>08/07/2022 17:53:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabrizio Giallombardo</firma><data>08/07/2022 16:30:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/07/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Presidente FF</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario</h:div><h:div>Fabrizio Giallombardo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del decreto del direttore dell’ufficio della motorizzazione civile di Trapani n. -OMISSIS-del 20 aprile 2022, notificato il 23 aprile 2022, di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida;</h:div><h:div>- del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, opposto dalla Prefettura di Trapani mediante l'inserimento, in data 19 aprile 2022, di un “<corsivo>elemento ostativo</corsivo>” nel sistema informativo del dipartimento trasporti;</h:div><h:div>-  della nota del servizio provinciale - ufficio della motorizzazione civile di Trapani n.-OMISSIS-del 20 aprile 22;</h:div><h:div>- della determina del dirigente dell’area III della Prefettura di Trapani n. -OMISSIS-del 14 giugno 2022.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministero dell’interno – Prefettura di Trapani – Questura di Trapani; Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana - Ufficio della motorizzazione civile di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;</h:div><h:div>Vista l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55, c.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che, alla luce del sommario esame che connota la presente fase, le censure di parte ricorrente possono essere, allo stato, favorevolmente valutate, atteso che l’art. 120, co. 3, d.lgs. n. 285/1992, non dispone che – una volta superato il triennio dalla revoca della patente di guida – sia necessaria anche la riabilitazione per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida (Cons. St., Sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 441);</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>- alle esigenze cautelari di parte ricorrente può ovviarsi mediante il riesame dell’impugnato provvedimento alla luce delle censure prospettate e, segnatamente,  tenuto conto del carattere non necessario della riabilitazione ai fini del rilascio della patente di guida;</h:div><h:div>- che al predetto riesame daranno seguito le resistenti amministrazioni, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente ordinanza;</h:div><h:div>- di fissare, per la trattazione del merito della presente controversia, l’udienza pubblica del 7 luglio 2023, ore di rito;</h:div><h:div>- di compensare le spese di lite per la presente fase.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare e per l'effetto: </h:div><h:div>- dispone il riesame dell’istanza di parte ricorrente, nei termini di cui in motivazione;</h:div><h:div>- fissa, per la trattazione di merito, l'udienza pubblica di cui in motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Le resistenti Amministrazioni sono onerate del deposito dei provvedimenti adottati all’esito del riesame, nel termine <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabrizio Giallombardo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>