<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210229220220301155843032" descrizione="" gruppo="20210229220220301155843032" modifica="3/1/2022 4:54:40 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Anna Bologna" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="02292"/><fascicolo anno="2022" n="00704"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210229220220301155843032.xml</file><wordfile>20210229220220301155843032.docm</wordfile><ricorso NRG="202102292">202102292\202102292.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesco mulieri</firma><data>01/03/2022 16:54:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria</h:div><h:div>di illegittimità del  silenzio   serbato   sulla   istanza  volta ad      ottenere   il   rilascio   del    nulla-osta   ex   art. 24  comma  II   L.R. 10.8.85 n. 37;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento dell’obbligo  dell’A.R.T.A. di concludere  il relativo procedimento;  </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2021, proposto da Anna Bologna, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Trapani, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. - Con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato in data 22/12/2021 e depositato in pari data, la ricorrente ha esposto che:</h:div><h:div>- con nota del 20.11.2019 n. 103165, il Comune di Trapani richiedeva all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana il rilascio del nulla-osta ex art. 24 comma II L.R. 10.8.85 n. 37, nell’ambito del procedimento amministrativo incoato dalla Sig.ra Bertolino Antonina, sua dante causa, per l’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria in relazione ad un fabbricato, destinato a civile abitazione, sito in Trapani nella Frazione Salinagrande e ricadente nell’area della Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco;</h:div><h:div>- con Determinazione prot. n. 5709 del 27.11.2017 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani rilasciava la prescritta autorizzazione paesaggistica; </h:div><h:div>- con “atto di costituzione in mora” del 4.11.2021, sollecitava l’A.R.T.A. che tuttavia rimaneva inadempiente rispetto all’obbligo di concludere il citato procedimento, precludendole per la possibilità di conseguire il titolo edilizio in sanatoria.</h:div><h:div>Con un un’unica ed articolata censura ha dedotto la <corsivo>“Violazione di legge: artt. 2 legge 7.8.90 n. 241 e 97 Costituzione”</corsivo>, evidenziando che la non surrogabilità, dettata dall’art. 17 della Legge n. 241/1990, delle valutazioni tecniche spettanti alle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale determinerebbe in concreto una stasi procedimentale lesiva della propria pretesa sostanziale la cui realizzazione non potrebbe prescindere dalla necessaria intermediazione del pubblico potere.</h:div><h:div>Ha chiesto pertanto che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato e l’obbligo di provvedere sulla sopra citata istanza del 20.11.2019 mediante l’adozione di un provvedimento espresso, con contestuale nomina, per il caso di perdurante inerzia del predetto Assessorato, di un Commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva.</h:div><h:div>2. - Per resistere al ricorso si è costituito, con memoria di mera forma, l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana. </h:div><h:div>3. - All’udienza in camera di consiglio del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.</h:div><h:div>Per le ipotesi di abusi edilizi eseguiti in aree ricadenti nell’ambito di parchi e riserve, trova applicazione l’art. 24 della L.r. n. 37 del 1985 che, ai fini delle rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, prevede (ad eccezione delle opere ricadenti in zone assolutamente inedificabili realizzate in data successiva alla imposizione del vincolo) l’acquisizione del nulla osta espresso delle Amministrazioni preposte, senza alcuna possibilità di applicare il meccanismo del silenzio assenso (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 27/07/2020 n. 1891).</h:div><h:div>Ed invero il citato art. 24 prevede che: <corsivo>“Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per le opere ricadenti nell'ambito di riserve naturali, tale nulla-osta è reso dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'articolo 3 della citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98”</corsivo>.</h:div><h:div>Il Collegio rileva che, a fronte della sopra riportata disposizione può senz’altro trovare accoglimento la domanda volta ad accertare l’inerzia dell’Assessorato resistente.</h:div><h:div>Nel caso di specie l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, pur essendovi tenuto, non ha compiuto la valutazione amministrativa relativa al rilascio del nulla osta ex art. 24 comma 2, della L.R. n. 37/’85 che la ricorrente ha sollecitato da ultimo con atto di diffida del 4 novembre 2021.</h:div><h:div>5. - In ragione di quanto esposto, in mancanza di contestazioni in fatto e in diritto a giustificazione del ritardo da parte della resistente Amministrazione regionale,  il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va dichiarato il silenzio inadempimento dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana rispetto all’adozione del nulla-osta ex art. 24 comma 2, della L.R. n. 37/’85; va inoltre dichiarato l’obbligo del predetto Assessorato di concludere detto procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente sentenza.</h:div><h:div>Nel caso di perdurante inadempimento dell’A.R.T.A., va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Amministrazione regionale, che provvederà, su istanza della parte interessata in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.</h:div><h:div>6. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vengono poste a carico del resistente A.R.T.A., e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana al pagamento delle spese di lite, comprensive di onorari e spese anche generali, in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, c.p.a. e rifusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/02/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Samuele Fodera'</h:div><h:div>Francesco Mulieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>