<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Ott. Comune d.i. - Accolto" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20210226320220511071019951" id="20210226320220511071019951" modello="2" modifica="5/11/2022 4:32:56 PM" pdf="0" ricorrente="Impresa Stratos S.r.l." stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="02263"/><fascicolo anno="2022" n="01551"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210226320220511071019951.xml</file><wordfile>20210226320220511071019951.docm</wordfile><ricorso NRG="202102263">202102263\202102263.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 3\2021\202102263\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>guglielmo passarelli di napoli</firma><data>11/05/2022 16:32:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>guglielmo passarelli di napoli</firma><data>11/05/2022 16:32:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Aurora Lento,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div/><h:div>per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, n.-OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Impresa Stratos s.r.l., in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Giacalone, domicilio PEC come da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Corleone, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;</h:div><h:div>RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, n.-OMISSIS-, il Comune di Corleone veniva condannato a pagare, in favore di essa ricorrente, la somma di euro 5.185,00   oltre   ad   interessi moratori maturati e maturandi, nella  misura prevista dal D.L. n. 231/2002, dalla   domanda   fino all’effettivo  pagamento;  ed   alle  spese legali   del    procedimento  monitorio   liquidate    in   Euro 605,50,   di   cui   Euro 145,50   per    esborsi   ed    Euro 460,00   per compensi,   oltre, come   per    legge,   Rimborso    forfettario,    CAP  ed IVA; </h:div><h:div>- che tale decreto veniva dichiarato esecutivo in data 20.4.21, posto che avverso lo stesso non era stata proposta opposizione, e notificato in tale forma in data 23.06.2021; </h:div><h:div>- che, tuttavia, il Comune provvedeva al pagamento della sola sorte capitale, sicché essa ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto del Tribunale di Termini Imerese; assegnarsi al Comune di Corleone il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali; </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine <corsivo>ne ante quem</corsivo> di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; </h:div><h:div>- di dover, al riguardo, precisare che: </h:div><h:div>a) il <corsivo>munus</corsivo> di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); </h:div><h:div>b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;</h:div><h:div>c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il <corsivo>dies a quo</corsivo> per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;</h:div><h:div>d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;</h:div><h:div>Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:</h:div><h:div>a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione; </h:div><h:div>b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione; </h:div><h:div>c) condanna il Comune di Corleone al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 600,00 (seicento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.</h:div><h:div>La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/05/2022"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>