<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210216520220319121124664" descrizione="" gruppo="20210216520220319121124664" modifica="4/3/2022 1:49:54 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Abbott S.r.l." versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="02165"/><fascicolo anno="2022" n="01167"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210216520220319121124664.xml</file><wordfile>20210216520220319121124664.docm</wordfile><ricorso NRG="202102165">202102165\202102165.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\927 Nicola Maisano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Maisano</firma><data>03/04/2022 08:11:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Commandatore</firma><data>31/03/2022 16:54:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/04/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Maisano,	Presidente</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Referendario</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto al ricorso introduttivo</h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della Deliberazione del Commissario Straordinario per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento della Regione Siciliana n. 1723 del 15 ottobre 2021, avente ad oggetto “Procedura aperta telematica per l'affidamento quinquennale della fornitura in service, di sistemi diagnostici per laboratorio, reagenti, calibratori e controlli occorrenti ai laboratori analisi di Patologia Clinica, Anatomia Patologica, e centri trasfusionali dei Presidi Ospedalieri e territoriali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Aggiudicazione definitiva, atti e adempimenti conseguenziali” nella parte in cui ha aggiudicato il Lotto 53 a Ortho Clinical Diagnostics;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott S.r.l. il 17/12/2021: </h:div><h:div>- per la condanna della stazione appaltante, previo accertamento del diritto a conseguire l'aggiudicazione in capo al raggruppamento facente capo alla ricorrente, a emanare il provvedimento di aggiudicazione e a stipulare con quest’ultima il contratto; nonché, per la dichiarazione della decadenza della parte odierna controinteressata dall’aggiudicazione e dell’inefficacia del contratto eventualmente <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato e per il subentro nel contratto dichiarato inefficace;</h:div><h:div>- per la condanna della stazione appaltante, anche per la sola eventuale parte residua, in caso di parziale inefficacia del contratto, al risarcimento dei danni che sarà dimostrato in corso di causa; </h:div><h:div>- per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio;</h:div><h:div>- in subordine per l’annullamento dell’intera procedura di gara, in forza dei vizi della <corsivo>lex specialis</corsivo> dedotti con il ricorso introduttivo e ai fini della riedizione della gara medesima;</h:div><h:div>nonché per l’annullamento del parziale silenzio rifiuto realizzatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec da Abbott il 22 ottobre 2021, ovvero del diniego all'accesso ricavabile dalle comunicazioni trasmesse dalla stazione appaltante il 30 novembre 2021 a mezzo pec alle ore 11:01, 12:52, 12:53, 12:53 e 12:54, in merito alla domanda di Abbott del 22 ottobre 2021</h:div><h:div>e per l’accertamento</h:div><h:div>del diritto di parte ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con la citata istanza, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad esibirli e rilasciarne copia.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott S.r.l. il 28/12/2021: </h:div><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>- della nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento della Regione Siciliana n. 216616 del 15 dicembre 2021, avente ad oggetto “Gara ad asta pubblica – di fornitura in somministrazione continua per anni cinque diagnostici, reagenti, materiali d'uso e attrezzature in service occorrenti ai laboratori di patologia clinica, anatomia patologica, centri trasfusionali dei presidi ospedalieri e territoriali dell'azienda e per il laboratorio di Sanità pubblica – giusta delibera n. 2300 del 22 maggio 2013 – Autorizzazione ritiro strumentario”;</h:div><h:div>- per l'annullamento dell'intera procedura di gara, in forza dei vizi della <corsivo>lex specialis</corsivo> dedotti con il ricorso introduttivo e ai fini della riedizione della gara medesima.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Agrigento, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e della Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 15 novembre 2021, per l’amministrazione resistente, e il 19 novembre 2021, per la contro-interessata, tramite servizio postale, la società ricorrente ha esposto:</h:div><h:div>- di avere partecipato alla gara indetta dall’amministrazione resistente per la fornitura (lotto 53) di un “<corsivo>Sistema per l’esecuzione dello screening sierologico dei donatori di sangue ed emocomponenti, per i markers dell’epatite, dell’HIV, della sifilide, del CMV e per la ripetizione dei test in urgenza comprensivo dei test di chimica clinica</corsivo>” portato dal bando relativo alla “<corsivo>Procedura aperta telematica per l’affidamento quinquennale della fornitura in service di sistemi diagnostici per laboratorio, reagenti, calibratori e controlli occorrenti ai laboratori analisi di patologia clinica, anatomia patologica, centri trasfusionali dei presidi ospedalieri e territoriali della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento</corsivo>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 7 febbraio 2020;</h:div><h:div>- che l’importo a base d’asta (annuale), pari a 700.000,00 EUR (per complessivi Euro 3.500.000,00), previsto del Disciplinare di gara (“Disciplinare”) era da ritenersi comprensivo non solo dell’apparecchiatura in noleggio, ma altresì del materiale diagnostico di consumo e tutto quanto necessario per la corretta esecuzione dei test e chiarendo che “<corsivo>le tipologie e le quantità indicate nei capitolati tecnici allegati 1, 2, 3, sono riferite al consumo prevedibile nel periodo annuale contrattuale e sono meramente indicative</corsivo>” con Capitolato tecnico (“Capitolato”) recante una griglia contenente le tipologie di test richiesti e i relativi quantitativi annui.</h:div><h:div>- che quanto al contenuto dell’offerta tecnica, da inviarsi attraverso la piattaforma telematica nell’apposita sezione (“Documentazione tecnica”), il §§ 16 del Disciplinare prevedeva – a pena di esclusione – che per ciascun lotto essa dovesse contenere gli elementi di cui alle lett. da a) a t), che a loro volta rispecchiano i criteri e subcriteri di valutazione indicati nei Capitolati tecnici allegati 1, 2, 3;</h:div><h:div>- che al §18 del Disciplinare quale criterio di aggiudicazione era stato indicato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti tecnici e 30 punti economici, secondo la suddivisione valevole per tutti i lotti;</h:div><h:div>- che con riferimento ai 70 punti tecnici, l’articolazione dei subcriteri tecnici di valutazione, era stata stabilita, per ciascun lotto, nei relativi capitolati tecnici;</h:div><h:div>- che, con riferimento agli “elementi di natura qualitativa”, il Disciplinare, pur rimandando ai singoli capitolati la specificazione dei subcriteri, aveva previsto il metodo discrezionale ai fini dell’assegnazione del punteggio, con attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo apposita griglia (che prevede il coefficiente di 1, per il giudizio di “Ottimo”, 0,85 per “Buono” e così via sino alla previsione di un coefficiente di 0 per l’offerta tecnica “non valutabile” o “non conforme” in relazione al subcriterio);</h:div><h:div>- che la medesima griglia era stata altresì riprodotta nell’allegato 4 al Capitolato, ribadendo che “per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (elencati nei capitolati tecnici 1, 2, e 3, con i relativi punteggi) i singoli commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente a ogni offerta… un coefficiente che va da 0 a 1”.</h:div><h:div>Ciò esposto, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del bando in quanto i criteri di assegnazione del punteggio previsti dal Capitolato tecnico per il Lotto 53 non rispetterebbero i parametri “discrezionali”, mediante assegnazione dei coefficienti, ma sarebbero consistiti in un punteggio meramente tabellare basato sul possesso (o meno), sulla base di un meccanismo “on/off”, di determinate e specifiche caratteristiche tecniche della fornitura.</h:div><h:div>L’impugnazione del bando da parte della società ricorrente è stata dichiarata inammissibile per difetto d’interesse con sentenza di questo T.A.R.  n. 1839/2021 del 7 maggio 2021 avverso la quale è stato proposto appello dinnanzi al C.G.A.R.S. iscritto al n. 994/2021 R.G., ancora pendente.</h:div><h:div>Con il provvedimento indicato in oggetto, la deliberazione n. 1723 del 15 ottobre 2021, pubblicato sulla pagina del sito web della procedura il successivo 27 ottobre, il Commissario Straordinario ha approvato gli atti e i verbali della procedura e, per l’effetto, ha aggiudicato definitivamente il Lotto 53 all’odierna contro-interessata.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 L. 241/90, 4, 30, 68 D.LGS. 50/2016, 1321, 1325, 1346, COD. CIV. 97 COST. DEL PRINCIPIO DI <corsivo>CLARE LOQUI</corsivo>, MASSIMA PARTECIPAZIONE, PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ. SULLA CARENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA.</h:div><h:div>Con tale motivo la ricorrente deduce la carenza negli atti di gara di un requisito essenziale per la formulazione dell’offerta, ossia l’indicazione della tipologia e delle quantità di una parte significativa dei test oggetto di fornitura.</h:div><h:div>2) VIOLAZIONE DELL’ART. 1 L. 241/90, 30, 68, 95 D.LGS. 50/2016, 97 COST. DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO E MASSIMA PARTECIPAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, E SVIAMENTO TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 2. SULL’ILLEGITTIMITÀ, SOTTO AUTONOMI PROFILI, DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. </h:div><h:div>Con tale motivo la società ricorrente prospetta tre diversi profili di illegittimità in relazione:</h:div><h:div>1) al contrasto tra Disciplinare e Capitolato.</h:div><h:div>Sotto tale profilo la società ricorrente prospetta un contrasto tra Disciplinare di gara e Capitolato poiché il primo prevedeva un criterio di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica basato su un coefficiente discrezionale e non, invece, su un criterio tabellare binario come effettivamente applicato dal Capitalo.</h:div><h:div>2) Sull’assenza di criteri del punteggio tecnico di tipo discrezionale e sui criteri di tipo on /off. </h:div><h:div>In relazione a tale profilo la parte ricorrente lamenta l’immediata lesività del meccanismo on/off previsto per 17 subcriteri su 20 e per un totale di 60 punti tecnici su 70.</h:div><h:div>3) Sui singoli sub-criteri.</h:div><h:div>La società ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei subcriteri in quanto discriminatori e preclusivi di un effettivo livello di concorrenza in quanto esclusivamente premiali per la contro-interessata e segnatamente:</h:div><h:div>a) Sul criterio “eliminazione carry over (fino a 6 punti)” tramite l’utilizzo di “puntali monouso sia per i campioni che per i reagenti”, stante la mancata valutazione di soluzioni equivalenti per l’eliminazione dello sporco derivante dal trascinamento <corsivo>carry over</corsivo>);  </h:div><h:div>b) Sul criterio “<corsivo>Sistema di prelievo del campione automatico capace di rilevare presenza di bolle, coaguli, viscosità anomala</corsivo>” (3 punti), giacché il sistema della ricorrente on ha la capacità di rilevare la bassa viscosità; </h:div><h:div>c) Sul criterio “<corsivo>Test HIV Combo sensibilità analitica antigene p24</corsivo>” (2 punti), poiché “<corsivo>il parametro premia la migliore sensibilità dell’antigene p24, adottando il criterio “sensibilità” dell’antigene in senso assoluto, senza alcuna possibilità di graduazione del punteggio anche se tale caratteristica di per sé rappresenta un valore graduato e non assoluto</corsivo>”; </h:div><h:div>d) Sul criterio “<corsivo>Test HBsAg costituito esclusivamente da anticorpi monoclonali</corsivo>” (4 punti), poiché “<corsivo>il criterio in questione premia l’esecuzione del test costituito esclusivamente da anticorpi monoclonali</corsivo>. [mentre la] <corsivo>Abbott produce un kit del test HbsAg composto sia di anticorpi monoclonali sia policlonali. Per tale ragione gli verrebbe attribuito un punteggio pari a zero pur avendo offerto una metodica che garantisce una maggiore sensibilità del test.</corsivo>”;</h:div><h:div>e) Sul criterio “<corsivo>Test HCVdi III generazione con antigene core NS3, NS4 e NS5</corsivo>” (5 punti) poiché caratteristica posseduta solo dall’offerta tecnica della contro-interessata senza la valutazione delle caratteristiche migliorative, sotto ulteriori profili, offerte dalla ricorrente;</h:div><h:div>f) Sul criterio “<corsivo>Utilizzo di strumenti integrati al posto di strumenti stand alone</corsivo>” (6 punti);</h:div><h:div>g) Sul criterio “<corsivo>Produzione di reflui totale (rifiuti liquidi + eventuali scarichi)/per ora per tutti gli strumenti in condizioni operative</corsivo>” (7 punti), poiché, pur non essendo un criterio on/off , ma proporzionale, premia l’offerta tecnica della ricorrente.</h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio l’amministrazione intimata e la contro-interessata che hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 819/2021 pubblicata il 16 dicembre 2021, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato e regolando le spese di fase.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 dicembre 2021 e depositato il successivo 17 dicembre, la società ricorrente ha spiegato le ulteriori domande indicate in oggetto alla luce del parziale accoglimento dell’istanza di accesso agli atti articolando altresì i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Sulla illegittimità dell’aggiudicazione ad Ortho. Violazione e falsa applicazione della lex di gara nella parte in cui impone il rispetto di distanze minime. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.</h:div><h:div>Con il predetto motivo la ricorrente prospetta l’inidoneità del sistema offerto dalla contro-interessata con i locali specificatamente individuati e oggetto di sopraluogo come da art. 11 del Disciplinare. </h:div><h:div>2) Sulla illegittimità dell’aggiudicazione ad Ortho. Violazione e falsa applicazione della <corsivo>lex</corsivo> di gara nella parte in cui impone la fornitura dell’UPS. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e buona fede. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss., 105 ss. del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.</h:div><h:div>Con tale motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’offerta della contro-interessata in quanto priva della fornitura dell’UPS.</h:div><h:div>3) Sulla illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso e/o del rigetto parziale della medesima istanza. Violazione del diritto di accesso di Abbott ai documenti di gara: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990. Violazione del fondamentale principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Sull’interesse diretto, concreto ed attuale di Abbott ad accedere alla documentazione richiesta.</h:div><h:div>Con tale motivo la ricorrente rileva il limitato accoglimento dell’istanza di accesso presentata da Abbott in data 22 ottobre 2021.</h:div><h:div>Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 dicembre 2021 e depositato il successivo 28 dicembre 2021, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, nonostante l’ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale e prospettandone pertanto l’illegittimità derivata, l’amministrazione resistente le ha ingiunto “<corsivo>di provvedere alla immediata disinstallazione e conseguente ritiro delle strumentazioni complete di accessori presso l’U.O. di interesse in quanto la gara in oggetto e scaduta</corsivo>” comunicando altresì che “<corsivo>a far data dalla presente, per le strumentazioni di che trattasi, codesta Ditta non dovrà più emettere fatture di canone noleggio e/o assistenza tecnica. Tutte le fatture emesse dopo tale data non saranno liquidate e pagate da questa Amministrazione, in quanto somme non dovute</corsivo>”.</h:div><h:div>Con memoria depositata l’11 gennaio 2022, l’amministrazione resistente ha replicato alle difese e argomentazioni spese dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>Con atto depositato il 13 gennaio 2022, la società ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare avanzata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e documenti. In particolare, con atto depositato l’8 marzo 2022, l’amministrazione resistente ha chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione dell’appello avverso la sentenza n. 1839/2021 emessa da questo T.A.R.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 9 marzo 2022, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Preliminarmente deve rigettarsi l’istanza di sospensione del giudizio avanzata dall’amministrazione resistente poiché tra il presente giudizio con cui la società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata e il giudizio conclusosi con la sentenza di questo T.A.R. n. 1839/2021, allo stato efficace e produttiva di effetti, non sussiste il rapporto di pregiudizialità necessaria previsto dall’art. 295 c.p.c. e 337, comma 2, c.p.c.</h:div><h:div>Appare opportuno precisare che la sentenza di questo Tribunale n. 1839/2021 ha respinto il ricorso esaminato in quel giudizio, lasciando quindi immutato il procedimento per cui è causa, così come definito dai provvedimenti adottati dall’amministrazione.</h:div><h:div>Conseguentemente, tra il presente giudizio e quello pendente in appello dinnanzi al C.G.A.R.S., avverso la sentenza n. 1839/2021, non sussiste né un rapporto di pregiudizialità tecnica ˗ predicabile solo in caso di rapporti giuridici diversi nei quali uno dipende dall’esistenza/inesistenza dell’altro (Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 27160), che impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. ˗ né di pregiudizialità logico-giuridica, intesa quale rapporto pregiudicante in senso lato, che consente la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c.; fatti salvi, ovviamente, gli effetti sostanziali sui provvedimenti impugnati nella presente controversia, che potrebbero derivare dall’eventuale accoglimento dell’appello pendente dinanzi al CGA, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in quel giudizio.</h:div><h:div>In definitiva il presente giudizio non è influenzato dalla sentenza n. 1839/2021 emessa T.A.R., che non ha apportato alcuna modifica al procedimento amministrativo in corso, e la cui autorità non è pertanto presupposto della decisione della presente controversia (così come previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c.), non avendo inciso sui presupposti processuali, sulle condizioni dell’azione e sul merito della pretesa oggetto della presente controversia.</h:div><h:div>Invero, solo l’eventuale futuro esito favorevole, all’attuale parte ricorrente, del giudizio di appello potrebbe incidere, in via riflessa, sulla persistenza dell’interesse a ricorrere nel presente giudizio, per il rapporto di connessione sostanziale esistente tra gli atti impugnati nelle due controversie, e non per ragioni di dipendenza processuale tra le decisioni dei due giudizi, che sono le uniche prese in considerazioni dal nostro sistema processuale per potere disporre la sospensione del giudizio richiesta da parte resistente.</h:div><h:div>Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, così come evidenziato dall’amministrazione resistente, e così come emerge <corsivo>per tabulas</corsivo> dalla stessa partecipazione alla gara della ricorrente, che ha invero avuto modo di articolare un’offerta in ragione della nota integrativa pubblicata dall’A.S.P. con cui sono stati puntualmente indicati il numero dei profili dei test di chimica clinica disponibili.</h:div><h:div>Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei sensi infra indicati. </h:div><h:div>Il disciplinare di gara stabilisce testualmente al paragrafo 18, rubricato “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” che “<corsivo>Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO A - Offerta tecnica Max 70 B - Offerta economica Max 30.</corsivo>
				<corsivo>I Criteri di valutazione delle offerte sono quelli di cui alla griglia di valutazione allegata ai Capitolati Tecnici denominata “Griglia criteri di valutazione” allegato “4” come di seguito riportati: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione così come descritto nei capitolati tecnici allegati 1,2 e 3 per singolo lotto a cui si rimanda interamente. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia di sbarramento per la valutazione del pregio tecnico, pari a 35/70. Più, precisamente, le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 35/70, saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.</corsivo>”</h:div><h:div><corsivo>18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (si rimanda interamente ai capitolati tecnici allegati 1, 2 e 3 così come descritto per singolo lotto e alla griglia criteri di valutazione allegato “4”). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- I singoli Commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni offerta, (il lotto per il quale si partecipa) per ognuno degli elementi di valutazione così come indicato nei capitolati tecnici allegati 1, 2 e 3, un giudizio sintetico come da “griglia” di seguito riportata e, quindi, un coefficiente che va da 0 a 1;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Terminata tale operazione, si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- I coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno successivamente moltiplicati per i punteggi previsti per gli elementi di natura qualitativa riportati per singolo lotto, nei capitolati tecnici allegati 1,2 e 3 e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi della qualità e, quindi, all’offerta tecnica. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione d’informazioni relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel caso in cui un’offerta tecnica o parte di essa riguardante uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dagli atti di gara, troverà applicazione il precedente periodo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il progetto tecnico dovrà analiticamente riportare le caratteristiche tecnico-qualitative riferite a ciascun elemento qualitativo (sub-peso) così come riportato per singolo lotto nei capitolati tecnici allegati 1, 2 e 3 riportato in seguendo la medesima struttura della tabella. Lo stesso progetto tecnico dovrà dare distinta </corsivo>ed analitica evidenza<corsivo> di tutti i requisiti minimi richiesti a pena esclusione dai capitolati tecnici allegati 1,2,3 ecc — specifiche tecniche sistemi analitici</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Giudizio sintetico	 	Coefficiente</corsivo></h:div><h:div><corsivo>OTTIMO	 	                    1</corsivo></h:div><h:div><corsivo>BUONO	 	                   0,85</corsivo></h:div><h:div><corsivo>DISCRETO	 	                   0,70</corsivo></h:div><h:div><corsivo>SUFFICIENTE	 	       0,60</corsivo></h:div><h:div><corsivo>INSUFFICIENTE	 	       0,50</corsivo></h:div><h:div><corsivo>SCARSO	 	                   0,25</corsivo></h:div><h:div><corsivo>NON VALUTABILE </corsivo></h:div><h:div><corsivo>NON CONFORME	                   0,00</corsivo>”</h:div><h:div>L’“allegato 4” richiamato dal disciplinare e denominato “<corsivo>griglia criteri di valutazione</corsivo>” ripropone pedissequamente il contenuto del Disciplinare con le seguenti parole:</h:div><h:div><corsivo>“CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</corsivo></h:div><h:div><corsivo>(Art. 95, D. Lgs.50/2016, come modificato dall'art.60 del D.lgs.56/2017)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio da determinarsi in base alla seguente ripartizione:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A.	Caratteristiche del sistema/i offerto	70</corsivo></h:div><h:div><corsivo>B.	Prezzo offerto	                                   30</corsivo></h:div><h:div><corsivo>TOTALE	                                              100</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La gara d'appalto verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Pi = En[Wl * V(a)i]</corsivo></h:div><h:div><corsivo>dove:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Pi: punteggio dell'offerta i-esimo;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>n: numero totale dei requisiti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>W: peso o punteggio attribuito al requisito (i);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Val: coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>E: sommatoria.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>I coefficienti V(a); verranno determinati:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (elencati nei capitolati tecnici 1,2 e3 con i relativi punteggi):</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- I singoli Commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni offerta, per ognuno degli elementi di valutazione indicati nella tabella A, un giudizio sintetico come da "griglia" di seguito riportata e, quindi, un coefficiente che va da 0 a 1;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Terminata tale operazione, si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- I coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno successivamente moltiplicati per i punteggi previsti per gli elementi di natura qualitativa, riportati nei capitolati tecnici 1,2, e 3 e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi della qualità e, quindi, all'offerta tecnica.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione d'informazioni relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel caso in cui un’offerta tecnica o parte di essa riguardante uno o più d’uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dagli atti di gara, troverà applicazione il precedente periodo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Si precisa altresì che al fine di non alterare i rapporti previsti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo massimo, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel caso di presenza di una sola offerta valida non si procederà alla riparametrazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 35/70, saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il progetto tecnico dovrà analiticamente riportare le caratteristiche tecnico-qualitative riferite a ciascun elemento qualitativo (sub-peso) così come riportato per singolo lotto nei capitolati tecnici allegati 1, 2 e 3 riportato in seguendo la medesima struttura della tabella. Lo stesso progetto tecnico dovrà dare distinta ed analitica evidenza di tutti i requisiti minimi richiesti a pena esclusione dai capitolati tecnici allegati 1,2,3 etc — specifiche tecniche sistemi analitici.</corsivo></h:div><h:div><corsivo> Griglia giudizi Commissari</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Giudizio sintetico	Coefficiente</corsivo></h:div><h:div><corsivo>OTTIMO	                    1</corsivo></h:div><h:div><corsivo>BUONO	                   0,85</corsivo></h:div><h:div><corsivo>DISCRETO	               0,70</corsivo></h:div><h:div><corsivo>SUFFICIENTE	   0,60</corsivo></h:div><h:div><corsivo>INSUFFICIENTE	   0,50</corsivo></h:div><h:div><corsivo>SCARSO	               0,25</corsivo></h:div><h:div><corsivo>NON VALUTABILE/ NON CONFORME	0,00</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda il solo elemento prezzo i coefficienti V (a)i verranno determinati attraverso la seguente formula</corsivo></h:div><h:div><corsivo>PE = PEmax x (Pmin / P)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Dove:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>PEmax: massimo punteggio attribuibile;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>P: prezzo (valore) offerto dal concorrente;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara.</corsivo>”</h:div><h:div>Nella prospettazione dell’amministrazione resistente (sostenuta anche dalla contro-interessata) il Disciplinare, nell’individuare le modalità generali di attribuzione dei punteggi, all’art. 18.1, opera un rinvio ai singoli capitolati: “<corsivo>il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione così come descritti nei capitolati tecnici per singolo lotto cui si rimanda interamente</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo l’amministrazione resistente: «<corsivo>la legge di gara prevede due diverse ma concorrenti modalità di attribuzione del punteggio:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- una modalità discrezionale (prevista dal disciplinare), mediante assegnazione all’offerta di un coefficiente (da 0 ad 1) da parte di ciascun commissario (cfr. pag. 49 del disciplinare doc. 6) per ognuno degli elementi di valutazione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- una modalità tabellare (rimessa ai singoli capitolati) mista tra sistema proporzionale (con graduazione del punteggio) e sistema “on/off”</corsivo>»<corsivo>
				</corsivo>(cfr. pag. 13 della memoria del 6 dicembre 2021).</h:div><h:div>Tale ricostruzione è invero smentita chiaramente dal tenore letterale del Disciplinare e del relativo “Allegato 4” <corsivo>ut supra</corsivo> trascritto.</h:div><h:div>Il Disciplinare, invero, chiarisce che “<corsivo>I Criteri di valutazione delle offerte sono quelli di cui alla griglia di valutazione allegata ai Capitolati Tecnici denominata “Griglia criteri di valutazione” allegato “4”</corsivo>”. </h:div><h:div>Il Disciplinare pertanto, ai fini dell’individuazione dei criteri di valutazione (scelta tra punteggio discrezionale e punteggio tabellare on/off) rimanda inequivocabilmente e perentoriamente all’Allegato 4 denominato, a tal fine, “<corsivo>Griglia criteri di valutazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche la frase del disciplinare dalla quale si evincerebbe, secondo la tesi dell’amministrazione resistente, che la determinazione dei criteri è stata rimandata ai singoli capitolati, attentamente esaminata, smentisce tale ricostruzione; in particolare precisa il disciplinare che “<corsivo>Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione così come descritto </corsivo>[non descritti come indicato nella memoria dell’amministrazione resistente] <corsivo>nei capitolati tecnici allegati 1, 2 e 3 per singolo lotto a cui si rimanda interamente</corsivo>”. Ciò che viene rimandato ai capitolati tecnici è quindi la determinazione del punteggio (cui si riferisce il participio passato singolare maschile “descritto” che concorda per numero con il sostantivo “punteggio”) non dei “criteri di valutazione” (punteggio discrezionale o tabellare).</h:div><h:div>Ciò evidentemente concorda con la differente funzione del Disciplinare, teso a regolare il procedimento di gara, con il capitolato tecnico, avente l’esclusivo compito di individuare l’esatto oggetto dell’appalto (quanto alle caratteristiche tecniche) così da consentire alla Commissione di gara di apprezzare eventuali offerte di prodotti e servizi equivalenti. </h:div><h:div>Tale ricostruzione concorda sia con l’esatto tenore letterale delle previsioni del Disciplinare sia con un’interpretazione logico-sistematica delle singole clausole (art. 1363 c.c.) poiché non avrebbe avuto senso prevedere nel Disciplinare un rinvio ambiguo e incerto tanto ai singoli capitolati tecnici quanto all’Allegato 4 per determinare i “criteri di valutazione”.</h:div><h:div>Inoltre, adottando l’opzione interpretativa perorata dall’amministrazione resistente e dalla contro-interessata, l’“Allegato 4” espressamente intitolato “griglia criteri di valutazione” sarebbe  manifestamente pleonastico così contrastando con i generali canoni di interpretazione degli atti consacrati dagli artt. 1363 e 1367 c.c. </h:div><h:div>L’allegato “4”, <corsivo>ut supra</corsivo> integralmente trascritto, fissa chiaramente quale criterio di valutazione quello del punteggio discrezionale senza alcun riferimento a criteri tabellari on/off che pertanto non possono essere successivamente introdotti da un documento, il “capitolato tecnico” (così espressamente qualificato nel Disciplinare di gara e nel relativo allegato) teso alla mera indicazione delle caratteristiche tecniche del bene o del servizio richiesto e, nel caso che ci occupa, all’individuazione del punteggio attribuibile ad ogni di esse, ma non al criterio (discrezionale o tabellare) con cui assegnare tale punteggio.</h:div><h:div>A fronte di un contrasto così evidente tra i criteri di valutazione fissati nel Disciplinare, e dal relativo allegato, e quanto previsto dal Capitolato del Lotto 53, stante il rapporto gerarchico comportante la prevalenza del Disciplinare di gara (in quanto allegato al bando) sul capitolato tecnico (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 febbraio 2020, n. 585), la commissione di gara avrebbe dovuto operare tenendo conto esclusivamente delle prevalenti indicazioni contenute nel disciplinare e non di quelle estrapolate dal capitolato; il diverso comportamento seguito, con l’applicazione dei criteri on/off indicati nel capitolato, determina l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>La lesività in capo alla ricorrente di tale scelta emerge dalla rilevante incidenza dei criteri tabellari on/off, nei sensi infra esposti, che hanno impedito alla Commissione di proporre punteggi graduati e di far emerge l’equivalenza o la parziale equivalenza delle caratteristiche tecniche delle offerte presentate. </h:div><h:div>L’utilizzo dei criteri on/off non solo è in contrasto con la gerarchia interna tra gli atti di gara lamentata dalla parte ricorrente, ma nella fattispecie oggetto di esame, deve ritenersi illegittima quanto alle concrete modalità di applicazione così come prospettato dalla parte ricorrente con il secondo profilo di doglianza sollevato nel secondo motivo di ricorso.  </h:div><h:div>Il Collegio, infatti, condivide l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui  «<corsivo>la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorchè sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V,18 giugno 2015, n. 3105). Tale discrezionalità appare particolarmente significativa in un contesto normativo in cui non è espressamente previsto l’obbligo di attribuire punteggi graduati tra un minimo ed un massimo ai singoli criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; ne consegue che non è ravvisabile un diretto contrasto con la norma di legge nella scelta, da parte della stazione appaltante, di una modalità di attribuzione del punteggio di tipo on/off, in cui cioè vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante.</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094).</h:div><h:div>Chiarisce altresì il Consiglio di Stato che la previsione di un metodo di valutazione tabellare secondo criteri on/off non trova un limite all’art. 95, comma 10-<corsivo>bis</corsivo>, del Codice dei contratti pubblici, «<corsivo>che impone alla stazione appaltante di assicurare l’effettiva individuazione del migliore rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell’offerta al fine di garantire un confronto concorrenziale effettivo sul merito tecnico dell’offerta. Le direttive normative non implicano la radicale illegittimità della scelta del metodo on/off, ove si riscontri che gli elementi selezionati come criteri di aggiudicazione corrispondono a profili dell’offerta tecnica direttamente collegati all’oggetto dell’appalto. Se vi è tale corrispondenza, ne consegue che, seppure attraverso l’anticipazione della selezione e valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta alla fase di predisposizione dei criteri di aggiudicazione, si giunge comunque al risultato di una effettiva valutazione dei requisiti tecnici che devono essere offerti e dimostra che la valutazione dell’offerta ha tenuto conto della componente tecnica.</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7053).</h:div><h:div>La previsione di criteri necessariamente binari (c.d. criteri “on/off”) e, pertanto, non graduabili, per la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica non costituisce, in astratto, anche qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una scelta di per sé illegittima rientrando nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione non sindacabile dal giudice amministrativo, fatte salve le ipotesi di emersione di macroscopici vizi logici, irragionevolezza o travisamento. </h:div><h:div>Cionondimeno, la rilevante prevalenza di punteggi tecnici attribuibili secondo logiche puramente binarie può assurgere a sintomo di una deviazione del preferenziale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</h:div><h:div>A fronte di una ridottissima valenza selettiva di criteri on/off (implicanti requisiti posseduti da quasi tutti gli operatori concorrenti) utilizzati in modo preponderante nel calcolo dei punteggi dell’offerta tecnica può predicarsi il rischio di un sostanziale appiattimento delle offerte presentate, sicché la procedura di evidenza pubblica, pur apparentemente informata al criterio di cui all’art. 95, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, si configura come una gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 (T.A.R. Trentino Alto-Adige, Sez. I, 1 ottobre 2020, n. 168) utilizzabile solo “<corsivo>per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)</corsivo>”.</h:div><h:div>Di contro, a fronte di un’assoluta prevalenza nel calcolo del punteggio tecnico di criteri binari estremamente selettivi predicabili solo in capo a pochissime imprese o, addirittura, ad un’unica impresa, la gara, seppure formalmente conformata ai criteri cui all’art. 95, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, si configura in sostanza come una procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 a cui l’amministrazione, invero, può ricorrere solo con una specifica motivazione sull’unicità e infungibilità del bene oggetto della fornitura e sull’assenza di reali e effettive soluzioni alternative in grado di soddisfare il medesimo bisogno. </h:div><h:div>Ricorda, invero, la giurisprudenza amministrativa come ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 «<corsivo>è consentito alle stazioni appaltanti ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato all’affidamento diretto – se il bene oggetto della fornitura sia infungibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno 2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310). In tale condizione, infatti, per l’assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255).</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2020, n. 7239).</h:div><h:div>Il codice prevede, pertanto, due ipotesi estreme ed eccezionali in cui a fronte di un bene e un servizio perfettamente fungibili, in quanto aventi caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, il procedimento competitivo si concentra sul prezzo, mentre a fronte dell’assoluta assenza di una potenziale equivalenza, la procedura limita l’apporto competitivo fino alla possibilità di procedere all’affidamento diretto. </h:div><h:div>Tra tali due estremi, che si connotano nel codice del 2016 come forme residuali (criterio del minor prezzo e procedura negoziata) o eccezionali (affidamento diretto) di procedura di evidenza pubblica, l’offerta economicamente più vantaggiosa assurge a fisiologico criterio di aggiudicazione (così come chiarito dal Cons. Stato, Ad. Plen., 21 maggio 2019, n. 8 nel richiamare la pertinente normativa nazionale e comunitaria) così da stimolare “<corsivo>l’innovazione e gli sforzi per ottenere la massima qualità e il massimo valore, promuovendo pertanto il rispetto dei criteri della strategia Europa 2020</corsivo>” (punto 13 della risoluzione Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI)).</h:div><h:div>In tale ambito il principio di equivalenza predicato dall’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 costituisce ragionevole applicazione di tali obiettivi giacché «<corsivo>rende valutabili prestazioni da ritenersi omogenee sul piano funzionale secondo criteri di conformità sostanziale</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2020, n. 932) implicando la necessaria verifica che «<corsivo>il prodotto concretamente offerto dal concorrente, sebbene non rispettoso formalmente dello standard tecnico-normativo richiamato dalla documentazione di gara, sia comunque idoneo a soddisfare sostanzialmente l’esigenza posta a base della relativa specifica.</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3808). L’equivalenza, pertanto, inerisce al “requisito prestazionale”, implicante la garanzia dell’idoneità dello strumento offerto al soddisfacimento di una determinata esigenza operativa (Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2019, n. 2663).</h:div><h:div>Nel caso che ci occupa, secondo l’impresa contro-interessata e l’amministrazione resistente i criteri binari dell’offerta tecnica sarebbero solo 6 su 20 (incidenti per 21 punti su 70 previsti per l’offerta tecnica), e segnatamente (cfr. pag. 4 della memoria dell’A.S.P. di Agrigento depositata l’11 gennaio 2022):</h:div><h:div>“n. 4 – modulo ingresso campioni in\out con funzionalità temporanea” (SI=4 punti/NO=1 punto);</h:div><h:div>“n. 7 [<corsivo>rectius</corsivo> n. 8] – sistema di prelievo del campione automatico capace di rilevare presenza di bolle” (SI=3 punti /NO=1 punti);</h:div><h:div>“n. 9 [<corsivo>rectius</corsivo> n. 10] – rilevazione degli interferenti (ittero, emolisi e torbidità) sugli analizzatori …” (SI=3 punti/0 punti/NO=1 punti);</h:div><h:div>“n. 10 [<corsivo>rectius</corsivo> n. 11] – “binario di trasporto dei campioni interamente coperto…” (SI=3 punti/ NO=1 punto);</h:div><h:div>“n. 16 [<corsivo>rectius</corsivo> 17] – test HCV di III generazione con antigene NS3, NS4, NS5” (SI=5 punti/ NO=1 punto);</h:div><h:div>“n. 19 [<corsivo>rectius</corsivo> 20] – sistema di monitoraggio proattivo\predittivo da remoto…” (SI=3 punti/ NO=1 punto).</h:div><h:div>Nella prospettiva dell’amministrazione resistente e dell’impresa contro-interessata, pertanto, la limitata incidenza dei criteri binari e dei relativi punteggi sulla valutazione complessiva dell’offerta tecnica escluderebbero forme di effettivo confronto concorrenziale alla luce dell’ampio margine di discrezionalità riservato agli ulteriori criteri.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che sulla base della griglia valutativa prodotta in atti, oltre a quelli sopraindicati, costituiscono evidenti criteri binari anche </h:div><h:div>- n. 2 “Utilizzo di strumenti integrati al posto di strumenti stand alone” (SI=6 punti; NO= 0 punti);</h:div><h:div>- n. 3 “Numero di campioni alloggiabili a bordo sull’unico modulo di ingresso campioni dell’automazione” […] Superiore a 400 campioni” (SI=2 punti/NO=0 punto) </h:div><h:div>- n. 5 “Carico e scarico in continuo dei reagenti e di tutte le soluzioni accessorie e consumabili, senza pause/arresti della strumentazione nell’esecuzione dei test” (SI=3 punti; NO=0 punti);</h:div><h:div>- n. 6 “eliminazione Carry over”, con punteggio predefinito tabellare (SI=6 punti, SI=2punti, SI=1punto),</h:div><h:div>- n. 7 “Aree urgenze a caricamento campioni in continuo” (SI=2 punti; NO=0)</h:div><h:div>- n. 9 “Possibilità di utilizzo degli strumenti fronte macchina” (SI=4 punti; NO=0punti);</h:div><h:div>- n. 12 “Stabilità reagenti on board per immunochimica” (3 punti, 1 punto, 0 punti);</h:div><h:div>- n. 14 “Test sifilide specificità clinica” (…) “migliore specificità” (SI=2 punti; NO=0punti);</h:div><h:div>- n. 15. “Test Hiv Combo sensibilità analitica antigene p24” (…) “migliore specificità” (SI=2 punti; NO=0punti);</h:div><h:div>- n. 16 “Test SBsAg costituito esclusivamente da anticorpi monoclonali” (SI=4punti/No=0Punti)</h:div><h:div>- n. 18 “Soluzioni di Lavaggio pronte all’uso senza alcuna ricostituzione/diluizione/trattamento manuale di sorta)” (SI=3punti/NO=0 punti)</h:div><h:div>Pertanto ulteriori 11 criteri, portanti 37 punti di offerta tecnica, si caratterizzano come binari.</h:div><h:div>Complessivamente, quindi, 17 criteri su 20 previsti sono binari per un punteggio tecnico complessivo di 58/70. </h:div><h:div>Non vi è contestazione tra le parti che su sei criteri <corsivo>on/off</corsivo> (n. 6, n. 8, n. 12, n. 16, n. 17, n. 18) siano predicabili solo in capo all’offerta tecnica della contro-interessata che consente alla predetta di riportare in tali criteri un punteggio di 24 punti a fronte di soli 4 punti per la ricorrente.</h:div><h:div>È evidente come l’anomala previsione nel capitolato tecnico di un’assoluta prevalenza (numerica e ponderale) di criteri <corsivo>on/off</corsivo> e di caratteristiche tecniche predicabili esclusivamente in capo all’offerta di un concorrente abbia del tutto azzerato gli ambiti di una valutazione dell’equivalenza delle offerte presentate dai concorrenti.</h:div><h:div>Invero, seppur il principio di equivalenza – applicabile in ragione di ciascun criterio enucleato – può convivere con i criteri binari (anche ove maggioritari o totalitari) qualora la specificità delle caratteristiche del prodotto o del servizio richiesto dall’amministrazione resistente non siano predicabili aprioristicamente solo in capo all’offerta di un unico concorrente, a fronte di caratteristiche così specifiche come quelle che oggetto del capitolato tecnico in esame e predicabili per l’offerta presentata da un solo concorrente, l’unico criterio di valutazione che avrebbe consentito il recupero del principio di equivalenza e di effettiva concorrenzialità della gara sarebbe stato quello discrezionale, eventualmente temperato da alcuni e limitati parametri on/off aventi una rilevanza non preponderante.</h:div><h:div>Nel caso di specie, il “capitolato tecnico” non solo contrasta con il documento di gara gerarchicamente superiore (il Disciplinare e il suo allegato), ma prevedendo sia una rigidità delle caratteristiche tecniche sia l’automaticità della valutazione riconducibile al criterio binario (adottato in misura prevalente), priva la procedura di evidenza pubblica di un’effettiva concorrenzialità.</h:div><h:div>La radicale illegittimità della maggior parte dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica applicati alla procedura di evidenza pubblica implica l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata e della procedura di evidenza pubblica nella parte in cui ha fissato ed applicato i criteri di valutazione binari, con conseguente necessità per la stazione appaltante di rideterminare interamente i parametri di valutazione in linea con le indicazioni del disciplinare.</h:div><h:div>Alla luce di tali considerazioni il profilo di censura del secondo motivo del ricorso introduttivo attinente alla ragionevolezza del sub-criterio inerente alla produzione di reflui totali deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.</h:div><h:div>Anche il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché solo dalla complessiva riparametrazione dei punteggi demandata all’amministrazione potrà riemergere l’effettivo interesse a rivedere tale parametro sia la concreta possibilità per la ricorrente di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, nel caso di eventuale esclusione della contro-interessata, con il raggiungimento del punteggio minimo previsto dal disciplinare.</h:div><h:div>Stante la necessaria riedizione <corsivo>in parte qua</corsivo> della gara la domanda di subentro e di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente non può essere accolta. </h:div><h:div>Parimenti deve dichiararsi improcedibile l’istanza di accesso agli atti dell’offerta della contro-interessata poiché la regressione della gara fino alla rideterminazione dei punteggi rende, allo stato, non attuale l’interesse all’integrale accesso stante la speciale correlazione, nell’ambito degli appalti, di tale facoltà con le concrete esigenze difensive (Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220).</h:div><h:div>Infine, anche il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse tenuto conto della nota del 16 dicembre 2021 con cui l’amministrazione resistente ha chiarito la portata condizionale rispetto all’esito del presente giudizio dell’ordine di rimozione delle apparecchiature della ricorrente attualmente installate. </h:div><h:div>In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.</h:div><h:div>I ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.</h:div><h:div>La peculiarità della questione affrontata legittima la compensazione delle spese di lite anche con riguardo alla fase cautelare.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso:</h:div><h:div>- accoglie il ricorso introduttivo, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;</h:div><h:div>- rigetta le domande di subentro e di risarcimento del danno avanzate dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse;</h:div><h:div>- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Calogero Commandatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>