<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210204220230309090059949" id="20210204220230309090059949" modello="3" modifica="13/03/2023 18:14:53" pdf="0" ricorrente="Hotel Kalura S.n.c." stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="02042"/><fascicolo anno="2023" n="00835"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210204220230309090059949.xml</file><wordfile>20210204220230309090059949.docm</wordfile><ricorso NRG="202102042">202102042\202102042.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\952 Federica Cabrini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Federica Cabrini</firma><data>13/03/2023 15:05:15</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Commandatore</firma><data>10/03/2023 00:14:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Federica Cabrini,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Consigliere</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>- dell’ordinanza -OMISSIS-del 02/07/2021 con la quale il Comune di Cefalù ha ingiunto alle Società ricorrenti la demolizione di alcune opere presuntivamente abusive costruite sull'area oggetto di Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- e ha disposto la realizzazione delle opere di recupero ambientale previste nel progetto “di cui alla nota della Capitaneria di Porto di Palermo prot. n. -OMISSIS-del 14/02/2003”;</h:div><h:div>- ove necessario e per quanto di ragione, della relazione di accertamento tecnico, prot. n.-OMISSIS- del 21/05/2021, redatta dal Settore Edilizia Privata del Comune di Cefalù;</h:div><h:div>- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2042 del 2021, proposto da -OMISSIS-S.n.c. e -OMISSIS- S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e Salvatore Valerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune Cefalù, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Crosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ope legis</corsivo> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Cefalù e dell’Assessorato Regionale territorio ed ambiente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso regolarmente notificato e depositato, -OMISSIS-Snc, in quanto proprietario e -OMISSIS- S.r.l., in quanto gestore della relativa struttura alberghiera sita in Cefalù, hanno impugnato l’ordinanza indicata in oggetto con la quale il Comune ha disposto la demolizione di alcune opere presuntivamente abusive costruite sull’area oggetto di concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- e, al contempo, la realizzazione delle opere di recupero ambientale previste nel progetto “di cui alla nota della Capitaneria di Porto di Palermo prot. n. -OMISSIS-del 14/02/2003”.</h:div><h:div>Le ricorrenti hanno premesso di avere ottenuto la prima volta la predetta aerea in concessione dal Demanio marittimo in data 28 maggio 2002 (concessione n.-OMISSIS-, rinnovata con concessione n. -OMISSIS-) per “<corsivo>complessivi mq. 1001 di suolo demaniale marittimo per mantenere ed eseguire la manutenzione ordinaria e l’arredamento dell’area di mq. 764 sistemata con un battuto cementizio sulla quale insistono n. 2 WC, n. 4 spogliatoi in legno, n. 1 vasca interrata per i reflui dei WC e 2 piccoli depositi per ombrelloni e sdraio, nonché mq.  237 di scogliera circostante da lasciare allo stato naturale, il tutto ai fini della diretta fruizione del mare dei clienti dell’-OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>In adempimento degli obblighi discendenti dalla convenzione, il concessionario ha presentato il 20 dicembre 2002 un progetto di decementificazione o recupero ambientale dell’area data in concessione, approvato dal Comune di Cefalù e dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA., ma ancora in attesa dell’autorizzazione ex art. 24 del regolamento al codice della navigazione.</h:div><h:div>Con relazione di accertamento tecnico, prot. n.-OMISSIS- del 21 maggio 2021, redatta dal Settore Edilizia Privata del Comune di Cefalù, si rilevava che “<corsivo>a tutt’oggi non risultano realizzate opere di recupero ambientale finalizzate alla decementificazione della costa previste dal progetto</corsivo> […] <corsivo>di cui alla nota della Capitaneria di Porto di Palermo prot. n. -OMISSIS-del 14/02/2003, autorizzate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo […], e per le quali il Responsabile di questo Settore</corsivo> […] <corsivo>ha espresso dal punto di vista esclusivamente urbanistico parere favorevole</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella suddetta relazione poi si aggiungeva essersi accertato che, in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzativi, nell’area demaniale marittima in concessione erano state eseguite abusivamente ulteriori [rispetto a quelle previste nelle CDM del 2002 e 2007] opere edilizie di recente realizzazione, in particolare: “<corsivo>A) la sistemazione di porzioni delle piattaforme in calcestruzzo, […] deteriorate nel tempo, mediante la messa in opera di battuto cementizio</corsivo>; <corsivo>B)</corsivo>
				<corsivo>rifacimento di una scala esterna con strutture portanti in calcestruzzo armato</corsivo> […], <corsivo>che collega la piattaforma a livello del mare con il terrazzo ove sono realizzati i due wc</corsivo> […]; <corsivo>C) realizzazione di un solaio piano, delle dimensioni di ml 3,2 x 1,55</corsivo>, […] <corsivo>opera soprastante la copertura a falda inclinata dei due preesistenti servizi  igienici in muratura</corsivo> […]; <corsivo>D) realizzazione di una tettoia con struttura in  legno e soprastante copertura in lastre di onduline, avente una superficie  di circa mq 10 (ml 3,45 x 2,8), a copertura della vasca liquami in c.a. </corsivo>[…],  <corsivo>chiusa</corsivo> […] <corsivo>da due lati con pareti in muratura; E) realizzazione di scala  esterna in calcestruzzo</corsivo>” .</h:div><h:div>Con l’ordinanza gravata, il Comune di Cefalù, preso atto di tale relazione, ha ordinato la demolizione delle predette opere rilevando la mancata realizzazione delle opere di recupero ambientale sopraindicate.</h:div><h:div>Parte ricorrente ottemperava solo parzialmente all’ordine di demolizione con riferimento alle opere di cui alle lettere C), D) – solo limitatamente alla parete di laterizi – ed E) della predetta relazione, ritenendo, invece, l’illegittimità dell’ordinanza gravata con riguardo all’ingiunzione di demolizione degli ulteriori manufatti di cui alle lettere A), B), e D) – limitatamente alla tettoia – nonché alla richiesta di realizzazione dei lavori di recupero ambientale.</h:div><h:div>Avverso tale ordinanza, parte ricorrente ha proposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) difetto assoluto di attribuzione e nullità (parziale) del provvedimento ex art. 21-<corsivo>septies</corsivo> della l. 07/08/1990 n. 241 – incompetenza – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica – travisamento dei fatti – illogicità manifesta. Con tale motivo parte ricorrente evidenzia che l’approvazione e la richiesta di adempimento del progetto di recupero ambientale sono di esclusiva competenza della stessa autorità che ha rilasciato l’originaria concessione demaniale marittima, ossia l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente/Capitaneria di Porto e non del Comune di Cefalù. </h:div><h:div>2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge reg. sic. 10/08/2016, n. 16 – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica – difetto di presupposti e d’istruttoria - illogicità manifesta. Con tale motivo parte ricorrente rileva la non abusività delle opere di cui alle lettere A), B) e D).</h:div><h:div>3) violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10, l. reg. sic. 21/05/2019, n. 7, e degli artt. 7 e 8, l. 7 agosto 1990 n.  241 – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria –   violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Tale doglianza si fonda sulla prospettata violazione del contraddittorio procedimentale.</h:div><h:div>In data 7 dicembre 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Cefalù che ha depositato documentazione chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 10 dicembre 2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, presenti i difensori delle parti, su proposta del Presidente del Collegio e con l’assenso dei difensori, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 6 maggio 2022 per la trattazione nel merito del ricorso.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e ha altresì chiesto alla Capitaneria di Porto di Palermo “documenti chiarimenti in ordine allo stato del procedimento volto ad esaminare il progetto di recupero presentato dalla ricorrente il 30 dicembre 2002 e richiamato nella nota della Capitaneria n. -OMISSIS-/Ufficio Demanio del 14 febbraio 2003” e, all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, “la produzione di copia della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-corredata dai relativi allegati”.</h:div><h:div>Integrato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana che ha depositato documentazione (adempiendo così all’ordinanza istruttoria sopraindicata) e con successiva memoria ha spiegato difese.</h:div><h:div>In vista dell’udienza di merito, la parte ricorrente e l’amministrazione comunale resistente hanno depositato memorie.</h:div><h:div>All’udienza del 9 gennaio 2023, la causa è stata posta in decisione. </h:div><h:div>Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.</h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso è fondato.</h:div><h:div>E invero, l’unico soggetto legittimato e pretendere l’adempimento dell’obbligo di recupero ambientale ad opera della parte ricorrente è unicamente l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in quanto soggetto concedente che ha espressamente condizionato il provvedimento alla presentazione del progetto di decementificazione.</h:div><h:div>Rispetto a tale rapporto concessorio il Comune è un mero terzo privo di legittimazione a pretendere l’adempimento del predetto obbligo che non può in alcun caso influire sulle valutazioni concernenti la vigilanza urbanistico-edilizia ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 rimanendo esclusivamente in capo all’Assessorato la facoltà di revocare – per tale inadempimento – il titolo concessorio. </h:div><h:div>Sono altresì fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Dall’esame dell’originaria concessione demaniale (n.-OMISSIS- poi prorogata con la C.D.M. n. -OMISSIS-) e della allegata relazione tecnica illustrativa sembra emergere la preesistenza di un’area di battuto cementizio e della scaletta a pioli. Inoltre, dall’esame delle fotografie prodotte a corredo della relazione prot. n.-OMISSIS- del 21 maggio 2021, la tettoia oggetto di esame, ove privata delle addizioni in materiale laterizio demolite dalla parte ricorrente, appare configurarsi come mera opera stagionale posta a chiusura e protezione della vasca di liquami. </h:div><h:div>D’altronde, lo stesso Assessorato chiamato in giudizio ha ribadito come «<corsivo>nella presente sede processuale,</corsivo> […] <corsivo>non è possibile</corsivo> […] <corsivo>prendere posizione, in assenza di compiute ed apposite verifiche amministrative, riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati dal Comune di Cefalù in ordine alla diversa consistenza delle opere oggetto dell’accertamento tecnico del 21.05.2021 rispetto a quelle puntualmente indicate nella C.D.M. n. -OMISSIS- e dunque a suo  tempo autorizzate dall’Autorità demaniale</corsivo>».</h:div><h:div>In tale contesto particolarmente complesso, il Comune avrebbe dovuto verificare – tramite l’Assessorato concedente – l’originaria consistenza delle opere oggetto di concessione onde verificare se gli interventi contestati fossero riconducibili a mera manutenzione ordinaria o straordinaria riconducibili nell’alveo dell’art. 3 della l.r. n. 16/2016, nella formulazione <corsivo>ratione temporis </corsivo>applicabile e, pertanto, soggetti a mera C.I.L.A., la cui omissione (ove le opere siano conformi a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 3 della l.r. n. 16/2016) legittima esclusivamente l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.</h:div><h:div>Se rimane, infatti, indiscusso il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2017, n. 9 secondo cui la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata, deve, in ogni caso, sottolinearsi come la preliminare verifica dell’abusività dell’intervento costituisca un obbligo che grava sull’ente preposto alla vigilanza urbanistico-edilizia ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (cfr. pag. 7.2. della sentenza Ad. Plen. n. 9/2017) di cui occorre puntualmente dar conto nella motivazione, da assolvere in modo puntuale e particolarmente dettagliato ove sussistano titoli astrattamente legittimanti l’esistenza del manufatto (T.A.R. Trentino-Alto Adige, sez. I, 28 ottobre 2020, n. 183).</h:div><h:div>A fronte di tale contesto di fatto particolarmente complesso (testimoniato dalle stesse difese dell’Assessorato) e coinvolgente una pluralità di soggetti, anche pubblici, l’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale – che normalmente non rileva nell’ambito della repressione sugli abusi edilizi – costituisce, nella presente fattispecie, un <corsivo>vulnus</corsivo> dell’attività istruttoria svolta dall’amministrazione comunale (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288) nel delineare i presupposti di fatto e qualificare gli abusi contestati (es. Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2021, n. 6613).</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, l’ordinanza di demolizione, nella parte d’interesse, deve essere annullata, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.</h:div><h:div>L’esito del giudizio e la spontanea parziale esecuzione dell’ordinanza di demolizione da parte dei soggetti ricorrenti, legittima la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati in sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Calogero Commandatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>