<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210194920211125125928542" id="20210194920211125125928542" modello="4" modifica="11/25/2021 1:03:52 PM" pdf="0" ricorrente="Ingegna S.r.l." stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01949"/><fascicolo anno="2021" n="03399"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210194920211125125928542.xml</file><wordfile>20210194920211125125928542.docm</wordfile><ricorso NRG="202101949">202101949\202101949.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\652 Maria Cristina Quiligotti\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Bartolo Salone</firma><data>25/11/2021 13:03:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/12/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Consigliere</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. -OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che:</h:div><h:div>- con ricorso notificato in data 16.10.2021 e depositato in data 2.11.2021, la società -OMISSIS-s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. -OMISSIS- con la quale il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti capeggiato da -OMISSIS-s.r.l., già destinatario di proposta di aggiudicazione, è stato escluso ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f), d. lgs. 50/2016 dalla procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, indagini geologiche e geotecniche, inerenti i “Lavori di consolidamento centro abitato zona tra via -OMISSIS-”, in quanto il rappresentante legale nonché direttore tecnico della società mandante -OMISSIS- s.r.l. è stato destinatario di misura cautelare interdittiva <corsivo>ex</corsivo> art. 289 bis c.p.p. (divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione), emessa dal Tribunale di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- all’uopo ha dedotto il motivo di “<corsivo>Violazione ed erronea applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria – Violazione del giusto procedimento e del contraddittorio</corsivo>”; </h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS- si è costituito per resistere al ricorso, di cui ha variamente dedotto l’infondatezza e chiesto il rigetto;</h:div><h:div>- alla camera di consiglio del 23 novembre 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione;</h:div><h:div>Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti;</h:div><h:div>Ritenuto che il ricorso appare fondato, non ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi di esclusione automatica dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f), d. lgs. 50/2016 posta a base dell’impugnata determinazione;</h:div><h:div>Rilevato, a questo proposito, che:</h:div><h:div>- l’art. 80, comma 5, lett. f), d. lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura di gara l’operatore economico che “<corsivo>sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</corsivo>”;</h:div><h:div>- la disposizione appena trascritta riconnette la causa di esclusione ivi menzionata all’avere l’operatore economico riportato una sanzione interdittiva in seguito all’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato ovvero alle altre ipotesi in cui l’ente riporti una sanzione che comporti il divieto dello stesso di contrarre con la pubblica amministrazione;</h:div><h:div>- nel caso di specie la -OMISSIS- s.r.l., società mandante del RTP partecipante alla gara, non è stata destinataria di sanzione interdittiva nel senso precisato;</h:div><h:div>- non rileva, d’altro canto, che a uno dei suoi legali rappresentanti nonché direttore tecnico pro-tempore sia stata applicata dal Tribunale di -OMISSIS- la misura cautelare interdittiva <corsivo>ex</corsivo> art. 289 bis c.p.p. del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, perché quella indicata è una misura cautelare riguardante la persona fisica, avente natura giuridica diversa dalle sanzioni interdittive richiamate dall’art. 80, comma 5, lett. f), cit., riguardanti l’ente ammesso alla procedura di evidenza pubblica;</h:div><h:div>- inconferente è poi il richiamo al comma 3 dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016, il quale, nel riconoscere idoneità “escludente” alle condanne ovvero alle misure interdittive riportate dalle persone fisiche che ricoprono cariche direttive o di rappresentanza dell’ente partecipante, fa espresso riferimento ai soli casi – non ricorrenti nella fattispecie <corsivo>sub iudice</corsivo> – di esclusione menzionati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo (vale a dire alla condanna definitiva per taluni gravi reati e alla ricorrenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto contemplate dalla speciale normativa antimafia);</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che:</h:div><h:div>- l’esclusione in corso di gara del RTP capeggiato da -OMISSIS-s.r.l. per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato è illegittima, in quanto esula dall’ambito di operatività della previsione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f), d. lgs. 50/2016;</h:div><h:div>- l’esclusione medesima non rientra in ogni caso neppure nell’ambito di operatività dei commi 1, 2, 3 dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016;</h:div><h:div>Ritenuto che il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata delibera di esclusione, e che le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva (non essendo stata svolta attività difensiva rilevante nelle restanti fasi processuali);</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 (euro milleseicento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Bartolo Salone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>