<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210156120220720124133063" id="20210156120220720124133063" modello="3" modifica="7/21/2022 1:31:43 PM" pdf="0" ricorrente="Michele Bono" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01561"/><fascicolo anno="2022" n="02363"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210156120220720124133063.xml</file><wordfile>20210156120220720124133063.docm</wordfile><ricorso NRG="202101561">202101561\202101561.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1026 Giuseppe La Greca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe la greca</firma><data>21/07/2022 12:52:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaella Sara Russo</firma><data>20/07/2022 18:07:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/07/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Presidente FF</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Fabrizio Giallombardo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’annullamento</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile del Settore II del Comune di Montevago -OMISSIS-del 27.07.2021(-OMISSIS-del 27-07-2021) avente ad oggetto <corsivo>“approvazione ed indizione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e full time 36 ore settimanali, di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico di categoria “D”, posizione economica D1”</corsivo>;</h:div><h:div>- del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e full time a 36 ore settimanali, di <corsivo>“n. 1 (uno) posto di istruttore direttivo tecnico di categoria “D”</corsivo>, posizione economica “D1”, indetto dal Comune di Montevago;</h:div><h:div>- della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Montevago n. 116 del 28.06.2021 avente ad oggetto <corsivo>“Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato full- time e part time di n. 1 Istruttore Direttivo-Tecnico, categoria D a 36 ore … - Atto di indirizzo”</corsivo>, con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Settore II Programmazione Finanziaria e Gestione della Risorse Umane di adottare tutti gli atti consequenziale per bandire il suddetto concorso;</h:div><h:div>- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della nota prot. n. 6305 del 25.06.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Montevago ha disposto di procedere alla copertura di <corsivo>“n. 1 Istruttore Direttivo-Tecnico, categoria D”</corsivo> mediante l’indizione di un nuovo concorso, anziché mediante l’utilizzazione di precedente graduatoria valida ed efficace (graduatoria ove il ricorrente risulta utilmente inserito);</h:div><h:div>- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della deliberazione di Giunta Comunale n. 87/21 avente ad oggetto <corsivo>“Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 e Modifica della Dotazione Organica” </corsivo>nella parte in cui prevede l’assunzione per il 2021 <corsivo>“di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria “D1” a 36 ore”</corsivo> ove intesa nel senso di prevedere che tale copertura debba necessariamente avvenire a mezzo di nuovo concorso, anziché mediante l’utilizzazione di precedente graduatoria valida ed efficace (ove il ricorrente risulta utilmente inserito).</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Montevago, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Tortorici, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montevago;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2022 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto notificato e depositato il 16 settembre 2021, il ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze.</h:div><h:div>Con determina del responsabile del Settore servizi finanziari e gestione delle risorse umane n. 43 del 25 ottobre 2018, è stata indetta dal Comune di Montevago una procedura volta all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico - categoria D1.</h:div><h:div>In esito alla procedura, è stato dichiarato vincitore del concorso il dott. -OMISSIS-; nella seconda posizione della graduatoria è stata collocata l’arch.-OMISSIS-e, nella terza, l’odierno ricorrente.</h:div><h:div>Con pec del 24 dicembre 2018, il dott.-OMISSIS-ha comunicato di non essere interessato all’assunzione; pertanto, con determina n. 74 del 28 dicembre 2018, il Comune di Montevago ha  proceduto allo scorrimento della graduatoria, nominando vincitrice del concorso l’arch. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Successivamente, l’arch. -OMISSIS- è stata dichiarata vincitrice della procedura di mobilità volontaria <corsivo>ex</corsivo> art 30 D. Lgs 165/01 per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico presso altro Ente, ossia l’Istituto autonomo case popolari di Trapani.</h:div><h:div>Conseguentemente, il Comune di Montevago, con deliberazione di Giunta Comunale-OMISSIS-del 5 marzo 2020, ha disposto il nulla osta per la mobilità esterna alla detta dipendente e, al contempo, di dare atto della vacanza del posto in dotazione organica di Istruttore direttivo tecnico - Cat. D. a far data dal 1° giugno 2020.</h:div><h:div>Quindi, con deliberazione n. 116 del 28 giugno 2021 la Giunta comunale ha dato mandato al Responsabile del Settore II di adottare tutti gli atti necessari per bandire un nuovo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico - categoria D.</h:div><h:div>Con determinazione -OMISSIS-del 27 luglio 2021, impugnata con il ricorso all’esame, il Comune di Montevago ha quindi provveduto alla <corsivo>“approvazione ed indizione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato e full time 36 ore settimanali, di n. 1 (uno) posto di istruttore direttivo tecnico di categoria “D”, posizione economica D1”</corsivo>.</h:div><h:div>Premesse tali circostanze, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della menzionata delibera, della quale ha dedotto l’illegittimità, assumendo che, una volta assunta la decisione di coprire un posto vacante, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, non potendo avviare una nuova procedura concorsuale, salva la sussistenza di eccezionali ragioni che avrebbero dovuto essere adeguatamente e puntualmente esplicitate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.</h:div><h:div>Il Comune di Montevago si è costituito per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza nel merito, oltre che l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, questo Tribunale, ai sensi dell’art. 55, co. 10 c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del giudizio.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, il collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente.</h:div><h:div>Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Cass. civ., sez. un., 12 agosto 2021, n. 22746).</h:div><h:div>Nel caso in esame, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali l’amministrazione, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria, si è determinata nel senso di indire un nuovo concorso; a fronte dell’esercizio di tale potere, di natura pubblicistica, la situazione soggettiva fatta valere con il ricorso in esame assume la configurazione di interesse legittimo.</h:div><h:div>Ciò premesso e passando ad un esame nel merito della controversia, deve ravvisarsi la fondatezza della domanda di annullamento proposta dal ricorrente.</h:div><h:div>Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria (Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; nello stesso senso, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2022, n. 4278). </h:div><h:div>Nel caso in esame, l’amministrazione, come risulta dai provvedimenti impugnati, non ha neppure preso in considerazione l’esistenza di una graduatoria ancora efficace (idonea a soddisfare la previsione di fabbisogno ex art. 6 d.lgs. n. 165 del 2001), in virtù di quanto disposto dall’art. 49 l.r. sic. n. 15 del 2004, comma 1 (disposizione omologa all’art. 6-<corsivo>bis</corsivo> del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, non applicabile in ambito regionale per via della previsione dell’art. 15-<corsivo>bis</corsivo> del medesimo d.l.), alla quale poteva attingere per fronteggiare il fabbisogno, con la conseguenza che deve affermarsene la relativa illegittimità.</h:div><h:div>A conclusioni diverse non consentono di pervenire le difese dell’amministrazione.</h:div><h:div>La circostanza che l’organizzazione del rapporto da instaurare  sia a tempo pieno, a differenza di quello oggetto della precedente procedura (<corsivo>part-time</corsivo>), non assume rilievo; affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto resosi disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento come tratteggiate del CCNL di Comparto, ben potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, compresi il profilo, le mansioni (tutte esigibili all’interno della categoria), l’organizzazione temporale e la durata del rapporto lavorativo.</h:div><h:div>Il <corsivo>favor</corsivo> per l’utilizzo della preesistente graduatoria, invero, si spiega con una elementare regola di economicità dell’azione amministrativa correlata alla necessità di evitare gli inutili esborsi connessi all’espletamento di una nuova procedura, laddove l’amministrazione abbia già selezionato soggetti idonei a ricoprire un dato profilo professionale. Di ciò, del resto, è prova il fatto che, statisticamente, molte delle disposizioni di determinazione della durata o di proroga dell’efficacia delle graduatorie sono contenute in leggi (statali o regionali) a contenuto prevalentemente finanziario. </h:div><h:div>Ancora, non assume rilievo la circostanza, addotta dalla difesa dell’amministrazione, che l’arch. -OMISSIS- abbia prestato la propria attività lavorativa presso il Comune fino al 31 ottobre 2021 e non già fino al 31 maggio 2020, come riferito in ricorso.</h:div><h:div>L’unico dato temporale di rilievo, invero, afferisce alla data di indizione della procedura: ebbene, risulta che a tale data (27 luglio 2021), l’efficacia triennale della graduatoria (approvata con determina -OMISSIS-del 27 dicembre 2018) non era ancora venuta meno.</h:div><h:div>Neppure assume rilievo quanto disposto dall’art. 91, co. 4 d. lgs. n. 267/2000 (<corsivo>id est</corsivo>: art. 6, comma 12, l. n. 127 del 1997, richiamato con l’art. 2, comma 3, l.r. sic. n. 23 del 1998), secondo cui <corsivo>“le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”</corsivo>, dovendosi ritenere che il “posto” in questione non sia stato oggetto di “trasformazione”, men che mai per effetto della mera modifica dell’orario lavorativo; va inoltre, per completezza, osservato che nel provvedimento in esame non è in alcun modo indicata la necessità di osservare tale disposizione, il richiamo alla quale – contenuto in un atto difensivo – deve ritenersi una inammissibile forma di integrazione postuma della motivazione. </h:div><h:div>In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento di indizione del concorso in questione, cui consegue la caducazione automatica degli eventuali atti consequenziali frattanto adottati.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla, nei sensi e limiti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati, nella stessa epigrafe indicati.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Montevago alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri ed oltre al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Raffaella Sara Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>