<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210143820211129171938960" id="20210143820211129171938960" modello="3" modifica="11/29/2021 5:49:49 PM" pdf="0" ricorrente="Giuseppe D'Alberti" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01438"/><fascicolo anno="2021" n="03326"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210143820211129171938960.xml</file><wordfile>20210143820211129171938960.docm</wordfile><ricorso NRG="202101438">202101438\202101438.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\927 Nicola Maisano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaella Sara Russo</firma><data>29/11/2021 17:49:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/11/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Maisano,	Presidente</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria di illegittimità </h:div><h:div>del silenzio serbato sull’istanza di cui <corsivo>infra</corsivo>, tesa ad ottenere la normazione urbanistica di area già vincolata, divenuta “bianca”, nonché per l’accertamento dell’obbligo della resistente Amministrazione di concludere il procedimento e per la nomina, in caso di perdurante inerzia, di   un commissario <corsivo>ad acta</corsivo>;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2021 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto notificato il 27 luglio 2021 e depositato il successivo 30 luglio, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza dalla stessa parte avanzata in data -OMISSIS-2021, volta ad ottenere la ritipizzazione del fondo distinto in catasto nel foglio di mappa -OMISSIS-, avente una superficie di ca. 3.000 mq., sito in -OMISSIS- nella via -OMISSIS-; ha riferito che il piano comprensoriale disciplinante l’area in questione è stato approvato con D. Pres. -OMISSIS-e che, in tale atto pianificatorio, il fondo in questione risulta vincolato a parcheggio.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 12 novembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</h:div><h:div>Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, a seguito della decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio ed alla inerzia dell’ente territoriale nell’attribuire al terreno una nuova destinazione, il proprietario può attivare la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/04/2017, n.1700).</h:div><h:div>Poiché deve riconoscersi natura espropriativa al vincolo a parcheggio pubblico (cfr. C.G.A., 1 marzo 2018, n. 121; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 marzo 2020, n. 519; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 11 novembre 2019, n. 2597), la domanda merita accoglimento e, di conseguenza, va dichiarato l’obbligo del Comune di -OMISSIS- di provvedere sull’istanza di ripianificazione urbanistica avanzata da parte ricorrente nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza. </h:div><h:div>Per il caso di infruttuoso decorso del detto termine, deve essere nominato, sin d’ora, commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, affinchè provveda in luogo dell’amministrazione, nel successivo termine di giorni sessanta, il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il Comune di -OMISSIS- alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2021, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Raffaella Sara Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>